Incarto n. 14.2015.120
Lugano 22 ottobre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio promossa con istanza 26 novembre 2014 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 24 giugno 2015 presentato dal RE 1 contro la decisione emessa il 15 giugno 2015 dal Giudice di pace supplente;
ritenuto
in fatto: A. Il 17 marzo 2014, il RE 1 ha intimato a CO 1, nella sua qualità di gerente dell’esercizio pubblico A__________ a , un rapporto di contravvenzione relativo alla violazione dell’art. 113 del Regolamento comunale del 17 febbraio 2011 e degli art. 18 e 21 del Regolamento del Comune di __________ sull’affissione e la pubblicità del 9 agosto 1978 per aver affisso senza autorizzazione vari manifesti pubblicitari “con imbrattamento anche di diverse strutture pubbliche” del comune. Con messaggio elettronico del 27 marzo 2014, T, socia e gerente della __________ Sagl – società che gestisce il locale pubblico in questione –, ha chiesto alla Polizia di __________ d’indicarle il luogo, la data e il tipo degli imbrattamenti menzionati nel rapporto di contravvenzione.
B. Constatato come CO 1 non si fosse presentato per visionare l’incarto entro il termine impartitogli dalla Polizia con scritto del 28 marzo 2014, con decreto del successivo 7 maggio il RE 1 gli ha inflitto una multa di fr. 1'000.– per violazione delle norme indicate nel rapporto di contravvenzione. Reagendo a una diffida di pagamento della multa speditagli il 14 agosto 2014, il 21 agosto CO 1 ha comunicato al Comune di esserne venuto a conoscenza tramite i “titolari” della società e di non avere ricevuto personalmente la corrispondenza precedente. Ha nondimeno chiesto la possibilità di pagare ratealmente la multa, pur precisando di non ritenersi responsabile della contravvenzione, poiché “l’affissione di manifesti non è un’attività direttamente correlata alla gestione del locale, non è avvenuta all’interno del locale né nelle sue immediate vicinanze“ né è stata ordinata da lui. Il 1° settembre 2014 il Comune ha respinto la domanda di rateazione.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 novembre 2014 dall’allora Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, il RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 1'020.– oltre agli interessi del 3% dall’8 giugno 2014, indicando quale titolo di credito il “decreto di multa __________ del 07.05.2014”.
D. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 26 novembre 2014 il RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 24 gennaio 2015, mentre l’istante ha confermato la sua domanda, contestando le affermazioni della controparte, con replica del 18 marzo 2015.
E. Statuendo con decisione 15 giugno 2015, il Giudice di pace supplente ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 150.– senza assegnare indennità.
F. Contro la sentenza appena citata il RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 giugno 2015 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 24 luglio 2015, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 24 giugno 2015 contro la sentenza notificata al RE 1 al più presto il 16 giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel caso specifico i documenti allegati al reclamo sono quindi irrricevibili nella misura in cui non siano già stati prodotti in prima sede.
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
Con la decisione impugnata il Giudice di pace supplente ha respinto l’istanza, ritenendo che in base alle disposizioni della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) e del relativo regolamento (RLear) l’obbligo di far rispettare il Regolamento del Comune di __________ sull’affissione e la pubblicità del 9 agosto 1978 non rientri nelle responsabilità di un gerente bensì degli organi della società.
Nel reclamo il RE 1 rimprovera al primo giudice di non essersi pronunciato sulla validità del decreto di multa invocato quale titolo di rigetto ma di essersi invece chinato su una questione che non rientra nella sua competenza, ovvero la bontà della procedura contravvenzionale. Ritenuto che il rapporto di contravvenzione e il decreto di multa sono stati correttamente inviati a CO 1 al suo luogo di lavoro presso l’indirizzo della A__________, il reclamante considera che non gli si possa rimproverare il fatto che tali atti sono stati ritirati dalla socia e gerente della __________ Sagl. Valido, il decreto di multa giustifica a suo parere il rigetto definitivo dell’opposizione.
Nelle osservazioni al reclamo CO 1 ribadisce di non avere interposto reclamo né ricorso al decreto di multa del 7 maggio 2014 perché a suo dire non gli è mai stato notificato, di avere realizzato solo a seguito della raccomandata del 14 agosto 2014 che la multa era stata inflitta a lui personalmente, mentre in precedenza la socia e gerente asseriva esserne lei la debitrice e di non rispondere dell’affissione dei noti manifesti, né a titolo personale, né come organo della società, in cui non ricopriva alcuna carica, e neppure come gerente della discoteca, la sua responsabilità in tale funzione limitandosi a quanto succede al suo interno e nelle immediate vicinanze ma non altrove.
In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi come titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, le decisioni di autorità amministrative svizzere, (tra cui vanno annoverati i comuni) purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Tuttavia, i ricorsi al Consiglio di Stato contro le decisioni degli organi comunali ticinesi hanno di principio effetto sospensivo (art. 208 cpv. 2 della legge organica comunale [LOC, RL 2.1.1.2]) – ciò vale in particolare per i decreti di multa (art. 148 cpv. 2 LOC) –, sicché la decisione non diventa esecutiva prima della scadenza del termine di ricorso o prima della reiezione o del ritiro del ricorso. Le multe diventano poi esigibili entro un mese da quando sono “definitive” (art. 150 cpv. 1 LOC). Sia l’esecutività che il passaggio in giudicato presuppongono, ad ogni modo, l’intimazione della decisione al destinatario, la cui prova incombe all’autorità, ove il destinatario, come in concreto, contesti di aver ricevuto la decisione (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80).
6.2 Nella fattispecie il decreto di multa del 7 maggio 2014 (doc. 9 accluso all’istanza), unitamente alla diffida di pagamento del 14 agosto 2014 (doc. 7), costituiscono dunque validi titoli di rigetto definitivo per i crediti di fr. 1'000.– e fr. 20.– posti in esecuzione. Che debitore di questi importi sia CO 1 personalmente, ossia l’escusso, e non la __________ Sagl o i suoi “titolari” è indubbio, dal momento che solo lui è stato menzionato quale destinatario di questi provvedimenti presso la discoteca. Egli, d’altronde, ammette di non avere interposto ricorso contro i provvedimenti, sicché essi sono da considerare esecutivi (oltre che passati in giudicato, v. anche il doc. 3).
6.3 Come premesso, CO 1 contesta che il rapporto di contravvenzione e il decreto di multa siano stati notificati nelle sue mani. Ora, sta di fatto che gli “accertamenti del recapito IPLAR” prodotti dall’istante dimostrano che entrambi gli atti sono stati ritirati dalla socia e gerente T__________, mentre nulla indica ch’essa possa essere considerata come una sua impiegata (nel senso dell’art. 17 cpv. 3 LPAmm, 138 cpv. 2 CPC o 64 cpv. 1 LEF). Che però egli ne abbia appreso l’esistenza, indirettamente, soltanto tramite la diffida del 14 agosto 2014 è dubbio, perché nel suo scritto del 21 agosto (doc. 6) egli dimostra di sapere dell’esistenza di un decreto di multa emesso dal Municipio di __________ “per l’affissione non autorizzata di manifesti pubblicitari” mentre tale precisazione non figura nella diffida (doc. 7). Inoltre il tenore del suo scritto non lascia dubbi sul fatto ch’egli avesse capito di essere stato considerato come l’autore della contravvenzione, dal momento ch’egli ha esplicitamente dichiarato di non esserne responsabile.
In queste circostanze non è necessario stabilire se, a quel momento, egli avesse già visto il decreto di multa, giacché secondo la giurisprudenza, saputo dell’esistenza del decreto di multa, egli avrebbe dovuto attivarsi per – se del caso – ottenerne una copia e inoltrare un ricorso al Consiglio di Stato, facendo valere le censure che pretende ora di potere sollevare in sede esecutiva. L’inizio del decorso di un termine di ricorso, infatti, non può essere differito a piacimento: il principio della buona fede impone ai destinatari di informarsi dell’esistenza e del contenuto di un atto che li riguardi non appena ne sospettino l’esistenza e di contestarlo tempestivamente (sentenze del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi; 5A_135/2012 del 16 febbraio 2012; sentenze della CEF 14.2014.30 del 3 giugno 2014 consid. 5.3; 14.2012.24 del 28 marzo 2012). In definitiva il decreto di multa rappresenta dunque un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escusso.
Nel caso in esame, CO 1 non si avvale di nessuno dei motivi di opposizione previsti dall’art. 81 cpv. 1 LEF ma tenta di rimettere in discussione il decreto di multa contestando la propria responsabilità quale gerente della discoteca. Siffatta iniziativa è tuttavia inammissibile, come visto, non rientrando nella competenza del giudice del rigetto – né dell’autorità superiore – di sindacare la decisione prodotta quale titolo di rigetto definitivo. La sentenza impugnata va così annullata e riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'020.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n.__________ dell’Ufficio esecuzione di Mendrisio è rigettata in via definitiva.
La tassa di giustizia di fr. 150.– è posta a carico della parte convenuta. Non si assegnano indennità.
Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1.
Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).