Incarto n. 14.2015.11
Lugano 26 giugno 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Simoni
statuendo nella causa SO.2014.712 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 24 ottobre 2014 da
CO 1 (F) (patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
contro
RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 16 gennaio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 2 gennaio 2015 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito di una procedura a tutela dell’unione coniugale avviata davanti alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città, il 27 febbraio 2008 i coniugi RE 1 e CO 1 hanno concordato quanto segue: “il canone di locazione dovuto dal locatario dr. A__________ [padre della moglie] (attualmente fr. 4'750.– mensili) verrà versato su un conto fiduciario presso l’avv. __________ [patrocinatore della moglie], il quale si occuperà di corrispondere alla banca gli interessi ipotecari e l’ammortamento relativo all’immobile part. n. __________ RFD di __________ [di proprietà della moglie, ma su cui grava un usufrutto a favore del marito]. La differenza verrà riversata alla moglie CO 1”. A decorrere dal 1° dicembre 2010, la pigione è stata ridotta di fr. 80.– a fr. 4'670.– mensili.
B. Adito dalla moglie, nel frattempo trasferitasi con i due figli in Francia, con un’azione di divorzio del 15 gennaio 2010, il successivo 14 settembre il giudice competente per le questioni famigliari del Tribunal de Grande Instance __________ (F) ha emesso un’Ordonnance de non conciliation, con cui egli ha stabilito in € 150.– per figlio il contributo dovuto dal padre per il loro mantenimento e educazione. Il 31 gennaio 2014, il Juge de la mise en état dello stesso tribunale ha, tra l’altro, ingiunto alla moglie di giustificare le somme ricevute dagli avv. __________ e PA 2 dopo l’ordinanza del 14 settembre 2010 e respinto la richiesta del marito intesa a sopprimere i contributi alimentari per i figli.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 settembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso il marito per l’incasso di fr. 44'940.– oltre interessi del 5% dal 1° marzo 2014, indicando quali titoli di credito: “Accordo del 27.02.2008 Pretura di Locarno-Città e sentenze francesi del 14.09.2010 e 31.01.2014”.
D. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 24 ottobre 2014 la moglie ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città di dichiarare esecutiva in Svizzera l’Ordonnance de non conciliation del Tribunal de Grande Instance __________ del 14 settembre 2010 e di conseguenza di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta dal marito. All’udienza di discussione tenutasi il 4 dicembre 2014, la parte convenuta ha aderito alla domanda di riconoscimento dell’ordinanza francese ma ha postulato la reiezione dell’istanza per quanto concerne il rigetto dell’opposizione.
E. Statuendo con decisione 2 gennaio 2015, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza parzialmente, nel senso che ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera l’ordinanza francese del 14 settembre 2010, ma ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 31'875.– (anziché fr. 44'940.–) più interessi del 5% su fr. 14'760.– dal 1° marzo 2014 e su fr. 17'115.– dal 9 settembre 2014, ponendo le spese processuali di fr. 380.– a carico dell’istante per 3/10 e per il saldo a carico del convenuto, tenuto a rifondere a controparte fr. 1'000.– per ripetibili ridotte.
F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 16 gennaio 2015 per ottenere, previa concessione dell’effetto sospensivo e dell’assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio, la riforma dei dispositivi n. 2 (reiezione della richiesta d’assunzione d’informazioni scritte presso il giudice competente per il divorzio), 3.2 (accoglimento parziale della domanda di rigetto) e 4 (spese e ripetibili) “ai sensi dei considerandi”, e in subordine il loro annullamento e il rinvio della causa al primo giudice per nuova decisione previo esperimento delle prove richieste. Il 3 febbraio 2015, il presidente della Camera ha respinto sia la richiesta di effetto sospensivo che la domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Il 5 febbraio, RE 1 ha chiesto alla Camera di poter pagare l’anticipo di fr. 500.– richiestogli in rate di fr. 20.– e il 25 febbraio 2015 di sospendere la causa fino al 15 aprile 2015. In risposta, il presidente della Camera ha informato le parti il 3 marzo 2015 che la sentenza sarebbe stata emessa senza il prelevamento preventivo di un anticipo delle spese processuali e ha respinto la richiesta di sospensione. Il 5 marzo, il reclamante ha trasmesso alla Camera le sue “conclusions récapitulatives” presentate nella causa di divorzio. Con osservazioni del 26 marzo 2015, CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 16 gennaio 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 7 gennaio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Le “conclusions récapitulatives” prodotte il 5 marzo 2015 dal reclamante sono quindi irricevibili come lo è pure la sentenza 28 novembre 2014 della Corte di appello e di revisione penale acclusa alle osservazioni al reclamo. D’altronde, la richiesta di assunzione d’informazioni scritte presso il giudice francese, riproposta dal reclamante in questa sede, va d’acchito respinta, giacché nelle procedure sommarie della LEF è ammessa solo la produzione di documenti (DTF 138 III 639 consid. 4.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_605/2012 del 5 giugno 2013, consid. 4.2.1), per tacere del fatto che, come si vedrà poi (sotto consid. 7.2), le informazioni richieste sono comunque ininfluenti ai fini del giudizio odierno.
Egli ha d’altronde respinto la tesi del convenuto secondo cui la transazione del 2008 sarebbe decaduta, riferendosi in particolare a una sentenza di questa Camera del 17 settembre 2014, e ha accertato che neppure la decisione 19 ottobre 2009 della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città né le decisioni francesi 14 settembre 2010 e 31 gennaio 2014 avevano annullato la transazione. Considerando che l’istante non fosse titolare della parte della pigione che versava suo padre (fino al 25 febbraio 2014) destinata a saldare gli interessi ipotecari e l’ammortamento, calcolata in fr. 13'065.–, il Pretore aggiunto ha ridotto i fr. 28'020.– richiesti a questo titolo a fr. 14'955.–. Rilevata l’indipendenza della transazione del 2008 e dell’ordinanza francese del 2010, il giudice di prime cure ha inoltre rigettato l’eccezione di compensazione sollevata dal convenuto, ha sommato i due alimenti (fr. 14'955.– e fr. 16'920.–) e accolto l’istanza limitatamente a fr. 31'875.– oltre agli accessori.
Nel reclamo RE 1 ribadisce che la transazione del 2008 e la decisione del 19 ottobre 2009 che la conferma sono decadute a partire dal momento in cui il giudice francese, unico competente per il divorzio e per le questioni relative ai minori, ha statuito con decisione del 14 settembre 2010 su una nuova domanda di contributi alimentari presentata dalla moglie. Rimprovera al Pretore aggiunto di aver ritenuto che il giudice francese si fosse dichiarato incompetente per decidere le questioni riferite agli affitti versati dal suocero, lasciando così immutate le precedenti decisioni svizzere. In realtà – sostiene il reclamante – il giudice francese si è astenuto dallo statuire su questo punto soltanto perché egli aveva considerato il versamento del saldo del conto fiduciario a favore della moglie un contributo del padre di lei e non un contributo alimentare. CO 1 ha del resto lei stessa sostenuto che il giudice francese fosse incompetente su questo punto e con il ritiro delle procedure da lei inoltrate in Svizzera e il deposito di una nuova richiesta di alimenti in Francia avrebbe manifestato che tutto quanto fatto in Svizzera è “decaduto/annullato/sostituito/ecc”. Per il reclamante la decisione francese del 2010 ha sostituito la decisione cautelare del 2008, che comunque non potrebbe più essere modificata, difettando ogni competenza del giudice svizzero, visto che i minori e la procedura di divorzio si trovano in Francia. Donde il diritto per lui di compensare quanto indebitamente percepito dalla moglie dal conto fiduciario con gli alimenti decisi dal giudice francese.
L’istante, nelle sue osservazioni al reclamo, riafferma di avere diritto sia ai contributi decretati dal giudice francese sia alla pigione netta versata dal padre fino alla fine del febbraio del 2014, da considerare come contributo alimentare per moglie e figli, nella misura in cui i giudici francesi non hanno revocato o modificato né la transazione del 2008 né il decreto del 2010 e il reclamante non ha impugnato nessuna di queste decisioni. La resistente sottolinea inoltre come non sia il compito del giudice del rigetto entrare nel merito di quei fatti nell’ambito di una procedura d’indole sommaria.
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Nella fattispecie, il reclamante non contesta – anzi ammette – che l’ordinanza 14 settembre 2010 con cui il giudice competente per le questioni famigliari del Tribunal de Grande Instance __________ (doc. I accluso all’istanza) l’ha condannato a versare un contributo di mantenimento di € 150.– per figlio sia esecutiva in Svizzera. E nell’ordinanza 31 gennaio 2014 (doc. 11) il Juge de la mise en état non ha revocato o modificato l’ordinanza del 14 settembre 2010, respingendo al contrario la richiesta di RE 1 intesa alla soppressione degli alimenti per i figli. Questo titolo giustifica quindi in linea di massima il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF) per € 14'100.– (€ 300.– x i 47 mesi del periodo dal settembre del 2010 all’agosto del 2014), pari a fr. 17'004.60 al tasso di cambio dell’1.206 al 9 settembre 2014 applicato dal Pretore aggiunto e non contestato dalle parti. Per quanto riguarda gli interessi di mora, per semplificazione potrebbero essere calcolati dalla data media del periodo, ma ci si deve attenere alla richiesta dell’escutente (art. 58 CPC), che nel precetto esecutivo e nell’istanza ha indicato quale data di decorrenza il 1° marzo 2014.
6.2 Anche la transazione raggiunta il 27 febbraio 2008 da RE 1 con la moglie nell’ambito della procedura a tutela dell’unione coniugale avviata davanti alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città (inc. , doc. L ad 4) – una transazione giudiziaria giusta l’art. 353 cpv. 1 CPC ticinese – costituirebbe in sé un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF) per il saldo delle pigioni versate dal padre della moglie per il periodo dal marzo all’agosto del 2014 dopo il pagamento degli interessi ipotecari e dell’ammortamento relativo alla particella n. __________ RFD di __________ (sopra ad A). In cifre il primo giudice ha ritenuto che la transazione giustifica il rigetto definitivo dell’opposizione per fr. 14'955.–, ossia per le 6 mensilità di fr. 4'670.– (cfr. doc. H) dovute da A, pari a complessivi fr. 28'020.–, dedotti gli interessi ipotecari e l’ammortamento calcolati in fr. 13'065.– (sentenza impugnata, consid. 11.3 e 12.2). Sta però di fatto che il padre della moglie ha smesso di pagare l’affitto a fine febbraio del 2014 dopo che il contratto di locazione era giunto a scadenza e che il genero aveva chiesto la sua espulsione (v. istanza, pag. 3 ad 1 e doc. H; risposta, pag. 3 e doc. 17). Al riguardo, nondimeno, il Pretore aggiunto ha considerato che l’obbligo alimentare pattuito con la nota transazione non era mutato, poiché sfrattando l’inquilino senza avere la certezza di trovarne un altro, RE 1 si era posto volontariamente nella situazione di non più incassare quanto necessario al pagamento degli alimenti.
Il primo giudice, tuttavia, misconosce che la transazione conclusa dai coniugi non pone esplicitamente a carico del marito l’obbligo di corrispondere alla moglie e ai figli un contributo di mantenimento precisamente quantificato, ma solo quello di trasferire le pigioni ricevute al netto degli interessi ipotecari e dell’ammortamento sul conto fiduciario del patrocinatore della moglie. Sospeso il versamento del canone di locazione l’obbligo del marito è diventato senza oggetto. Non si disconosce che la moglie avrebbe potuto chiedere la modifica del provvedimento cautelare al giudice competente – se sia quello francese o, in virtù dell’art. 31 CLug, quello svizzero può rimanere indeciso in questa sede –, ma in assenza di una nuova decisione in merito ai fini del giudizio odierno resta il fatto che la transazione del 2008 non configura un titolo di rigetto definitivo per alimenti successivi al febbraio del 2014. Su questo punto il reclamo merita dunque accoglimento, ancorché per un motivo diverso da quanto sostenuto dal reclamante. Inoltre, contrariamente a quanto deciso dal Pretore aggiunto, il rigetto dell’opposizione non dev’essere esteso alle spese esecutive, sulle quali spetta all’ufficio d’esecuzione di statuire con competenza esclusiva (DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2014.132 del 5 novembre 2014 consid. 5 e i rinvii).
7.1 In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF).
a) Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario. Non spetta al giudice del rigetto, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 124 III 503 consid. 3a).
b) Tra i motivi di estinzione del credito figura anche la compensazione. Al riguardo l’escusso deve dimostrare con documenti non solo la causa dell’estinzione (il credito compensante) ma anche l’importo esatto per cui il credito risulta estinto. La compensazione non è reputata provata se il credito vantato dall’escusso, pur fondato su un riconoscimento di debito sottoscritto dall’escutente, è contestato (DTF 136 III 627 consid. 4.2.3).
7.2 Nel caso specifico, il reclamante continua a ripetere come un mantra che la decisione francese avrebbe sostituito quella svizzera, senza però confrontarsi direttamente con la decisione impugnata, che rinvia alla sentenza 17 settembre 2014 di questa Camera (v. inc. 14.2014.100, consid. 6.2 lett. c), secondo cui nell’ordinanza del 14 settembre 2010 il giudice francese ha preso atto, senza modificarli, degli accordi presi in merito all’attribuzione dell’appartamento coniugale e delle pigioni versate dal padre dell’attrice (doc. I pag. 2 verso il basso). E quel giudice, così come il Pretore aggiunto (sentenza impugnata, pag. 13) e questa stessa Camera nella decisione appena citata, hanno considerato che la transazione del 2008 riguardava i rapporti tra i coniugi (v. il titolo “En ce qui concerne les époux” che precede il passo in cui egli riferisce della transazione), limitandosi a statuire sul contributo (di € 400.– mensili) chiesto dalla madre per i figli, stabilito in € 150.– mensili per figlio conformemente a quanto offerto dal padre (doc. I pag. 5 in alto).
a) Ora, dal punto di vista svizzero una decisione a tutela dell’unione coniugale permane anche dopo l’avvio della causa di divorzio fintanto che il giudice del divorzio non la sopprima o la modifichi (v. DTF 129 III 61 consid. 2, ora art. 276 cpv. 2 CPC). Nel caso specifico è pacifico che il giudice francese non ha (ancora) disposto nulla del genere né ha voluto statuire sul mantenimento dei coniugi. Che gli importi prelevati dalla moglie in virtù della transazione del 2008 fossero alimenti versati dal marito o un “aiuto padre-figlia” nulla cambia al fatto che il giudice francese, considerando il sostentamento della moglie assicurato, si è dispensato dall’attribuirle un contributo supplementare. Al riguardo l’assunzione d’informazioni scritte presso il giudice francese – come richiesta dal reclamante – è inutile, per tacere del fatto che stabilire se egli sia stato eventualmente “tratto in inganno”, come allega il reclamante, è una questione delicata che va riservata al giudice del merito (sopra consid. 6.1/a).
b) D’altronde, come già specificato in altra sede (sentenza della CEF 14.2014.100 del 17 settembre 2014, consid. 6d), la decisione di stralcio del 10 febbraio 2011 (doc. 5) non dispone l’annullamento della nota transazione né il ritiro dell’istanza da parte dell’ex-moglie comporta, in assenza di esplicita dichiarazione contraria di lei, la rinuncia a tale transazione, la quale continua pertanto a spiegare i suoi effetti almeno fino alla conclusione della procedura di divorzio, fatta salva un’eventuale modifica o revoca consensuale o decisa dal giudice del divorzio. Su questo punto il reclamo si rivela dunque infondato.o o a un “aiuto padre-figlia”erminarsi in merito, poiché della CEF cons
7.3 Ancorché il reclamante non l’abbia evidenziato, non si può certo ignorare che nella seconda procedura a tutela dell’unione coniugale promossa dalla moglie il 5 agosto 2008 per ottenere contributi alimentari di fr. 1'500.– per sé e di fr. 1'250.– mensili per ciascun figlio (inc. DI.2008.159), trattata dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città come istanza di modifica dell’accordo del 27 febbraio 2008 nel senso dell’art. 179 cpv. 1 CC e respinta per l’assenza di un importante e durevole cambiamento della situazione finanziaria delle parti, il giudice ha specificato che l’eccedenza della pigione pagata dal padre della moglie (di fr. 2'434.–) era da suddividere tra quest’ultima e i figli in ragione di fr. 600.– per lei (25%) e di fr. 900.– per ciascun figlio (37.5%) (doc. 3, consid. 10 i.f.). Contrariamente a quanto ritenuto finora, si avvera così che una parte di quanto incassato dalla moglie fosse in realtà verosimilmente dovuta ai figli. Ciò, tuttavia, non significa ancora che il giudice francese, se l’avesse saputo, avrebbe revocato la transazione del 2008 per la parte destinata ai figli e non avrebbe attribuito alla moglie come contributo di mantenimento l’intera pigione al netto degli interessi ipotecari e dell’ammortamento. Il credito di restituzione delle somme secondo il reclamante indebitamente percepite dalla moglie non risulta pertanto dimostrato con documenti assolutamente chiari e univoci, sicché la sua eccezione di compensazione non può essere accolta. A lui incombeva d’investire tempestivamente il giudice francese di una richiesta di restituzione o di compensazione delle somme contese e di contestare le decisioni a lui sfavorevoli, e non a questa Camera di statuire su una questione giuridica delicata e contestata (v. sopra consid. 7.1).
La tassa del presente giudizio seguirebbe la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Sennonché, per esigenza di celerità, la Camera si è astenuta dall’esigere l’anticipazione degli oneri processuali. Ora, le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versano le parti (cfr. le ordinanze francesi del 2010 [doc. I pag. 2] e del 2014 [doc. 11 pag. 5]) inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo delle spese processuali, il quale rischierebbe di tradursi in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico, mentre le ripetibili, visto l’esito del giudizio odierno, vanno compensate. Sulla domanda di gratuito patrocinio si è già statuito con decisione passata in giudicato. Infine, giova riformare anche il dispositivo sulle spese e ripetibili di prima istanza tenendo conto che in definitiva l’istanza viene accolta limitatamente a fr. 17'004.60 a fronte di una domanda che verteva su fr. 44'940.–.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 31'875.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 3.2 e 4 della decisione impugnata sono così riformati:
3.2 L’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno è rigettata in via definitiva per fr. 17'004.60 oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2014.
Le spese processuali di complessivi fr. 380.–, anticipate dall’istante, sono poste a suo carico in ragione di 3/5 e per i restanti 2/5 a carico di RE 1, cui CO 1 rifonderà fr. 660.– per ripetibili ridotte
Non si riscuotono spese processuali, mentre le ripetibili sono compensate.
Notificazione a:
– –
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).