Incarto n. 14.2015.1
Lugano 30 marzo 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. SO.241 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Locarno promossa con istanza 4 dicembre 2014 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 5 gennaio 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 18 dicembre 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 novembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 2'000.–, indicando quale titolo di credito la “fattura del 15.07.2014”.
B. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 4 dicembre 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 10 dicembre 2014, cui è seguita la replica del 15 dicembre dell’istante, il quale si è sostanzialmente riconfermato nelle sue conclusioni.
C. Statuendo con decisione 18 dicembre 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 220.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta con un reclamo del 27 dicembre 2014 – erroneamente inviato alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno e trasmesso a questa Camera il 12 gennaio 2015 – per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Invitato ad esprimersi sul reclamo, CO 1 è rimasto silente.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) – e non alla Camera civile dei reclami, come erroneamente indicato nella decisione del Giudice di Pace – senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo in concreto la notifica avvenuta alla RE 1 al più presto il 19 dicembre 2014, ossia durante le ferie natalizie (art. 56 n. 2 LEF), il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il primo giorno feriale dopo le ferie, il 2 gennaio 2015, è scaduto lunedì 12 gennaio 2015. Presentato il 5 gennaio davanti al giudice di primo grado, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, l’inoltro per errore del gravame – entro la scadenza di legge – dinanzi all’autorità inferiore non dovendo nuocere alla reclamante (sentenza del Tribunale federale 4A_476/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.7 [destinata a pubblicazione]). Ad ogni modo, nella fattispecie il reclamo sarebbe comunque tempestivo anche se si considerasse determinante la data in cui è pervenuto alla Camera, ovvero proprio l’ultimo giorno del termine.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto come valido riconoscimento di debito il contratto di “noleggio wc-mobil” sottoscritto il 14 maggio 2014 da tale L__________ a nome e per conto della RE 1 e ha quindi rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da quest’ultima.
Nel reclamo la RE 1 ribadisce la propria estraneità alla fattura emessa da CO 1, sottolineando in particolare come L__________ non sia mai stato alle sue dipendenze né tantomeno disponesse di una procura che l’autorizzasse a impegnare la società con la sua firma. Per questi motivi, la reclamante contesta di essere debitrice dell’istante e conferma l’opposizione al precetto esecutivo.
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
5.In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua non è che il riconoscimento di debito sia scritto e sottoscritto dall’escusso o da un suo rappresentante (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 82 LEF, Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 74 ad § 19).
5.2 Nel caso di specie, la fattura del 15 luglio 2014 indicata da CO 1 quale riconoscimento di debito sia nella domanda di esecuzione che nell’istanza non è firmata, manco meno dalla RE 1, e non può costituire un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso appena ricordato. L’unico documento agli atti che potrebbe fungere da titolo di rigetto è invero il contratto di “noleggio wc-mobil” sottoscritto il 14 maggio 2014 – per sua stessa ammissione – da L__________ a nome dell’escussa, indicata come destinataria della fattura. Il contratto prevedeva il noleggio dei servizi igienici mobili presso la __________ SA di __________ in occasione della manifestazione denominata “per un importo totale di fr. 2'000.–. Sennonché la reclamante contesta che L fosse autorizzato ad agire per conto di lei.
5.3 In linea di principio l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria in base a un riconoscimento di debito firmato dal rappresentante dell’escusso (art. 32 cpv. 1 CO) o da un suo organo (art. 55 cpv. 2 CC) solo se il potere del firmatario è attestato in documenti figuranti agli atti o se tale potere non è contestato o può dedursi da un comportamento concludente del rappresentato o della persona giuridica nel corso della procedura sommaria di rigetto, da cui risulta chiaramente che il rappresentante o l’organo era autorizzato a firmare il riconoscimento di debito (art. 32 cpv. 2 CO). In assenza di prova di tale potere l’istanza di rigetto dell’opposizione diretta contro il rappresentato dev’essere respinta (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2013.4 del 20 febbraio 2013 consid. 4.2; Staehelin, op. cit., n. 57 ad art. 82 con riferimenti).
5.4 Nel caso concreto, nulla nella documentazione agli atti permette di ritenere che il firmatario del contratto di noleggio fosse autorizzato ad impegnare l’escussa. Intanto, dall’estratto del registro di commercio solo A__________ risulta essere iscritto quale socio e gerente della RE 1 con diritto di firma individuale. D’altronde non si evince dagli atti, né l’istante lo dimostra, che una procura sia stata conferita a L__________ per rappresentare la convenuta. Tant’è che proprio lui, con una email del 28 luglio 2014 – ovvero dopo che la fattura del 15 luglio era stata inviata alla RE 1 – ha invitato l’istante a intestare e trasmettere la fattura all’associazione __________ presso la società P__________ SA. Ciò che CO 1 ha fatto lo stesso giorno, salvo decidere poi di escutere la convenuta. La documentazione agli atti è quindi lungi dal dimostrare in modo chiaro e liquido (v. sentenza della CEF 14.2012.113 del 27 settembre 2012 consid. 8) un rapporto di rappresentanza tra la RE 1 e L__________. A nulla vale quanto affermato da quest’ultimo nella email del 17 dicembre 2014 (doc. Ia), assunta d’ufficio dal Giudice di pace senza contraddittorio (ossia in violazione del diritto di essere sentite delle parti), dal momento ch’egli neppure allega di essere stato autorizzato ad agire a nome dell’escussa e comunque non fornisce alcun indizio oggettivo suscettibile di dimostrare il proprio potere di rappresentanza. Ne consegue che il contratto di noleggio non contiene alcun riconoscimento di debito giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF che potesse giustificare il rigetto dell’opposizione interposto dall’escussa. Onde l’accoglimento del reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 220.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico.
Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1.
Notificazione a:
– ; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).