Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.09.2014 14.2014.96

Incarto n. 14.2014.96

Lugano 24 settembre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Baur Martinelli

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 21 marzo 2014 da:

RE 1

contro

CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 30 aprile 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 aprile 2014 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 dicembre 2013 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, RE 1 (recte: RE 1) ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 648.– oltre interessi del 12% dal 15 agosto 2005, indicando quale titolo di credito: “Vertrag vom 05.07.2005, Rechnung vom 15.08.2005, Erinnerung/allerletzte Mahnung vom 05.11.2013”.

B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 21 marzo 2014, l’escutente, designata come “PRE 1”, ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 12 maggio 2014.

C. Statuendo con decisione del 10 aprile 2014, il Giudice di pace ha stralciato la procedura dal ruolo, senza prelievo di alcuna tassa di giustizia.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 aprile 2014, lamentandosi di non avere avuto la possibilità di essere sentita e chiedendo “un esame” della decisione impugnata. Nelle sue osservazioni del 12 maggio 2014, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo nella misura in cui fosse ritenuto tempestivo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nel caso concreto la notifica alla reclamante è avvenuta il 17 aprile 2014 durante le ferie esecutive pasquali, cioè nel periodo tra il settimo giorno prima e il settimo giorno dopo la Pasqua (art. 56 n. 2 LEF, per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC), venuta a cadere nel 2014 il 20 aprile, per cui il termine di 10 giorni per presentare reclamo ha iniziato a decorrere il primo giorno dopo le medesime (DTF 113 III 6; cfr. art. 146 cpv. 1 CPC), ovvero il 28 aprile 2014, per scadere mercoledì 7 maggio 2014. Presentato il 2 maggio 2014 il reclamo è quindi tempestivo.

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico il reclamo non contiene conclusioni formulate in modo esplicito, ma dalla motivazione si capisce che la reclamante auspica il riesame della decisione impugnata onde ottenere l’accoglimento dell’istanza.

1.3 Nelle osservazioni al reclamo, l’escussa contesta la legittimazione della RE 1 a proporre reclamo in quanto non è stata parte alla procedura di primo grado, avviata dalla ditta individuale “__________ P__________”. Essa, così ragionando, misconosce che la legittimazione a ricorrere è anche riconosciuta a chi avrebbe dovuto partecipare al processo di prima istanza (cfr. ad es. Kunz in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber (curatori), ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, 2013, n. 63 segg. ad art. 308 segg. CPC, in particolare n. 65), ciò che è indubbiamente il caso della RE 1, la quale ha fatto emettere il precetto esecutivo oggetto della procedura in rassegna. Ad ogni modo, come si vedrà, tale società in realtà è l’autore dell’istanza (sotto, consid. 5.1).

  1. Con la decisione impugnata, il Giudice di pace, “viste le osservazioni formulate dalla parte convenuta secondo documento allegato”, ha stralciato la procedura dal ruolo. In quel documento, intimato all’istante solo con la sentenza, l’escussa aveva chiesto che l’istanza venisse dichiarata inammissibile, poiché non precisava il tipo di rigetto (provvisorio o definitivo) postulato, rispettivamente che fosse respinta senza ulteriore scambio di allegati in assenza d’identità tra l’istante – la ditta individuale __________ di P__________ – e l’escutente (la società RE 1).

  2. Nel reclamo RE 1 rimprovera al primo giudice di non averle dato la possibilità di essere sentita o di presentare ulteriori osservazioni prima dell’emissione della decisione.

  3. Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), che scaturisce dalla garanzia generale ad un equo processo di cui agli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2). Con l’entrata in vigore del nuovo diritto processuale svizzero esso è stato concretizzato dall’art. 53 cpv. 1 CPC, norma per la quale torna applicabile la prassi valida per l’art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del Tribunale federale 5A_31/ 2012 del 5 marzo 2012, consid. 4.3). Il diritto di essere sentito comprende il diritto di prendere conoscenza di ogni argomento sottoposto al tribunale e di esprimersi al proposito, a prescindere che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire sul giudizio. Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di posizione o un documento versato agli atti contiene elementi determinanti che richiedono osservazioni (sentenza del Tribunale federale 5A_151/2007 del 22 gennaio 2008, consid. 3.2; 5A_19/2011 già citata, consid. 2.2; 5A_31/2012 già citata, consid. 4.4). Di conseguenza, ogni presa di posizione o documento versato agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono fare uso della loro facoltà di esprimersi (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 già citata, consid. 2.2 con rinvii; 5A_31/2012 già citata, consid. 4.4 rinvii).

4.1 Nel caso specifico, il Giudice di pace ha notificato le osservazioni dell’escussa alla reclamante con la sentenza. Non v’è dubbio che ciò costituisca per quest’ultima una violazione del suo diritto di essere sentita, dal momento che essa non ha avuto l’occasione di esprimersi in merito prima dell’adozione della decisione impugnata. Tale suo diritto è addirittura doppiamente violato poiché il Giudice di pace ha omesso di motivare la sua sorprendente decisione di stralciare la procedura dal ruolo – ricordato che lo stralcio della causa si giustifica solo quando essa termina senza decisione del giudice, segnatamente in caso di transazione, di acquiescenza o di desistenza (art. 241 CPC) oppure di altri motivi che rendono la controversia senza oggetto (art. 242 CPC). Non è quindi dato di sapere se il Giudice di pace intendeva dichiarare l’istanza inammissibile per mancata indicazione del tipo di rigetto postulato o respingerla per assenza d’identità tra escutente e istante.

4.2 Ora, la violazione del diritto di essere sentito implica di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti ad un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3). Nella procedura di reclamo una sanatoria è in linea di massima esclusa, la cognizione dell’autorità di ricorso in merito ai fatti essendo limitata alla constatazione di accertamenti manifestamente errati (sopra ad consid. 1.2).

  1. Giusta l’art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, l’autorità giudiziaria superiore, se accoglie il reclamo, può statuire essa stessa se la causa è matura per il giudizio. Nel caso concreto, l’istruttoria è terminata e si avvera inutile assegnare un termine alla reclamante per esprimersi sulle osservazioni presentate dalla controparte in prima sede, siccome le stesse non giustificano la reiezione dell’istanza.

5.1 Già in prima sede l’escussa si era opposta all’istanza allegando l’assenza d’identità tra l’istante menzionato nell’istanza – la ditta individuale __________ di P__________ – e l’escutente indicato sul precetto esecutivo (la società RE 1). Sennonché la menzione della ditta individuale al posto della società a responsabilità limitata è manifestamente il frutto di un’inavvertenza, che non ha determinato conseguenze giuridiche negative, il firmatario dell’istanza, P__________, essendo titolare di un diritto di firma individuale per entrambe (v. gli estratti dal registro di commercio prodotti con le osservazioni al reclamo). Certo, ci si potrebbe aspettare dagli organi di una società che scrivano correttamente il nome della medesima (e non, come nel caso in rassegna, con differenze ortografiche, pur lieve, in quasi tutti gli scritti). Ciò non toglie che in concreto da queste imprecisioni non è risultato alcun rischio di confusione che possa giustificare la reiezione dell’istanza o la non entrata in materia (cfr. DTF 102 III 135; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 67 ad art. 82 e n. 12 ad art. 84 LEF). Si è trattata di una carenza formale che il Giudice di pace avrebbe potuto (e dovuto) correggere d’ufficio (cfr. DTF 120 III 13 consid. 1b) oppure, in caso di dubbio, mediante interpello dell’istante (art. 132 CPC).

5.2 Contrariamente a quanto sostiene l’escussa nelle osservazioni al­l’istanza (ad n. 6-7), la mancata indicazione nell’istanza del tipo di rigetto (provvisorio o definitivo) postulato non ne determina l’inammissibilità, giacché secondo la prassi dominante il giudice esamina d’ufficio la questione a prescindere dalla domanda, specifica o indeterminata, formulata dall’istante (v. Staehelin, op. cit., n. 38-39 ad art. 84 con numerosi riferimenti; sentenza della CEF 14.2014.100 del 17 settembre 2014, consid. 1.3).

5.3 Nel contratto d’iscrizione in cartine locali e di città del 5 luglio 2005 (Bestellung für Einträge in Orts- und Stadtplänen, doc. A3), l’escussa, con la sua firma, si è riconosciuta debitrice nei confronti dell’istante di fr. 600.– (IVA esclusa) pagabili in tre rate annue di fr. 200.–. Sebbene essa lo neghi, ma senza motivazione (osservazioni all’istanza, ad n. 8-9), tale atto costituisce un valido riconoscimento di debito, che giustifica il rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). Secondo le condizioni generali figuranti a tergo del contratto, ed esplicitamente accettate dall’escussa, la mora nel pagamento di una rata conferisce alla creditrice il diritto di esigere immediatamente l’intero saldo del debito e di computare un interesse di mora del 12% a partire dalla data di esigibilità, l’art. 104 cpv. 1 CO – di diritto dispositivo – potendo essere modificato convenzionalmente dalle parti (DTF 117 V 349 consid. 3b; 125 III 448 consid. 3d), come verificatosi nel caso in rassegna. Non avendo l’escussa reso verosimile di aver pagato neppure la prima rata alla scadenza del 15 agosto 2005, l’opposizione va rigettata in via provvisoria per l’intero importo posto in esecuzione (fr. 648.–, compresa l’IVA all’8%, oltre interessi del 12% dal 15 agosto 2005). Il reclamo merita quindi accoglimento e in riforma della sentenza impugnata l’opposizione va rigettata in via provvisoria.

  1. Le spese processuali della seconda sede vanno poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, l’istante non avendo formulato alcuna domanda al proposito, né di una ripartizione delle spese di prima istanza, che il Giudice di pace ha rinunciato a prelevare. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 648.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è annullato e riformato come segue:

L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona è rigettata in via provvisoria.

  1. Gli oneri processuali, di fr. 100.–, sono posti a carico di CO 1.

  2. Notificazione a:

– –

Comunicazione alla Giudicatura di pace di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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