Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.05.2014 14.2014.41

Incarto n. 14.2014.41

Lugano 21 maggio 2014/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) del Giudice di pace del Circolo della Navegna promossa con istanza 24 gennaio 2014 da:

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 28 febbraio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 febbraio 2014 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 agosto 2013 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 72.40 oltre interessi del 2.5% dall’1 ottobre 2012 per “imposta comunale 2010”, di fr. 1.05 per “interessi aggiornati sino al 30.09.2012” e di fr. 80.–, per “tassa di diffida” (fr. 30.–) e “tassa di cancelleria per inizio procedura esecutiva” (fr. 50.–).

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 24 gennaio 2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di pace, il quale, il 29 gennaio, ha assegnato alla parte convenuta un termine di 20 giorni per presentare le proprie osservazioni, avvertendola che in caso di silenzio egli avrebbe giudicato in base all’istanza e agli atti. Il 3 febbraio 2014, RE 1 ha chiesto al primo giudice di fissare “un termine per la discussione con la controparte”. Quest’ultimo, invece, ha impartito un termine di 15 giorni alla parte istante per inoltrare una replica, poi effettivamente presentata il 14 febbraio 2014. Non risulta dall’incarto che tale allegato sia stato comunicato al convenuto prima dell’emanazione della sentenza.

C. Statuendo con decisione 18 febbraio 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali, stabilite in fr. 109.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 febbraio 2014 per ottenerne l’annullamento, invocando una violazione del suo diritto di essere sentito. Da parte sua, il 14 aprile 2014 il Comune istante ha confermato le osservazioni presentate in prima sede.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 28 febbraio 2014 contro una sentenza emessa il 18 febbraio e quindi notificata a RE 1 più tardi, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. Dal fascicolo processuale risulta che il Giudice di pace ha optato per una procedura scritta, invitando RE 1, con ordinanza del 29 gennaio 2014, a presentare per scritto le proprie osservazioni all’istanza e impartendo poi all’istante un termine per inoltrare una replica. L’insorgente ritiene però che tale procedere abbia leso il suo diritto di essere sentito, non avendo il primo giudice dato seguito alla sua richiesta esplicita di citazione delle parti a un’udienza di contraddittorio e la replica essendogli stata trasmessa solo in allegato alla decisione impugnata. L’istante non si è determinato su questa censura.

  2. Se l’istanza non risulta manifestamente inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare le proprie osservazioni, oralmente o per iscritto (art. 84 cpv. 2 LEF e 253 CPC). Il giudice può rinunciare a tenere udienza e decidere in base agli atti, sempre che la legge non disponga altrimenti (art. 256 cpv. 1 CPC). Fuorché in materia provvisionale (DTF 129 I 105, consid. 2.3), in linea di massima tale rinuncia è tuttavia possibile solo qualora le parti o una di esse non si siano prevalse espressamente del diritto alla tenuta di un’udienza pubblica, derivante dall’art. 6 n. 1 CEDU, oppure vi abbiano poi rinunciato, pur tacitamente (sentenza del Tribunale federale 5D_181/2011 dell’11 aprile 2012, RSPC 2012, 348-9, consid. 3.1.2-3.1.3; sentenza della CEF 14.2011.55 del 20 maggio 2011, consid. 4; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 1125; Bohnet in: CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 256 CPC). Oltre che nei casi manifesti d’irricevibilità o d’infondatezza della causa, il giudice può nondimeno prescindere dal citare le parti ove siano da risolvere solo questioni giuridiche (DTF 132 III 668; Bohnet, op. cit., n. 6-8 ad art. 253 e n. 4 ad art. 256).

  3. Nella fattispecie, con lo scritto del 3 febbraio 2014 RE 1 ha espressamente chiesto al Giudice di pace di fissare un termine per la discussione orale dell’istanza, anticipando anche sommariamente l’oggetto della sua contestazione (assenza di residenza nel comune). Orbene, il primo giudice ha statuito sul­l’istanza senza preventivamente determinarsi sulla richiesta di citazione (e neppure, invero, vi ha accennato nella decisione impugnata), privando così l’escusso della possibilità di eventualmente rinunciare all’udienza e di esprimersi per scritto sulla causa in modo compiuto. Già per questo motivo il reclamo merita accoglimento. Ma fosse anche stata ammissibile una procedura unicamente scritta, il Giudice di pace ha comunque violato il diritto del convenuto di essere sentito, omettendo di dargli l’occasione di esprimersi sulla replica del Comune prima dell’emanazione della decisione impugnata. Essa va quindi annullata e l’incarto retrocesso al Giudice di pace perché proceda a emettere un nuovo giudizio, previa citazione delle parti a un’udienza di contraddittorio.

  4. Dato che la necessità di rinviare la causa al primo giudice non può essere ritenuta causata da una delle parti, per motivi di equità occorre porre la tassa di giustizia relativa al presente giudizio a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC). Non si attribuiscono invece ripetibili alle parti, che non sono patrocinate e non hanno chiesto un’indennità d’inconvenienza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC), l’art. 107 cpv. 2 CPC consentendo del resto di porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali e non anche spese ripetibili (sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid. 5). Le spese di prima sede ed eventuali ripetibili saranno nuovamente fissate dal Giudice di pace con la nuova decisione.

  5. Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (art. 46 cpv. 1 LTF), di fr. 153.45, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto.

Di conseguenza è annullata la sentenza __________ emessa il 18 febbraio 2014 dal Giudice di pace del Circolo della Navegna e l’incarto gli è retrocesso per nuovo giudizio nel senso del considerandi 4 e 5.

  1. Non si preleva la tassa di giudizio e non si assegnano ripetibili.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace della Navegna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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