Incarto n. 14.2014.242
Lugano 8 giugno 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa SO.2014.3878 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 15 settembre 2014 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 9 dicembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 novembre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 agosto 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 12'240.82 più interessi del 5% dal 1° agosto 2011, indicando quale titolo di credito gli “arretrati alimenti non pagati per il figlio __________ dal 2011”.
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 15 settembre 2014 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 18 novembre 2014, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta.
C. Statuendo con decisione 21 novembre 2014, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 100.– a favore della parte convenuta.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 dicembre 2014 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 28 gennaio 2015 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Non sono applicabili le norme processuali della Convenzione di Lugano né l’art. 327a CPC (v. sotto consid. 5.2).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 9 dicembre 2014 contro la sentenza notificata RE 1 il 1° dicembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha motivato la reiezione dell’istanza con l’argomento che i due decreti del Tribunale per i Minorenni di Milano sui quali l’istante fonda la propria pretesa non possono essere riconosciuti né eseguiti in Svizzera, siccome essi sono stati prodotti solo in fotocopia, mentre l’art. 53 cpv. 1 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007 (in seguito: CLug) esige la presentazione di una copia che presenti tutte le condizioni di autenticità. Il primo giudice ha pure rilevato che RE 1, in deroga all’art. 53 cpv. 2 CLug, non aveva prodotto l’attestato prescritto dall’art. 54 CLug, ma ha rinunciato ad assegnarle un termine per rimediarvi come previsto dall’art. 55 n. 1 CLug, dal momento che l’istanza andava comunque respinta per il primo motivo.
Nel reclamo RE 1 lamenta un eccessivo formalismo del Pretore, che all’udienza di contraddittorio non le ha richiesto di presentare i documenti in originale, ch’essa afferma di aver avuto con sé, e neppure ha segnalato la mancanza di altri documenti.
Da parte sua, il convenuto si è opposto al reclamo, sostenendo di aver pagato gli alimenti dovuti, o quando si è recato a Milano a trovare il figlio o versandoli sul conto della madre. Egli, inoltre, si duole che l’istante non gli abbia restituito “dei soldi” e non collabori alla compilazione dei moduli “per gli assegni INPS e comunali”, impedendogli di percepire la differenza tra l’assegno di € 120 da lei percepito in Italia e quello svizzero di fr. 200.– mensili. Afferma, infine, che il Pretore ha richiesto a entrambe le parti la produzione delle prove e dei documenti originali.
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato. La nozione di decisione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 30 ad art. 80 LEF). Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è invece regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP (cfr. art. 81 cpv. 3 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 59 ad art. 80 LEF). Trattandosi in particolare di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro o alla fornitura di garanzie, l’eventuale pronuncia del rigetto dell’opposizione presuppone una dichiarazione di esecutività (cosiddetto “exequatur”; Staehelin, op. cit., n. 59 e 67 seg. ad art. 80 LEF con rif., Staehelin in: Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 2a ed. 2011, n. 8 ad art. 31 CLug), decisione che può essere pronunciata in una (precedente) procedura indipendente e unilaterale dal giudice dell’esecuzione (art. 335 cpv. 3 CPC) statuendo a titolo principale con effetto vincolante per il giudice del rigetto (cfr. art. 81 cpv. 3 LEF), oppure che lo stesso giudice del rigetto può adottare in via pregiudiziale nella causa di rigetto con effetti limitati all’esecuzione in corso. Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, queste due vie sono aperte all’escutente anche nei casi in cui si applica la (nuova) Convenzione di Lugano (sentenza del Tribunale federale 5A_367/2013 del 26 settembre 2013, consid. 3, con rinvii, in particolare alla DTF 135 III 324; Messaggio concernente la revisione della Convenzione di Lugano, FF 2009 1468 ad 2.7.1.3).
5.1 Nella fattispecie, l’azione sfociata nelle decisioni 24 gennaio 2012 e 29 aprile 2013 del Tribunale per i minorenni di Milano è stata proposta il 26 agosto 2011 (cfr. doc. C e D), quindi dopo l’entrata in vigore della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (CLug, RS 0.275.12), avvenuta in Svizzera il 1° gennaio 2011 e in Italia, del 1° gennaio 2010. All’exequatur di queste decisioni si applica dunque quella Convenzione (art. 63 n. 1 CLug; sentenza della CEF 14.2012.79 del 10 luglio 2012, consid. 3.3).
5.2 Siccome l’istante ha chiesto solo il rigetto dell’opposizione e non anche l’exequatur a titolo principale delle due decisioni italiane, la procedura è disciplinata esclusivamente dall’art. 84 LEF e non dalle norme processuali della Convenzione di Lugano (art. 38 segg. CLug; v. Staehelin, op. cit., n. 68a ad art. 80 LEF, con riferimento in particolare alla FF 2009 1468 ad 2.7.1.3 e alla DTF 125 III 388 consid. 3a; cfr. sentenza della CEF 14.2012.172 del 18 gennaio 2013, consid. 4.1). Ciò significa segnatamente che la procedura ha carattere contraddittorio (art. 84 cpv. 2 LEF e non 41 CLug), che l’escusso può anche far valere le eccezioni dell’art. 81 LEF e che la decisione di rigetto è suscettibile di reclamo nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) con le limitazioni di cognizione previste dall’art. 320 CPC (gli art. 43 n. 5 CLug e 327a CPC sono inapplicabili).
6.1 Nel caso concreto, a sostegno della sua richiesta RE 1 ha prodotto la fotocopia dei decreti 24 gennaio 2012 e 29 aprile 2013 del Tribunale per i minorenni di Milano, ciò che non adempie, come correttamente rilevato dal primo giudice, le esigenze imposte dalla Convenzione di Lugano, che richiede la produzione dell’originale della decisione o di una copia autentica (Jelzer in: Basler Kommentar zum LugÜ, 2011, n. 3 e 4 ad art. 53 CLug; Naegeli, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2a ed. 2011, n. 7 e 8 ad art. 53 CLug). Già si è però detto che le norme processuali della Convenzione di Lugano non si applicano nella procedura di rigetto dell’opposizione, e ciò vale in particolare per gli art. 53 e 54 CLug, la cui ragion d’essere, del resto, sta nel carattere unilaterale della procedura d’exequatur prescritta dalla Convenzione. Quali documenti debba invece produrre l’istante e con quale potere di cognizione il giudice li debba esaminare nella causa di rigetto dell’opposizione è definito dagli art. 80, 84 LEF e 252 segg. CPC (art. 251 lett. a CPC). Il giudice può dunque esigere la produzione dell’originale del titolo di rigetto o di una copia certificata autentica solo se ha motivo di dubitare dell’autenticità della copia prodotta dall’istante (art. 180 cpv. 1 CPC). E sarà anche lo stesso dubbio a eventualmente incitarlo a chiedere la produzione dell’attestato previsto dall’art. 54 CLug (v. art. 55 cpv. 1 CLug).
6.2 Nel caso in rassegna, non si evincono dagli atti motivi di dubitare dell’autenticità delle decisioni italiane prodotte dall’istante e il Pretore non ne ha evocato neppure uno. Il convenuto, d’altronde, non ha espresso alcuna contestazione in merito: anzi la sua difesa – fondata sull’asserito pagamento dei contributi a lui reclamati – poggia sull’ammissione implicita della validità delle decisioni milanesi. Errata, pertanto, la decisione del primo giudice, laddove ritiene che esse non possano essere riconosciute né eseguite in Svizzera, siccome prodotte solo in fotocopia. Fondato, il reclamo andrebbe accolto e la sentenza impugnata annullata, con rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio. Sennonché la cause essendo matura per il giudizio, la Camera può statuire essa stessa senza indugio (art. 318 cpv. 1 lett. b CPC).
6.3 Per abbondanza, giova osservare come non si giungerebbe a un risultato diverso sebbene si ritenessero applicabili gli art. 53 e 54 CLug. Contrariamente a quanto afferma il convenuto, in effetti, nulla nel verbale d’udienza indica che il Pretore abbia chiesto alle parti la produzione dell’originale dei mezzi di prova. E secondo l’art. 55 cpv. 1 CLug, il primo giudice avrebbe comunque dovuto impartire all’istante un termine per produrre non soltanto l’attestato prescritto dall’art. 54 CLug ma anche le decisioni italiane in originale o in copia autentica (v. Naegeli, op. cit., n. 3 ad art. 55). Pure in tale ipotesi la retrocessione della causa al primo giudice sarebbe stata superflua, giacché l’istante ha prodotto i documenti in questione con il reclamo, sicché la Camera dispone di tutti gli elementi per il suo giudizio.
6.4 Le decisioni del Tribunale per i minorenni di Milano costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo per l’importo di fr. 14'458.85, pari ai 15 contributi alimentari di € 300.– mensili dovuti dal padre dal febbraio del 2012 (decreto 24 gennaio 2012 [doc. D], che rigetta la domanda di rimborso delle spese sostenute in passato dalla madre per il mantenimento del figlio) fino all’aprile del 2013 e ai 16 di € 450.– mensili dal maggio del 2013 (decreto 29 aprile 2013 [doc. C]) all’agosto del 2014 (mese in cui l’istante ha inoltrato l’esecuzione, v. doc. A), ossia € 11'700.–, che al tasso del 13 agosto 2014 dell’1.2358 secondo il sito www.fxtop.com che fornisce i tassi diffusi dalla Banca centrale europea (DTF 137 III 625 consid. 3) equivalgono a fr. 14'458.85.
6.5 La decisione del 24 gennaio 2012 prevede che l’escusso deve inoltre rifondere alla procedente il “50% delle spese scolastiche (iscrizione ai corsi – esclusa la mensa – libri di testo, frequentazione di gite curriculari), delle spese sanitarie non mutuabili, e – se concordate – delle spese per la pratica sportiva e delle spese straordinarie; quanto all’asilo/scuole il padre è tenuto a rimborsare le spese in caso di iscrizione a scuola pubblica, altrimenti le spese dovranno essere preventivamente concordate” (doc. D pag. 3 ad 5). Nella decisione del 29 aprile 2013, invece, tale onere contributivo del padre non è più stato previsto perché a seguito dell’impossibilità dei genitori di concordare la gestione delle spese, al contributo dovuto dal padre per il mantenimento del figlio sono stati aggiunti € 150.–, arrivando all’importo onnicomprensivo di € 450.–. A decorrere dal mese di maggio 2013, pertanto, nessun supplemento può essere riconosciuto alla madre a tale titolo, la quale del resto non rivendica nulla al riguardo.
6.6 Per quanto concerne il periodo prima del maggio del 2013, l’obbligo di rifusione del 50% delle spese sostenute dalla madre a favore del figlio è implicitamente subordinato alla condizione (sospensiva) che la procedente le abbia effettivamente avute e che le stesse rientrino in quelle specificate nella decisione del 24 gennaio 2012.
a) Ora, il rigetto definitivo dell’opposizione fondato su un credito sottoposto a una condizione sospensiva può essere concesso solo se il creditore dimostra con documenti che la condizione si è realizzata (Staehelin, op. cit., n. 44 ad art. 80). E il creditore è dispensato da tale prova documentale unicamente quando il debitore riconosce senza riserve che la condizione si è avverata (Staehelin, op. cit. loc. cit.). Nella fattispecie, incombe quindi alla procedente dimostrare l’ammontare e l’assumibilità delle spese sostenute a favore del figlio. Si tratta infatti di condizioni che riguardano il titolo di rigetto medesimo (cfr. in materia di rigetto provvisorio la sentenza della CEF 14.1999.104 dell’11 luglio 2000, consid. 4a) e non la successiva estinzione del credito posto in esecuzione, sicché l’art. 81 LEF non trova applicazione.
b) Orbene, al proposito la procedente ha prodotto le ricevute di versamento di € 63.35 (settembre 2012), € 123.72 (ottobre 2012), € 126.09 (novembre 2012), € 118.33 (dicembre 2012), € 51.65 (“anno scol. 2012/13”), € 127.06 (gennaio 2013), € 124.15 (febbraio 2013), € 128.03 (marzo 2013) e € 129.– (aprile 2013) per il pagamento al Comune di __________ delle rette del nido S. __________ (doc. E). Dovendosi ritenere che l’asilo nido in questione è una struttura pubblica, visto che i pagamenti sono stati accreditati al servizio tesoreria del Comune di __________, il padre vi deve partecipare nella misura del 50%. E siccome la madre ha corrisposto a questo titolo complessivi € 991.38, la decisione del 24 gennaio 2012 costituisce titolo di rigetto definitivo nei confronti di CO 1 per € 495.70, corrispondenti a fr. 612.60 al tasso dell’1.2358 al 13 agosto 2014.
c) L’istante non ha invece dimostrato che le spese per l’acquisto dei medicinali e dei prodotti farmaceutici indicati sulle svariate ricevute di cassa da lei prodotte (doc. E) siano spese sanitarie straordinarie (quelle ordinarie sono già ricomprese nell’assegno, v. sentenza 7 aprile 2005 n. 925 del Tribunale di Bologna, Cassazione Sezione I) e “non mutuabili” (ossia non coperte dal servizio sanitario nazionale), e neppure ha dimostrato che i prodotti acquistati siano stati tutti utilizzati per cura del figlio, circostanza quest’ultima sulla quale sorgono legittimi dubbi in considerazione del fatto che da una delle poche ricevute sulle quali figura il tipo di prodotto acquistato, ossia dalla ricevuta del Supermercato __________ del 24 gennaio 2013, emerge chiaramente che ad essere acquistati sono stati prodotti ad uso esclusivo della madre (come assorbenti). RE 1 neppure ha dimostrato che le ricevute di pagamento emesse dalla Clinica __________ e dalla __________, S.R.L. siano riconducibili a trattamenti sanitari e che gli stessi non siano mutuabili. Le spese di complessivi € 73.– (+ 7 per fototessera) per l’ottenimento dei documenti di legittimazione del figlio non rientrano invece nelle spese per le quali la decisione del 24 gennaio 2012 ha riconosciuto un obbligo contributivo del padre. Ne consegue che le decisioni del 24 gennaio 2012 e del 29 aprile 2013 non possono legittimare il rigetto definitivo dell’opposizione per la metà delle somme indicate sulle ricevute prodotte dall’istante.
6.7 Riassumendo, le decisioni prodotte giustificano il rigetto definitivo dell’opposizione per fr. 11'858.40, corrispondenti ai fr. 14'458.85 dovuti a titolo di contributi alimentari (sopra consid. 6.4) e ai fr. 612.60 per la partecipazione al pagamento delle rette dell’asilo nido (sopra consid. 6.6/b), dedotti i fr. 3'213.08 (pari a € 2'600.– al noto tasso dell’1.2358) che l’istante riconosce implicitamente essere stati versati dall’escusso tra maggio del 2012 e dicembre del 2013, come emerge dagli avvisi di accredito della UniCredit da lei acclusi all’istanza (doc. E, ultimi fogli).
Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari ed univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario (DTF 124 III 503 consid. 3a).
7.1 Nel caso concreto il convenuto si è opposto all’istanza, sostenendo di aver pagato gli alimenti dovuti, o quando si è recava a Milano a trovare il figlio consegnandoli brevi manu all’istante o versandoli sul conto della madre.
7.2. I vari documenti bancari emessi dalla UniCredit di __________ prodotti dall’escusso (doc. 1) attestano i seguenti bonifici a favore di RE 1:
– € 300.– il 2 dicembre 2013 (idem: “situazione al 27.01.2014”),
– € 400.– il 17 maggio 2013 (idem: “situazione al 22.10.2013”),
– € 600.– il 2 gennaio 2013 (prodotto in doppio),
– € 600.– il 26 giugno 2012 (idem: penultimo foglio del doc. 1),
– € 300.– il 30 maggio 2012 (idem: ultimo foglio del doc. 1)
– € 400.– il 29 luglio 2013 (idem: “situazione al 22.10.2013”).
Questi bonifici corrispondono agli avvisi di accredito versati agli atti dalla procedente (doc. E) – e quindi da lei riconosciuti – di cui già si è tenuto conto (sopra consid. 6.7). Oltre a ciò l’escusso ha pure prodotto la ricevuta di pagamento postepay del 9 ottobre 2012 di € 500.– (doc. 2), corrispondenti a fr. 617.90 al noto tasso dell’1.2358, che reca la firma della procedente, motivo per cui vi è da ritenere che per tale importo egli ha provato l’avvenuto pagamento, non giustificandosi altrimenti la sottoscrizione della ricevuta da parte di RE 1, la quale del resto non ha contestato di aver ricevuto la somma in questione (v. verbale dell’udienza 18 novembre 2014, pag. 2 in fine). L’escusso non ha invece dimostrato la corresponsione di altri importi a favore della procedente, la semplice affermazione, decisamente avversata da RE 1, di averle consegnato brevi manu quanto dovutole in occasione delle sue visite al figlio a Milano essendo rimasta allo stadio di puro parlo senza alcun supporto probatorio (segnatamente ricevute sottoscritte dall’istante).
7.3 In prima sede, CO 1 aveva sostenuto che il 7 aprile 2014, in occasione di un’udienza presso la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, era stato fatto ordine al suo datore di lavoro di prelevare dal proprio stipendio fr. 546.75 da versare direttamente sul conto dell’istante, richiamando quale prova l’incarto SO.2014.__________. Siccome egli non ha riproposto l’argomento nelle osservazioni al reclamo si può considerare che vi ha rinunciato. Ad ogni modo, è dubbia la legittimità del richiamo alla luce del principio di celerità che informa la procedura sommaria (cfr. art. 254 cpv. 2 lett. a CPC), almeno nei casi in cui, come nella fattispecie, il convenuto quale parte della procedura pendente presso la Pretura di Lugano poteva produrre già in sede di udienza di contraddittorio tutti i documenti che riteneva necessari alla tutela dei propri interessi nella procedura di rigetto dell’opposizione. La questione sarebbe comunque potuta rimanere indecisa. Infatti anche nell’ipotesi in cui dall’incarto richiamato fosse emersa la trattenuta di salario di fr. 546.75 allegata dal convenuto, ciò non sarebbe stato sufficiente per dimostrare in modo chiaro e univoco che tale importo sia effettivamente stato versato alla procedente a partire dal mese di aprile del 2014, in assenza di una conferma del datore di lavoro o dell’escutente.
7.4 Quanto alla doglianza secondo cui l’istante non collaborerebbe alla compilazione dei moduli “per gli assegni INPS e comunali”, impedendo al convenuto di percepire la differenza tra l’assegno percepito dalla madre in Italia e quello svizzero, essa non rientra nelle eccezioni esaustivamente elencate all’art. 81 cpv. 1 LEF e non può quindi essere presa in considerazione in questa sede. Spetta semmai a lui farsi parte diligente presso il giudice italiano per ottenere una riduzione del contributo alimentare.
Per questi motivi,
pronuncia
Il reclamo è parzialmente accolto e i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:
L’istanza è parzialmente accolta, nel senso che l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 11'240.50 più interessi del 5% dal 6 maggio 2013.
La tassa di giustizia di fr. 100.–, da anticipare dall’istante, è posta a carico suo per fr. 10.– e a carico di CO 1 per i rimanenti fr. 90.–, il quale rifonderà a controparte fr. 80.– a titolo di indennità ridotta.
La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per fr. 20.– e a carico di CO 1 per i rimanenti fr. 180.–. Non si assegnano indennità.
Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).