Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.01.2015 14.2014.212

Incarto n. 14.2014.212 14.2014.213

Lugano 30 gennaio 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause n. 120/2013 e 123/2013 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio promosse con istanze del 26 settembre 2013 da

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

contro

CO 1

giudicando sui reclami del 28 ottobre 2014 presentati dallo Stato del Canton Ticino contro le decisioni emesse entrambe il 20 ottobre 2014 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 luglio 2013 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Mendrisio, lo RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 1'884.– oltre interessi del 2.5% dal 19 maggio 2013, di fr. 29.80 e di fr. 30.–, indicando quali titoli di credito: 1) Imposta cantonale 2010, 2) interessi aggiornati sino al 18.05.2013, 3) tassa di diffida (31.12.2012)”. Con un secondo precetto esecutivo (n. __________) emesso lo stesso giorno sempre dall’UEF di Mendrisio, lo Stato del Canton Ticino ha anche chiesto a CO 1 il pagamento di fr. 1'751.– più interessi del 3% dal 19 maggio 2013 a titolo dell’“imposta federale diretta 2010” e di fr. 101.20 per gli “interessi aggiornati sino al 18.05.2013”.

B. Avendo CO 1 interposto opposizione a ambedue i precetti esecutivi, con istanze 26 settembre 2013 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta alle istanze con osservazioni scritte del 13 ottobre 2013, “duplica” del 2 gennaio 2014 e osservazioni successive non datate. Negli allegati del 29 novembre 2013 e del 31 marzo 2014, l’istante ha confermato le sue domande.

C. Statuendo con decisioni entrambe del 20 ottobre 2014, il Giudice di pace ha respinto le istanze, ponendo in ciascuno dei casi a carico dell’escutente (l’indicazione della parte convenuta nella sentenze di cui all’inc. 120/13 è il frutto di una svista manifesta) le spese processuali di fr. 80.– e un’indennità di fr. 25.– a favore della parte convenuta.

D. Contro le sentenze appena citate lo Stato del Canton Ticino è insorto a questa Camera con due reclami del 28 ottobre 2014 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni pervenute a questa Camera il 17 novembre 2014, CO 1 ha concluso per la reiezione dei reclami.

Considerando

in diritto: 1. In virtù dell’art. 125 lett. c CPC, per semplificazione ed economia di procedura, si giustifica di congiungere i reclami in esame, diretti contro sentenze che riguardano le stesse parti e questioni analoghe, e di evaderli con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

  1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­­posizione – sono decisioni di prima istanza finale e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

2.1 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati il 28 ottobre 2014 contro sentenze ambedue notificate allo Stato del Canton Ticino al più presto il 21 ottobre, in concreto i reclami sono tempestivi.

2.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. Nelle decisioni impugnate, il Giudice di pace si è rifiutato di concedere il rigetto dell’opposizione, ritenendo che l’istante non abbia saputo dimostrare che le notifiche di tassazione dell’imposta cantonale del 2010 e dell’imposta federale diretta del 2010 siano state regolarmente intimate alla convenuta.

  2. Nel reclamo lo RE 1, riproponendo le argomentazioni di prima sede, evidenzia come la prova del passaggio in giudicato di una decisione non debba necessariamente fondarsi su una formale attestazione, ma può anche dedursi da un insieme di circostanze. Per il reclamante, del resto, il giudice del rigetto è vincolato all’attestazione di passaggio in giudicato, salvo erroneità che emerga dagli atti. Nel caso di specie, essa sostiene, l’escussa sapeva dell’esistenza delle decisioni di tassazione, in quanto prima delle procedure esecutive le sono state intimate le usuali ingiunzioni di pagamento senza che la società reagisse e senza che tali atti fossero retrocessi al mittente. D’al­­tronde, la società non ha reagito dopo la notifica del precetto esecutivo, malgrado il principio della buona fede le avesse imposto di contestare tali decisioni. Non da ultimo – soggiunge il ricorrente – la convenuta è comunque venuta a conoscenza delle note tassazioni a ricezione della risposta 3 maggio 2013 dell’autori­­tà fiscale alla sua lettera del 27 aprile 2013, in cui essa aveva contestato la decisione di tassazione del 2011.

  3. Con le sue osservazioni CO 1 afferma che l’autori­­tà fiscale vuole imporle una doppia tassazione, le imposte in questione essendo a suo dire già state pagate da altra società dei medesimi soci. Contesta d’altra parte di aver ammesso nello scritto 27 aprile 2013 di avere ricevuto le tassazioni, giacché dallo stesso emerge ch’essa riteneva le procedure in questione ancora pendenti. La convenuta sostiene poi che non si possa opporle il contenuto della risposta raccomandata del 3 maggio 2013, poiché non l’ha ritirata. Considerando il comportamento dell’autorità fiscale gravemente contrario al principio della buona fede, avendo la stessa deliberatamente ignorato che la notifica delle tassazioni non era andata a buon fine, la convenuta chiede la reiezione dei reclami, evidenziando la sproporzione degli interessi in presenza, giacché un loro accoglimento determinerebbe la perenzione definitiva dei suoi diritti procedurali, mentre in caso di accoglimento la reclamante potrebbe sempre avviare una nuova procedura.

  4. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

  5. Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT). Sia l’esecutività che il passaggio in giudicato presuppongono, ad ogni modo, la regolare intimazione della decisione al destinatario, la cui prova incombe all’autorità, ove il destinatario, come in concreto, contesti di aver ricevuto la decisione (Stae­he­lin, op. cit., n. 124 ad art. 80). Al riguardo l’invio postale per lettera semplice non permette di dimostrare l’avvenuta notifica, ma la prova può essere fornita anche da altri indizi o dall’in­­sieme delle circostanze del caso concreto, per esempio dallo scambio di corrispondenza con l’autorità fiscale o dal comportamento del contribuente (DTF 105 III 43 consid. 3; cfr. pure DTF 136 V 310 consid. 5.9).

  6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

  7. Nel caso in esame, le decisioni di tassazione fiscale invocate quali titoli di rigetto definitivo non risultano essere state spedite all’escussa per raccomandata e quest’ultima eccepisce di non averle mai ricevute. Certo, secondo le certificazioni apposte sulle notifiche di tassazione accluse alle istanze, le decisioni fiscali sarebbero passate in giudicato, ma di fronte alla contestazione dell’escussa spettava all’autorità fiscale portare la prova della loro notifica (sopra consid. 7). Essa invoca al riguardo due atti, da cui sostiene che la convenuta sia venuta a conoscenza delle decisioni in questione: la risposta 3 maggio 2013 e i precetti esecutivi.

9.1 Per quanto attiene al primo atto (doc B accluso alle osservazioni 31 marzo 2014 dell’istante), ne risulta inequivocabilmente che le decisioni di tassazione delle imposte cantonali e federali per gli anni 2009-2011 erano già state emesse. La convenuta non può seriamente prendere spunto dall’omesso ritiro della raccomandata del 3 maggio 2013 per contestare l’opponibilità del suo contenuto nei suoi confronti. Avendo essa stessa interpellato l’autorità fiscale con il suo scritto del 27 aprile 2013 (doc. A accluso alle osservazioni 31 marzo 2014 dell’istante), doveva aspettarsi una risposta, che è puntualmente stata spedita all’indirizzo indicato nel proprio scritto (__________, __________). La risposta risulta così validamente notificata (cfr. DTF 127 I 34 consid. 2a/aa e per analogia art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, 44 cpv. 2 LTF, 20 cpv. 2bis PA e 38 cpv. 2bis LPGA). Scegliendo deliberatamente di non ritirare la raccomandata in questione, la convenuta si è preclusa la possibilità di contestare le decisioni di tassazione per il 2010. Va infatti ricordato che l’inizio del decorso di un termine di ricorso non può essere differito a piacimento. Il principio della buona fede impone ai destinatari di informarsi dell’esistenza e del contenuto di un atto che li riguardi non appena ne sospettino l’esistenza e di contestarlo tempestivamente (sentenze del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi; 5A_135/2012 del 16 febbraio 2012; sentenza della CEF 14.2012.24 del 28 marzo 2012). Abusiva, la contestazione della convenuta non merita protezione.

9.2 Non va poi passato sotto silenzio il fatto che la reclamante, dopo la notifica delle istanze di rigetto dell’opposizione, non ha impugnato le decisioni di tassazione acclusevi. Ora, come visto, l’ini­zio del decorso di un termine di ricorso non può essere differito a piacimento. Detto in altri termini, fosse vero quanto sostenuto nel gravame, il principio della buona fede avrebbe imposto alla destinataria di ricorrere contro le decisioni trasmessele (sull’argo­mento, v. la sentenza del Tribunale federale 5A_570/2010 già citata, consid. 3.3.3) – evitando così di speculare sulla pretesa carenza formale solo davanti al giudice del rigetto. Per questo motivo, le decisioni di tassazione dell’imposta cantonale e federale del 2010 sono da considerare validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione per gli importi dedotti in esecuzione, che giustificano l’accoglimento dei reclami e la riforma delle decisioni impugnate nel senso del rigetto definitivo delle opposizioni.

  1. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano indennità d’inconvenienza, lo RE 1 non avendo chiesto nulla in proposito. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'943.80 in una causa e di fr. 1'852.20 nell’altra, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo interposto nell’inc. 120/2013 è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

L’istanza è accolta e l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio è respinta in via definitiva.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 80.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà allo RE 1 fr. 25.– per indennità.

  2. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, da anticipare dal reclamante, sono poste a carico di CO 1.

  3. Il reclamo interposto nell’inc. 123/2013 è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

L’istanza è accolta e l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio è respinta in via definitiva.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 80.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà allo Stato del Canton Ticino fr. 25.– per indennità.

  2. Notificazione a:

–; –c/o, ,.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Ceresio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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