Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.09.2014 14.2014.163

Incarto n. 14.2014.163

Lugano 9 settembre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 27 marzo 2014 da:

CO 1,

contro

RE 1,

giudicando sul reclamo del 4 agosto 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 luglio 2014 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 marzo 2014 dall’Ufficio esecuzione di Lugano, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'000.15 oltre interessi del 3% dal 5 marzo 2014, indicando quale titolo di credito la “tassa acqua potabile anno 2010”, di fr. 165.95 per “interessi [al 3%] sino al 04.03.2014” e di fr. 20.– per “tassa di diffida”, dedotto l’accon­to di fr. 1'913.65 versato dall’escusso.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 27 marzo 2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia. Nel termine impartito, l’escusso si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 28 aprile 2014.

C. Statuendo con decisione 18 luglio 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 75.– a favore dell’istante.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 agosto 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza.

E. Appurato che l’RA 1, firmataria del ricorso per conto di RE 1, è abilitata per legge a rappresentare una parte in giudizio solo dinanzi al giudice della locazione e al giudice del lavoro, ma non dinanzi al giudice del rigetto dell’opposizione, con ordinanza 6 agosto 2014 il presidente della Camera ha impartito al ricorrente un termine per trasmettere un esemplare del reclamo firmato da lui personalmente o da un rappresentante autorizzato secondo l’art. 68 CPC. Il 20 agosto 2014 RE 1 ha chiesto per fax la concessione del­l’ef­fetto sospensivo, accludendovi segnatamente una versione parziale del reclamo da lui firmata, ch’egli pretende di avere spedito alla Camera con invio semplice del 14 agosto 2014, ma che non le è pervenuto.

F. Il 25 agosto 2014 il presidente della Camera ha impartito al CO 1 un termine di 10 giorni per produrre i documenti acclusi alla sua istanza 24 marzo 2014 di rigetto dell’opposizione (“precetto esecutivo n. __________, fattura, richiamo e diffida con crescita in giudicato”), che il Giudice di pace gli aveva già retrocesso con l’invio contenente la decisione impugnata, e per presentare eventuali osservazioni al reclamo. È stato inoltre assegnato a RE 1 un termine di 10 giorni per trasmettere per posta raccomandata o di persona allo sportello del Tribunale d’appello una copia del reclamo e una copia della richiesta di effetto sospensivo firmate in originale di proprio pugno. Le parti hanno dato seguito all’ordinanza con scritti 2, rispettivamente 1° settembre 2014. Il CO 1 non ha formulato osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nel caso specifico, essendo la sentenza impugnata stata spedita con invio semplice a RE 1 il 18 luglio 2014, ossia durante le ferie estive (art. 56 n. 2 LEF), il reclamo, inoltrato il 4 agosto, è tempestivo, giacché il termine di ricorso è al più presto iniziato a decorrere quello stesso giorno.

1.2 L’ordinanza del 6 agosto 2014 essendo stata per errore indirizzata (solo) alla rappresentante non professionalmente qualificata (RA 1), che l’ha ritirata l’indomani alla sua sede di, il ricorso, inoltrato il 20 agosto e firmato di proprio pugno dall’escusso entro il termine assegnatogli con l’ordinanza del 25 agosto, risulta ammissibile anche sotto il profilo formale (cfr. Bohnet in: CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 130 e n. 25 ad art. 132 CPC).

1.3 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. Nella sentenza impugnata il Giudice di pace ha ritenuto che la decisione del CO 1 di fissazione della tassa per l’acqua potabile del 2010 dovuta da RE 1 è definitiva e costituisce quindi un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Il primo giudice ha d’altronde considerato di merito le argomentazioni fatte valere dall’escusso nelle osservazioni all’istanza, nella misura in cui tendono a rimettere in discussione il fondamento stesso della tassazione, ciò che non può essere sin­dacato in una procedura di rigetto, ma andava semmai contestato al momento della decisione di tassazione.

  2. Nel reclamo RE 1 dichiara di contestare la tassa comunale inerente l’uso dell’acqua potabile non in sé ma in merito al quantitativo calcolato dal Comune, che non è in linea con la media degli anni precedenti. Sostiene che la cifra di 1560 m3 stabilita dal Comune debba, in analogia con il calcolo fatto per la tassa d’uso delle canalizzazioni, essere ridotta a 938 m3 e la relativa tassa, di conseguenza, diminuita da fr. 2686.– a fr. 1594.60.

  3. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica (d’ufficio) solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

  4. Nella fattispecie il CO 1 fonda l’istanza sulla propria decisione del 1° marzo 2011, che in base al Regolamento per l’erogazione dell’acqua potabile del 18 novembre 2002 (sull’esemplare prodotto in questa sede è indicato il nuovo Regolamento del 26 marzo 2012, ma si tratta di una manifesta inavvertenza verosimilmente dovuta ad una ristampa della decisione direttamente dal sistema informatico di fatturazione) e all’ordinanza municipale n. 10/2010 del 23 novembre 2010 ha determinato in fr. 3'000.15 le tasse dovute per l’erogazione dell’acqua potabile all’escusso per il 2010 (in particolare fr. 2'686.– per il consumo effettivo) e in fr. 1'985.15 l’importo da pagare, tenuto conto di due acconti di fr. 400.– e fr. 620.– versati in precedenza dall’escusso. La tassa di diffida di fr. 20.– risulta dalla decisione di diffida del 21 ottobre 2013. Queste decisioni, adottate da un’auto­ri­tà amministrativa svizzera, costituiscono titolo di rigetto definitivo dell’op­posizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per l’im­porto posto in esecuzione, ciò che ricorda del resto l’art. 30 del suddetto Regolamento. Su questo punto, del resto, il reclamante non obietta nulla.

  5. Come visto, RE 1 contesta infatti solo il calcolo della tassa per il consumo d’acqua potabile effettivo contenuto nella decisione del 1° marzo 2011.

6.1 Ora, in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che “dopo l’emanazione della sentenza” il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF; sentenze del Tribunale federale 5A_744/2012 del 10 giugno 2013, consid. 1.2.3, e 5A_673/2008 del 20 novembre 2008, consid. 2.3.2).

6.2 Nel caso specifico, il reclamante non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui tale genere di contestazione – sul merito della tassazione – è improponibile in sede di rigetto dell’opposizione. Il reclamo risulta pertanto irricevibile (v. sopra consid. 1.3). Sia come sia, la motivazione del primo giudice è corretta, perché secondo la giurisprudenza e la dottrina appena citate (sopra consid. 6.1) le censure che già avrebbero potuto essere sollevate nella procedura che ha portato alla decisione prodotta quale titolo di rigetto non possono più esserlo nella (successiva) procedura di rigetto dell’opposizione. In altre parole, il reclamante avrebbe dovuto far valere le ragioni che propone in questa sede impugnando la decisione di tassazione del Comune, che indicava il termine di 30 giorni previsto a tale scopo. Ora che la decisione è passata in giudicato (ossia è definitiva) non è più possibile criticarla. A prescindere dalla sua inammissibilità il reclamo era comunque votato all’insuccesso. Con l’emanazione dell’odierno giudizio, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo diventa senza oggetto.

  1. La tassa del presente giudizio e le spese seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece ripetibili, l’istante non avendo presentato osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'272.45, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

  1. Gli oneri processuali di complessivi fr. 250.– relativi al presente giudizio, già anticipati dal reclamante, sono posti a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

  2. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Giudicatura di pace di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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