Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.04.2015 14.2014.147

Incarto n. 14.2014.147

Lugano 13 aprile 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella causa SO.2014.1081 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 10 marzo 2014 da

CO 1 , (patrocinata dall’avv. PA 1,)

contro

avv. RE 1,

giudicando sul reclamo dell’11 luglio 2014 presentato dall’avv. RE 1 contro la decisione emessa il 23 giugno 2014 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 febbraio 2014 dall’Ufficio esecuzione di Lugano (doc. D) a convalida del sequestro n. __________, la CO 1 (di seguito l’“CO 1” o l’“escutente”) ha escusso l’avv. RE 1 per l’incasso di fr. 14'200.– oltre agli interessi del 5% dal 5 febbraio 2014, indicando quale titolo di credito il dispositivo n. 2 della decisione 31 ottobre 2012 della Pretura di Lugano, sezione 1 (OA.2011.15), e il dispositivo n. 3 della sentenza 27 gennaio 2013 della prima Corte di diritto civile del Tribunale federale (4A_107/2013).

B. Avendo l’avv. RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10 marzo 2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta ha chiesto in via principale di decretare l’istanza irricevibile per carenza di legittimazione del patrocinatore dell’escutente e in subordine di accertare la nullità della sentenza pretorile invocata quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Con scritto del 20 maggio 2014, l’CO 1 ha prodotto a prova della legittimazione del proprio patrocinatore una procura generale del 22 dicembre 2009 a favore del padre __________ T__________ e una procura rilasciata dal medesimo al­l’avv. RE 1 nel 2005. Il 10 luglio 2014, quest’ultima ha confermato la richiesta di decretare l’istanza irricevibile e in via subordinata ha presentato una domanda “riconvenzionale” perché la controparte sia riconosciuta sua debitrice di fr. 548'000.–. La convenuta ha d’altronde eccepito la compensazione con il medesimo credito, previa istruttoria intesa a permetterle di provare “l’avvenuto riconoscimento di debito da parte della parte avversaria”, e ha in ogni caso chiesto la citazione di un’udienza.

C. Statuendo con decisione 23 giugno 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.– e un’indennità di fr. 350.– a favore dell’istante.

D. Contro la sentenza appena citata l’avv. RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 luglio 2014 per ottenerne l’accer­­tamento della nullità e in subordine l’annullamento, “protestate tasse, spese e congruamente accresciute ripetibili”.

E. In risposta all’ordinanza 21 gennaio 2015 del presidente della Camera, emessa congiuntamente per la causa in rassegna e per quella parallela relativa all’opposizione al sequestro (inc. 14.2014.146), il 5 febbraio l’istante ha prodotto la documentazione atta a dimostrare il potere di rappresentanza di chi ha rilasciato la procura al suo patrocinatore. Prendendo posizione in modo spontaneo sui nuovi documenti con scritto del 20 febbraio 2015, la reclamante ha confermato l’eccezione di difetto di legittimazione sollevata nel reclamo. In sede di replica (del 26 febbraio) e di duplica (dell’11 marzo) spontanee le parti hanno ribadito le rispettive tesi. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’11 luglio 2014 contro la sentenza notificata all’avv. RE 1 il 1° luglio (settimo giorno di giacenza postale), in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. Nella decisione impugnata, il Pretore ha esordito respingendo l’eccezione di carente legittimazione del patrocinatore dell’escu­­tente, la procura agli atti essendo a suo parere attuale, chiara e specifica alla causa di rigetto. Nel merito, il primo giudice ha rilevato che né la II Camera civile del Tribunale d’ap­pello né il Tribunale federale avevano ravvisato motivi di nullità della sentenza invocata quale titolo di rigetto definitivo e che non gli spettava rivedere una decisione già vagliata dalle istanze superiori. Egli non ha d’altronde ammesso il richiamo dell’incarto della causa in cui è stata emanata la decisione in questione e ha respinto l’ec­­cezione di compensazione, considerando che il credito vantato dall’escussa non fosse provato con una sentenza né riconosciuto senza riserve. Donde l’accoglimento dell’istanza e il rigetto definitivo dell’opposizione.

  2. Nel reclamo l’avv. RE 1 si duole anzitutto che il Pretore non abbia motivato la reiezione dell’eccezione di carente legittimazione del patrocinatore dell’istante con riferimento alla censura, da lei sollevata in prima sede, secondo cui l’escutente non ha dimostrato che il firmatario della procura – padre __________ T__________ – sia stato validamente delegato dai competenti e legali organi dell’CO 1. La reclamante eccepisce inoltre il carattere generale e inattuale della procura generale del 22 dicembre 2009 conferita al padre T__________, prodotta dall’avv. PA 1 con lo scritto 20 maggio 2014. Ritiene pure non provate la legittimità dei firmatari della procura generale e persino la personalità giuridica dell’CO

  3. In conclusione su questo punto, l’avv. RE 1 chiede che la decisione impugnata sia dichiarata nulla (e subordinatamente annullata) per violazione del diritto di essere sentito (carenza di motivazione) e diniego di giustizia formale.

  4. Da queste ultime censure formali va subito sgombrato il campo, ricordando che il giudice non è tenuto a esporre esplicitamente ogni singola censura delle parti né a determinarsi dettagliatamente su di esse, ma può limitarsi a trattare quelle di rilievo per il giudizio. La motivazione (nel senso dell’art. 238 lett. g CPC) dev’essere redatta in modo tale che l’interessato possa capire la portata della decisione e valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all’autorità superiore (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami). Nel caso specifico, il Pretore ha invero motivato la reiezione dell’eccezione di carente legittimazione del patrocinatore della sequestrante, rilevando come la procura presentata dal patrocinatore dell’istante gli sia stata conferita il 2 gennaio 2014 dal padre T__________, nominato procuratore generale dell’CO 1 con procura generale del 22 dicembre 2009, atto da considerare tuttora attuale, non essendo stata dimostrata la sua revoca. La reclamante contesta la fondatezza e la rilevanza di tale motivazione, ma la questione va esaminata con il merito. Sotto il profilo formale, per contro, si evince chiaramente dall’ar­­gomentazione forbita del reclamo che l’avv. RE 1 non è stata pregiudicata dall’allegata carente motivazione della sentenza impugnata. Non si verifica neppure alcun diniego di giustizia formale, dato che il Pretore ha effettivamente statuito sull’opposi­zione formulata dalla reclamante, seppure non nel senso da questa auspicato. Su questi punti il reclamo è dunque infondato.

  5. Tra i presupposti processuali rientrano la capacità di stare in lite della parte (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC) e la legittimazione del rappresentante a rappresentarla in giudizio (detta rappresentanza processuale), che deve ancora sussistere al momento dell’ema­­nazione del giudizio (sentenza del Tribunale federale 5A_15/2009 del 2 giugno 2009, consid. 4.1), e il cui difetto determina la nullità ex tunc degli atti del rappresentante indebito (falsus procurator) (Tenchio in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 17 ad art. 68 CPC). Sia il mandante che il procuratore devono essere capaci di stare in lite (Staehelin/Schweizer in: Sutter-Somm/Ha­sen­­böhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 28 ad art. 68 CPC). Il giudice verifica d’ufficio l’esistenza di tali presupposti (art. 60 CPC; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 13 ad art. 68 CPC) e controlla in particolare che il rappresentante si legittimi con una procura (art. 68 cpv. 3 CPC), la quale dev’essere chiara, inequivocabile, speciale e attuale (Trezzini in: Trezzini/ Coc­chi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 253 ad 5/A/b; Tenchio, op. cit., n. 15 ad art. 68). Se per svista egli ha omesso di produrla o di firmarla, il giudice gli impartisce un termine per sanare il vizio (art. 132 cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale federale 4D_2/2013 del 1° maggio 2013, consid. 3.1). Procede allo stesso modo ove vi siano indizi tali da suscitare dubbi sul contenuto, l’e­­stensione, l’autenticità o l’effettivo conferimento della procura (Trezzini, op. cit., pag. 253 ad 5/A/b; Tenchio, op. cit., n. 14 ad art. 68).

5.1 Nel caso specifico, la procura agli atti (doc. H), firmata a favore dell’avv. PA 1 il 2 gennaio 2014 dal procuratore generale dell’CO 1, il padre __________ T__________, è indubbiamente recente, chiara e precisa, siccome menziona l’oggetto del mandato e la controparte, nei seguenti termini: “incasso ripetibili assegnate alla mandate nell’ambito del contenzioso che la vede opposta all’avv. RE 1, Lugano (comprese procedura esecutive connesse)”. Dal punto di vista formale, la procura in questione è senz’altro sufficiente nel senso dell’art. 68 CPC.

5.2 La reclamante obietta che non è stata dimostrata la legittimazione del firmatario della procura (padre T__________) né quella dei firmatari della procura generale 22 dicembre 2009 a favore di quest’ultimo, e neppure la personalità giuridica dell’CO 1.

a) Ora, come rileva la stessa reclamante, il 20 maggio 2014 l’istan­­te ha prodotto una procura generale del 22 dicembre 2009 a favore del padre T__________, che lo abilita in particolare a “iniziare, continuare, troncare cause per qualsiasi motivo e in qualsiasi sede e grado, chiedere alla Autorità Giudiziaria qualunque provvedimento, nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti” (doc. E, pag. 3 verso il basso). È quindi indubbio che il padre T__________ fosse legittimato a firmare la procura del 2 gennaio 2014 a favore dell’avv. PA 1. Come visto, in effetti, il giudice è tenuto a verificare la validità della procura solo se ha motivi di dubbio al proposito, ciò che presuppone l’esistenza d’indizi d’irregolarità o di falsità, la buona fede delle parti essendo presunta (art. 3 CC).

b) Nel caso di specie, la reclamante non evoca alcuna circostanza suscettibile di far dubitare della regolarità della procura generale. La legittimità del firmatario della stessa, padre __________ P__________, come pure l’esistenza giuridica dell’CO 1, risultano direttamente dall’atto notarile (doc. E, pagg. 1 e 2), che fa piena prova dei fatti ivi attestati, la reclamante non avendo dimostrato l’inesattezza del suo contenuto (cfr. art. 179 CPC e Rüetschi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 36 ad art. 179 CPC). Ad ogni buon conto, la Camera, a scanso di equivoci, si è fatta consegnare dal sequestrante un certificato della Prefettura di Milano del 30 gennaio 2015, che accerta la legale costituzione e l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche della CO 1, così come il fatto che il suo rappresentante legale è il padre P__________ (doc. 6 accluso allo scritto 5 febbraio 2015 del sequestrante). Neppure la reclamante nega ancora l’evidenza dell’esistenza giuridica dell’CO 1 e della persona del suo rappresentante legale (osservazioni del 20 febbraio 2015, pag. 2 a metà). Il padre T__________ era dunque legittimato a firmare la procura del 2 gennaio 2014 a favore dell’avv. PA 1 sulla scorta della procura generale del 22 dicembre 2009 validamente sottoscritta dal padre P__________. Contrariamente a quanto allega l’avv. RE 1 una conferma di quest’ultimo è inutile. Come è inutile esaminare il resto della documentazione prodotta dall’CO 1 con lo scritto 5 febbraio, non richiesta dalla Camera e ininfluente per la questione – di diritto di procedura civile (quindi né fiscale né canonico) – da risolvere in questa sede.

c) Diventano così senza interesse anche la replica del 26 febbraio e la duplica dell’11 marzo 2015 – atto, quest’ultimo, che si prescinde dal ritornare al mittente perché lo espurghi dalle affermazioni sconvenienti (art. 132 cpv. 1 e 2 CPC) solo per non rallentare ulteriormente la procedura. A scanso di equivoco, ci si limita a precisare che la firma di padre P__________ sullo scritto 25 febbraio 2015 con cui conferma e ratifica la procura a favore dell’avv. PA 1 non differisce “in modo dirompente” da quella sulla sua carta d’identità, ma nella prima nome e cognome sono sovrapposti mentre nella seconda essi sono posti l’uno accanto all’altro e rimpiccioliti in altezza a causa dello spazio ridotto a disposizione. Non si può, per concludere su questo punto, non stigmatizzare l’atteggiamento pretestuoso della reclamante, che il 29 settembre 2005 si era fatta rilasciare proprio da padre T__________ una procura per agire a nome dell’CO 1 (doc. F), salvo poi contestare in questa sede non solo il suo potere di rappresentanza, ma addirittura l’esistenza giuridica dell’CO 1. Il reclamo non merita dunque alcuna tutela.

  1. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

  2. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

Nella fattispecie il dispositivo n. 2 della decisione 31 ottobre 2012 della Pretura di Lugano, sezione 1 (OA.2011.15, doc. B), e il dispositivo n. 3 della sentenza 27 gennaio 2013 della prima Corte di diritto civile del Tribunale federale (4A_107/2013, doc. C) costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo per l’importo di fr. 14'200.– (fr. 13'700.– + fr. 500.–) posto in esecuzione (doc. D), non essendo contestato che entrambe le decisioni sono esecutive (art. 80 cpv. 1 LEF).

  1. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (cfr. Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 81).

Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari ed univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario (DTF 124 III 503 consid. 3a).

Tra i motivi di estinzione del credito figura anche la compensazione. Al riguardo l’escutente deve dimostrare con documenti non solo la causa dell’estinzione (il credito compensante) ma anche l’importo esatto per cui il credito risulta estinto. Ove si fondi su un riconoscimento di debito sottoscritto dall’escutente, tale prova non sussiste se il credito vantato dall’escusso è contestato giudizialmente (DTF 136 III 627 consid. 4.2.3; sentenza della CEF 14.2014.62 dell’8 agosto 2014, consid. 4.1/b).

8.1 Nel caso specifico, la reclamante invoca anzitutto un diniego di giustizia materiale, dolendosi di essere stata trattata in modo arbitrario dal Pretore di Lugano (sezione 1), che le avrebbe chiesto anticipi spese “abnormi” nella causa creditoria da lei inoltrata contro l’CO 1 e intesa a farsi pagare onorari e rimborsare spese per il lavoro svolto. Lo stesso giudice avrebbe poi stralciato la causa, assegnando le “abnormi” spese e ripetibili fatte valere dalla controparte in questa sede (reclamo, pag. 10 ad 1.4). ll problema è che si tratta di una censura che l’avv. RE 1 avrebbe potuto e dovuto far valere nel ricorso contro la sentenza 31 ottobre 2012 del Pretore di Lugano (sezione 1). Avendo invece rinunciato a versare l’anticipo spese richiesto dal Tribunale federale, ella non può più rimettere in discussione una decisione ormai passata in giudicato, men che meno quale eccezione nel senso dell’art. 81 LEF. E non ricorre nella fattispecie uno dei motivi eccezionali che secondo la giurisprudenza (DTF 137 I 275 consid. 3.1, con numerosi riferimenti) comporterebbe la nullità della decisione in questione. Anche su questo punto la sentenza impugnata merita pertanto conferma.

8.2 Relativamente alla questione della compensazione, la reclamante sostiene che il credito di fr. 548'000.– da lei vantato nei confronti dell’istante per la sua nota professionale non saldata risulta da un chiaro riconoscimento di debito, che deduce dal fatto che l’CO 1 le ha versato un acconto di € 160'000.–. Essa, inoltre, rimprovera al Pretore di avere “dolosamente e/o colposamente” ignorato la sua domanda riconvenzionale, con cui aveva chiesto che l’istante venisse riconosciuta sua debitrice per fr. 548'000.–, e omesso d’istruire la causa come gli era stato chiesto e d’indire un’udienza pubblica, violando in tal modo i suoi diritti di parte.

a) Per quanto attiene a quest’ultima censura, non si disconosce che nella duplica (a pag. 4) l’avv. RE 1 ha chiesto in via riconvenzionale che l’istante venisse riconosciuta sua debitrice per fr. 548'000.–. Non è tuttavia necessario – come postulato dalla reclamante – annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al Pretore, perché, da una parte, la domanda riconvenzionale era tardiva, dal momento che secondo l’art. 224 cpv. 1 CPC sarebbe dovuta essere presentata con la risposta di causa, e dall’altra perché, trattandosi di una domanda da istruire in procedura ordinaria – l’escussa non avendo postulato la tutela giurisdizionale ottenibile nei casi manifesti (art. 257 CPC) –, essa non poteva essere presentata nell’ambito di una procedura sommaria qual è l’azione di rigetto dell’opposizione (art. 224 cpv. 1 e 251 lett. a CPC). E neppure si giustifica il richiamo del noto incarto (OA.2011.15) del Pretore di Lugano (sezione 1), né in questa sede (art. 326 CPC e sopra consid. 1.2) né in quella precedente, come deciso dal primo giudice senza essere puntualmente contraddetto dalla reclamante, giacché il richiamo di un intero incarto senza precisare i documenti pertinenti cozza contro il carattere sommario della procedura di rigetto dell’opposizione, che esige celerità (cfr. art. 254 cpv. 2 lett. a CPC) e solerzia delle parti (cfr. art. 180 cpv. 2 CPC) (sentenza della CEF 14.2013.164 del 22 agosto 2014, consid. 1.3). Nulla osta, quindi, all’esame senza indugio dell’eccezione di compensazione.

b) Orbene, non si può dedurre dall’allegato versamento di un acconto di € 160'000.– da parte dell’istante un suo riconoscimento per il saldo della “nota professionale finale” di fr. 756'000.– che la reclamante ha inviato al padre T__________ il 24 agosto 2010 (doc. 1 accluso alla duplica), a maggior ragione ove si pensi che l’CO 1 si è opposto alla pretesa della reclamante nella nota causa inoltrata alla Pretura di Lugano, sezione 1. E il richiamo a tale causa non è d’ausilio per lei, giacché è stata stralciata senza che il Pretore entrasse nel merito della questione. Quanto alla “nota professionale finale”, non essendo firmata dall’istante, che anzi l’ha contestata giudizialmente, non costituisce una prova sufficiente della compensazione nel senso dell’art. 81 LEF (v. sopra consid. 8 in fine). La sorte del reclamo è così definitivamente segnata.

  1. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si attribuiscono ripetibili, la controparte non avendo dovuto redigere osservazioni al reclamo. Del suo ridotto impegno nella questione della procura si è già tenuto conto nella causa parallela relativa all’opposizione al sequestro (inc. 14.2014.146). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 14'200.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

  2. Notificazione a:

–; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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