Incarto n. 14.2014.125
Lugano 23 luglio 2014/jm
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Baur Martinelli
statuendo quale giudice unico nella causa SO.2014.1075 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 10 marzo 2014 da:
CO 1
contro
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 13 giugno 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 giugno 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 10 marzo 2014 la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per un credito di fr. 98'784.05 per il mancato pagamento di contributi paritetici.
B. All’udienza di discussione del 28 maggio 2014 la convenuta non è comparsa.
C. Statuendo con decisione 10 giugno 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dall’11 giugno 2014 alle ore 10.00, ponendo la tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese esecutive di fr. 920.– a carico della massa fallimentare.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 giugno 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere pagato tutti i debiti per cui l’istante era giunta a chiedere il fallimento. A controparte il reclamo non è stato intimato, i suoi crediti essendo stati saldati. L’8 luglio 2014, la reclamante ha chiesto che la dichiarazione sottoscritta il 3 luglio 2014 dalla società __________, con cui s’impegna a corrispondere fr. 50'000.– alla fallita in cambio di una quota del suo pacchetto azionario, sia versata agli atti quale doc. F.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, a cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 13 giugno 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 12 giugno 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.
Nel caso specifico, la reclamante produce con il ricorso un estratto 13 giugno 2014 dell’Ufficio esecuzione di Lugano (doc. C), diverse distinte relative a pagamenti fatti allo stesso ufficio l’11 giugno 2014 o anteriormente (doc. D) e uno scritto dell’11 giugno 2014 dell’istante con cui conferma che con i pagamenti effettuati quello stesso giorno la reclamante “ha liquidato l’intero scoperto richiesto con l’istanza” (doc. E). Questi documenti, nella misura in cui concernono pagamenti effettuati l’11 giugno 2014, non consentono di determinare se gli stessi sono avvenuti prima delle 10.00, ora in cui il fallimento è stato aperto. La documentazione è ad ogni modo ricevibile, ma nel dubbio il fallimento potrà essere annullato solo se la reclamante, oltre a dimostrare la ripresa dei suoi pagamenti, avrà reso verosimile la propria solvibilità (v. sotto consid. 4). Per contro il documento (contrassegnato con la lettera F) prodotto solo l’8 luglio 2014 dopo la scadenza del termine di reclamo, verificatasi il 22 giugno 2014 (v. sopra consid. 1), è irricevibile (cfr. DTF 139 III 491 segg. e 136 III 294 seg. consid. 3.1).
3.1 La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di minima importanza. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue attività commerciali. Perfino un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole; ciò può essere segnatamente il caso quando il debitore rifiuta di tacitare il suo principale creditore (sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 [citata sopra al consid. 2], consid. 5.2, e 5A_439/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4, con rinvii). La sospensione dei pagamenti non deve essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).
3.2 Nel caso specifico la reclamante evidenzia di aver nel frattempo pagato tutti i crediti vantati dall’istante nei suoi confronti, soddisfacendo così, a suo parere, il primo presupposto per ottenere l’annullamento del fallimento stabilito all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF. In realtà, i motivi ostativi enumerati – esaustivamente – all’art. 174 cpv. 2 LEF sono estranei all’ipotesi di un fallimento senza preventiva esecuzione (v. sentenza del Tribunale federale 5A_711/2012 [citata sopra al consid. 2], consid. 5.2). In un caso come quello in esame, per ottenere l’annullamento del fallimento il debitore deve dimostrare di non essere stato in situazione di sospensione dei pagamenti al momento della dichiarazione del fallimento o di avere ripreso a pagare i suoi debiti incontestati ed esigibili prima della scadenza del termine di reclamo contro la sentenza di fallimento.
3.3 Nella fattispecie, la reclamante ha dimostrato di avere pagato nel 2014 tutti i crediti vantati nei suoi confronti dall’istante (doc. E), per un importo superiore a fr. 60'000.– (doc. D) e di non avere più debiti incontestati ed esigibili, siccome le quattro esecuzioni ancora pendenti nei suoi confronti (per un importo complessivo di poco più di fr. 44'000.–) sono tutte sospese da opposizione da tempo (tanto che potrebbero essere perente o vicine alla perenzione) e contro la reclamante non risultano esistere attestati di carenza di beni (doc. C). Si può così considerare dimostrata la ripresa dei suoi pagamenti, sicché la causa di fallimento dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF non sussiste più.
4.1 Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente, per l’annullamento della dichiarazione di fallimento è pertanto sufficiente che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità; a tal proposito non devono essere poste delle esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori. Il debitore deve addurre i mezzi di prova idonei a rendere verosimile la sua solvibilità, vale a dire lo stato nel quale il debitore dispone di mezzi liquidi sufficienti ad estinguere i suoi debiti esigibili. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con il reclamo, di estratti dell’Ufficio di esecuzione (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_335/2014 del 23 giugno 2014, consid. 3.1). La ratio legis dell’art. 174 LEF è quella di evitare il fallimento quando l’azienda del debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011 consid. 2, con rimandi).
4.2 Nel caso in esame dall’estratto esecutivo già menzionato (doc. C) si può ritenere che RE 1 dispone di sufficiente liquidità per far fronte ai suoi impegni o quanto meno che la sua situazione finanziaria sta migliorando. Secondo giurisprudenza e dottrina, non si possono comunque imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità (sopra consid. 4.1). Nel caso che ci occupa si può senz’altro affermare che la capacità di pagamento della convenuta appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità è stato reso sufficientemente verosimile, sicché il fallimento va annullato.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata l’11 giugno 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2014.1075), nei confronti di RE 1, è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
Le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1.
III. Notificazione a:
– ,; – ; – Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano; – Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).