Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.09.2014 14.2014.113

Incarto n. 14.2014.113

Lugano 17 settembre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina, vicecancelliere

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.1088 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 marzo 2014 da:

CO 1 (patrocinato dall’__________. __________, __________)

contro

RE 1 (patrocinata dall’__________. __________, __________)

giudicando sul reclamo del 30 maggio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 maggio 2014 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 febbraio 2014 dall’Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano (doc. A), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 28'500.– oltre interessi del 5% dal 1° marzo 2014, indicando quale titolo di credito la “Cessione inventario come da lista inventario del 31.12.2011”.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 11 marzo 2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 20 maggio 2014, l’istante ha confermato la sua domanda mentre la parte convenuta vi si è opposta.

C. Statuendo con decisione 20 maggio 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 210.– e un’indennità di fr. 600.– a favore dell’istante.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 maggio 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 30 giugno 2014, CO 1 ha chiesto che il reclamo venga respinto.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 30 maggio 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 21 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. Nella decisione impugnata, il Pretore si è limitato a costatare, in modo generico, che la documentazione prodotta dall’istante (precetto esecutivo, contratto di cessione d’inventario sottoscritto dalle parti il 31 dicembre 2011, lista degli oggetti che compongono l’inventario e procura) costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.

  2. Nel reclamo RE 1 contesta invece la conclusione del Pretore, poiché a suo parere il contratto di cessione d’inventario del 31 dicembre 2011 (doc. B) “non rappresenta, di per sé, documento probatorio dell’esatto adempimento da parte del sig. CO 1, dei propri obblighi contrattuali di consegna effettiva dei beni oggetto della cessione e di trasferimento della proprietà in capo alla società RE 1”. Da parte sua, CO 1 osserva che se la reclamante ha potuto esplicare la propria attività è anche grazie al fatto di aver potuto usufruire di tutto l’inventario esistente nei locali di proprietà di lui.

  3. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice, d’ufficio, verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

4.1 Un contratto di compravendita sottoscritto dal compratore costituisce titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per il pagamento del prezzo di vendita esigibile, a condizione che il venditore abbia consegnato la cosa venduta oppure l’abbia depositata se il prezzo era pagabile in anticipo o a contanti (sentenze del Tribunale federale 5A_179/2012 dell’11 ottobre 2012 consid. 3.2, 5A_630/2010 del 1° settembre 2011 consid. 2.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 113 ad art. 82 LEF).

4.2 Nell’esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici – come appunto il contratto di compravendita – in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione anticipata, la Camera seguiva in materia di rigetto dell’opposizione la prassi di Basilea-Campagna, condivisa dal Tribunale federale (sentenza del 13 ottobre 1986 apparsa in: Rep. 1987, pag. 150 seg., consid. 3), secondo la quale l’eccezione d’inadempimento della controprestazione o di non corretto adempimento (art. 82 CO) dev’essere resa verosimile nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF e non solo asserita (sentenza della CEF 14.2003.15 del 16 ottobre 2003, consid. 4.2 e 4.4; Rep. 1986 pag. 112 seg.; Rep. 1995, n. 75, consid. 2; Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989, pag. 348). Siffatto orientamento sembra condiviso dalla giurisprudenza attuale del Tribunale federale (sentenze STF 5A_179/2012 dell’11 ottobre 2012, consid. 3.3; 5A_630/2010 del 1° settembre 2011, consid. 2.2; 5A_400/2009 del 12 novembre 2009, consid. 3; cfr. però la sentenza 5A_367/2007 del 15 ottobre 2007, consid. 3.1).

In alcune sentenze più recenti (tra cui: 14.2013.25 del 27 marzo 2013, consid. 4; 14.2011.109 del 30 agosto 2011, consid. 6), tuttavia, la Camera si è implicitamente riferita alla cosiddetta “Basler Praxis” (di Basilea-Città), oggi apparentemente dominante (cfr. Staehelin, op. cit., n. 99 ad art. 82 con numerosi riferimenti; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 18-21 ad art. 82 LEF), secondo cui è sufficiente per l’escusso contestare l’adem­pi­mento della prestazione promessa dall’escutente in modo non palesemente insostenibile (ma senza rendere verosimile la propria allegazione) per obbligarlo a doverne dimostrare la corretta esecuzione. Non pone però conto, in concreto, riesaminare la questione in modo approfondito, poiché in un caso come nell’altro incombe all’escusso come minimo di allegare espressamente la mancata o carente esecuzione della controprestazione, altrimenti essa è presunta.

4.3 Orbene, nella fattispecie l’escussa non ha, in prima sede, contestato espressamente la consegna effettiva dell’inventario ceduto, limitandosi a dichiarare in modo generico che il contratto di cessione dell’inventario, a suo parere, non costituiva valido riconoscimento di debito (verbale d’udienza del 20 maggio 2014). Il Pretore, per le precedenti considerazioni, poteva in queste circostanze presumere il corretto adempimento del contratto da parte dell’istante. Neppure nel reclamo, del resto, RE 1 ha esplicitamente eccepito l’inadempimento dell’obbligo di trasferire gli oggetti inventariati, limitandosi a rilevare che il contratto non ne comprova la consegna. Sarà anche vero, ma ciò non esclude che il trasferimento di possesso sia comunque avvenuto, circostanza che, come visto, è presunta in caso di silenzio dell’escusso. Ad ogni modo, la reclamante non avrebbe potuto sollevare tale eccezione per la prima volta in questa sede, ostandovi il divieto di allegare fatti nuovi (sopra consid. 1.2; cfr. già prima del 2011: RtiD 2011 II 788 n. 56c). Il reclamo si rivela così infondato. La decisione impugnata merita dunque conferma, ritenuto che l’escusso, firmando il contratto, si è riconosciuta debitrice del prezzo di vendita, il quale in assenza di menzione contraria risultava immediatamente esigibile (art. 75 CO).

  1. La tassa del presente giudizio e le ripetibili, commisurate al limitato impegno fornito dalla patrocinatrice della parte escutente, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). In merito alla domanda, formulata dal resistente nelle sue osservazioni del 30 giugno 2014, intesa a tenere in considerazione il carattere definito temerario del reclamo, occorre ricordare che una condotta processuale abusiva o in malafede non è più sanzionata dalla nuova procedura civile con una formale dichiarazione di temerarietà, come disponeva il previgente art. 152 CPC ticinese né con una maggiorazione delle ripetibili. Chi agisce con manifesta ingiustizia si vede dichiarare l’azione irricevibile o ritornare l’atto processuale senza formalità (art. 132 cpv. 2 CPC) e può vedersi addebitare le spese processuali nelle procedure gratuite (art. 115 CPC) e sanzionato disciplinarmente (art. 128 cpv. 3 CPC).

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 28'500.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Gli oneri processuali di complessivi fr. 350.– relativi al presente giudizio, già anticipati dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà a CO 1 fr. 400.– per ripetibili.

  2. Notificazione a:

–__________. PA 2, ; –. PA 1, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2014.113
Entscheidungsdatum
17.09.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026