Incarto n. 14.2013.9
Lugano 21 febbraio 2013 SL/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques
vicecancelliera:
Locatelli
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione promossa con istanza 15/18 ottobre 2012 da
CO 1
contro
RE 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ dell'8/9 ottobre 2012 dell'UE __________;
sulla quale istanza il Pretore __________, con decisione 24 dicembre 2012 (inc. SO.2012.4557), ha così stabilito:
“1. L'istanza è accolta nel senso dei considerandi e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva per fr. 17'450.– oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2011.
La tassa di giustizia in fr. 200.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 150.– a titolo di ripetibili.
omissis.”
Decisione impugnata dal convenuto che con reclamo 19 gennaio 2012 ne chiede la riforma nel senso di respingere l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione;
preso atto che l'invio contenente la notifica del reclamo all'istante è ritornato a questa Camera in quanto non ritirato;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ dell'8/9 ottobre 2012 dell'UE __________, CO 1 ha escusso RE 1 per l'incasso di fr. 18'270.– oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2011. Quale titolo di credito ha indicato: “Alimenti dei miei figli __________ __________” (doc. A). Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo.
B. L'istante ha integrato la domanda con il conteggio 15 ottobre 2012 che riassume i dettagli relativi ai contributi alimentari dovuti e ai relativi versamenti già effettuati per il periodo tra il mese di luglio 2009 e quello di luglio 2011. L'interessata fonda la sua pretesa sulla transazione giudiziale provvisoria raggiunta in occasione dell'udienza 15 giugno 2009 tenutasi davanti al Pretore __________, adito in vista dell'adozione di misure a protezione dell'unione coniugale (doc. C) e che è poi stata definitivamente omologata nel contesto del decreto di stralcio 4 agosto 2009 della relativa causa giudiziaria (doc. D). La documentazione si completa di vari estratti conto bancari che coprono il periodo tra il 1° aprile 2009 e il 30 giugno 2011 (doc. E e F) e una dichiarazione manoscritta datata 29 luglio 2011 firmata da entrambe le parti (doc. B).
C. Il convenuto ha avversato l'istanza in sede di udienza di discussione 14 dicembre 2012, affermando di nulla dovere alla controparte e riservandosi di sporgere denuncia penale per truffa presso il Ministero pubblico. Ha precisato che a febbraio 2011 il suo unico debito per alimenti ammontava a fr. 1'580.–, cifra poi corrisposta con sei versamenti postali, tant'è che solo allora l'istante si era rivolta all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inseri-mento (doc. 2). Di fatto, il citato ufficio si era fatto carico dei contributi per alimenti ai figli dal 1° marzo al 30 agosto 2011, ovvero per complessivi fr. 12'840.– (doc.1 e 2). Ciò malgrado l'escusso aveva comunque versato all'istante in quel periodo fr. 4'080.–, somma che pertanto l'interessata aveva ricevuto indebitamente. Infine, tra il 1° settembre 2011 e il 28 febbraio 2012, nonostante un ordine del giudice di trattenuta sul salario dell'escusso di un importo di fr. 1'800.– mensili, l'istante aveva altresì percepito dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inseri-mento complessivi fr. 8'400.–.
D. Con decisione 24 dicembre 2012 il Pretore __________, ha parzialmente accolto l'istanza. Egli ha riconosciuto la transazione giudiziale provvisoria quale valido titolo esecutivo per il rigetto definitivo dell'opposizione sollevata dal convenuto. L'esecuzione si riferiva al periodo contributivo da giugno 2009 a luglio 2011. Ciò detto, dal 1° marzo 2011 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento -quindi lo Stato- era surrogato nei diritti dell'istante in quanto anticipava i contributi alimentari che l'escusso doveva per il mantenimento dei due figli. Da quella data pertanto, in base allo scritto 13 aprile 2011 del citato ufficio, l'obbligo diretto verso i figli era decaduto, con la conseguenza che dall'importo posto in esecuzione doveva essere dedotto quanto l'interessata ancora rivendicava per i mesi di maggio (fr. 180.–), giugno (fr. 140.–) e luglio 2011 (fr. 500.–). Tutti gli altri importi dovevano per contro essere pagati, ritenuto che i relativi pagamenti effettuati dal convenuto secondo il conteggio dell'istante erano stati da quest'ultima debitamente documentati e dedotti dalla pretesa posta in esecuzione. Inammissibili invece i pretesi versamenti in contanti effettuati dall'escusso in quanto non suffragati dai necessari giustificativi. L'opposizione era quindi da rigettare in via definitiva fino a concorrenza di fr. 17'450.– (ovvero: fr. 18'270.– ./. fr. 180.– ./. fr. 140.– ./. fr. 500.–).
E. Con il presente reclamo l'escusso contesta il giudizio pretorile. Anzitutto egli precisa di essere stato assente per motivi familiari durante il periodo di giacenza in posta dell'invio contenente la decisione impugnata che aveva potuto ritirare direttamente presso la Preture solo in data 18 gennaio 2013. Nel merito egli ritiene infondata la tesi di un suo debito per alimenti pari a fr. 17'450.–, ricordando che dal 1° marzo 2011 il suo obbligo di mantenimento verso i due figli era stato assunto dall'Ufficio del sostengo sociale e dell'inserimento. E, visto che in base alla transazione giudiziale del 15 giugno 2009 egli doveva versare a ciascuno di loro fr. 1'040.– dall'agosto 2009, l'importo complessivo dovuto a febbraio 2011 era di fr. 39'520.– (fr. 2'080.– per 19 mesi). Ciò detto, secondo il conteggio dell'istante egli aveva pagato già fr. 31'690.–, cui andavano aggiunti ulteriori fr. 1'100.– (in forza di uno scritto 15 dicembre 2009) e dei pagamenti in contanti per la somma totale di fr. 6'730.–. Di modo che, il preteso debito era completamente estinto.
L'invio contenente la notifica del reclamo all'istante è ritornato a questa Camera in quanto non ritirato.
Considerando
in diritto: 1. Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo -tra l'altro- le decisioni inappellabili di prima istanza in tema -per quanto qui d'interesse- di rigetto dell'opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Un'eventuale risposta al reclamo deve poi essere proposta entro il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). La competenza a pronunciarsi sull'impugnazione è della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Nella procedura di reclamo non sono inoltre ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).
Ora, la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). In concreto, la Pretura ha dato seguito alla notifica del giudizio impugnato il 27 dicembre 2012 (lista degli invii 27 dicembre 2012 della Pretura __________), e il relativo avviso di ritiro destinato al convenuto è del 28 dicembre 2012 (“Tracciamento degli invii” 22 gennaio 2013). La decisione di rigetto -definitivo o provvisorio- dell'opposizione interposta nell'ambito di un'esecuzione, insieme alla relativa notifica al debitore, costituiscono atti esecutivi ai sensi dell'art. 56 LEF (Bauer, in: Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 30 ad art. 56). Malgrado siano state emanate nell'ambito di una procedura sommaria (sopra, consid. 1), esse sottostanno alle disposizioni LEF sui periodi preclusi, le ferie e le sospensioni (art. 145 cpv. 4 CPC; Benn, in: Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 9 ad art. 145). Altrettanto dicasi con riferimento al termine per l'inoltro di un eventuale reclamo contro la decisione in materia di rigetto dell'opposizione (Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo/Basilea/ Ginevra 1010, n. 8 ad art. 145). Ciò detto, l'art. 56 n. 2 LEF, per quanto qui d'interesse, esclude che si proceda ad atti esecutivi sette giorni prima e sette giorni dopo Natale (quindi tra il 18 dicembre e il 1° gennaio compresi). E, visto che la notifica di una decisione in materia di rigetto dell'opposizione in questo periodo non ha da considerarsi nulla, ne consegue che nel caso concreto la sua efficacia viene posticipata al primo giorno utile che segue la fine delle ferie (Bauer, op. cit., n. 54 ad art. 56 e 7a ad art. 63), ovvero come se fosse stata disposta dal Pretore il 2 gennaio 2013.
Invero però, nel presente caso il convenuto non ha ritirato l'invio a lui destinato. In proposito giova rilevare che a fronte di un invio postale raccomandato non ritirato (copia avviso 28 dicembre 2012 e “tracciamento degli invii” del 22 gennaio 2013), la notificazione è reputata effettuata il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarselo (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Ora, in data 14 dicembre 2012 l'escusso ha presenziato di persona all'udienza di discussione che ha preceduto l'emissione della decisione impugnata (verbale, pag. 1 e 3). Ne consegue pertanto che la relativa notifica ha da considerarsi come avvenuta il 9 gennaio 2013. Il termine di dieci giorni per proporre reclamo è quindi scaduto sabato 19 gennaio 2013 protratto al primo giorno feriale seguente (art. 142 cpv. 3 CPC), e quindi a lunedì 21 gennaio 2013. Giunto lo stesso giorno alla cancelleria del Tribunale d'appello (timbro esibito sulla prima pagina), il reclamo in esame è quindi tempestivo, a prescindere dall'assenza all'estero del reclamante (ricevuta biglietto aereo elettronico).
A ben vedere, il reclamante non formula esplicite richieste di giudizio davanti a questa Camera. Nondimeno, egli afferma di non capire la conclusione del Pretore che ha ammesso un debito alimentare a suo carico pari a fr. 17'450.–, importo a concorrenza del quale ha rigettato in via definitiva l'opposizione. E, in sostanza egli gli rimprovera di non avere considerato interamente estinto ogni pretesa al riguardo (reclamo, pag. 1). Tenuto altresì conto che il reclamante non è in concreto assistito da un patrocinatore legale, non può quindi esservi dubbio in merito al fatto che, così come proposto, il suo reclamo mira ad ottenere la riforma della decisione impugnata nel senso di respingere l'istanza della procedente e come tale è quindi ammissibile. In quanto nuova (art. 326 cpv. 1 CPC), è per contro inammissibile e quindi da estromettere dall'incarto la tabella versamenti alimenti 19 gennaio 2013 allegata al reclamo. Per lo stesso motivo, non è possibile procedere all'assunzione agli atti della dichiarazione d'imposta 2009 dell'istante (reclamo, pag. 1 verso il basso).
Giusta l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto (lett. a) che l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Ciò detto, nella misura in cui propone contestazioni riguardo alla legittimità del periodo contributivo posto in esecuzione e rimprovera il Pretore per non avere considerato estinto il credito per alimenti di cui l'istante si pretende titolare per conto dei figli, l'escusso lamenta un'errata applicazione degli art. 80 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a e 81 cpv. 1 LEF e solleva quindi una questione di diritto (Trezzini, in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1409 ad art. 320) che l'autorità di reclamo esamina senza limiti.
Giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali sono parificati a una decisione giudiziaria (art. 80 cpv. 2 lett. a LEF). In particolare, una convenzione sui contributi di mantenimento legittima il rigetto definitivo dell'opposizione se è stata omologata dal giudice (Staehelin, in: Staehelin/Bauer/ Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 24 ad art. 80). Una decisione civile svizzera è esecutiva se (art. 336 cpv. 1 lett. a CPC) è passata in giudicato e se il giudice non ne ha sospeso l'esecuzione (art. 325 cpv. 2 e 331 cpv. 1 lett. a CPC) oppure se (art. 336 cpv. 1 lett. b CPC) pur non essendo ancora passata in giudicato è stata dichiarata eseguibile anticipatamente (Staehelin, op. cit., n. 7 ad art. 80). Una decisione non è comunque esecutiva prima di essere stata notificata (Staehelin, op. cit., n. 7b ad art. 80).
Il giudice del rigetto deve poi accertare d'ufficio, in ogni stadio di causa, se la decisione su cui si fonda l'esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84), e se sono date le tre identità: ossia quella dell'escusso e della persona indicata nel titolo di rigetto come debitrice, quella dell'escutente e della persona indicata nel titolo di rigetto come creditore e quella del credito invocato nell'esecuzione e del credito riconosciuto nel titolo di rigetto (Staehelin, op. cit., n. 29 segg. ad art. 80 e n. 50 ad art. 84).
In occasione dell'udienza del 15 giugno 2009 il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale ha sottoposto alle parti un accordo che prevedeva -fra l'altro- l'obbligo per il convenuto di versare in via anticipata un contributo di mantenimento per ciascuno dei due figli di fr. 1'040.– mensili (assegni famigliari esclusi), la prima volta a far tempo dalla sua uscita dalla casa familiare (doc. C, pag. 2 in basso, n. 6). La proposta così formulata dal Pretore è stata accettata dalle parti (doc. C, pag. 3 in alto), motivo per cui il primo giudice ha omologato la transazione provvisoria nelle more di causa, riservando lo stralcio della vertenza all'esito della verifica sulla situazione dei minori affidata al competente servizio medico-psicologico: e, questo verbale, è stato “letto, approvato, firmato all'originale, intimato seduta stante” (doc. C, pag. 3 nel mezzo). Agli atti figura poi il relativo decreto 4 agosto 2009 con cui il Pretore, previa omologazione dell'“assetto di cui ai punti 1-7 del verbale 15 giugno 2009, a completa evasione dell'incarto”, ha stabilito che “la procedura di cui all'incarto DI.2009.676 è stralciata dal ruolo per transazione” (doc. D, pag. 2 verso l'alto). Questo decreto di stralcio è stato emesso in ossequio all'art. 352 CPC/TI (doc. D, pag. 2 in alto) che prevede che la transazione conclusa tra le parti e davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata (cpv. 1) e che, in tal caso, il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo (cpv. 2).
Ciò detto, contestualmente al suo conteggio l'istante rivendica pretese alimentari con riferimento al periodo contributivo tra il 1° luglio 2009 e il 31 luglio 2011 (conteggio del 15 ottobre 2012 allegato all'istanza di rigetto 18 ottobre
7.1. Ora, nella misura in cui pretende di fissare l'inizio del suo obbligo alimentare verso i due figli “a decorrere da agosto 2009” facendo esplicito riferimento al conteggio presentato dall'istante (reclamo, pag. 1 nel mezzo), la censura del reclamante è a priori infondata. Basti evidenziare che in quello stesso conteggio quest'ultima ha precisato che l'escusso avrebbe dovuto versare fr. 1'040.– per ogni figlio “a partire dal momento in cui egli abbandona la casa” e che avendo egli “abbandonato casa nel mese di luglio, pertanto già alla fine di giugno doveva pagare la cifra pattuita”, per infine conseguentemente concludere che il debito di fr. 2'080.– era a carico del marito a partire da luglio 2009 (conteggio 15 ottobre 2012 allegato all'istanza di rigetto 18 ottobre 2012, pag. 1). E, all'udienza del 14 dicembre 2012, sotto questo profilo l'escusso non ha obiettato alcunché (verbale, pag. 3). Di modo che, proposta per la prima volta in questa sede, la censura è finanche nuova e quindi inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC). D'altra parte, giova in aggiunta rilevare che in quanto affidatosi al conteggio proposto dall'istante, l'indicazione di inizio dell'obbligo contributivo dal mese di giugno 2009 (decisione impugnata, pag. 3 nel mezzo) in luogo di luglio 2009, è con evidenza dovuto a una semplice svista rimasta senza conseguenze.
7.2. Il reclamante obietta e ribadisce inoltre che con effetto dal 1° marzo 2011 il suo obbligo di mantenimento verso i figli è stato assunto dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento e che, pertanto, in concreto l'esecuzione promossa dall'istante poteva contemplare solo i contributi dovuti fino al 28 febbraio 2011 (reclamo, pag. 1 nel mezzo). Dal canto suo il Pretore ha preso atto che a partire dal 1° marzo 2011 il citato ufficio aveva cominciato ad anticipare gli alimenti spettanti ai figli dell'istante e della relativa diffida 13 aprile 2011 con cui lo stesso ufficio aveva ingiunto all'escusso di non più effettuare pagamenti diretti alla procedente in quanto “d'ora innanzi, saranno considerati come nulli e non avvenuti” (doc. 3; decisione impugnata, pag. 3 verso l'alto). Sulla base di tale scritto il Pretore ha quindi dedotto dalla somma posta in esecuzione dall'istante le pretese rivendicate per i mesi di maggio 2011, giugno 2011 e luglio 2011 (decisione impugnata, pag. 3 in mezzo).
Ora, nel citato scritto 13 aprile 2011 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha specificato che “con decorrenza dal 01.03.2011 anticipa alla richiedente la pensione alimentare dovuta a favore dei figli”, che pertanto era “surrogato nei diritti della beneficiaria [agente quale rappresentante processuale dei figli]” e che “la surrogazione avviene di diritto secondo l'art. 289 § 2 del CCS e per esplicita dichiarazione di cessione sottoscritta dalla richiedente in data 31.03.2011, mediante la quale autorizza l'Ente pubblico a rappresentarla nell'incasso dell'intera pensione prevista dal Giudice, cedendoci in pari tempo l'intero importo dell'assetto alimentare previsto dal titolo in questione per i figli __________ e __________” (doc. 3, pag. 1). E, in effetti, giusta l'art. 289 cpv. 2 CC, pretese per contributi alimentari a favore dei figli si trasmettono con tutti i diritti all'ente pubblico che provvede a loro mantenimento. In forza di questa surrogazione legale e per la durata in cui sovviene a quel mantenimento, l'ente pubblico subentra da un profilo giuridico -esclusi i diritti strettamente personali- nella posizione dei figli beneficiari (rispettivamente del loro rappresentante legale o detentore della custodia: art. 289 cpv. 1 CC) e quindi anche nei confronti del debitore alimentare (Breitschmid, in: Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 3a ed., Basilea 2006, n. 9 seg. ad art. 289; DTF 138 III 145; 137 III 193; 123 III 161). Peraltro, il convenuto ha altresì prodotto la lettera datata 2 ottobre 2012 con cui l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento gli confermava “che il suo obbligo di rimborso nei confronti del nostro Ufficio per il periodo 01.03.2011/ 31.08.2011 è di fr. 1'040.– il mese per ogni figlio per un totale di fr. 12'480.–”, che “a saldo del suo debito, a tutt'oggi, deve ancora l'importo di fr. 8'253.– che sarà rimborsato, come da accordi, con rate di fr. 200.– il mese” e che “a ricezione dell'importo totale di fr. 12'480.– provvederemo a restituire alla signora CO 1 l'eccedenza alimentare incassata” (doc. 1). A fronte di questi elementi quindi, limitatamente alle pretese rivendicate con riferimento ai contributi alimentari per i mesi dal 1° marzo al 31 luglio 2011, l'istante difettava della necessaria legittimazione attiva (Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zurigo 2000, pag. 169 seg.; DTF 138 III 145 consid. 3.5; 137 III 193 consid. 3.9; 123 III 161 consid. 4b) per proporre il rigetto definitivo dell'opposizione dell'escusso. Di modo che, da questo punto di vista, la censura è fondata e va conseguentemente accolta.
7.3. Se ne deve dedurre che, nell'ambito dell'esecuzione promossa a carico dell'escusso da parte dell'istante e intesa al recupero di contributi alimentari scaduti per i figli, la transazione provvisoria 15 giugno 2009 insieme a quella definitiva 4 agosto 2009 -omologate dal giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale (sopra, consid. 6)- costituiscono in linea di massima un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per il periodo intercorso tra il 1° luglio 2009 e il 28 febbraio 2011 e quindi per la somma totale di fr. 41'600.– (fr. 1'040.– x 2 per 20 mesi). Nel suo conteggio del 15 ottobre 2012 (allegato all'istanza 18 ottobre 2012) a ben vedere, l'istante conferma di avere già percepito dal marito fr. 26'830.– (ossia fr. 8'320.– [versamenti/bonifici effettuati tra giugno e novembre 2009, riferiti ai contributi dovuti da luglio a dicembre 2009], fr. 17'130.– [versamenti/bonifici effettuati tra dicembre 2009 e novembre 2010, riferiti ai contributi dovuti da gennaio a dicembre 2010] e fr. 1'380.– [versamenti effettuati tra dicembre 2010 e gennaio 2011, riferiti ai contributi dovuti da gennaio a febbraio 2011]), importo da computare appunto -ricordato l'obbligo di pagamento anticipato (sopra, consid. 6)- sui contributi alimentari dovuti tra il 1° luglio 2009 e il 28 febbraio 2011. Non si giustifica per contro di includervi -come emerge dal reclamo (pag. 1 nel mezzo)- quanto versato tra il 1° febbraio e il 6 giugno 2011 (ossia fr. 4'500.–), l'istante avendo addebitato quegli specifici pagamenti ai contributi di mantenimento da marzo 2011 in poi (conteggio 15 ottobre 2012 allegato all'istanza di rigetto 18 ottobre 2012, pag. 2) e, dal canto suo, l'escusso non avendo in quella sede preteso che i relativi importi dovessero andare a deduzione di quelli precedentemente scaduti e ancora scoperti. Pertanto, le transazioni omologate dal giudice rappresentano senz'altro un valido titolo di rigetto definitivo per il restante importo scoperto di fr. 14'770.– (fr. 41'600.– ./. fr. 26'830.–).
8.1. Il reclamante reputa di avere in parte estinto il suo debito per alimenti fino a concorrenza di fr. 1'100.–, pari all'importo della quota parte della cauzione locativa cui egli aveva rinunciato con scritto 15 dicembre 2009 e che avrebbe dovuto andare a deduzione delle pretese di mantenimento dei figli; egli afferma inoltre che ulteriori fr. 6'730.– erano stati da lui versati in contanti all'istante, ma di avere al riguardo smarrito le relative ricevute (reclamo, pag. 1 verso il basso). In proposito il Pretore ha ritenuto che, in quanto non suffragati dai giustificativi, la pretesa estinzione del debito in corrispondenza di tali importi non poteva essere considerata (decisione impugnata, pag. 3 verso il basso). A ragione.
8.2. Certo agli atti figura la lettera 15 dicembre 2009 con cui, ritenuto che l'istante aveva rilevato a titolo personale il contratto di locazione dell'appartamento di famiglia, l'escusso d'intesa con quest'ultima aveva concordato che la cauzione di fr. 1'100.– a lui spettante non gli sarebbe stata restituita bensì trattenuta e dedotta dai contributi alimentari dovuti ai figli (doc. 5). Giova nondimeno ricordare all'interessato che come tale la pretesa riguarda una questione di dare e avere tra coniugi e quindi, semmai, è afferente alla liquidazione del regime matrimoniale, che né la transazione provvisoria 15 giugno 2009 né quella definitiva 4 agosto 2009 hanno regolato (cfr. in proposito l'esplicita riserva nel doc. C, pag. 1 in basso). Ciò detto, essa non può validamente essere posta in compensazione con un debito per contributi di mantenimento che, seppur versati all'istante, sono destinati ai figli. E, d'altra parte, in assenza di documenti neppure si può tenere conto di pretesi pagamenti in contanti per complessivi fr. 6'730.–. Per finire quindi, da questo punto di vista, le censure sono sprovviste di buon diritto e vanno respinte.
Ai fini dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) il valore litigioso corrisponde all'importo delle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa Camera (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF) ossia fr. 17'450.–.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 80 LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 1, 117 segg., 251 lett. a, 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, il Regolamento sulle ripetibili e la LTF,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è parzialmente accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione 24 dicembre 2012 della Pretura __________ (inc. SO.2012.4557) è così riformato:
“1. L'istanza 15/18 ottobre 2012 è parzialmente accolta. Di conseguenza, l'opposizione interposta da RE 1, __________, al precetto esecutivo n. __________ dell'8/9 ottobre 2012 dell'UE __________, è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 14'770.– oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2011.”
II. La tassa di giustizia di fr. 300.–, già anticipata dal reclamante, resta a suo carico in ragione di fr. 250.–, mentre il restante importo di fr. 50.– è posto a carico di CO 1, __________. Non si assegnano indennità d'inconvenienza.
III. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 17'450.–, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).