Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.04.2013 14.2013.44

Incarto n. 14.2013.44

Lugano 24 aprile 2013 B/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa con istanza del 25 gennaio 2013 da

CO 1

contro

RE 1 patrocinata dall’ PA 1

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 14/17 gennaio 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti __________ per il pagamento di fr. 1'500.-- oltre interessi al 5% dal 3 maggio 2012;

sulla quale istanza il Giudice di pace __________ con sentenza del 2 marzo 2013 (inc. no. 0019-2013-s) ha così deciso:

“1. L’istanza è accolta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti __________ è respinta in via definitiva per l’importo di fr. 1'500.-- oltre interessi al 5% dal 03.05.2012 e fr. 73.-- costi esecutivi PE __________, fr. 35.-- indennità e fr. 150.-- tassa di giustizia;

  1. La tassa di giustizia, anticipata dalla parte attrice, è a carico della parte convenuta.”

Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del

18 marzo 2013 postula la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

lette le osservazioni del 29 marzo 2013 di controparte;

preso atto che con disposizione ordinatoria del 20 marzo 2013 al reclamo è

stato concesso effetto sospensivo;

ritenuto

in fatto:

A. Con precetto esecutivo n. __________ del 14/17 gennaio 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti __________ CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'500.-- oltre interessi al 5% dal 3 maggio 2012, indicando quale titolo di credito: “Sentenza del 3.05.2012”.

Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di pace __________.

B. L’istante fonda la sua pretesa sulla decisione del 3 maggio 2012 della prima Camera civile del Tribunale d’appello, con la quale l’escussa è stata condannata a pagare al procedente fr. 1'500.--per ripetibili (doc. B dispositivo n. 2).

C. Con osservazioni dell’8 febbraio 2013 RE 1 ha in sostanza sollevato l’eccezione di compensazione con alimenti a lei dovuti dall’istante fissati con una sentenza del 16 agosto 2007 dal Pretore di __________ in fr. 375.-- al mese fino al pensionamento e di fr. 285.-- al mese dopo il pensionamento, da adeguare all’indice nazionale dei prezzi al consumo (doc. 1). La convenuta ha prodotto un conteggio, secondo il quale gli alimenti arretrati ammontavano al 1. febbraio 2013 a fr. 20'936.97 (doc. 3).

Con scritto del 25 febbraio 2013 CO 1 ha comunicato quanto segue: “Dalla sentenza del 3.5.2012 è stato stabilito che io debba ricevere la somma di fr. 1'500.--. Quindi: versamento unico con relativi interessi del 5% dalla suddetta data. Deduzione dell’importo, sempre con i relativi interessi, dal mio precetto esecutivo. Astensione dai prossimi versamenti sino alla somma di fr. 1'500.-- più interessi. PS: Io mi impegno al pagamento sino all’estinzione del debito, ma non accetto più i costi supplementari per altri precetti. Capito”.

D. Con decisione del 2 marzo 2013 il Giudice di pace __________ ha ritenuto la sentenza della prima Camera civile del Tribunale d’appello del 3 maggio 2012 valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Il primo giudice ha poi considerato che l’importo richiesto dall’istante è stato chiaramente fissato nella citata sentenza rimasta incontestata, ma che dal canto suo il procedente aveva riconosciuto, nelle sue osservazioni del 25 febbraio 2013, di essere ancora in debito nei confronti dell’ex moglie. Pur ipotizzando una compensazione ai sensi dell’art. 120 CO egli ha ritenuto la situazione finanziaria dell’istante alquanto precaria, essendo il suo reddito pignorato ogni mese, mentre ha considerato quella della convenuta più favorevole, avendo quest’ultima permesso che il suo credito nei confronti dell’ex marito aumentasse fino ad un importo di fr. 15'000.--/20'000.--. Sulla scorta di questa valutazione il primo giudice ha accolto l’istanza.

E. Con reclamo del 18 marzo 2013 RE 1 postula la reiezione dell’istanza, spiegando che con sentenza del 16 agosto 2007 la Pretura di __________ ha condannato l’istante a versarle un contributo alimentare (da adeguare al rincaro) di fr. 375.-- fino al suo pensionamento e di fr. 285.-- successivamente. In seguito al rifiuto dell’istante di pagare il dovuto, ha dovuto promuovere delle procedure esecutive. La procedura in corso è stata promossa per l’importo di fr. 14'287.48. Al termine di questa dovrà essere spiccato un nuovo precetto esecutivo, ritenuto che al 1° febbraio 2013 gli arretrati scoperti ammontavano a complessivi fr. 20'936.97 (doc. 3). La reclamante puntualizza che con le sue osservazioni scritte dell’8 febbraio 2013 ha dichiarato di porre in compensazione con il credito di fr. 1'500.-- fatto valere dall’istante la pretesa esigibile che vanta nei confronti di quest’ul­timo per contributi alimentari arretrati. In merito alla procedura la reclamante rileva che il Giudice di pace ha assegnato all’istante un termine per inoltrare la replica, che è stata presentata il 25 febbraio 2013, senza però concederle un termine per duplicare e senza intimarle l’allegato di replica. Secondo la convenuta, con questo modo di procedere il Giudice di pace ha violato il suo diritto di essere sentita. Infatti non solo non le è stata concessa la facoltà di presentare un secondo allegato, ma la replica le è stata recapitata solo con l’intimazione della sentenza, quando era troppo tardi per presentare delle osservazioni spontanee. In prima sede la sua eccezione di compensazione è poi stata respinta a torto, con argomenti in parte erronei e del tutto inconferenti. L’istante con la replica del 25 febbraio 2013 non ha infatti contestato di essere debitore nei suoi confronti, anche se non ha precisato l’esatto importo del suo debito. Non rientrando nelle eccezioni dell’art. 125 CO, il suo debito di fr. 1'500.-- è senz’altro compensabile con quanto le è dovuto dal procedente. La reclamante puntualizza poi di avere inserito il suo debito di fr. 1'500.-- nel conteggio degli arretrati, di cui al doc. 3, a deduzione dell’im­por­to scoperto. Infine ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria, con gratuito patrocinio, producendo sei decisioni dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento relative al periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 maggio 2013 (doc. B prodotto con il reclamo).

F. Delle osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto:

  1. Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

  2. In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a), sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

  3. La reclamante sostiene di essere stata lesa nel suo diritto di essere sentita, atteso che non le è stato fissato un termine per presentare un allegato di duplica, dopo che l’istante aveva potuto replicare alle sue osservazioni scritte di risposta all’istanza, con un allegato di replica che le è stato intimato solo con la decisione.

3.1. Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), che scaturisce dalla garanzia generale ad un equo processo di cui agli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2). Con l'entrata in vigore del nuovo diritto processuale svizzero esso è stato concretizzato dall'art. 53 cpv. 1 CPC, norma per la quale torna applicabile la prassi valida per l'art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del Tribunale federale 5A_31/ 2012 del 5 marzo 2012, consid. 4.3). Il diritto di essere sentito comprende il diritto di prendere conoscenza di ogni argomento sottoposto al tribunale e di esprimersi al proposito, a prescindere che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire sul giudizio. Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di posizione o un documento versato agli atti contiene elementi determinanti che richiedono osservazioni (sentenza del Tribunale federale 5A_151/2007 del 22 gennaio 2008, consid. 3.2; 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2; 5A_31/2012 del 5 marzo 2012, consid. 4.4). Di conseguenza, ogni presa di posizione o documento versato agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono fare uso della loro facoltà di esprimersi (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2 con rinvii; 5A_31/ 2012 del 5 marzo 2012, consid. 4.4 rinvii).

3.2. Nonostante le sue allegazioni in merito alla mancata assegnazione da parte del Giudice di pace di un termine per presentare le sue osservazioni di duplica, nel suo petitum la convenuta si è limitata ha chiedere la reiezione dell’istanza, non proponendo l’annullamento della decisione e il rinvio dell’incarto al primo giudice affinché procedesse ad assegnarle un termine per presentare la duplica e ad emettere una nuova decisione. Orbene, la sua omissione, manifestata per di più tramite un patrocinatore (avvocato), deve essere considerata quale rinuncia per atto concludente a tale richiesta, ritenuto che in prima sede l’eccezione di compensazione era già stata sollevata con le osservazioni di risposta all’istanza e che tale eccezione, seppur non accolta, è stata considerata e riproposta con il reclamo. Ipotizzandosi una modifica del giudizio impugnato a favore della parte a cui il diritto di essere sentito è stato negato (infra consid. 4), nulla giustifica un rinvio degli atti al primo giudice.

  1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione. Il giudice deve verificare se l’estinzione, la proroga o la prescrizione sono valide dal punto di vista del diritto civile. Quale estinzione del debito la legge non prevede solo il pagamento, ma pure ogni altra causa del diritto civile, in particolare la compensazione (cfr. DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio a DTF 124 III 501 consid. 3b e rif. ivi). Una tale eccezione può tuttavia essere ammessa solo se il credito compensante risulta esso stesso da un titolo esecutivo o se è stato riconosciuto senza riserva dall’escutente (cfr. DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio a DTF 115 III 97 consid. 4 e rif. ivi; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 81 LEF).

Nel caso concreto, la pretesa posta in esecuzione dall’istante si fonda su una sentenza emessa il 3 maggio 2012 dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello, mentre la contropretesa vantata dalla convenuta è fondata sulla decisione del Pretore di __________ del 16 agosto 2007, con cui il procedente è stato condannato a versare all’escussa entro il 5 di ogni mese fr. 375.-- fino al pensionamento rispettivamente fr. 285.-- dopo il pensionamento, da adeguare ogni anno al rincaro, e pertanto su un titolo esecutivo. Secondo il conteggio prodotto dalla reclamante, al 1° febbraio 2013 gli alimenti arretrati ammontavano a fr. 20'936.97 (doc. 3). L’istante, con le sue osservazioni di replica del 25 febbraio 2013, non ha contestato l’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta, anzi l’ha ammessa, producendo un conteggio degli alimenti arretrati ammontanti al 23 gennaio 2012 a fr. 14'027.48 (doc. E). Orbene, così facendo, l’istante ha riconosciuto, senza riserva, un suo debito di almeno fr. 14'027.48 nei confronti della convenuta e pertanto abbondantemente più elevato della pretesa posta in esecuzione dall’istan­te, per cui l’eccezione di estinzione del debito di fr. 1'500.-- oltre interessi del 5% dal 3 maggio 2012 tramite compensazione con una sua contro pretesa per alimenti impagati, sollevata dalla convenuta, va accolta e l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione respinta. Con le sue osservazioni l’istante ha rilevato che nei suoi confronti è in corso un’esecuzione promossa dalla sua ex moglie per alimenti arretrati già sfociata in un pignoramento. Va da sé che dell’importo estinto per compensazione va tenuto conto, se non già nella predetta procedura di pignoramento, nel prossimo conteggio rispettivamente, se del caso, in una futura procedura esecutiva.

  1. Ne discende l’accoglimento del reclamo con conseguente riforma della decisione impugnata.

La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 46 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC).

  1. RE 1 chiede l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

6.1. Giusta l’art. 117 CPC, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo. Ciò può comprendere l’esenzio­ne dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali nonché la designazione di un patrocinatore d’ufficio, se necessario per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato (art. 118 cpv. 1 CPC). Di regola, il gratuito patrocinio non può essere concesso con effetto retroattivo (art. 119 cpv. 4 CPC), ma si estende anche agli atti processuali eseguiti contestualmente alla presentazione della relativa istanza (DTF 122 I 322 consid. 3b; Trezzini, Commentario al CPC, Lugano 2011, pag. 485 ad C). In sede di ricorso, l’istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta (art. 119 cpv. 5 CPC). Essa è decisa in procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC). Il patrocinatore d’ufficio va remunerato dal Cantone anche se la parte che rappresenta risulta vincente, qualora le ripetibili non possano o non potranno presumibilmente essere riscosse presso la controparte (art. 122 cpv. 2 CPC).

6.2. È sprovvista dei mezzi necessari a provvedere agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio la parte che non è in grado di sopperire ai costi della procedura senza dover utilizzare le risorse proprie indispensabili a soddisfare il suo minimo vitale e quello della sua famiglia (FF 2006, 6673 ad art. 115; DTF 128 I 232, consid. 2.5.1, con rif.; DTF 127 I 205, consid. 3b; CRP 20 febbraio 2004 [60.03.409], RtiD I-2004, 33, consid. 2.2). Decisivo è infatti l’interesse del richiedente a potersi difendere in giudizio senza dover limitare eccessivamente le sue esigenze di vita e senza indebitarsi ulteriormente (DTF 127 I 202; DTF 124 I 1). L’indigen­za processuale deve essere valutata in base alla situazione economica globale del richiedente al momento della presentazione della domanda (DTF 124 I 2, consid. 2a; 120 Ia 179). La giurisprudenza anteriore all’entrata in vigore del CPC, fondata come l’art. 117 CPC sull’art. 29 cpv. 3 Cost., rimane valida per quanto riguarda i presupposti per la concessione dell’assistenza giudiziaria (FF 2006, 6673 ad art. 115).

6.3. Nel caso concreto, nonostante l’istante con le sue osservazioni contesti il diritto della reclamante a ricevere prestazioni sociali, quest’ultima ha prodotto sei decisioni dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento di Bellinzona, con cui sono state accolte le sue richieste di prestazioni assistenziali per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 maggio 2013, il che indica la sua indigenza. Ora, considerato che alla reclamante erano riconosciute tali prestazioni anche al momento della presentazione della domanda di gratuito patrocinio, che la tutela dei suoi interessi, ritenuta l’in­con­ferente motivazione del primo giudice, poteva necessitare in questa sede del patrocinio di un avvocato e che il reclamo ha avuto esito positivo, la sua istanza di concessione del beneficio del gratuito patrocinio va accolta, ritenuto inoltre che sussistono fondati dubbi sul pagamento delle ripetibili da parte dell’istante, il quale è già soggetto a pignoramento per il mancato pagamento degli alimenti alla convenuta (cfr. DTF 122 I 322 consid. 3d).

Per quel che riguarda l’indennità spettante al patrocinatore della reclamante, questi la quantifica nella sua nota professionale del 16 aprile 2013 in fr. 1'035.-, di cui fr. 810.-- a titolo di onorario (+ fr. 64.80 di IVA) e fr. 149.- per spese (+ fr. 11.92 di IVA). Sennonché parte delle prestazioni non direttamente connesse con la redazione del reclamo sono lavori di cancelleria già inclusi nelle spese. Inoltre, vista la relativa semplicità del caso, peraltro già noto al patrocinatore, e considerato l’esiguo valore litigioso, un avvocato ragionevolmente speditivo non avrebbe dovuto dedicare nell’assolvimento del mandato più di 2.5 ore di lavoro, retribuite fr. 180.-- l’una (cfr. art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria :RL 3.1.1.7.1). All’importo si aggiungono le spese, di fr. 45.-- (10% dell’onorario, art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio va fissata dunque in complessivi fr. 550.-- (arrotondato).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 81 LEF e 117 CPC

pronuncia:

I. Il reclamo è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione del 2 marzo 2013 del Giudice di pace __________ (inc. n. 0019-2013-s), sono così riformati:

“1. L’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione del 25 gennaio 2013 promossa da CO 1, __________, contro RE 1, __________, è respinta.

La tassa di giustizia di fr. 150.--, da anticipare dalla parte istante, resta a carico di CO 1, il quale rifonderà a RE 1 fr. 200.-- per ripetibili.”

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 225.-- è posta a carico di CO 1, il quale rifonderà a RE 1

fr. 550.-- per ripetibili.

III. RE 1 à ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell’avv. PA 1. Lo Stato del Canton Ticino verserà per la reclamante al patrocinatore un’indennità di fr. 550.--.

IV. Notificazione a:

-; -.

Comunicazione alla Giudicatura di pace __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'500.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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