Incarto n. 14.2013.25
Lugano 27 marzo 2013 B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa con istanza del 21 dicembre 2012 da
CO 1 patrocinato dall’ PA 2
contro
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 24/25 ottobre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano per il pagamento di fr. 7'323.60 oltre interessi al 6% dal 6 settembre 2012;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza del 18 gennaio 2013 (__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
Decisione tempestivamente dedotta in appello da RE 1 che con reclamo del
31 gennaio 2013 postula la reiezione dell’istanza e, in via subordinata, il rinvio degli atti
al Pretore, affinché proceda al contraddittorio tra le parti con una nuova citazione
all’udienza oppure le assegni un congruo termine per presentare le
sue osservazioni, protestate spese e ripetibili;
lette le osservazioni del 28 febbraio 2013 di CO 1 e del 4 marzo 2013 del
suo patrocinatore;
preso atto che con decreto presidenziale del 1. febbraio 2013 al reclamo è
stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 24/25 ottobre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 7'323.60 oltre interessi al 6% dal 6 settembre 2012, indicando quale titolo di credito: “Salario agosto + settembre 2012”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su un contratto di lavoro concluso con la convenuta il 12 marzo 2012, che prevedeva una retribuzione lorda annua (12 mensilità) di fr. 50'760.--. Con l’esecuzione in oggetto l’istante pretende il pagamento del salario per i mesi di agosto e settembre 2012 (doc. A).
C. Con disposizione ordinatoria del 27 dicembre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha citato le parti a comparire venerdì 18 gennaio 2013 alle ore 09.00 per il contraddittorio.
Con domanda del 16 gennaio 2013 il patrocinatore della convenuta ha chiesto il rinvio dell’udienza sostenendo di essere quel giorno diversamente impegnato professionalmente.
Con decisione del 16 gennaio 2013 il Pretore non ha ammesso la richiesta di rinvio confermando l’udienza per il predetto giorno.
D. Il 17 gennaio 2013 la convenuta ha presentato delle osservazioni scritte con cui ha sostenuto che l’istante non aveva prodotto né un documento firmato, né un documento indicante una somma liquida e quantificabile. L’escussa ha poi asserito che il procedente, durante gli ultimi quattro mesi di collaborazione, si era reso irreperibile, senza alcuna comunicazione da parte sua, violando pertanto i suoi obblighi contrattuali, per cui è dovuta ricorrere all’impiego di terzi per eseguire quanto da lui dovuto. Dal mese di settembre 2012 non le sono più stati consegnati i rapporti di lavoro, per cui per fine novembre 2012 ha disdetto il contratto stipulato con l’istante.
All’udienza di discussione del 18 gennaio 2013, alla quale la convenuta non ha partecipato, il procedente si è espresso in merito alle osservazioni scritte di quest’ultima, sostenendo di avere svolto la sua attività lavorativa come pattuito nel contratto e precisando di avere eseguito le sue prestazioni a regola d’arte.
E. Con decisione del 18 gennaio 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza, ritenendo il contratto di lavoro agli atti, debitamente sottoscritto dall’amministratore unico della convenuta, menzionante la retribuzione lorda annua, valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. In merito all’asserito assenteismo dal lavoro da parte dell’istante, il primo giudice ha rilevato che si trattava di una mera allegazione di parte insufficiente per infirmare la validità del titolo di rigetto prodotto.
F. Con il reclamo la convenuta sostiene che l’istante non si è più presentato al lavoro già dal mese di settembre 2012, rendendosi irreperibile, per cui a più riprese ha cercato di contattarlo per intavolare delle trattative. Nel corso del mese di dicembre 2012 ha allestito di propria volontà il rapporto finale delle ore, aggiungendovi le ferie di diritto e sottraendo il tempo durante il quale l’istante non era più comparso sul posto di lavoro, dal quale è risultato, per il periodo da agosto a novembre 2012, un importo di fr. 6'831.06 a favore del procedente. Il rapporto è stato inviato all’istante, il quale non ha mai risposto. La reclamante rileva che il salario è dovuto fintanto che il dipendente adempie ai suoi obblighi contrattuali, per cui nel caso concreto fino ad agosto 2012. In segno di totale buona fede e al fine di onorare il dovuto, dopo avere calcolato le ore straordinarie, così come le ferie di diritto, si era dichiarata disposta a riconoscere a controparte un saldo di fr. 3'519.88 quale salario per il mese di agosto 2012, mese in cui l’istante aveva lavorato. La reclamante sostiene poi che gli interessi pretesi, comunque contestati, non potrebbero superare il tasso del 5% a far tempo dal 25 ottobre 2012, giorno della notifica del precetto esecutivo in esame.
In via subordinata la convenuta chiede il rinvio dell’incarto al Pretore per procedere al contraddittorio tra le parti oppure l’assegnazione di un congruo termine per presentare le sue osservazioni di duplica, rilevando come nella procedura di prima sede le sia stato impedito di essere assistita dal suo patrocinatore all’udienza di discussione, avendo quest’ultimo chiesto tempestivamente il rinvio dell’udienza fissata per il 18 gennaio 2013 per impegni professionali concomitanti, che il Pretore ha però respinto. Secondo la convenuta, atteso che il rinvio non era stato ammesso, il primo giudice avrebbe dovuto tutelare il diritto di essere sentito di entrambe le parti, se non oralmente, fissando un congruo termine per presentare le loro osservazioni scritte. La reclamante rileva di avere inoltrato di propria iniziativa le sue osservazioni scritte all’istanza. Il Pretore, intimatele seduta stante alla controparte, ha dato modo a quest’ultima di esprimersi in merito. La stessa possibilità non le è invece stata garantita, avendo ricevuto il verbale insieme alla decisione.
G. Delle osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
In diritto:
1.Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).
2.In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a), sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3.La reclamante sostiene di essere stata lesa nel suo diritto di essere sentita e chiede una nuova citazione delle parti ad un’udienza di discussione oppure l’assegnazione di un congruo termine per presentare le sue osservazioni di duplica, atteso che non le è stato concesso il rinvio dell’udienza del 18 gennaio 2013 richiesto tempestivamente e che non le è stato assegnato un termine per presentare un allegato scritto di duplica, dopo che all’udienza di discussione l’istante aveva potuto replicare alle sue osservazioni scritte di risposta all’istanza.
3.1. Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), che scaturisce dalla garanzia generale ad un equo processo di cui agli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2). Con l'entrata in vigore del nuovo diritto processuale svizzero esso è stato concretizzato dall'art. 53 cpv. 1 CPC, norma per la quale torna applicabile la prassi valida per l'art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del Tribunale federale 5A_31/ 2012 del 5 marzo 2012, consid. 4.3). Il diritto di essere sentito comprende il diritto di prendere conoscenza di ogni argomento sottoposto al tribunale e di esprimersi al proposito, a prescindere che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire sul giudizio. Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di posizione o un documento versato agli atti contiene elementi determinanti che richiedono osservazioni (sentenza del Tribunale federale 5A_151/2007 del 22 gennaio 2008, consid. 3.2; 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2; 5A_31/2012 del 5 marzo 2012, consid. 4.4). Di conseguenza, ogni presa di posizione o documento versato agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono fare uso della loro facoltà di esprimersi (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2 con rinvii; 5A_31/ 2012 del 5 marzo 2012, consid. 4.4 rinvii).
3.2. Sia la LEF che il CPC lasciano al giudice la possibilità di dare modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni all’istanza (art. 84 cpv. 2 LEF e 253 CPC). Nel caso concreto il Pretore ha optato per una procedura orale, citando, con disposizione ordinatoria del 27 dicembre 2012, le parti a comparire il venerdì 18 gennaio 2013 alle ore 09.00 per l’udienza di discussione. In seguito alla richiesta di rinvio del 16 gennaio 2013 presentata dalla convenuta, il Pretore, con disposizione ordinataria dello stesso giorno, non ha ammesso il rinvio, confermando la suddetta udienza. A questo proposito va osservato che secondo l’art. 135 lett. b CPC, su richiesta tempestiva, il giudice può rinviare la comparizione per sufficienti motivi. Nell’esercitare il suo potere di apprezzamento il giudice non deve interpretare blandamente la norma, ma deve procedere ad una ponderazione tra l’interesse ad una trattazione celere della causa e il diritto di essere sentito delle parti (Bohnet, in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art. 135), esigendo perlomeno che il richiedente renda verosimile il motivo d’impedimento e l’impossibilità oggettiva di comparire alla data prefissa, così come, ove invochi concomitanze con altri impegni professionali, che gli stessi non sono stati assunti ad artem o misconoscendo la data di udienza già fissata in precedenza. Ciò vale a maggior ragione per le procedure semplificate e sommarie, che hanno una componente endogena di celerità, cosicché una maggiore severità è immanente alla loro natura (Trezzini, in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag 565 ad art. 135). Nel presente caso il patrocinatore della convenuta ha chiesto il rinvio dell’udienza per impegni professionali (“… diversamente impegnato professionalmente.”), senza dimostrarne, con la produzione di qualsivoglia giustificativo, l’impossibilità oggettiva di comparire, per cui, tenuto conto del principio di celerità che caratterizza la procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, la decisione del Pretore va considerata corretta. Con memoriale del 17 gennaio 2013 la reclamante ha presentato, di sua iniziativa, le sue osservazioni di risposta all’istanza. Il fatto che tali osservazioni siano state intimate seduta stante al procedente, il quale ha potuto esprimersi in merito, non significa che il primo giudice abbia inteso mutare il tipo di procedura da orale a scritta. L’asserita violazione del suo diritto di essere sentita fatta valere dalla reclamante, che sostiene di non essersi potuta esprimere in merito alla risposta dell’istante, non essendole stato fissato un termine per presentare per scritto un allegato di duplica, è dovuta alla sua assenza all’udienza di discussione, che sapeva non essere stata rinviata. La citazione all’udienza del 27 dicembre 2012, conteneva l’avvertenza che, se una parte ingiustificatamente non fosse comparsa all’udienza, il giudice avrebbe preso in considerazione gli atti scritti inoltrati in conformità del CPC e, fatto salvo l’art. 153 CPC, avrebbe potuto porre alla base della sua decisione gli atti e le allegazioni della parte comparsa (art. 234 cpv. 1 CPC). Con questo modo di procedere il Pretore non ha violato il diritto di essere sentito della convenuta, che d’altro canto con il reclamo non fa valere fatti non accertati, limitandosi, in sostanza, a confermare quanto esposto con le osservazioni scritte di risposta.
4.1. La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, pag. 338 con riferimenti).
4.2. Il contratto di lavoro è un contratto sinallagmatico che, sottoscritto dal datore di lavoro, autorizza a concedere il rigetto provvisorio dell’opposizione per il salario ivi indicato, dedotti gli oneri sociali. Non può però essere concesso il rigetto dell’opposizione, quando il datore di lavoro sostiene in modo convincente che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario - ritenuto che solo sostenerlo non è sufficiente - e nel caso in cui queste eccezioni non possono essere subito infirmate dal lavoratore (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 126 ad art. 82 LEF).
4.3. Nel presente caso, il contratto di lavoro in oggetto costituisce, in via di principio, valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per gli stipendi del mese di agosto e settembre 2012 posti in esecuzione.
Con il reclamo la convenuta sostiene che l’istante da agosto 2012 non si sarebbe più presentato sul posto di lavoro. Trattansi di mere affermazioni di parte prive di qualsivoglia riscontro oggettivo, per cui inadatte ad infirmare, ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF, il riconoscimento di debito in oggetto.
(art. 104 cpv. 1 CO) su fr. 3'661.80 dal 6 settembre 2012 (salario del mese di agosto 2012) e su fr. 3'661.80 dal 6 ottobre 2012 (salario del mese di settembre 2012), senza che sia necessaria la costituzione in mora, per esempio tramite la notifica del precetto esecutivo, ritenuto che il salario doveva essere versato al più tardi il 5° giorno del mese successivo (cfr. doc. B punto 4.1.46).
7.Ne discende il parziale accoglimento del reclamo con conseguente riforma della decisione impugnata.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la pressoché totale soccombenza della reclamante (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 135 e 253 CPC, 82 e 84 LEF
pronuncia:
I. Il reclamo è parzialmente accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione del 18 gennaio 2013 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (__________) è così riformato:
“1. L’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 21 dicembre 2012 promossa da CO 1, __________, è parzialmente accolta. Di conseguenza, l’opposizione interposta da RE 1, __________, al precetto esecutivo n. __________ del 24/25 ottobre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 7'323.60.-- oltre interessi al 5% su fr. 3’661.80 dal 6 settembre 2012 e su fr. 3'661.80 dal 6 ottobre 2012.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.--, già anticipata dalla reclamante, resta a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO 1 fr. 400.-- per ripetibili.
III. Notificazione a:
-; -.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 7'323.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).