DTF 137 I 195, DTF 132 III 480, 5A_151/2007, 5A_19/2011, 5A_31/2012
Incarto n. 14.2013.22
Lugano 7 marzo 2013 LS/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques
vicecancelliera:
Locatelli
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione promossa con istanza 30 ottobre 2012 da
RE 1 (patrocinato dall' PA 1)
contro
CO 1 (patrocinato dall' PA 2)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da CO 1 al precetto esecutivo n. __________ del 27 settembre/4 ottobre 2012 dell'UEF __________;
sulla quale istanza il Giudice di pace __________, con decisione 17 gennaio 2013 (inc. SO.2012.156), ha così stabilito:
“1. L'istanza è respinta; l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________, in base a questa procedura, non può essere rigettata.
La tassa di giustizia di fr. 220.–, è a carico della parte istante. Non si prelevano ripetibili.
omissis.”
Decisione impugnata dall'istante che con reclamo 28 gennaio 2013 ne postula la riforma nel senso di accogliere l'istanza e rigettare quindi in via provvisoria l'opposizione al precetto esecutivo in esame, spese processuali, indennità d'inconvenienza e ripetibili di entrambi i gradi di giudizio a carico dell'escusso;
preso atto che con osservazioni [correttamente: risposta al reclamo] 18 febbraio 2013 l'escusso ne ha proposto la reiezione, protestate spese, tasse e ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ del 27 settembre/4 ottobre 2012 dell'UEF __________, RE 1 ha escusso CO 1 per l'incasso della somma capitale complessiva di fr. 2'781.20, di cui: fr. 1'390.60 oltre interessi del 7% dal 6 agosto 2012 e fr. 1'390.60 oltre interessi del 7% dal 6 settembre 2012. Quale titolo di credito ha indicato “Affitto mese di agosto e settembre 2012 = Fr. 2'781.20 in Residenza __________” (doc. A). Interposta tempestiva opposizione, l'istante ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
B. La pretesa si fonda sul contratto 23 agosto 2011 con cui CO 1 insieme alla coniuge __________ hanno locato dal 1° settembre 2011 e per una durata indeterminata l'appartamento di 4 locali situato al primo piano, interno n. 2, Residenza __________, per una pigione mensile di fr. 1'213.–, oltre a fr. 132.60 mensili per l'autorimessa/garage, a fr. 78.60 mensili per il posteggio e a fr. 250.– mensili quale acconto spese accessorie (doc. B). La documentazione si completa delle lettere raccomandate 30 luglio 2012 (doc. C1), 17 agosto 2012 (doc. C2), 27 agosto 2012 (doc. D) e 19 settembre 2012 (doc. E).
C. Il convenuto si è opposto all'istanza con osservazioni 7 dicembre 2012. Secondo lui la richiesta dell'istante era confortata solo dal contratto di locazione e da quattro lettere raccomandate che erano state tutte puntualmente contestate. Egli aveva omesso inoltre di indicare che il contratto di locazione era stato regolarmente disdetto dagli inquilini, e successivamente l'interessato aveva dato avvio alla procedura di espulsione ottenendo la relativa decisione di sfratto il 6 luglio 2012. Dopo di che, le parti si erano accordate nel senso di una riconsegna dei locali al 27 luglio 2012. Ciò detto, la chiusura definitiva del rapporto contrattuale sancita dall'ordine di espulsione aveva fatto decadere ogni reciproco obbligo, fra cui anche quello di trovare un subentrante e di provvedere al pagamento degli affitti, fermo restando che quelli fino al 31 luglio 2012 erano stati integralmente saldati. Nella sua replica scritta del 19 dicembre 2012 l'istante ha puntualizzato che la disdetta non era stata regolare, che l'espulsione si era imposta a causa dei dissensi fra le parti, che ciò non dispensava il conduttore dagli obblighi contrattuali, che a fronte di una rescissione anticipata del contratto senza presentazione di un subentrante il locatore poteva esigere le pigioni perse e che le sue lettere di diffida di pagamento non erano mai state contestate. Il procedente ha completato questo suo scritto con la copia della sua istanza di espulsione dall'appartamento datata 4 giugno 2012 (doc. F) e della disdetta dell'escusso (e della moglie) datata 30 marzo 2012 (doc. G).
D. Con decisione 17 gennaio 2013, il Giudice di pace __________ ha respinto l'istanza. A fronte di un rapporto locativo di durata indeterminata con possibilità di disdetta la prima volta il 31 agosto 2014, il convenuto -insieme alla moglie- aveva rescisso il contratto con effetto al 1° aprile 2012 per il 31 maggio 2012. Con scritto 12 aprile 2012 poi, l'istante aveva accettato la disdetta ponendo delle condizioni. Se non che, visto che i locali non erano stati liberati, il procedente aveva avviato la procedura di espulsione sfociata nell'ordine 6 luglio 2012 diventato esecutivo il 27 luglio 2012 con la riconsegna effettiva dell'appartamento. L'onere locativo fino a luglio 2012 compreso era poi stato interamente pagato. Ora, la riconsegna dell'ente locato senza ossequio dei termini di preavviso e scadenza era possibile solo alle condizioni dell'art. 264 CO, quindi proponendo un nuovo conduttore. L'ordine di espulsione comportava però la conclusione definitiva di ogni obbligo contrattuale tra le parti, intento questo riconosciuto dallo stesso istante con l'inoltro della relativa domanda di sfratto. Di modo che il credito posto in esecuzione non poggiava su un valido riconoscimento di debito giusta l'art. 82 cpv. 1 LEF. Per il resto, altre questioni attinenti al contratto di locazione esulavano dalla sua competenza.
E. Con il reclamo in esame l'istante propone la riforma del giudizio impugnato nel senso di rigettare in via provvisoria l'opposizione al precetto esecutivo. Sostiene che la disdetta con cui l'escusso aveva rescisso il contratto di locazione era irregolare, ed era stata accettata a patto che -fra l'altro- gli inquilini indicassero un subentrante. Il reclamante aveva dovuto chiedere lo sfratto poiché il convenuto non aveva lasciato i locali al 31 maggio 2012, mentre il preteso accordo di riconsegna dei locali al 27 luglio 2012 concerneva solo l'esecuzione effettiva dello sfratto senza costituire l’estinzione di ogni obbligo contrattuale. Il Giudice di pace aveva quindi accertato in modo manifestamente errato questi fatti. Improprio ed incongruente poi l'accenno del primo giudice all'art. 264 CO, norma non applicabile alla fattispecie. Visto che il contratto di locazione sottoscritto dalle parti non era decaduto, la richiesta di versamento delle pigioni per i mesi di agosto e settembre 2012 -l'istante avendo trovato un nuovo inquilino per il 1° ottobre 2012- era legittima e supportata da un valido riconoscimento di debito giusta l'art. 82 LEF.
Il convenuto ha avversato il reclamo per motivi di cui, se necessario, si dirà nel seguito.
Considerando
in diritto: 1. Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo -tra l'altro- le decisioni inappellabili di prima istanza in tema -per quanto qui d'interesse- di rigetto dell'opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Un'eventuale risposta al reclamo deve poi essere proposta entro il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). La competenza a pronunciarsi sull'impugnazione è della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Nella procedura di reclamo non sono inoltre ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).
Ciò detto, presentato il 28 gennaio 2013 avverso la decisione 17 gennaio 2013, notificata lo stesso giorno e recapitata il successivo giorno 19 (doc. A al reclamo: attestazione di ricevuta 24 gennaio 2013), il reclamo è senz'altro tempestivo. L'impugnazione è stata notificata al convenuto il 5 febbraio 2013 e ritirata l'indomani. Il termine di dieci giorni è così scaduto sabato 16 febbraio 2013 ed è stato protratto a lunedì 18 -ossia il primo giorno feriale seguente (art. 142 cpv. 3 CPC)- con la conseguenza che anche la risposta al reclamo risulta ammissibile.
2.1. In proposito giova rilevare che il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), che scaturisce dalla garanzia generale ad un equo processo di cui agli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2). Con l'entrata in vigore del nuovo diritto processuale svizzero esso è stato concretizzato dall'art. 53 cpv. 1 CPC, norma per la quale torna applicabile la prassi valida per l'art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del Tribunale federale 5A_31/ 2012 del 5 marzo 2012, consid. 4.3). Il diritto di essere sentito comprende il diritto di prendere conoscenza di ogni argomento sottoposto al tribunale e di esprimersi al proposito, a prescindere che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire sul giudizio. Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di posizione o un documento versato agli atti contiene elementi determinanti che richiedono osservazioni (sentenza del Tribunale federale 5A_151/2007 del 22 gennaio 2008, consid. 3.2; 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2; 5A_31/2012 del 5 marzo 2012, consid. 4.4). Di conseguenza, ogni presa di posizione o documento versato agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono fare uso della loro facoltà di esprimersi (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2 con rinvii; 5A_31/ 2012 del 5 marzo 2012, consid. 4.4 rinvii).
2.2. La violazione del diritto di essere sentito implica di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti ad un'autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell'autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3). Nel caso specifico l'avvenuta lesione del diritto di essere sentito dell'escusso può ritenersi sanata in questa procedura di reclamo, in quanto sulle censure sollevate dal reclamante -che per i motivi di cui si dirà oltre (sotto, consid. 4, 5, 6, 7 e 8) sono infondate- egli ha preso posizione con risposta 18 febbraio 2013. Non ipotizzandosi una modifica del giudizio impugnato a scapito della parte a cui il diritto di essere sentito è stato negato, nulla giustifica un rinvio degli atti al primo giudice.
In concreto, il contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 23 agosto 2011 è stato pattuito per una durata indeterminata con inizio al 1° settembre 2011 (doc. B n. 3). In linea di massima pertanto, esso costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione per l'importo di fr. 1'213.– mensili dovuto per l'appartamento, di fr. 132.60 mensili dovuti per l'autorimessa, di fr. 78.60 mensili dovuti per il posteggio e di fr. 250.– mensili dovuti a titolo di acconto spese accessorie (doc. B, pag. 1 n. 3, 4 e 5). E, di per sé, esso lo sarebbe quindi pure per la cifra complessiva di fr. 2'781.20 rivendicata a titolo di pigione per i mesi di agosto e settembre 2012 (ossia fr. 1'390.60 mensili di cui fr. 1'213.– per l'affitto, fr. 132.60 per il garage e fr. 45.– a titolo di acconto spese: doc. D).
Trattandosi di un contratto di locazione di durata indeterminata, esso costituisce un titolo di rigetto fintanto che il conduttore non rende verosimile che lo stesso è stato disdetto rispettivamente ogni altro motivo che abbia validamente posto fine alla relazione contrattuale (Staehelin, op. cit., n. 116 ad art. 82; Stücheli, op. cit., pag. 366). Se il contratto di locazione è stato validamente disdetto, oppure la locazione conclusa per un tempo determinato è cessata per lo spirare del termine previsto, il creditore non può pretendere il rigetto dell'opposizione per pretese sorte dopo la decadenza del contratto anche se il conduttore non ha riconsegnato l'oggetto in precedenza locato (BlSchK 2003, 121 seg.; Staehelin, op. cit., n. 116 ad art. 82 e rif.; Stücheli, op. cit., pag. 363).
Nella fattispecie, il reclamante rimprovera al Giudice di pace di non avere considerato che l'escusso (insieme alla moglie) aveva disdetto il contratto di locazione in esame in modo irregolare ed intempestivo (reclamo, pag. 3 n. 3.1) giacché il contratto poteva essere rescisso solo osservando un termine di preavviso di 3 mesi per le scadenze 31 agosto, la prima volta il 31 agosto 2014 ovvero dopo 3 anni (doc. B). Ora, dall'istanza di sfratto 4 giugno 2012 del locatore -una cui copia è stata altresì prodotta dall'escusso (doc. 2 pag. 1 lett. B)- emerge che la disdetta 30 marzo 2012 era stata data con effetto al 1° aprile 2012 per il 31 maggio 2012, ovvero senza rispettare né la prima scadenza (31 agosto 2014) né il termine di preavviso (di tre mesi). Sotto questo profilo pertanto -e a differenza di quanto pretendeva (osservazioni 7 dicembre 2012, pag. 2 n. 2)- l'escusso non avrebbe in effetti reso verosimile di avere validamente disdetto quel contratto di locazione.
Nondimeno, il reclamante sembra non voler affatto considerare che l'escusso ha altresì eccepito (osservazioni 7 dicembre 2012, pag. 2 n. 2) la questione relativa alla procedura di espulsione sfociata per finire nel decreto di sfratto 6 luglio 2012 e che al dispositivo n. 1 ordinava “l'espulsione (sfratto) delle parti convenute __________ e CO 1, dall'appartamento di 4 locali oltre a cucina, WC, sala da bagno, WC doppio servizio, cantina, sito al primo piano, interno nr. 2, oltre ad autorimessa e posteggio coperto, da loro occupato nello stabile denominato __________, di proprietà dell'istante” (doc. 1 pag. 5). La procedura di espulsione è lo strumento che permette al locatore di formalizzare il suo diritto a vedersi restituire l'immobile locato (art. 267 cpv. 1 CO; Aubert, in: Bohnet/Montini, Droit du bail à loyer, Commentaire pratique, Basilea 2010, n. 3 ad art. 267 CO; Svit-Kommentar, Das schweizerische Mietrecht, 3a ed., Zurigo 2008, n. 14 segg. ad art. 267-267a) allorquando il conduttore non vi provvede di moto proprio -e si rivela quindi sotto questo profilo inadempiente- e presuppone che il loro rapporto locativo sia venuto meno (Aubert, op. cit., n. 14 ad art. 267 CO; Svit-Kommentar, op. cit., n. 4a seg. ad art. 274g). Lo sfratto non può in effetti essere pronunciato prima della fine del contratto, quand'anche sia comunque riconosciuta al locatore la possibilità di introdurre la relativa istanza prima di quel momento a patto che dimostri di avere motivo di temere che l'inquilino non restituirà l'ente locato alla fine del contratto (Aubert, op. cit., n. 52 ad art. 267 CO con riferimenti). Nel presente caso il Giudice di pace ha rilevato che la disdetta data dall'escusso e dalla moglie era stata confermata dall'istante con scritto 12 aprile 2012 ponendo delle condizioni, che dopo avere constatato che i conduttori non avevano lasciato l'appartamento per il 31 maggio 2012 quest'ultimo aveva appunto avviato la procedura di espulsione (decisione impugnata, pag. 2 verso il basso) e che l'ordine di espulsione 6 luglio 2012 -eseguito il 27 luglio 2012- aveva posto fine al rapporto contrattuale in essere fra le parti (decisione impugnata, pag. 2 in basso e pag. 3 in alto).
7.1. Il reclamante obietta di avere sì accettato -per motivi di opportunità- la disdetta irregolare dell'escusso (e di sua moglie), ma di averla parimenti subordinata a delle inequivocabili condizioni -fra cui quella appunto di presentare un subentrante- che egli aveva specificato in una lettera datata 12 aprile 2012 (reclamo, pag. 3 n. 3.2). Se non che nel fascicolo processuale non v'è traccia alcuna di questo scritto -il che esclude la possibilità di tenere conto delle circostanze in esso contenute- e men che meno delle missive 19 aprile, 30 aprile e 29 maggio 2012 (reclamo, pag. 3 n. 3.2) che conforterebbero questa sua tesi. Per il resto giova evidenziare che nella relativa istanza di sfratto 4 giugno 2012 agli atti, il procedente si è limitato a rilevare che “con lettera raccomandata datata 12.04.2012, confermo la loro disdetta spiegando pure quali sono le conseguenze della loro decisione” (doc. 2 pag. 1 lett. C), che “con lettera semplice datata 19.04.2012, riconfermo la disdetta, in seguito a richiesta telefonica di volere ritirare la disdetta” (doc. 2 pag. 1 lett. D), che “con lettera raccomandata del 30.04.2012 per la seconda volta riconfermo la disdetta. Faccio pure una proposta, da firmare, per liquidare la pendenza” (doc. 2 pag. 1 lett. E) e che “con lettera raccomandata del 29.05.2012 per la terza volta confermo la disdetta, con preavviso di un eventuale "Istanza d'espulsione". Una copia della lettera viene messa in bucalettere” (doc. 2 pag. 1 lett. G). Di modo che, sotto questo profilo, non può certo ravvisarsi un accertamento arbitrario dei fatti. In quanto infondata la censura va così respinta.
7.2. A detta del reclamante, egli aveva dovuto dare avvio alla relativa procedura di espulsione a causa del comportamento abusivo dell'escusso (e di sua moglie), i quali con scritto 24 maggio 2012 avevano comunicato di non volere riconsegnare l'immobile per il 31 maggio 2012. Il Giudice di pace pertanto non poteva scorgere nella decisione di sfratto poi ottenuta la conclusione del contratto di locazione giacché quello era l'unico modo di cui egli disponeva per poter rientrare in possesso dell'appartamento (reclamo, pag. 3 n. 3.3). Ma, tale argomentazione non cambia la sostanza. Dagli atti risulta in effetti che in quel contesto l'istante aveva espressamente giustificato la sua scelta con il fatto che “in data 31 maggio 2012, gli inquilini Idrizi non consegnano i locali” (doc. 2 pag. 1 lett. H) -come ritenuto dal Giudice di pace- e che, per una serie di motivi, si era rifiutato di “annullare la loro disdetta” (doc. 2 pag. 2 in alto), da lui confermata a ben quattro riprese (sopra, consid. 7.1). E, del resto, persino davanti a questa Camera l'interessato ribadisce che “non c'è stata una riconsegna della cosa all'atto della disdetta, ma nemmeno alla scadenza del termine indicato dal conduttore medesimo, tant'è vero che il locatore ha dovuto procedere a mezzo sfratto” (reclamo, pag. 4 n. 4). Ciò detto, in assenza di elementi contrari, questo è indicativo della sua intenzione di voler porre fine al contratto in quella precisa data, fermo restando che -come già detto (sopra, consid. 7)- la pronuncia di uno sfratto non può avvenire prima della fine di un contratto di locazione, e che in concreto il relativo ordine è appunto datato 6 luglio 2012 (doc. 1 pag. 5). Certo, l'atteggiamento del convenuto e della moglie può finanche legittimare l'istante a rivendicare un'indennità per occupazione illecita dei locali fino ad un ammontare pari a quanto pattuito a titolo di pigione (Aubert, op. cit., n. 12 ad art. 267 CO). Nondimeno, in quanto non sorretta da un contratto di locazione ancora valido -e quindi da un riconoscimento di debito- un'analoga pretesa non può essere accolta in sede di rigetto provvisorio dell'opposizione, ma semmai va fatta valere in una procedura di merito (cfr. art. 79 LEF). Di modo che, anche da questo punto di vista, il reclamo è infondato, mentre la conclusione del primo giudice va confermata.
7.3. Il reclamante afferma poi che neppure in occasione dei sopralluoghi tenutisi davanti al perito comunale -interpellato per l'esecuzione del decreto di espulsione 6 luglio 2012 imposta dal locatore per il 25 luglio 2012 e diventata effettiva solo il 27/30 luglio 2012 con la riconsegna dei locali (doc. 1 pag. 1 a 5)- egli “si era mai espresso nel senso di liberare il conduttore dagli obblighi che gli derivavano dall'aver posto fine intempestivamente al rapporto di locazione, così come gli erano stati ripetutamente ricordati in precedenza” (reclamo, pag. 3 n. 3.4). Nondimeno, a prescindere da eventuali pretese per occupazione illecita dei locali per cui l’escutente non dispone di alcun titolo di rigetto dell’opposizione (sopra, consid. 7.2), le risultanze processuali danno atto di sufficienti elementi per ritenere verosimile la tesi dell'escusso secondo cui il contratto di locazione in essere fra le parti era da considerarsi concluso il 31 maggio 2012, e quindi a maggior ragione contestualmente all'esecuzione effettiva del decreto di espulsione. Anche al riguardo la critica è così infondata e da respingere.
L'istante rimprovera infine al Giudice di pace un'errata applicazione del diritto laddove, in modo improprio e incongruente, ha accennato all'art. 264 CO (reclamo, pag. 4 n. 4). La critica è però a ben vedere irrilevante, dal momento che il primo giudice, come pure questa Camera (sopra, consid. 7.2), in fin dei conti non ha motivato la sua decisione con riferimento all’art. 264 CO bensì ha ritenuto verosimile ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF che dalla decisione di sfratto si potesse dedurre l’estinzione del contratto di locazione, che probabilmente il giudice dello sfratto ha considerato essere stato revocato dalle parti in modo consensuale (cfr. in merito: Gauch/Higi, op. cit., n. 17 ad art. 255; Zanetti, Der Aufhebungsvertrag, in: MP 2009 (2/09) 59 segg.), con effetto al più tardi al momento della pronuncia della decisione di sfratto, avvenuta il 6 luglio 2012. Di modo che, nella misura in cui rivendica l'“affitto mese di agosto e settembre 2012” (doc. A), l'istante non dispone di un valido titolo di rigetto provvisorio che consenta di levare l'opposizione interposta al precetto esecutivo fatto spiccare nei confronti del convenuto. La decisione del Giudice di pace merita quindi conferma, con conseguente reiezione del reclamo.
Il reclamo va così respinto e il giudizio impugnato confermato. Davanti a questa Camera le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), insieme all'obbligo di rifondere a controparte un'indennità (art. 95 cpv. 3 CPC) sulla base del Regolamento sulle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).
Ai fini dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 2'781.20.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 82 LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 1 e 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 350.–, già anticipata dal reclamante, resta a suo carico, con l'obbligo di rifondere a CO 1, __________, fr. 200.– a titolo di ripetibili.
Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'781.20, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).