Incarto n. 14.2013.213
Lugano 12 dicembre 2013 FP/sl/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del 15 marzo 2013 da
CO 1 rappresentata da RA 1
contro
CO 1
Istanza sulla quale il Pretore aggiunto __________, con sentenza dell’11 novembre 2013 (inc. SO.2013.298), ha così statuito:
“1. E’ pronunciato il fallimento di RE 1 (1939), già in __________, ora in __________, a
far tempo dal giorno 12 novembre 2013 alle ore 14:00.
2./3./4./5./6. Omissis.”
Decisione impugnata da RE 1 con reclamo del 27 novembre 2013;
premesso che con disposizione presidenziale del 28 novembre 2013 al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC;
che, salvo che la LEF non disponga altrimenti, al computo, all’osservanza e al decorso dei termini si applicano le disposizioni
del CPC;
che il reclamo contro la decisione del giudice del fallimento va pertanto inoltrato entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 LOG);
che, nella fattispecie, la decisione impugnata è stata emanata in data 11 novembre 2013, per essere poi notificata/recapitata alla qui reclamante il successivo (sabato) 16 novembre 2013 (cfr. “tracciamento degli invii” datato 29 novembre 2013), circostanza del resto riconosciuta dalla stessa insorgente (reclamo, pag. 1);
che il termine per impugnare la decisione di fallimento, iniziato a decorre il giorno successivo alla sua notifica (art. 142 cpv. 1 CPC), ossia il 17 novembre 2013, è venuto a scadere martedì 26 novembre 2013;
che inoltrato solo il 27 novembre 2013 il reclamo è intempestivo e, pertanto, inammissibile;
che, in ogni modo, il gravame sarebbe stato disatteso qualora fosse stato vagliato nel merito,
che, infatti, benché la procedura esecutiva ha per oggetto la riscossione dei premi LAMal rimasti impagati, ossia crediti fondati sul diritto pubblico, l’art. 43 cpv. 1 LEF – invocato nel gravame e che esclude l’esecuzione in via di fallimento per imposte, tributi, sportule, multe e altre prestazioni fondate sul diritto pubblico e dovute a pubbliche casse o a funzionari – non torna qui applicabile;
che per escludere l’esecuzione in via di fallimento di un debitore iscritto nel registro di commercio (come nella fattispecie) devono essere dati cumulativamente i due seguenti presupposti: la pretesa posta in esecuzione è fondata sul diritto pubblico e il creditore è un soggetto del diritto pubblico;
che il secondo presupposto non è adempiuto qualora l’assicuratore procedente sia – come nel caso in esame – una società anonima, ritenuto che l’introduzione dell’obbligo assicurativo intervenuto il 1° gennaio 1996 non ha modificato i predetti requisiti posti dalla LEF (DTF 125 III 250-251; cfr. anche BSK-SchKG I, d. acocella, art. 43 n. 6);
che, per il resto, entro il termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2, 3.3) l’insorgente non ha soddisfatto nessuno dei motivi che, secondo l’art. 174 cpv. 2 LEF, consentirebbero di annullare la dichiarazione di fallimento,
che, infatti, l’escussa non ha provato che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato saldato (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), o che l’importo dovuto è depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) o che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF), e nemmeno ha reso verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF), proponendosi solo di ottenere una sospensione della procedura essendo in corso trattative per il rimborso del debito in rate mensili con la prospettiva del ritiro dell’istanza di fallimento;
che essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va di nuovo pronunciato;
che la tassa di giustizia relativa al presente giudizio è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.
Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, già in __________, ora in __________, a far tempo da
venerdì 13 dicembre 2013 alle ore 10.00.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 150.– sono poste a carico della reclamante.
Notificazione a:
Ufficio del Registro fondiario.
Comunicazione alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).