Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.08.2014 14.2013.177

Incarto n. 14.2013.177

Lugano 28 agosto 2014/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente, Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Simoni

statuendo nella causa SO. 2013.124 (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, promossa con opposizione interposta l’11 gennaio 2013 da:

RE 1 (patrocinato dall’ PA 1)

contro

CO 1 (patrocinata dall’ PA 2)

giudicando sul reclamo del 21 ottobre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 ottobre 2013 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. La società S__________ (designata da entrambe le parti come S__________) è una società bulgara con sede a Sofia, attiva nel commercio internazionale e interno in particolare di metalli, che è stata fondata nel 2005 da __________ e RE 1. Quest’ultimo detiene l’85% delle azioni ed è membro del consiglio d’amministrazione con diritto di firma individuale (doc. C, F e G). Sulla base di un contratto di finanziamento concluso con S__________, il 14 novembre 2006 CO 1 ha concesso alla società una linea di credito e prestito di US$ 10'000'000.–, poi portata a US$ 35'000'000.– (doc. H, I, J, K, M, N, O). Il 20 dicembre 2011 St__________ ha emesso a Z__________ un vaglia cambiario pagabile a vista all’ordine di CO 1 per US$ 34'613'648.– (pari a fr. 31'768'660.71) con l’avallo di RE 1 (doc. V). Con lettera di disdetta del 13 aprile 2012 la banca ha chiesto a RE 1 il rimborso di US$ 34'131'874.– (doc. Q). Il 14 dicembre 2012, la banca ha invano tentato d’incassare il vaglia cambiario, come accertato il medesimo giorno con protesto cambiario n. 5 del notaio avv. __________ di __________ (doc. X).

B. Con istanza 18 dicembre 2012 diretta contro RE 1 personalmente quale debitore solidale con St__________, __________ (di seguito: la banca sequestrante) ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano di decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF il sequestro presso la sede di __________ SA e in ogni sua filiale e succursale “ogni avere e credito di proprietà di RE 1 [...] inclusi: titoli, in particolare azioni (o comunque i titoli incorporanti le stesse), contanti, crediti di conto corrente, contenuti di cassette di sicurezza e di depositi (anche in metalli) e conti in metalli, nonché crediti da transazioni a termine, diritti di restituzione e di consegna di ogni genere, diritti a pagamenti da accreditivi, garanzie o fideiussioni”, il tutto fino a concorrenza di fr. 9'174'745.59 oltre interessi al 5% dal 15 dicembre 2012 fino alla data dell’effettivo pagamento, comprese tasse e spese.

C. Avendo il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro con decreto dello stesso 18 dicembre 2012, con istanza 11 gennaio 2013 RE 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro. All’udienza di discussione del 9 settembre 2013 il debitore sequestrato ha confermato la sua opposizione mentre la banca sequestrante ha concluso per la reiezione della stessa e la conferma del decreto di sequestro. In sede di replica, duplica e triplica le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.

D. Statuendo con decisione dell’8 ottobre 2013 il Pretore ha respinto l’opposizione e confermato il sequestro, ponendo a carico della parte opponente le spese processuali di fr. 2'000.– e ripetibili di fr. 15'000.– a favore dell’istante.

E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 ottobre 2013 per ottenerne la modifica nel senso dell’accoglimento dell’opposizione al sequestro. Nelle sue osservazioni del 2 dicembre 2013, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato lunedì 21 ottobre 2013 contro la sentenza notificata al patrocinatore del reclamante il 9 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo (v. art. 142 cpv. 3 CPC).

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1; sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).

1.3 Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

a) La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’an­golo della semplice verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

b) La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emana­zione della sentenza di primo grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’ac­certamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

  1. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).

2.1 I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – ovvero in base agli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2002.6 del 15 maggio 2002, consid. 1.5/d). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

2.2 Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

  1. Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato verosimile l’esistenza del credito che la banca sequestrante sostiene di vantare in forza del noto vaglia cambiario (doc. V), che l’opponente ha avallato (decisione impugnata, consid. 5). A parer suo il debitore sequestrato, esperto uomo d’affari alla testa della società St__________, non poteva seriamente pretendere di avere ingenuamente sottoscritto quel titolo cambiario per un importo di US$ 34'613'648.– espresso in cifre e in lingua inglese. E questo malgrado per il resto il modulo sia redatto in lingua italiana, idioma che solo nel contesto dell’opposizione egli ha preteso di non conoscere. L’interessato – ha puntualizzato il primo giudice – non ha nemmeno tentato di spiegare il motivo per cui sul medesimo vaglia cambiario egli aveva apposto ben due sue firme. Viceversa, la banca sequestrante aveva invece circostanziato in modo coerente e verosimile le ragioni per le quali, così richiesto dal debitore sequestrato, aveva completato le parti mancanti ispirandosi a un modello di vaglia cambiario precedentemente compilato, ma che indicava un importo errato.

  2. Per il reclamante, secondo la giurisprudenza (DTF 90 II 121) un eventuale avallo avrebbe necessitato una sua specifica menzione quale “als Bürge”, la semplice apposizione della sua firma non essendo atta a vincolarlo a titolo personale (reclamo, pag. 8 n. 6a). E visto che l’espressione “availed” era stata successivamente aggiunta dalla banca sequestrante in sua assenza, il vaglia cambiario non rende verosimile ch’egli ne sia personalmente responsabile nei confronti dell’istante (reclamo, pag. 8 n. 6b).

4.1 Così argomentando, l’interessato sembra però volutamente sottacere le ragioni per le quali il Pretore ha ritenuto attendibile il vaglia cambiario, affidandosi alle allegazioni – considerate verosimili – della banca sequestrante. E in particolare, del vaglia cambiario consegnatole dal debitore sequestrato il 20 dicembre 2011 in occasione di un incontro tenutosi a Z__________ e che indicava solo l’importo in cifre e lettere e due sue firme (doc. AH; doc. AI inserto B), essa aveva spiegato di avere completato le parti mancanti (doc. V; doc. AI inserto C) nei termini descritti nel brevetto notarile n. 1132 (doc. AI) del notaio avv. __________ – datato 18 ottobre 2012 –, adeguando il luogo (“Z__________” invece di “S__________”) e la data (“20.12.2011” invece di “19.12.2011”) di emissione e copiando il resto dal vaglia cambiario inizialmente emesso a S__________ il 19 dicembre 2011, ma su cui era stato riportato un importo in lettere sbagliato (doc. AE; doc. AI inserto A). Non solo. Il reclamante non offre nemmeno una giustificazione plausibile del perché, constatato l’errore di scritturazione dell’importo indicato nel vaglia cambiario del 19 dicembre 2011, egli avrebbe immediatamente rinnovato il suo impegno mediante il secondo effetto cambiario vuoto su cui aveva apposto due sue proprie firme – circostanza debitamente evidenziata dal primo giudice – insieme alla somma rettificata.

4.2 Ciò posto, come evidenzia la banca sequestrante (risposta al reclamo, pag. 2 n. 2 e 7, pag. 3 n. 8 e pag. 7 n. 32), mancando un puntuale confronto con le conclusioni pretorili, il reclamante non dimostra che l’apprezzamento dei fatti alla base del ragionamento del primo giudice, rispettivamente il risultato a cui egli è giunto, siano frutto di un accertamento manifestamente errato o arbitrario (art. 320 lett. b CPC e sopra consid. 1.3/b). E non potendosi, a un esame di verosimiglianza, dubitare del fatto che la parola “availed” che precede una delle firme del debitore sequestrato sia stata inserita con il di lui assenso, il rinvio alla giurisprudenza federale che nega la valenza di avallo alla semplice firma apposta a tergo della cambiale da una persona alla quale il titolo non conferisce un credito cambiario (DTF 90 II 121) diventa irrilevante, non essendo contestato che “availed” sia una formula equivalente (art. 1021 cpv. 2 CO e DTF 90 II 132 consid. 4c) a “per avallo” (o “als Bürge”). La censura si rivela pertanto infondata.

  1. Il reclamante contesta inoltre che la banca sequestrante abbia portato elementi oggettivi sufficienti a rendere verosimile l’esi­stenza di beni a lui appartenenti presso __________ SA (reclamo, pag. 10 n. 7b). A suo dire la deduzione contraria del Pretore è segnatamente priva di riscontro giacché “non vi sono né lettere, né comunicazioni né alcun altro elemento che possa anche solo vagamente collegare RE 1 a __________ SA” (reclamo, pag. 10 verso il basso n. 7b).

5.1 In altre parole, il reclamante si duole quindi di un errato accertamento dei fatti, che è tale quando lo stato di fatto accertato dal giudice di primo grado non corrisponde al risultato delle prove amministrate rispettivamente prodotte dalle parti (Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 1409, n. 2 ad art. 320; Sterchi, in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, ad art. 310 CPC n. 6 ad art. 320 CPC). Sapere, infatti, se il grado di verosimiglianza richiesto dal diritto federale è raggiunto nel caso concreto è una questione di apprezzamento delle prove (cfr. DTF 130 III 321 consid. 5; sentenza del Tribunale federale 5A_402/2008 consid. 3.2). In sede di reclamo è però possibile invocare un errore nell’accertamento dei fatti solo se è manifesto, ciò che si verifica in particolare quando il primo giudice ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (sopra consid. 1.3/b). Nel caso specifico, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca sequestrante (risposta al reclamo, pag. 8 n. 38), il reclamante non si limita a sostituire il proprio apprezzamento a quello del Pretore, bensì gli rimprovera di aver ritenuto verosimile l’esistenza presso __________ SA di averi suoi senza alcun riscontro oggettivo. La censura è dunque di per sé ricevibile.

5.2 Il sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112), atteso che per costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104 consid. 1; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkurs­rechts, 9a ed. 2013, n. 7 ad § 51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato (DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell’identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG III, 2a ed. 2010, n. 53-55 ad art. 271 e n. 31-33 ad art. 272), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente a danneggiare i creditori o favorirne alcuni a scapito di altri (CEF 18 ottobre 2005 inc. 14.2005.67, consid. 3.4).

5.3 Nel caso specifico il Pretore ha accertato che, in occasione della riunione del consiglio di amministrazione della St__________ (doc. L), il debitore sequestrato era stato incaricato di provvedere all’apertura di conti bancari a nome della società presso vari istituti in __________ e in Svizzera, fra cui la banca sequestrante e la __________, entità giuridica poi ripresa da __________ SA. E presso la banca sequestrante, oltre al conto intestato alla società, il debitore ne aveva aperto uno proprio. Di conseguenza, il Pretore ha ritenuto plausibile che egli avesse operato analogamente con le altre banche, quindi anche con __________ SA. Che poi il debitore sequestrato si fosse opposto al sequestro costituisce per il primo giudice un ulteriore elemento a sostegno della verosimile esistenza di beni presso __________ SA di __________ a lui riconducibili (decisione impugnata, consid. 6).

5.4 Nella prassi il sequestro generico (“Gattungsarrest”) è ammesso purché il luogo di deposito degli attivi, rispettivamente l’identità del terzo debitore siano indicati e resi verosimili (DTF 100 III 28, 103 III 86 e 91, 130 III 581 consid. 2.2.1). Di modo che, sotto questo profilo, nella misura in cui la banca sequestrante ha chiesto di sequestrare “ogni avere e credito di proprietà del debitore reperibili presso: __________ SA, __________ ed ogni sua filiale e succursale”, la domanda risulta legittima. Nondimeno, trattandosi di averi presso una banca – ad esempio di conti – per evitare il rischio di un sequestro puramente esplorativo (cosiddetto “Sucharrest”), si esige dal sequestrante che renda verosimile, mediante documenti, l’esistenza di almeno una relazione del debitore presso l’istituto indicato (sentenza della CEF 14.2010.35 del 14 giugno 2010, consid. 5.2 in: RtiD I-2011 pag. 764 segg. n. 58c, consid. 5.2 e i rinvii).

5.5 Ora, nel caso specifico il ricorrente non può essere seguito laddove afferma che non vi sia nemmeno un elemento oggettivo che possa anche solo vagamente collegarlo a __________ SA. Intanto, il verbale 12 ottobre 2005 del consiglio d’amministrazione di S__________ (doc. L) attesta l’intenzione del debitore, unitamente agli altri amministratori, di aprire un conto a nome della società in particolare presso la __________ di Lugano. D’altronde, risulta dagli atti (v. sopra ad A e osservazioni al reclamo, ad n. 40) – e non è contestato – che il debitore è fondatore e azionista maggioritario della società con potere di firma individuale. Si comporta del resto come se fosse sua. Egli usa infatti garantire personalmente gli impegni della società, non solo nel 2010 quando ha messo a pegno (doc. O) la propria relazione bancaria con CO 1 (doc. P), ma già in precedenza quando aveva avallato personalmente il vaglia cambiario emesso dalla società. Il parallelo fatto nel reclamo (a pag. 11) con un “CEO o CFO di una qualsiasi grande società” è quindi chiaramente fuori luogo. In circostanze del genere, non pare inverosimile che il debitore, ove abbia aperto un conto a nome della società presso __________I SA di __________, l’abbia pure in quel caso garantito con averi personali depositati nella stessa banca, anche perché, come risulta dagli eventi che hanno preceduto il sequestro, la società per finanziarsi sembra avere necessità di garanzie di terzi. Tale tesi – quella del primo giudice –, anche se quella contraria del reclamante non è meno convincente, ad ogni modo non è manifestamente insostenibile, ovvero arbitraria, in riguardo alla documentazione citata, che costituisce senza dubbio un “inizio di prova” (DTF 107 III 39 consid. 3 e 40 consid. 5). Il fatto poi che l’istante abbia chiesto di sequestrare averi in una sola banca, menzionata in un documento allestito dalla controparte, minimizza del resto la possibilità di un sequestro investigativo, ossia di un sequestro “per caso” (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_307/2012 dell’11 aprile 2013, consid. 3.3.2).

  1. Le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) e le ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC) seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le ripetibili vanno fissate in base al valore litigioso di fr. 9'174'745.59 stabilito dal Pretore nella decisione impugnata (consid. 7) e rimasto incontestato – non potendosi ad ogni modo tenere conto del criterio più corretto (cfr. DTF 139 III 195 consid. 4.3.2) del valore dei beni sequestrati, poiché in concreto non è stato reso noto –, rimanendo però al limite inferiore della tariffa, tenuto conto dell’effettivo lavoro svolto dal patrocinatore della sequestrante (art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RL 3.1.1.7.1]). Ai fini dell’indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è, come detto, di fr. 9'174'745.59.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata.

  1. La tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 3'000.–, già anticipata dal reclamante, è posta a carico di RE 1, che rifonderà a CO 1 fr. 11'000.– per ripetibili.

  2. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 cpv. 2 e 74 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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