5A_102/2011, 5A_152/2012, 5A_247/2013, 5A_739/2012, 5A_744/2012, + 2 weitere
Incarto n. 14.2013.151
Lugano 26 agosto 2014/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Simoni
statuendo nella causa __________ (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con opposizione interposta il 15 febbraio 2012 da:
RE 1
contro
CO 1 (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
giudicando sul reclamo del 4 settembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 agosto 2013 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 21 dicembre 2011, lo Stato del Canton Ticino ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano di decretare nei confronti di RE 1, a concorrenza di fr. 111'725.–, il sequestro dei crediti e pretese vantati dal convenuto nei confronti della __________, di __________ e di __________. Quale causa dei crediti e del sequestro l’istante ha indicato le decisioni di tassazione dell’imposta cantonale emesse nei confronti del convenuto per gli anni dal 1996 al 2010 e 10 multe disciplinari inflittegli dall’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Città (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF).
B. Avendo il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro con decreto dello stesso giorno, con istanza 15 febbraio 2012 RE 1 vi ha interposto opposizione “totale”. All’udienza di discussione tenutasi il 22 maggio 2012, l’istante ha confermato la sua opposizione mentre la parte sequestrante, assente giustificata, in uno scritto del 18 maggio 2012 si è espressa nel senso della reiezione dell’istanza, riducendo però le sue pretese all’importo (di fr. 62'880.70 oltre interessi) per il quale era stata rigettata in via definitiva l’opposizione interposta contro l’esecuzione a convalida del sequestro. In replica, RE 1 ha ribadito il proprio punto di vista.
C. Statuendo con decisione del 20 agosto 2013, il Pretore ha parzialmente accolto l’opposizione, confermando il sequestro limitatamente a fr. 62'880.70 oltre interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2011 su fr. 56'902.–. Le spese processuali di fr. 300.– sono state poste a carico delle parti in ragione di ½ ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 settembre 2013 per ottenere che essa “sia rivista”. Il 27 settembre 2013, l’Ufficio esazione e condoni ha comunicato di non voler formulare altre osservazioni oltre a quelle già presentate in prima sede.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 4 settembre 2013 contro la sentenza notificata a RE 1 il 27 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).
a) Nel caso specifico, la conclusione contenuta nel reclamo, con cui RE 1 chiede che la sentenza impugnata “sia rivista”, non adempie le menzionate esigenze di chiarezza, le quali, nelle cause pecuniarie, impongono al reclamante di quantificare le sue conclusioni ove non chieda unicamente l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice. Un reclamo senza conclusioni chiare ed esplicite può nondimeno risultare ammissibile se dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione impugnata, emerge senza equivoco che cosa il ricorrente voglia ottenere (DTF 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti).
b) Ciò si verifica in parte nella fattispecie, siccome dalla motivazione si riesce a identificare tre richieste sufficientemente esplicite: la riduzione dell’importo del credito vantato dal sequestrante, deducendone le multe disciplinari relative agli anni dal 2002 al 2004 e computando fr. 4'659.– quali interessi di ritardo fino al 31 dicembre 2010 (reclamo, pag. 1-2 ad i-iii e sotto consid. 4-6), l’annullamento del decreto di sequestro quale conseguenza della pretesa nullità dell’esecuzione del sequestro (reclamo, pag. 3 in alto e sotto consid. 7) e la compensazione delle pretese della sequestrante con il credito che il reclamante intende far valere nei confronti di lei per il risarcimento del danno a suo dire causatogli dal sequestro (reclamo, pag. 5 ad viii e sotto consid. 11). La domanda relativa all’ottenimento di una garanzia nel senso dell’art. 273 LEF è invece inammissibile siccome non è quantificata (reclamo, pag. 4 ad vii e sotto consid. 10). Ne discende che, seppure al limite, il reclamo soddisfa parzialmente i requisiti dell’art. 311 cpv. 1 CPC e può essere vagliato nel merito limitatamente alle tre censure citate.
1.3 Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
a) La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
b) La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
2.1 I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – ovvero in base agli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2002.6 del 15 maggio 2002, consid. 1.5/d). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
2.2 Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto confermato la verosimiglianza dei crediti vantati dalla parte sequestrante, fondati su decisioni passate in giudicato, ma ne ha limitato l’importo a fr. 62'880.70 (oltre interessi) stabilito da questa Camera con sentenza del 4 settembre 2012 (inc. 14.2012.78) nella procedura di reclamo contro la decisione di rigetto definitiva dell’opposizione interposta contro l’esecuzione a convalida del sequestro (sentenza __________ del 14 maggio 2012). Il primo giudice si è inoltre dispensato dal verificare se i crediti fossero prescritti, considerando che la questione non andava esaminata d’ufficio vigendo nella procedura di opposizione al sequestro la massima dispositiva e non avendo l’opponente sollevato tale eccezione. Il Pretore ha d’altronde giudicato irrilevanti le allegazioni formulate dall’opponente in merito alla causa del sequestro e ritenuto incontestata la verosimiglianza dell’appartenenza dei beni sequestrati, che ad ogni modo si evince a parer suo dalla documentazione presentata dalla parte sequestrante. Quanto all’asserita impignorabilità dei conti sequestrati il giudice ha rinviato il debitore alla via del ricorso contro l’operato dell’ufficio d’esecuzione (art. 17 LEF), mentre ha precisato che la rinuncia ad esigere dalla creditrice la prestazione di una garanzia (art. 273 LEF) – peraltro mai richiesta dal debitore – non comprometteva la validità del sequestro.
Nel reclamo (ad i) RE 1 chiede anzitutto che siano “cancellate” le multe disciplinari relative agli anni dal 2002 al 2004, reputandole perente. Al proposito il Pretore ha giustamente rilevato che, non avendo il debitore eccepito la prescrizione delle multe disciplinari, non gli spettava esaminare la questione d’ufficio in una procedura – quella dell’opposizione al sequestro – dove vige la massima dispositiva.
Il reclamante, tuttavia, ha poi esplicitamente eccepito la prescrizione in questa sede, in cui è ammessa l’allegazione di fatti nuovi (art. 278 cpv. 3, 2° periodo LEF e 326 cpv. 2 CPC). E, come egli evidenzia, dalla replica del 20 aprile 2012 inoltrata dal sequestrante nella procedura di rigetto dell’opposizione (acclusa alle osservazioni al reclamo in esame) si evince, almeno sotto il profilo della verosimiglianza, che gli ultimi atti interruttivi della prescrizione quinquennale relativi alle multe dal 2002 al 2004 risalgono al 2004-2005, sicché al momento in cui il Cantone ha avviato l’esecuzione a convalida del sequestro (n. __________) il 17 gennaio 2012 esse erano verosimilmente già prescritte (art. 268 cpv. 2 e 194 LT). Il reclamo va pertanto accolto su questo punto, ma non nel senso della “cancellazione” delle multe – decisione che esula dalla competenza di questa Camera – bensì della riduzione, a concorrenza di fr. 1'080.– (3 x fr. 360.–), dell’importo per cui dev’essere mantenuto il sequestro.
Il reclamante chiede inoltre di dedurre dal credito vantato dal sequestrante fr. 30.– che quest’ultimo, nella replica del 20 aprile 2012 inoltrata nella procedura di rigetto dell’opposizione, ha riconosciuto essere stati computati per errore nell’importo di fr. 7'269.20 menzionato nell’istanza di rigetto per l’imposta cantonale del 2009 (reclamo, ad ii). E difatti nell’istanza e nel decreto di sequestro il credito d’imposta per il 2009 è stato correttamente indicato in fr. 7'239.20. Al Pretore nella procedura di opposizione al sequestro e alla Camera nella causa di rigetto dell’opposizione (inc. 14.2012.78) è però manifestamente sfuggito che, come ammesso dal sequestrante nella replica del 20 aprile 2012, l’istanza di rigetto indicava per l’imposta del 2009 un importo errato di fr. 7'269.20 anziché fr. 7'239.20. E dal momento che la decisione impugnata si fonda sulla sentenza 4 settembre 2012 della Camera (inc. 14.2012.78), il credito vantato dal sequestrante dev’essere ridotto ulteriormente di fr. 30.–. Non è per contro possibile in questa sede, come postula il reclamante, rettificare la sentenza del 4 settembre 2012. Doveva essere chiesto per via di un ricorso, che il Tribunale federale ha però dichiarato inammissibile con sentenza 5A_744/2012 del 10 giugno 2013.
Nel reclamo (ad iii) RE 1 contesta altresì gli interessi di ritardo capitalizzati riconosciuti dal primo giudice, chiedendo di ridurli a fr. 4'659.– (al 31 dicembre 2010).
6.1 Il Pretore ha ritenuto il credito verosimile per l’importo per cui questa Camera, il 4 settembre 2012, ha confermato il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal debitore all’esecuzione a convalida del sequestro, ossia fr. 62'880.70 oltre interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2011 su fr. 56'902.–, computando quindi come interessi capitalizzati al 31 dicembre 2010 fr. 5'978.70 (fr. 62'880.70 ./. 56'902.–). Il reclamante obietta che nella replica presentata il 20 aprile 2012 nella nota procedura di rigetto, il Cantone ha indicato in fr. 4'659.– il totale degli interessi al 31 dicembre 2010.
6.2 Orbene, il reclamante non ha prodotto – come gli incombeva (v. sopra consid. 2.2) – il documento da lui citato. E l’esemplare annesso alle osservazioni 27 settembre 2013 al reclamo in rassegna non contiene alcun allegato, e segnatamente non include i conteggi degli interessi relativi alle imposte cantonali dal 1997 al 2010. D’altronde RE 1 non ha fornito alcun altro conteggio, con i relativi giustificativi, che consentano alla Camera di verificare, seppur sotto il profilo della semplice verosimiglianza, la correttezza dell’importo di fr. 4'659.– da lui citato in relazione all’art. 243 cpv. 1 LT. In circostanze del genere, l’apprezzamento del primo giudice non può certo definirsi arbitrario, essendo fondato su una sentenza (in materia di rigetto dell’opposizione), oltretutto passata in giudicato (il Tribunale federale ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso interposto dal debitore con sentenza 5A_744/2012 del 10 giugno 2013). Il reclamo va perciò respinto su questo punto.
7.1 Ora, con il reclamo il debitore può censurare solo il decreto di sequestro in sé, mentre la sua esecuzione, che compete all’ufficio d’esecuzione, deve se del caso essere contestata con ricorso (art. 17 LEF e sopra consid. 2.2 in fine). Le censure del reclamante, che tutte riguardano l’esecuzione del sequestro, sono quindi irricevibili in questa sede.
7.2 Ove RE 1 (come fatto esplicitamente in prima sede) intendesse così criticare anche la formulazione aperta del decreto avversato, che dispone il sequestro del “credito ed ogni pretesa nulla escluso vantato dal debitore nei confronti” della Posta Svizzera, gli va rammentato che la giurisprudenza ammette i sequestri generici ("Gattungsarreste"), purché il luogo di deposito degli attivi o l’identità del terzo debitore siano indicati (cfr. DTF 100 III 28, 103 III 86 e 91, 130 III 581 consid. 2.2.1), sicché basta al sequestrante rendere verosimile l’esistenza di almeno una relazione del debitore presso la banca indicata (o la posta) per giustificare il sequestro di tutte le relazioni presso di essa (sentenza della CEF 14.2010.35 del 14 giugno 2010, consid. 5.2 in: RtiD I-2011 pag. 764 segg. n. 58c, consid. 5.2 e i rinvii). Nel caso di specie, il reclamante non contesta che la sequestrante abbia resa verosimile l’esistenza del conto postale n. __________ a lui intestato. La sua opposizione è dunque infondata pure su questo tema.
Relativamente alla pignorabilità dei conti sequestrati (reclamo ad v), lo stesso reclamante preannuncia un ricorso all’autorità di vigilanza non appena gli sarà stato comunicato il verbale di pignoramento. Egli ha perciò identificato correttamente il rimedio giuridico appropriato per far valere la censura in questione (v. DTF 129 III 207 consid. 2.3, 135 III 609 consid. 4.1), ancorché il ricorso potrebbe essere inoltrato già contro il verbale di sequestro. Ad ogni modo, la questione esula dalla procedura di opposizione al sequestro (sopra consid. 2.2 in fine).
Pure la questione dell’estensione del sequestro non può essere discussa in questa sede, poiché spetta all’ufficio d’esecuzione applicare l’art. 97 cpv. 2 LEF quando esegue il sequestro (art. 275 LEF; RtiD 2012 II 906 n. 66c, consid. 1; RtiD 2012 II 925 n. 73c, consid 6; Stoffel/Chabloz in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 20 e 41 ad art. 275). Il reclamante dà atto di conoscere tale ripartizione delle competenze, ma ritiene lo Stato responsabile del danno causato – a suo dire – in modo illecito dai suoi funzionari ed impiegati nell’adempimento dei compiti loro assegnati dalla legge (reclamo, ad vi).
9.1 A prescindere dal fatto che il giudice dell’opposizione al sequestro non è competente per trattare le azioni di responsabilità dirette contro lo Stato (art. 5 LEF), l’attribuzione all’ufficio d’esecuzione del compito di limitare l’estensione del sequestro a concorrenza dell’importo del credito vantato dal sequestrante ha anche una ragione meramente pratica: il valore dei beni effettivamente sequestrati, infatti, può solitamente essere stimato solo al momento dell’esecuzione del sequestro, dopo che il debitore o i terzi detentori o debitori hanno fornito le necessarie informazioni. Non occorre quindi dilungarsi oltre sulla questione.
9.2 Quanto all’asserita prescrizione di una parte dei crediti vantati dalla sequestrante, allegata invero di scorcio nel quadro di una censura – come detto – inammissibile, nella misura in cui dovesse vertere su crediti diversi di quelli riferiti alle multe per gli anni dal 2002 al 2004 (cfr. sopra consid. 4), il reclamo risulterebbe comunque irricevibile poiché è insufficientemente motivato, RE 1 non identificando neppure i crediti contestati. D’altronde, non è inutile ricordare, con riferimento alla sentenza 5A_744/2012 emessa il 10 giugno 2013 dal Tribunale federale (consid. 1.3.2) nella nota causa di rigetto dell’opposizione, che in tale sede la prescrizione può essere invocata unicamente se questa è intervenuta successivamente al passaggio in giudicato del titolo esecutivo e se il debitore se n’è prevalso espressamente (sentenze 5A_152/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_102/2011 del 2 maggio 2011 consid. 3.2). A un giudizio sommario come quello che presiede all’emanazione dei decreti di sequestro (sopra consid. 2), non vi sono validi motivi per non estendere tale giurisprudenza alla procedura di opposizione al sequestro, che ha la stessa indole processuale (esecutiva) della procedura di rigetto dell’opposizione.
10.1 In virtù di tale norma, il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il giudice può obbligarlo a prestare garanzia, anche d’ufficio in sede di concessione del sequestro, visto che né il debitore né i terzi vengono sentiti (DTF 126 III 98 consid. 5). Nelle fasi successive (opposizione al decreto di sequestro, procedura a sé stante di modifica della garanzia), spetta invece al debitore o ai terzi che si ritengono lesi dal provvedimento cautelare chiedere che al sequestrante venga imposta la prestazione di una garanzia o il suo aumento (sentenza del Tribunale federale 5P.143/2003 del 2 luglio 2003 consid. 2.2.2; sentenza della CEF 14.2002.103 del 28 gennaio 2003 consid. 8; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 18 segg. ad art. 273).
10.2 Nel caso concreto il reclamante non contesta di aver omesso di postulare la condanna della parte sequestrante alla prestazione di una garanzia. Che lo possa fare in sede di reclamo è dubbio, la competenza al riguardo spettando al giudice del sequestro, nella procedura di opposizione al sequestro o in una procedura indipendente successiva (sentenza della CEF 14.2002.35 del 7 agosto 2002 consid. 1.3). Ad ogni modo, la sua richiesta non è cifrata ed è perciò irricevibile (sopra consid. 1.3). Sia aggiunto, per abbondanza, che il reclamante non ha, comunque sia, reso verosimile l’adempimento dei presupposti che la giurisprudenza fa discendere dall’art. 273 cpv. 1, 2° periodo LEF. Nulla indizia, infatti, che la pretesa “quasi totale perdita di fonte da attività indipendente” sia da ricondurre al sequestro dei suoi conti. Né il sequestro risulta infondato, giacché poggia su decisioni fiscali passate in giudicato (cfr. DTF 126 III 98 consid. 5). Senza contare che la solvibilità della parte sequestrante non può seriamente essere revocata in dubbio. La richiesta di RE 1, oltre che irricevibile, sarebbe quindi comunque infondata.
Visto l’esito del reclamo e il fatto che il reclamante non ha reso verosimile l’esistenza di un danno causatogli in modo illecito dalla sequestrante (sopra consid. 10.2), anche l’eccezione di compensazione sollevata nel reclamo (pag. 5 ad vi) non può essere accolta. In definitiva, il reclamo va accolto nel senso che il sequestro dev’essere confermato a concorrenza di fr. 61'770.70 (fr. 62'880.70 ./. fr. 1'080.– [consid. 4] ./. fr. 30.– [consid. 5]) oltre interessi di mora del 2.5% dal 1° gennaio 2011 su fr. 55'792.– (fr. 56'902.– ./. fr. 1'110.–). La tenuità dell’esito conseguito dal reclamante non giustifica invece una modifica del dispositivo sulle spese e ripetibili di prima sede.
La tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza pressoché totale del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Si tiene conto dell’esile risultato da lui ottenuto moderando la tassa. Non si assegnano ripetibili, la controparte avendo rinunciato a presentare osservazioni specifiche. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 62'880.70, raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è riformato come segue:
L’opposizione è parzialmente accolta, nel senso che il sequestro n. 1529365 del 22 dicembre 2011 è confermato sino a concorrenza di fr. 61'770.70 oltre interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2011 su fr. 55'792.–.
II. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per fr. 350.–. Non si assegnano ripetibili.
III. Notificazione a:
– RE 1, __________, __________; – Ufficio esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 cpv. 2 e 74 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).