Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.01.2014 14.2013.146

Incarto n. 14.2013.146

Lugano 13 gennaio 2014 SL/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

vicecancelliera:

Locatelli

statuendo sulla causa a procedura ordinaria in materia di esecuzione e fallimenti – inc. n. __________ della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1 – promossa con petizione 25 novembre 2009 da

RE 1 (rappresentata da RA 1)

contro

CO 1 (patrocinata dall’ PA 1)

con cui la società attrice chiede sia accertata la sua proprietà sulla collezione di pietre preziose denominata “__________Collection” e, conseguentemente, sia ordinato all’Ufficio fallimenti di Lugano di rimetterla a sua disposizione, protestate tasse, spese e ripetibili;

domanda alla quale la società convenuta si è opposta e che il Pretore ha respinto con decisione 27 giugno 2013, ponendo a carico della società attrice tasse e spese per complessivi fr. 2'500.– oltre alle ripetibili di fr. 1'500.–, queste ultime già coperte dalla cauzione da lei versata e, limitatamente a tale importo, liberata a favore della società convenuta;

reclamante la società attrice che con atto 23 agosto 2013 ne postula l’annullamento, chiedendo sia accertata la sua proprietà sulla collezione di pietre preziose “__________Collection”, protestate spese, tasse e ripetibili;

mentre la società convenuta con osservazioni (correttamente: risposta al reclamo) 7 ottobre 2013 ne propone la reiezione, tasse, spese e ripetibili a carico della società attrice;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;

ritenuto

in fatto: A. Con decreto 28 settembre 1999 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è stato dichiarato il fallimento di RA 1, quale titolare della ditta individuale T__________, fra i cui attivi figurava una collezione di pietre preziose denominata “__________Collection” (5 zaffiri e un rubino) (doc. 18). Le pietre preziose, depositate presso il Punto franco dell’aeroporto di __________, erano poste sotto sequestro penale dal 29 marzo 1996 per ordine del Ministero pubblico del Cantone Ticino in esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria presentata dalle autorità inquirenti lussemburghesi prima e belghe poi. Per quanto qui d’interesse, il procedimento penale si era concluso con decisione del Tribunale federale 6 giugno 2006, giorno in cui le pietre preziose erano state definitivamente dissequestrate e messe a disposizione della massa fallimentare di RA 1 per il proseguimento della procedura di liquidazione (doc. 6) fino a quel momento sospesa (doc. 15).

Il 28 settembre 2006 RE 1 ha rivendicato la proprietà sulle pietre preziose (rivelatesi l’unico attivo nel fallimento di RA 1). Preso atto della contestazione di CO 1, creditrice cessionaria della massa fallimentare giusta l’art. 260 LEF, il 4 novembre 2009 l’Ufficio fallimenti di Lugano ha assegnato a RE 1 un termine di 20 giorni per promuovere azione in applicazione degli art. 242 cpv. 2, 260 LEF e 52 RUF (doc. A).

B. Con petizione 25 novembre 2009 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 chiedendo di accertare la sua proprietà sulla “__________Collection” (il cui valore di stima si attestava tra un minimo di fr. 2'000.– ed un massimo di fr. 25'000.– ) e di ordinare all’Ufficio fallimenti di metterla a sua disposizione. A sostegno della sua richiesta l’interessata ha rinviato a una serie di documenti attestanti – a suo dire – la sua proprietà (doc. F). Con decreto 9 marzo 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, in parziale accoglimento di un’istanza della società convenuta, ha obbligato la società attrice a prestare una cauzione processuale di fr. 5'000.–.

La società convenuta ha avversato la petizione della società attrice rivendicando la titolarità di un diritto di pegno manuale sulla “Collection”, assicurata per US$ 53'339'000.– e di cui RA 1 era proprietario, a garanzia di un prestito di fr. 36'873'661.– concesso alla di lui ditta individuale T con convenzione 5 febbraio 1996. Egli aveva ricevuto in proprietà le pietre preziose da __________ G__________ il 20 novembre 1995 e le aveva depositate in una cassaforte presso la __________ Spedition del Punto franco dell’aeroporto di __________, dove poi erano state poste sotto sequestro penale (sopra, consid. A). La società convenuta ha evidenziato come la società attrice non avesse prodotto un contratto d’acquisto che attestasse un trasferimento di proprietà a suo favore prima del 5 febbraio 1996 e successivamente ogni cambiamento di proprietà era impossibile senza il consenso della convenuta, alla quale RA 1 aveva trasferito il possesso (indiretto) della collezione proprio in quella data.

In sede di replica la società attrice ha evidenziato la discordanza di valore della “__________Collection” risultante dalle varie perizie agli atti. L’interessata ha quindi contestato il diritto di pegno della società convenuta, l’accordo 5 febbraio 1996 non essendo stato perfezionato visto che nessun prestito era stato elargito a RA 1. La collezione di pietre preziose era così sempre custodita a nome e per conto di RA 1 presso __________ Spedition all’aeroporto di __________. Con la sua duplica la società convenuta ha riaffermato la validità del suo diritto di pegno manuale.

Esperita l’istruttoria e previa rinuncia al dibattimento finale, la società convenuta con memoriale 18 aprile 2013 e la società attrice con atto del 22 aprile 2013 hanno riproposto le rispettive richieste di giudizio.

C. Con decisione 27 giugno 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, ha respinto la petizione e confermato l’assegnazione della “__________Collection” alla massa attiva del fallimento di RA 1. Quest’ultimo – ha spiegato il primo giudice – si garantiva prestiti in denaro tramite la consegna del certificato assicurativo della __________ relativo alla “__________Collection”. Così era stato per la convenzione sottoscritta il 5 febbraio 1996 con la società convenuta, dichiaratasi pronta a prestargli fr. 5 Mio e DM 13 Mio. Il contratto, confermato in occasione di un incontro tra assicuratore, depositario e convenuta tenutosi il 21 marzo 1996, era quindi in fase di esecuzione quando il successivo 29 marzo era stato decretato il sequestro penale della collezione, che aveva di fatto impedito la consegna alla convenuta delle chiavi della cassaforte in cui erano depositate le pietre. Ciò nonostante, in virtù dell'art. 884 cpv. 1 CC il Pretore ha considerato che il contratto di pegno si era perfezionato già il 5 febbraio 1996 allorquando l’assicuratore, che deteneva le chiavi della cassaforte e agiva quindi in veste di possessore effettivo delle pietre, era stato appunto informato della consegna del certificato assicurativo e del nominativo della società convenuta da inserirvi quale nuova beneficiaria. A partire da quel giorno RA 1 non deteneva più alcun possesso – nemmeno indiretto – sulle pietre e, pertanto, non aveva potuto legittimamente trasferirne la proprietà alla società attrice, come da essa affermato, il 12 febbraio 1996. D’altra parte, il Pretore ha evidenziato come non vi fosse traccia dell’asseri­ta vendita. Al riguardo lo stesso fallito RA 1 aveva rilasciato dichiarazioni diametralmente opposte fra loro e in contraddizione con i documenti agli atti, persino quelli prodotti dalla società attrice. Il Pretore ha infine stabilito in fr. 4'000.– il valore di causa, attenendosi alle risultanze peritali di professionisti riconosciuti in Svizzera.

D. Con reclamo del 23 agosto 2013 la società attrice, rappresentata dal fallito RA 1, si duole del mancato riconoscimento della sua proprietà sulla “__________Collection”. L’interessata rimprovera al Pretore di avere a torto considerato il fallito RA 1 quale imputato nel procedimento penale all’origine del sequestro delle pietre preziose e, rispettivamente, di non avere considerato che la collezione era stata poi dissequestrata e consegnata all’Ufficio fallimenti nel contesto della procedura di fallimento a suo carico. La società convenuta non è in secondo luogo legittimata a rivendicare la proprietà di quelle pietre. Contrariamente alle prove presentate infine, il Pretore non ha riconosciuto al fallito RA 1 il ruolo di fiduciario della società attrice, che proprio a questo titolo egli deteneva la “__________Collection” e, conseguentemente, che sulle stesse pietre la società attrice vanta appunto una pretesa in veste di fiduciante.

E. Della risposta al reclamo della società convenuta si dirà, per quanto necessario ai fini del presente giudizio, nel seguito.

e considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 404 cpv. 1 CPC fino alla conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore si applica il previgente diritto. Alla procedura svoltasi davanti al Pretore tornano così applicabili le disposizioni del Codice di procedura civile ticinese (CPC/TI: Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 [RL 3.3.2.1]) valido fino al 31 dicembre 2010. Per l’art. 405 cpv. 1 CPC, alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. La procedura di ricorso contro la decisione 27 giugno 2013 è quindi retta dal nuovo diritto, ossia il Codice di diritto processuale svizzero (RS 272) in vigore dal 1° gennaio 2011.

  1. Ora, le decisioni finali di prima istanza (art. 308 cpv. 1 lett. a e 319 lett. a CPC) pronunciate in procedura ordinaria (art. 219 segg. CPC) o semplificata (art. 243 segg. CPC), in particolare in materia di rivendicazione giusta l’art. 242 LEF, sono impugnabili con appello o reclamo a dipendenza del valore litigioso (art. 198 lett. e n. 5 e, a contrario, 251 CPC; Sprecher, Prozessieren zum SchKG unter neuer ZPO, in: SJZ 107 (2011) Nr. 12, pag. 278 ad C/II; Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in: JdT 2011 II 75, pag. 81; Gilliéron, L’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir après l’entrée en vigueur de la loi sur le Tribunale fédérale et du Code de procédure civile, in: JdT 2011 II 107, pag. 139 verso l’alto): le decisioni sono appellabili se il valore secondo l’ultima conclusione riconosciuta è di almeno fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC) mentre dovranno essere impugnate con il rimedio del reclamo per valori inferiori (art. 319 lett. a CPC). In entrambi i casi il termine di ricorso è di trenta giorni (art. 311 cpv. 1 e 321 cpv. 1 CPC), così come per le eventuali osservazioni (art. 312 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPC). Dal 1° gennaio 2011 poi, la competenza a giudicare in seconda istanza gli appelli e i reclami nelle cause proposte a norma della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento – escluse quelle di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF) – è della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

  2. Proposto il 23 agosto 2013 avverso la decisione 27 giugno 2013, notificata l’indomani e recapitata alla società attrice il 2 luglio 2013, il reclamo risulta tempestivo per effetto della sospensione dei termini di cui all’art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. La notifica dell’impugnazione risale al 18 settembre 2013, di modo che anche la risposta al reclamo 7 ottobre 2013 è ammissibile.

Il Pretore ha stabilito in fr. 4'000.– il valore di causa, rinviando alle considerazioni di cui al decreto sulla cauzione processuale del 9 marzo 2010 (decisione impugnata, pag. 9 seg. in basso). In quel contesto egli aveva spiegato di essersi segnatamente affidato alle valutazioni peritali di gemmologi professionisti riconosciuti nella realtà svizzera, i quali avevano stimato il valore delle pietre preziose della “__________Collection” tra fr. 2'000.– e fr. 4'000.– (doc. B pag. 3; doc. C; doc. E pag. 2), scartando le perizie eseguite da specialisti americani (doc. H, I, J, K) a lui sconosciuti (decreto 9 marzo 2010, pag. 1). E, sotto questo profilo, la società reclamante nulla obietta. Invero la società convenuta chiede che il valore litigioso sia fissato in fr. 30'000.– (risposta al reclamo, pag. 4 n. 9), ma senza confrontarsi con la motivazione del Pretore, rinviando semplicemente alla stima dell'“esperto del UEF di __________ __________”, di cui non indica nemmeno un riferimento agli atti. Perché – ad ogni modo – la stessa sia più affidabile di quella presa in considerazione dal Pretore la convenuta non precisa. Da questo punto di vista il reclamo è senz’altro ricevibile.

Pacifica infine la capacità processuale della società procedente – presupposto che il giudice esamina d’ufficio (art. 59 cpv. 2 lett. c e 60 CPC) – esercitata per il tramite dello stesso fallito RA 1, designato ai fini della vertenza in esame quale suo rappresentante contrattuale (procura annessa al reclamo), facoltà che risulta conforme all’art. 68 cpv. 1 e 3 CPC.

  1. In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

  2. Per la società reclamante il Pretore si sarebbe anzitutto lasciato fuorviare dalla vertenza penale che aveva portato al sequestro della “__________Collection”, traendo conclusioni errate – segnatamente nel ritenere il fallito RA 1 alla stregua di un imputato invece che di parte civile quale era (reclamo, pag. 2 seg. n. 4) – rispettivamente non tenendo in debito conto determinate risultanze emerse sempre in quel contesto (reclamo, pag. 3 n. 5, 6 e 7). Tuttavia, non solo la società attrice non si preoccupa di dare un riscontro documentale a queste sue allegazioni, ma non tenta neppure di spiegare perché tali circostanze siano a tal punto rilevanti da inficiare le conclusioni del Pretore e sovvertire l’esito della sua decisione. Di modo che, sotto questo profilo, immotivato (art. 321 cpv. 1 CPC) il reclamo e inammissibile.

  3. Il Pretore ha accertato che con accordo 5 febbraio 1996 la ditta individuale T__________ aveva ceduto la “Collection” quale pegno manuale alla società convenuta a garanzia di un prestito di complessivi fr. 5 Mio e DM 13 Mio, da rimborsare in 36 ordini bancari di pagamento irrevocabili e incondizionati (decisione impugnata, pag. 4 in basso). Il certificato assicurativo originale era quindi stato consegnato alla società convenuta per il tramite di R, titolare della società che custodiva quelle pietre preziose, mentre la dichiarazione del fallito RA 1, sentito nel corso dell’istruttoria quale teste e che affermava di detenere lui medesimo quel documento, non era stata comprovata (decisione impugnata, pag. 5 in alto). Oltre che della consegna della polizza d’assicurazi­o­ne, i due testi R__________ e J__________ – quest’ultimo nel ruolo di broker assicurativo avente funto da intermediario per la sottoscrizione della nota polizza – davano altresì conferma delle trattative volte all’effettivo trasferimento (del possesso) delle pietre preziose e alla modifica del beneficiario iscritto sul certificato assicurativo (decisione impugnata, pag. 5 seg. verso il basso). E già il 5 febbraio 1996 J__________ aveva confermato al direttore della società convenuta che le pietre si trovavano nella cassetta di sicurezza dell’aeroporto di __________ e di avere personalmente depositato in banca le due chiavi di cui era in possesso. Il direttore della società convenuta e J__________, alla presenza di R__________, avevano poi concretamente visionato la collezione di pietre preziose il 21 marzo 1996. E quest’ultimo aveva inoltre confermato che solo la pronuncia del sequestro penale aveva bloccato la conclusione dell’operazione, impedendo la consegna delle chiavi alla convenuta (decisione impugnata, pag. 5 seg. in basso). Dal profilo giuridico per il Pretore il contratto si era validamente perfezionato il 5 febbraio 1996, in quanto a quel momento era a tutti noto che l’assicuratore J__________ deteneva le chiavi della cassaforte ed esercitava il possesso sulle pietre preziose per conto della società convenuta e non più per quello della ditta individuale T__________ (decisione impugnata, pag. 7 nel mezzo).

In questo contesto la società reclamante rimprovera al Pretore di avere omesso che l’accordo 5 febbraio 1996 tra la ditta individuale T__________ e la società convenuta era nullo poiché nessun prestito era stato concretamente elargito. In conseguenza di ciò, la società convenuta non poteva rivendicare alcunché sulla collezione di pietre (reclamo, pag. 3 seg. n. 8). A sostegno di questa sua tesi l’interessata si limita tuttavia a rinviare ad una non meglio specificata ordinanza 4 ottobre 1996 emessa da un tribunale distrettuale del Lussemburgo – citandone addirittura un passaggio – di cui però non è dato di sapere se faccia o no parte dell’incarto. Di modo che, in assenza di puntuali indicazioni, la censura risulta a priori inammissibile per mancanza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC). E a ben vedere essa sarebbe in ogni caso infondata, giacché lo stesso estratto testuale riprodotto dalla società reclamante specifica che i fondi provenienti dalla società convenuta rispettivamente da __________ Foundation sono stati in effetti consegnati (“remis”) a T__________. E di ciò, del resto, il medesimo RA 1 ha dato a più riprese conferma in diversi atti (risposta al reclamo, pag. 3 n. 4, che rinvia a: doc. 12 pag. 5; doc. P/edizione doc. III° pag. 1; scritto 23 luglio 1996 pag. 2 in edizione doc. I° ad T).

  1. Invero, la società reclamante obietta anche che con successivo accordo datato 6 marzo 1998 – agli atti quale doc. Q – la società convenuta si sarebbe impegnata a “liberare” a favore del fallito RA 1, agente in veste di fiduciario della società attrice, la “Collection” non appena fosse stato dissequestrato il denaro che la società convenuta, in vista del prestito alla ditta individuale T di cui all’accordo 5 febbraio 1996, aveva bonificato su un conto bancario. A suo dire il competente tribunale aveva appunto provveduto in tal senso con decisione del 6 luglio 1998 (reclamo, pag. 4 n. 12). Resta il fatto che parti alla convenzione 6 marzo 1998 sono la ditta T__________ e la società convenuta (doc. P; edizione doc. III°). Non vi si fa per contro menzione alcuna della società attrice, men che meno del preteso rapporto fiduciario in essere fra lei e il fallito RA 1, di cui a ben vedere solo le dichiarazioni di quest’ultimo danno atto (verbale 25 ottobre 2011, pag. 2 in alto e pag. 4 nel mezzo; reclamo, pag. 5 n. 13). Volendo da ciò prescindere, la tesi della società reclamante risulta comunque sia infondata. Al riguardo basti evidenziare come l’esigenza stessa di dover concludere l’accordo 6 marzo 1998 sia circostanza atta a dimostrare che, perlomeno fino ad allora, la garanzia detenuta dalla società convenuta in forza dell’accordo 5 febbraio 1996 era da ritenere valida (doc. P pag. 2; edizione doc. III°). E conseguentemente, non avendo RA 1 già più il possesso (nemmeno indiretto) delle pietre, l’asserito trasferimento di proprietà alla società attrice del 12 febbraio 1996 non poteva ad ogni modo avere efficacia. Non da ultimo, giova oltretutto ricordare che secondo il tenore dell’accordo 6 marzo 1998 la sola restituzione dei fondi sequestrati non faceva decadere il pegno manuale sulla collezione finché RA 1, dopo il dissequestro dei fondi, non avesse rilasciato un’ulterio­re garanzia per il rimborso del saldo ancora dovuto sull’ammontare totale consegnato dalla società convenuta, circostanza che quest’ul­tima nega sia avvenuta (risposta al reclamo, pag. 4 n. 6) e che la reclamante non ha dimostrato.

  2. La società reclamante ribadisce di avere dimostrato il suo diritto di proprietà rispettivamente di “possesso continuato del bene, anche attraverso un rapporto fiduciario” con il fallito RA 1 (reclamo, pag. 5 seg. n. 15). L’allegazione sarebbe degna di considerazione unicamente nella misura in cui la società attrice avesse sostenuto che RA 1 aveva sin dall’inizio acquistato la collezione per conto di lei. Ma ciò non è il caso in concreto, l’interessata essendosi di fatto limitata ad allegare con riferimento al doc. G l’avvenuto trasferimento in data 20 novembre 1995 della proprietà della collezione da __________ G__________ alla ditta individuale T__________ di RA 1 (petizione, pag. 4 n. 3a; conclusioni, pag. 4 n. 3a). E, del resto e in ogni ipotesi, la tesi di un’acquisizione della collezione a titolo fiduciario nel 1995 si scontra con le risultanze di causa, giacché in tal caso RA 1 non avrebbe poi avuto necessità di cederla all'attrice il successivo 12 febbraio 1996 (doc. H). Dovendosi per contro ammettere che per la reclamante la relazione fiduciaria è sorta successivamente (reclamo, pag. 6 n. 16), ovvero al più presto con il trasferimento di proprietà in data 12 febbraio 1996 – quantomeno ciò è quanto emerge dalle sue allegazioni di causa (petizione, pag. 4 n. 3b, pag. 5 n. 3f e 3h; conclusioni, pag. 4 n. 3b, pag. 5 n. 3 f e 3h) in relazione ai doc. H, L e N – è a priori esclusa l’eventualità di una distrazione nel senso dell’art. 401 cpv. 3 CO, tale norma non applicandosi affatto a valori patrimoniali consegnati dal fiduciante al fiduciario affinché li gestisca (DTF 117 II 429). A fronte di tutto ciò – e come già ritenuto dal Pretore – se ne deve pertanto dedurre che la società attrice, cui incombeva l’onere della prova, non ha affatto dimostrato di essere proprietaria della collezione di pietre.

  3. A titolo aggiuntivo, giova d’altra parte rammentare che il Pretore ha giustificato la sua decisione anche con una motivazione alternativa, evidenziando come neppure vi fossero prove univoche a conforto della pretesa vendita di pietre preziose alla società attrice il 12 febbraio 1996, le dichiarazioni del fallito RA 1 risultando sotto questo profilo complessivamente contraddittorie e finanche sconfessate da quelle di altre persone (decisione impugnata, pag. 8). A detta del primo giudice poi, l’argomento non trovava nemmeno unanime riscontro nei documenti prodotti dalla stessa società attrice (decisione impugnata, pag. 8 seg. in basso). Con le conclusioni pretorili di cui si è appena detto tuttavia la società reclamante non si confronta direttamente. Ne discende che, a ben vedere, il reclamo sarebbe da considerare irricevibile per mancanza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC; cfr. DTF 132 III 560, consid. 3.2).

  4. In definitiva, per quanto ricevibile, il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata. La tassa di giustizia segue la soccombenza della società reclamante (art. 95 cpv. 2 e 106 cpv. 1 CPC) che deve rifondere alla società convenuta un’indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC). Il valore litigioso corrisponde a fr. 4'000.–, ovvero al valore di stima (Vock/Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2012, pag. 248 ad 6) della “__________Collection” stabilito dal Pretore (decisione impugnata, pag. 9 seg. in basso; art. 11 lett. a CPC/TI) e non validamente contestato dalla convenuta (sopra, consid. 3).

Il medesimo importo (fr. 4'000.–) è determinante anche ai fini dell’indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Motivi per i quali

richiamati gli art. 242 LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 1, 319 segg., 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1, CPC, la LTG;

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

  1. La tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 1'000.–, già anticipata dalla società reclamante, resta a suo carico con l’obbligo di rifondere a CO 1 fr. 400.– a titolo di ripetibili.

  2. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 4'000.–, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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