Incarto n. 14.2013.125
Lugano 31 ottobre 2013 WW/adf/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vice-presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
Sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa con atto 9 novembre 2012 (inc. SO.2012.5033) da
RE 1
patrocinata dagli avv. PA 1 PA 2
contro
CO 1
chiedente il pagamento di fr. 6'725'040.- oltre accessori nonché il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. 1575212 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano;
e ora sul reclamo 4 luglio 2013 della RE1 contro la decisione 20 giugno 2013 con la quale il Pretore del distretto di Lugano, sezione 1, ha stralciato la causa dai ruoli ponendo le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuna e compensando le ripetibili.
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
A. Con precetto esecutivo n. 1575212 del 4 settembre 2012 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE1 ha escusso CO1 per l’importo di fr. 6'725’040.- oltre interessi e spese. Interpostavi tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con atto 9 novembre 2012 la procedente ha chiesto la condanna di CO1 al pagamento di fr. 6'725'040.- nonché il rigetto provvisorio dell’opposizione.
Rilevato che l’atto, intitolato “domanda di rigetto provvisorio dell’opposizione”, conteneva anche una domanda condannatoria che presupponeva un esperimento di conciliazione obbligatorio in concreto non esperito, in applicazione dell’art. 56 CPC il Pretore ha interpellato la procedente per chiarire la questione. Con atto 27 novembre 2012 essa ha quindi precisato la propria richiesta nel senso di mantenere solo la domanda di rigetto provvisorio dell’opposizione.
B. Con scritto 15 febbraio 2013 all’Ufficio di esecuzione, il debitore ha ritirato l’opposizione di cui trattasi. Con atto di medesima data la RE1 ha chiesto al Pretore di stralciare la causa dai ruoli perché priva d’oggetto e di statuire sulle spese giudiziarie. Altrettanto ha fatto il convenuto, il quale, precisato che “le parti si sono accordate sui loro rapporti contrattuali” ha chiesto lo stralcio della causa “senza ulteriori formalità”.
Con ordinanza 18 febbraio 2013 il Pretore ha annullato l’udienza di discussione e ha fissato un termine di 10 giorni alle parti per pronunciarsi sulla ripartizione dei costi giudiziari giusta l’art. 109 CPC, rilevando che il convenuto aveva menzionato, nel suo scritto, l’esistenza di un accordo al riguardo.
Con scritto 25 febbraio 2013 la RE1 ha comunicato che l’accordo prevedeva l’assunzione integrale di queste posizioni in capo al convenuto. Di segno opposto è invece lo scritto 4 marzo 2013 del convenuto, il quale ha sostenuto che gli accordi tra le parti prevedevano una compensazione delle ripetibili, mentre le tasse e le spese erano da mettere a carico di chi le aveva anticipate.
C. Con decisione 20 giugno 2012 il primo giudice ha tolto la causa dai ruoli per intervenuto accordo tra le parti in applicazione dell’art. 241 CPC. In applicazione degli art. 106 segg. CPC egli ha quindi posto i costi della causa a carico delle parti in ragione di metà ciascuna e compensato le ripetibili.
D. Con reclamo 4 luglio 2013 la RE1 insorge contro la precitata decisione, chiedendo in via principale l’annullamento e la riforma del dispositivo n. 2 della sentenza impugnata nel senso di porre interamente a carico della parte convenuta la tassa e le spese di giustizia di fr. 500.- e di condannarla al pagamento delle ripetibili, in via subordinata di annullare il dispositivo n. 2 e di rinviare l’incarto al Pretore per nuovo giudizio.
Con osservazioni 7 agosto 2013 CO1 ha postulato la reiezione del reclamo.
considerato
in diritto:
Nel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 24 giugno 2013, ragione per cui il reclamo qui in esame, rimesso alla posta il 4 luglio 2013, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.
In applicazione dell’art. 105 CPC, le spese processuali sono fissate e ripartite d’ufficio (cpv. 1), mentre le ripetibili sono assegnate dal giudice secondo le tariffe, ritenuto che le parti possono presentare una nota delle loro spese (cpv. 2). Le spese ripetibili non sono però attribuite d’ufficio, essendo invece necessario che la parte formuli esplicita richiesta in tal senso (Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, op. cit., pag. 430; Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, op. cit., n. 6 ad art. 105). In caso di contestazioni di natura pecuniaria, la parte deve cifrare le sue pretese e non può limitarsi a formulare richieste indeterminate (sentenza del Tribunale federale 5A_663/2011 dell’8 dicembre 2011; Trezzini, op. cit., pag. 1368 segg.; vedi anche Rep. 2004 pag. 539 consid. b; analogamen- te, sul piano federale: Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2009, n. 17 ad art. 42). Per quanto concerne in particolare la richiesta di attribuzione di spese ripetibili, questa non deve essere necessariamente cifrata. Tuttavia, in caso di contestazione di una decisione dell’istanza inferiore che nega le spese ripetibili, la parte che la impugna deve cifrare in modo preciso la somma che chiede le sia attribuita in luogo di quanto assegnato - o non assegnato -, se del caso corredandola dalla relativa nota spese (Trezzini in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., pag. 1368 e segg.; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 311 e n. 5 ad art. 321; vedi anche sentenza del Tribunale federale 4C.195/2003 del 13 novembre 2003; così già nel CPC-TI: Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, n. 10 ad art. 309 CPC con rif.).
Nel caso concreto reclamante si limita a impugnare formalmente il dispositivo n. 2 della sentenza pretorile senza però quantificare l’ammontare delle ripetibili di cui postula l’attribuzione. La domanda con cui chiede di “obbligare l’opponente e debitore al pagamento delle spese giudiziarie di CHF 500 e delle ripetibili” è invero formulata in modo generico. La domanda, non cifrata, è insufficiente per quanto concerne le spese ripetibili e su questo punto il reclamo è quindi inammissibile.
Resta da esaminare la questione dell’attribuzione delle spese processuali, che il Pretore, in assenza di un accordo tra le parti in merito alla ripartizione delle stesse, ha deciso in applicazione dei principi degli art. 106 segg. CPC ripartendole in ugual misura tra le parti.
Giusta l’art. 106 cpv. 1 CPC le spese giudiziarie – che comprendono sia le spese processuali sia le spese ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) – sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l’attore; in caso di acquiescenza all’azione, il convenuto. Secondo l’art. 107 CPC, il giudice può prescindere dai principi di ripartizione – stabiliti dall’art. 106 CPC – e ripartire le spese giudiziarie secondo equità in particolare se la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto e la legge non prevede altrimenti (lett. e). In siffatta evenienza l’istanza di ricorso non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del primo giudice, ma intervenire soltanto in caso di abuso o eccesso.
La reclamante censura la decisione impugnata, sostenendo che il fatto di aver desistito dalla domanda condannatoria non costituisce desistenza perché il ritiro è avvenuto prima della notificazione dell’atto alla controparte. Inoltre, avendo controparte ritirato senza riserve l’opposizione al precetto esecutivo, essa sarebbe di fatto da considerare soccombente.
Per quanto concerne la prima censura sollevata dalla reclamante, la quale sostiene che il primo giudice l’ha considerata a torto soccombente per aver rinunciato alla domanda creditoria, va ricordato che essa aveva in un primo tempo chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 6'725'040.- oltre accessori, e postulato il rigetto provvisorio dell’opposizione. Trattavasi quindi di una causa da trattare con la procedura ordinaria, che tuttavia difettava di un presupposto processuale, mancando l’autorizzazione a procedere. A seguito del ritiro della domanda condannatoria, la causa ha potuto essere trattata con la procedura sommaria. Ora, per l’art. 65 CPC, se la parte ritira l’azione prima che il giudice l’abbia notificata alla controparte, il ritiro non ha le medesime conseguenze della desistenza e la causa può essere riproposta, non essendovi effetto di cosa giudicata (messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6649). In effetti, in siffatta evenienza la parte desistente non può essere considerata soccombente. Ciò però non significa ancora che le spese processuali - le spese ripetibili non sono qui in discussione - non le possano essere poste a carico in applicazione dell’art. 108 CPC. Certo, il Pretore non le ha prelevate con la decisione 29 novembre 2012, quando ha stralciato la richiesta di giudizio n. 1. Egli però non era tenuto a farlo, ben potendo procedervi con la decisione che poneva fine al procedimento. In siffatte circostanze per determinare era da tener conto sia della OTLEF per quanto concerne lo stralcio della procedura di rigetto dell’opposizione, sia della LTG per quanto concerne la domanda condannatoria, segnatamente dell’art. 21 LTG che impone, in caso di transazione, di acquiescenza o desistenza o se la causa diviene priva d’oggetto per altri motivi, di fissare la tassa di giustizia in base alla tariffa tenendo conto degli atti compiuti.
Considerato che in concreto l’onere del primo giudice è stato sostanzialmente equivalente per la procedura d’interpello e per la definizione dell’attribuzione delle spese, nella misura in cui le spese giudiziarie sono state ripartite in ragione di metà per ciascuno, già solo per questo motivo la decisione impugnata non rileva di un accertamento manifestamente errato dei fatti o da un’applicazione erronea del diritto. Non è quindi necessario esaminare la seconda censura sollevata dalla reclamante.
Su questo punto il reclamo deve di conseguenza essere respinto.
Le spese giudiziarie sono poste a carico della reclamante, soccombente.
per i quali motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il reclamo 4 luglio 2013 di RE1 è respinto.
Le spese processuali di fr. 250.-, già anticipati dalla reclamante restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili.
Notificazione a:
CO1
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vice-presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).