Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.08.2013 14.2013.111

Incarto n. 14.2013.111

Lugano 28 agosto 2013 B/fp/mc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa con istanza dell’11 gennaio 2013 da

CO 1 I- patrocinata dall’avv. PA 2

contro

RE 1 patrocinata dall’avv. PA 1

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 12/14 novembre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano per il pagamento di fr. 15'088.85 oltre interessi dell’8% dal 5 ottobre 2012;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza del 31 maggio 2013 (inc. n. SO.2013.103), ha così deciso:

“1. L’istanza è accolta e di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano per l’impor­to di fr. 15'088.85 oltre interessi al 5% dal 5.10.2012.

  1. Le tasse e le spese di giustizia di fr. 350.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 500.– a titolo di ripetibili.”

decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del

13 giugno 2013 ne postula l’annullamento, protestate spese e ripetibili;

lette le osservazioni dell’11 luglio 2013 della parte istante, che si è opposta al gravame,

con protesta di spese e ripetibili;

richiamata la disposizione ordinatoria presidenziale del 17 giugno 2013 con cui

al reclamo è stato concesso effetto sospensivo;

ritenuto

in fatto:

  1. Con precetto esecutivo
  2. __________ del 12/14

novembre 2012 CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr.

15'088.85 oltre interessi all’8% dal 5 ottobre 2012, indicando quale titolo di

credito: “Decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna, notificato il 14 settembre 2011, dichiarato esecutivo (EUR 12521.85 al cambio odierno EUR/CHF di 1.205,

oltre spese d’esecuzione e legali). Interposta tempestiva opposizione dall’e­scussa,

la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.

B. L’istante fonda la sua pretesa sul decreto ingiuntivo n. 4333/11 del 26 giugno 2011 del Tribunale civile di Bologna prodotto in copia conforme all’originale, munito della dichiarazione di esecutività definitiva del 20 marzo 2012 (doc. B), l’estratto del Registro di commercio della convenuta (doc. C), il certificato di titolo esecutivo europeo (doc. D), il conteggio degli interessi e tasso d’interesse legale (doc. E), un estratto internet relativo al tasso di cambio (doc. G), l’estratto storico del Tribunale civile di Bologna relativo al citato decreto ingiuntivo n. 4333/11 (doc. I) e la visura ordinaria della Camera di Commercio di Ravenna relativa alla CO 1 (doc. J).

C. Con la risposta la convenuta si è opposta all’istanza, sollevando dapprima l’eccezione di “carenza di legittimazione attiva, ovvero carenza di legittimazione del difensore della parte istante”, in quanto non sarebbe comprovato, da un canto, che il firmatario della procura conferita all’avv. PA 2, D__________ – dichiaratosi amministratore delegato della CO 1 – era legittimato a rappresentare la società e, dall’altro, per il fatto che la firma apposta sulla procura non risultava autenticata. L’escussa ha poi rilevato che contro il decreto ingiuntivo in esame, pervenutole il 14 settembre 2011, la sua patrocinatrice il 26/28 ottobre 2011 ha tempestivamente interposto opposizione (doc. 1). Il Tribunale di Bologna l’ha ignorata, omettendo di pronunciarsi sulla stessa e d’informare la debitrice su eventuali errori processuali commessi, come prescritto dagli art. 164 e 647 Codice di procedura civile italiano, in seguito CPCit. (doc. 5 e 6) e tralasciando di rinnovare la notificazione del decreto ingiuntivo. Pertanto, non avendo potuto esprimersi, il decreto ingiuntivo non sarebbe valido e non potrebbe essere riconosciuto in Svizzera. La convenuta ha poi asserito che il decreto ingiuntivo non era stato validamente notificato in Svizzera, poiché indirizzato al domicilio del suo presidente, B__________, anziché alla sede della società. Il credito sarebbe stato inoltre già estinto con assegni dell’8 maggio 2000 (doc. 2), del 14 aprile 2002 (doc. 3) e del 30 ottobre 2002 (doc. 4). Infine l’escussa ha contestato il tasso di mora dell’8%, in quanto non legale e non concordato, come pure il tasso di cambio, in quanto non attestato da una banca riconosciuta.

Con la replica e la duplica le parti si sono confermate nelle loro allegazioni.

D. Con decisione del 31 maggio 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha rilevato che il potere di rappresentare la società istante da parte di D__________ era attestata dalla visura della Camera di commercio di Ravenna prodotta sub doc. J e che non vi era alcun obbligo di autenticazione della firma sulla procura. Ha poi stato ritenuto che, traendo origine la decisione in esame dalla richiesta di pagamento di fatture per la fornitura di merce, alla fattispecie era applicabile la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecu­zione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007 (in seguito: CLug). Il primo giudice ha poi constatato che l’istante aveva prodotto il certificato di titolo esecutivo europeo, di cui al doc. D, sostanzialmente equivalente all’allegato V della CLug e ha ritenuto che nessuno dei motivi di rifiuto per la pronuncia del riconoscimento, elencati all’art. 34 CLug, erano dati. L’opposizione della convenuta al decreto ingiuntivo, prodotto sub doc. 1, appariva infatti totalmente difforme dalle esigenze prescritte dal CPCit. Pure la trasmissione dell’op­posizione tramite raccomandata da un ufficio postale svizzero al Tribunale italiano non appariva ossequiare minimamente i requisiti di consegna di un atto di citazione, per cui è stato ritenuto, sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale, che non urtava il sentimento di giustizia ammettere che un tribunale italiano poteva considerare come non avvenuta un’opposizione che difettava di requisiti che ne condizionano l’esistenza stessa. In merito alla notifica del decreto ingiuntivo al domicilio privato del presidente del consiglio di amministrazione di RE 1, il primo giudice ha rilevato che la notifica era avvenuta per via rogatoriale, quindi tramite il Tribunale di appello, e che in ogni caso la convenuta, per il tramite del suo presidente, aveva potuto prendere conoscenza dell’atto, tanto che, benché non in conformità ai principi procedurali italiani, aveva tentato di formulare opposizione al decreto ingiuntivo. Il Pretore ha pertanto ritenuto tale decreto esecutivo in Svizzera. Per quel che concerne i pretesi pagamenti effettuati dalla convenuta, in prima sede è stato ritenuto che non era possibile determinare se gli stessi fossero a copertura del credito posto in esecuzione. In ogni caso, trattandosi di pagamenti risalenti al 2000 rispettivamente al 2002, l’avvenuta estinzione del debito avrebbe dovuto essere fatta valere nell’ambito del procedimento ingiuntivo italiano. Risultando il credito in esame determinato dal decreto ingiuntivo italiano del 26 giugno 2011, la debitrice avrebbe dovuto, se del caso, provare, il che non è avvenuto, che il debito era stato estinto dopo l’emanazione della decisione e non prima. In mancanza di prove agli atti, quale tasso d’interesse è stato considerato quello legale del 5%, mentre il tasso di cambio, essendo fatto notorio, non necessitava dell’attestazione di una banca riconosciuta ed è stato ritenuto corretto.

E. Con il reclamo la convenuta eccepisce nuovamente “la carenza di legittimazione attiva ovvero la carenza di legittimazione del patrocinatore dell’istante”, ritenendo errato l’assunto del Pretore, secondo il quale non vi era obbligo di identificare il proprio cliente da parte del patrocinatore dell’istante. La reclamante ammette poi che l’opposizione al decreto ingiuntivo inviata al Tribunale civile di Bologna non era conforme alle prescrizioni procedurali del diritto italiano in merito alla notificazione di atti, ma il giudice italiano avrebbe dovuto rinnovare la notificazione del decreto ingiuntivo, gli art. 164 e 647 CPCit. prevedendo l’obbligo di almeno informare il debitore o il suo difensore sugli errori commessi. Stante la violazione delle citate norme ogni successivo atto promosso dall’istante è nullo e privo d’efficacia. La convenuta sostiene infine che non avendo potuto esprimersi, l’istanza non può essere accolta, il suo diritto di essere sentita essendo stato violato, ciò a prescindere dal fatto che il decreto ingiuntivo è di per sé viziato dall’opposizione interposta, ma non considerata dal Tribunale di Bologna.

F. Delle osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto:

  1. Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). I reclami nelle cause proposte a norma della LEF, escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF), rientrano nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG). La decisione impugnata essendo stata pronunciata in procedura sommaria (art. 339 cpv. 2, risp. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto il 13 giugno 2013, ossia nel termine di dieci giorni decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta il 4 giugno 2013, il reclamo è perciò di principio ammissibile, come pure le osservazioni 11 luglio 2013 della controparte.

  2. Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti e non sono ammessi nova (art. 326 CPC) (CEF 18 gennaio 2013, inc. 14.2012.172, consid. 4).

  3. Giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione.

3.1. La nozione di decisione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 30 ad art. 80). Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., 2010, n. 59 ad art. 80).

3.2. Il 1° gennaio 2011 è entrata in vigore la nuova Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (RS 0.275.12) – ormai designata con l’abbreviazione ufficiale “CLug” –, che sostituisce l’omonima Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (abbreviata “CL”, RS 0.275.11). Giusta l’art. 63 n. 1 CLug, le disposizioni della nuova convenzione si applicano solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore nello Stato d’origi­ne, ovvero nello Stato richiesto per i casi in cui sia chiesto il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione o di un atto pubblico. In linea di massima, la CLug disciplina pertanto il riconoscimento e l’ese­cu­zi­o­ne delle decisioni estere pronunciate in merito ad azioni avviate all’estero dopo la sua entrata in vigore nello Stato di origine e nello Stato richiesto (CEF 10 luglio 2012, inc. 14.2012.79, consid. 3.3). Nel caso concreto, l’azione sfociata nel decreto ingiuntivo del 26 giugno 2011 del Tribunale civile di __________ è stata proposta con “ricorso” 21 giugno 2011 (cfr. doc. B), quindi dopo l’entrata in vigore della CLug in Svizzera, avvenuta il 1° gennaio 2011, e in Italia, del 1° gennaio 2010. Di conseguenza, alla fattispecie risulta applicabile la nuova Convenzione del 2007.

3.3. Se il creditore chiede il rigetto definitivo dell’opposizione sulla base di una decisione estera ai sensi dell’art. 32 CLug, il giudice esamina solo in via incidentale, nel quadro della procedura di rigetto, se la decisione è esecutiva in Svizzera alla luce della Convenzione di Lugano (FF 2008 pag. 1468 ad 2.7.1.3). Un decreto ingiuntivo italiano costituisce una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug se è munito della dichiarazione di esecutività (STF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010, consid. 4.1 e 4.2, pubbl. in RtiD I-2011 p. 783, STF 5A_611/2010 dell’8 novembre 2011, consid. 2.1), in particolare quella di cui all’art. 647 CPCit., apposta per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente (DTF 135 III 623 cons. 2.1; STF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010, consid. 4.1, pubbl. in RtiD I-2011 p. 783, STF 5A_48/2012 del 3 luglio 2012, consid. 2.1.2). Tal è il caso del titolo prodotto nella fattispecie da CO 1 (cfr. doc. B, ultimo foglio).

  1. Giusta l’art. 81 cpv. 3 LEF, l’escusso può far valere le eccezioni previste dalla Convenzione di Lugano (FF 2008 pag. 1468 ad 2.7.1.3), sempre che un tribunale svizzero non abbia già pronunciato su tali eccezioni. In linea di massima, il giudice esamina solo le censure espressamente formulate dall’escusso (Gilliéron, op. cit., n. 104 ad art. 81), a cui spetta l’onere di recarne la prova (cfr. art. 81 cpv. 1 LEF). Cosa sia un fatto contestato ai sensi dell’art. 150 cpv. 1 CPC è questione non ancora chiaramente definita, in particolare per quanto attiene alla portata di una contestazione in blocco degli allegati del memoriale avversario (Schweizer, CPC com­men­té, 2011, n. 12-13 ad art. 150), specie in procedura sommaria e in sede di replica e duplica, in cui l’art. 222 cpv. 2 CPC non si applica direttamente. Nel caso specifico non è tuttavia necessario esaminare la questione oltre, perché i fatti allegati dalla reclamante in prima sede non sono in sé contestati, ma non dimostrano che essa si sia validamente opposta al decreto ingiuntivo, come dalla stessa peraltro ammesso. Per il resto il giudice applica il diritto d’ufficio (art. 57 CPC), fatta salva un’esplicita adesione dell’istante, che in concreto non c’è. La censura secondo cui nella sentenza impugnata il “Pretore si schiera e difende controparte ad oltranza” è pertanto infondata.

  2. La reclamante eccepisce dapprima la “carenza di legittimazione attiva, ovvero la carenza di legittimazione del difensore della parte istante”. Orbene, non vi è dubbio alcuno, per quel che concerne la legittimazione attiva dell’istante, che CO 1 è la titolare della pretesa fatta valere in giudizio. I documenti prodotti agli atti dalla reclamante stessa dimostrano chiaramente che sua controparte nella vertenza in oggetto è la predetta società (cfr. doc. 1-4 e 7/8). In merito alla validità della procura rilasciata dall’istante all’avv. PA 2 (doc. A), va rilevato che la procura è stata firmata il 13 luglio 2012 da D__________, amministratore delegato di CO 1, il quale, secondo la visura della Camera di commercio di Ravenna dell’11 gennaio 2013 (doc. J), poteva validamente rappresentare la società in giudizio. La reclamante non contesta i fatti accertati dal Pretore né l’autenticità della firma della mandante. Si limita a lamentare l’assenza sulla procura della firma del patrocinatore dell’istante a conferma della corretta identificazione del cliente. La reclamante non cita però le norme che secondo lei imporrebbero tale formalità né, soprattutto, quelle da cui discenderebbe la nullità della procura in caso d’inosservanza. La legislazione in materia di riciclaggio di denaro e di avvocatura non disciplina le questioni di procedura civile. Al riguardo l’art. 68 cpv. 3 CPC non pone le esigenze citate dalla reclamante. L’eccezione va pertanto respinta.

  3. La convenuta ritiene poi che la motivazione pretorile sulla sua censura in merito alla notifica del decreto ingiuntivo in oggetto al domicilio privato del presidente del suo consiglio d’amministra-zione sarebbe incomprensibile e comunque inadatta ad inficiare le sue contestazioni esposte in sede di risposta, non contestate da controparte, per cui la sua censura relativa alla notifica andrebbe ritenuta ammessa.

Orbene il 14 settembre 2011 il decreto ingiuntivo è stato notificato in via rogatoriale, tramite il servizio delle rogatorie internazionali del Tribunale di appello ad RE 1, “c/o B__________, __________”, che, quale presidente del consiglio di amministrazione con firma individuale (come risulta dal registro di commercio), era autorizzato a ricevere l’invio. Se il destinatario di una notifica è una persona giuridica o una società, l’atto deve infatti essere notificato al rappresentante legale. Secondo il principio della buona fede, non può d’altro canto eccepire la carente validità della notifica, chi in effetti ha ricevuto l’invio (Bornatico, Basler Kommentar zur ZPO, 2010, n. 10 ad art. 136; Strobel, Stämpflis Hand­kommentar, 2010, n. 11 ad art. 138). Nella fattispecie, pretendendo la reclamante di avere interposto opposizione con la produzione dell’“atto di opposizione”, di cui al doc. 1, è malvenuta a contestare la validità della notifica dell’atto ingiuntivo in esame.

  1. Con un’ulteriore censura la reclamante, pur ammettendo che l’opposizione interposta al decreto ingiuntivo con invio raccomandato al Tribunale civile di Bologna è difforme dalle prescrizioni procedurali italiane, pretende tuttavia che siano rispettati le norme della procedura civile italiana, che prevedono per il giudice il dovere di informare il debitore o il suo patrocinatore degli errori commessi (art. 164 e 647 del Codice di procedura civile italiano), per cui il Tribunale civile di Bologna avrebbe dovuto rinnovare la notificazione del decreto ingiuntivo. Secondo la convenuta il riconoscimento del decreto ingiuntivo violerebbe l’ordine pubblico svizzero, essendo stato emanato senza contraddittorio e quindi in violazione del suo diritto di essere sentita.

7.1. Giusta l’art. 45 n. 1 CLug, l’autorità di ricorso può rigettare la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug, fermo restando che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame nel merito (art. 45 n. 2 CLug). In particolare le decisioni emanate in uno Stato contraente non sono riconosciute né sono dichiarate esecutive se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto (art. 41 CLug). Tale riserva ha nella Convenzione di Lugano una portata più limitata che nell’applica­zione diretta del diritto straniero: di carattere eccezionale, sicché va interpretata restrittivamente (DTF 126 III 101 consid. 3b, 327 consid. 2b, 534 consid. 2c; STF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010, consid. 5.1). L’ordi­ne pubblico si manifesta in due forme, quello materiale e quello procedurale (o formale).

7.2. L’ordine pubblico procedurale (o formale) garantisce alle parti il diritto ad un giudizio indipendente sulle domande e sui fatti sottoposti al tribunale, in conformità con la procedura applicabile (STF 4P.146/2005 del 10 ottobre 2005, consid. 5.2, pubbl. in: RtiD II-2006 n. 34c). Esso è violato quando principi di procedura fondamentali generalmente riconosciuti sono disattesi in modo inconciliabile con il sentimento di giustizia e con i valori di uno stato di diritto (DTF 132 III 389 consid. 2.2.1, 128 III 191 consid. 4a). L’ordine pubblico svizzero esige in particolare il rispetto delle regole fondamentali di procedura dedotte dalla Costituzione Federale (art. 29 e 30 Cost.) e dall’art. 6 CEDU, quali il diritto ad un processo equo e il diritto di essere sentito (cfr. DTF 126 III 327 consid. 2b; STF 4P.82/2004 del 9 novembre 2004, consid. 3.3.2, pubbl. in: RtiD II-2005 n. 31). Ai fini del giudizio sulla violazione dell’ordine pubblico procedurale occorre dunque stabilire se tali garanzie procedurali esistano nel sistema giuridico straniero e se esse siano state debitamente offerte. Il fatto che le parti si siano poi effettivamente prevalse di tali diritti è per contro irrilevante. La questione va esaminata sulla scorta dell’ordina­mento processuale dello Stato in cui è stato emanato il giudizio, non in base alla concezione vigente nello Stato richiesto (STF 4P.82/2004 del 9 novembre 2004, consid. 3.3.2, STF 4A_145/2010 del 5 ottobre 201, consid. 5.1).

7.3. Nella fattispecie il decreto ingiuntivo del 26 giugno 2011 del Tribunale civile di Bologna è stato regolarmente notificato alla ricorrente (sopra, consid. 6), alla quale è stato impartito un termine di 60 giorni per proporre opposizione, garantendole così il diritto di attuare il contraddittorio. Certo, essa ha prodotto un “atto di opposizione” del 26/28 ottobre 2011 al decreto ingiuntivo in esame, spedito dalla sua patrocinatrice con invio raccomandato RR (ricevuta di ritorno) al Tribunale civile di Bologna (doc. 1), senza comunque comprovarne la ricezione da parte del predetto tribunale. Dal “Fascicolo storico” del Tribunale civile di Bologna relativo al contenzioso tra le parti non risulta infatti la ricezione di tale atto (doc. I) né risulta dai documenti prodotti che la reclamante si sia interessata in merito al recapito del suo plico postale, non essendole pervenuta la ricevuta di ritorno. Il suo diritto di essere sentita non è quindi stato violato, tanto meno in modo manifesto. Eventuali irregolarità procedurali sarebbero dovute essere contestate secondo i tempi e modi stabiliti dal diritto italiano. Non possono più essere considerata in sede di esecuzione (cfr. art. 45 n. 2 CLug; Hofmann/Kunz, Basler Kommentar zum LugÜ, 2011, n. 31 ad art. 45; Walter e Staehelin/Bopp, Kommentar zum Lugano-Über­ein­kommen (LugÜ), 2a ed. 2011, n. 1 ad art. 36 e n. 7 ad art. 45). Una violazione degli art. 164 o 647 CPCit. è comunque inverosimile nel caso di specie perché presuppone che la notifica del decreto ingiuntivo sia nulla o che l’intimato non ne abbia avuto conoscenza, ipotesi che non si verificano nella fattispecie (sopra, consid. 6).

  1. Il reclamo va quindi respinto.

Tassa di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 80 LEF e 32 CLug

pronuncia:

  1. Il reclamo è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 450.--, già anticipata dalla reclamante, resta a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO 1 Fr. 600.-- per ripetibili.

  3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 15'088.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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