Incarto n. 14.2013.103
Lugano 26 luglio 2013 B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Jaques ed Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa con istanza del 25 marzo 2013 da
CO 1
contro
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 1°/4 marzo 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno per l’incasso di fr. 2'400.-- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2013;
sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo del Gambarogno con sentenza del 27 maggio 2013 (inc. n. 23/Prov/13) ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno è respinta in via provvisoria. La parte convenuta è condannata a pagare all’attore fr. 2'400.-- oltre accessori.
3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del
5 giugno 2013 postula la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
lette le osservazioni del 19 luglio (recte: “giugno”) 2013 di controparte;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 1°/4 marzo 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'400.-- oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2013, indicando quale titolo di credito: “Mancato pagamento del saldo anno scolastico serale per Make-up Artist 2012/2013”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, l’istante ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Giudice di pace.
B. L’istante fonda la sua pretesa sulla “Domanda d’iscrizione” sottoscritta il 4 giugno 2012 dall’escussa per un corso di “Make- up artist” annuale presso la CO 1, che prevedeva il pagamento di una tassa d’iscrizione di fr. 400.-- e una retta annuale di fr. 3'600.--, da pagare in contanti o in tre rate di fr. 1'200.-- ciascuna con scadenza a settembre, novembre e gennaio (doc. B). Contemporaneamente alla domanda d’iscrizione la convenuta ha sottoscritto il Regolamento della scuola (doc. C). L’istante ha rilevato che l’escussa ha partecipato alle lezioni fino a dicembre 2012, per poi inoltrare la disdetta. Avendo la convenuta pagato la tassa d’iscrizione di fr. 400.-- e la prima rata di fr. 1'200.--, con l’esecuzione in oggetto l’istante pretende il pagamento dell’importo residuo di fr. 2'400.--, ossia fr. 1'200.-- quale rata di novembre 2012 e fr. 1'200.-- quale rata di gennaio 2013, atteso che il punto 1 del Regolamento prevedeva che in caso di disdetta l’allieva era tenuta a versare il resto del saldo dovuto.
C. Con osservazioni del 9 aprile 2013 la convenuta si è opposta all’istanza, sostenendo che il contratto in esame soggiace alle norme sul contratto di mandato, che prevede all’art. 404 cpv. 1 CO la possibilità di revocarlo o disdirlo da entrambe le parti. Trattasi di una norma di diritto imperativo, per cui è contrario alla legge pattuire una soluzione diversa. In tal senso la libertà di revoca non poteva essere sanzionata indirettamente, per esempio prevedendo che una disdetta anticipata comportava il pagamento dell’intera retta annuale. La convenuta ha poi asserito che le prestazioni dell’istante erano scarse e totalmente inadeguate alle legittime aspettative, come è stato comunicato alla scuola con scritti del 10 e 12 dicembre 2012 rispettivamente con scritto dell’PA 1 del 26 febbraio 2013 (doc. 1-3), il che le avrebbe permesso di chiedere la restituzione di quanto già pagato.
D. Con decisione del 27 maggio 2013 il Giudice di pace del circolo del Gambarogno ha accolto l’istanza, ritenendo il contratto sottoscritto dalle parti il 4 giugno 2012 valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF.
E. Con il reclamo RE 1 rileva di essersi iscritta alla CO 1 e che, in seguito alle lacunose prestazioni dell’istituto, nel mese di dicembre 2012 ha disdetto con effetto immediato il rapporto contrattuale che la legava alla scuola. La reclamante sostiene che l’istanza di rigetto in esame è stata promossa dalla CO 1, iscritta a Registro di commercio quale ditta individuale (doc. C). Di conseguenza alla stessa manca la personalità giuridica necessaria a procedere, per cui l’esecuzione rispettivamente l’istanza di rigetto avrebbero dovuto essere promosse non dall’istituto scolastico, bensì da __________, unica titolare del contestato credito di fr. 2'400.-- oltre interessi. L’istanza avrebbe dovuto pertanto essere respinta, non essendo l’istituto scolastico titolare di alcun riconoscimento di debito a suo favore, per cui la sua legittimazione attiva è contestata. La reclamante ha poi rilevato che il contratto in esame soggiace alle norme sul contratto di mandato, che all’art. 404 cpv. 1 CO prevede per entrambe le parti la facoltà di revocare o disdire il contratto in ogni tempo. Trattasi di diritto imperativo, così che la libertà di revoca non può venire sanzionata indirettamente, per esempio prevedendo che una disdetta anticipata comporti il pagamento dell’intera retta annuale.
F. Con le osservazioni l’istante rileva che la scuola è iscritta come ditta individuale, ossia come CO 1 di __________, così che il nome è tutt’uno con il suo e pertanto è legittimata a procedere. La convenuta si è impegnata a frequentare il corso concordato, senza tuttavia portarlo a termine e senza avere pagato quanto dovuto. D’altro canto la scuola ha preso impegni con gli insegnanti che sono stati pagati per il corso, nonostante l’escussa non si è più presentata. L’istante asserisce poi che l’anno scolastico è stato terminato con successo e soddisfazione delle allieve, come risulta da diverse dichiarazioni di quest’ultime allegate (9 documenti allegati alle osservazioni al reclamo).
Considerando
in diritto:
Secondo l‘art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex. art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).
In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a), sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
I documenti prodotti dall’istante la prima volta con le sue osservazioni al reclamo vanno estromessi dall’incarto, non essendo ammessa in questa sede la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 2 CPC).
In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione.
4.1. La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).
4.2. Il giudice del rigetto accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Staehelin, Basler Kommentar I, 2a ed., Basilea 2010, n. 50 ad art. 84).
La persona che chiede il rigetto dell’opposizione deve essere identica al creditore indicato sul riconoscimento di debito e sul precetto esecutivo e deve essere identificabile quale persona fisica o giuridica. Nel caso in cui l’indicazione dell’escutente sul precetto esecutivo è carente questo è nullo e il rigetto non può essere concesso, a meno che non vi siano dubbi sulla sua identità, l’escutente potendo essere identificato senza problemi. Indicazioni dell’escutente non chiare vanno rettificate d’ufficio, nel caso in cui l’indicazione carente della parte non induce gli altri interessati in errore (DTF 120 III 11 consid. 1, 114 III 62 consid. 1; Staehelin, op. cit., n. 67 ad art. 82 LEF e rif. ivi; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1989, § 17).
Orbene, dalla documentazione agli atti emerge che in data 25 febbraio 2013 il patrocinatore della convenuta ha inviato uno scritto alla “CO 1 a.c.a. della signora __________ (doc. 3). Già questo scritto dimostra che la convenuta era a conoscenza dell’identità della titolare della scuola da lei frequentata. In caso di dubbio, era poi sufficiente una verifica a Registro di commercio, per potere identificare senza problema alcuno che l’escutente era __________, titolare della ditta individuale denominata “CO 1 di ” . Ne consegue che l’escussa non poteva nutrire dubbi circa l’identità della creditrice, per cui le indicazioni in relazione all’escutente e al suo domicilio sul precetto esecutivo rispettivamente all’istante in relazione alla presente decisione vanno rettificate d’ufficio in “, titolare della ditta individuale CO 1, Camorino”.
5.1. Nel caso concreto al contratto d’insegnamento di “Make up artist” annuale venuto in essere tra le parti si applicano le norme sul mandato (Fellmann, Berner Kommentar, Der einfache Auftrag, Art. 394-406 OR, n. 174 ad art. 394). Ora con scritti del 10 e 12 dicembre 2012 (doc. 1 e 2), il cui contenuto è stato ribadito dal suo patrocinatore il 25 febbraio 2013 (doc. 3), la convenuta ha disdetto il contratto con effetto immediato, eccependo inadempimento contrattuale da parte dell’istante per vari motivi che, in sé, erano suscettivi di fondare l’eccezione sollevata. Dagli atti prodotti in prima sede non risulta che l’istante abbia censurato nel merito quanto sostenuto dall’escussa circa il suo inadempimento contrattuale, né allora né davanti il giudice di pace, sicché il contratto non poteva essere considerato un valido titolo di rigetto dell’opposizione giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF.
5.2. Per quanto riguarda la rata con scadenza nel corso del mese di gennaio 2013, va poi rilevato per abbondanza che l’istanza andava respinta anche per un altro motivo, ovvero perché l’escussa aveva precedentemente disdetto il contratto nel dicembre 2012 (art. 82 cpv. 2 LEF). D’altronde la clausola n. 1 del Regolamento della scuola, siccome nulla, non poteva costituire un valido titolo di rigetto provvisorio giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF. In effetti, il diritto delle parti di revocare in ogni tempo un mandato ai sensi dell’art. 404 cpv. 1 CO è di natura imperativa e non può essere escluso o limitato contrattualmente (DTF 115 II 466 consid 2a), segnatamente con la pattuizione di un’eventuale pena convenzionale oppure, come nel caso concreto, prevedendo che una disdetta anticipata comporti il pagamento dell’intera retta annuale (DTF 104 II 111 consid. 4; Weber, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4a ed., n. 13 ad art. 404). Non entrava infine in considerazione un’eventuale indennità di risarcimento per disdetta intempestiva (art. 404 cpv. 2 CO) in assenza di un esplicito riconoscimento da parte dell’escussa (Staehelin, op. cit. n. 129 ad art. 82). Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di pace, l’istanza andava quindi integralmente respinta.
Tassa di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
I. All’ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno è ordinato di rettificare il precetto esecutivo n. __________ con la seguente indicazione: “Creditore: __________, titolare della ditta individuale CO 1, __________”.
II. Il reclamo è accolto.
Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione del 27 maggio 2013 del Giudice di pace del circolo del Gambarogno (inc. n. 23/Pro/13) sono così riformati:
“1. L’istanza è respinta.
III. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 200.--, già anticipata dalla reclamante, è posta a carico di __________, titolare della ditta individuale CO 1, la quale rifonderà a RE 1 fr. 400.-- a titolo di ripetibili.
IV. Notificazione a:
–; –; – Ufficio esecuzione e __________ di Locarno, __________, affinché proceda come al dispositivo I.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Gambarogno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza di Fr. 2'400.--, non raggiunge il limite di legge di Fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).