Incarto n. 14.2012.205
Lugano 7 febbraio 2013 LS/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques
vicecancelliera:
Locatelli
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione promossa con istanza 21 giugno 2012 da
RE 1 patrocinata dall' PA 1
contro
CO 1 patrocinato dall' PA 2
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da CO 1 al precetto esecutivo n. __________ del 12/13 giugno 2012 dell'UE __________;
sulla quale istanza il Pretore __________ con decisione 3 dicembre 2012 (inc. SO.2012.2775), ha così stabilito:
“1. L'istanza è respinta.
Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 250.–, da anticipare dalla parte istante, restano a suo carico e dovrà rifondere alla parte convenuta fr. 750.– a titolo di ripetibili.
omissis.”
Decisione impugnata dall'istante che con reclamo 14 dicembre 2012, e previa concessione del gratuito patrocinio (art. 117 CPC), ne postula la riforma nel senso di accogliere l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione, protestate tasse, spese e ripetibili in entrambi i gradi di giudizio;
preso atto delle osservazioni [correttamente: risposta al reclamo] 10 gennaio 2013 con cui il convenuto ne propone la reiezione, opponendosi altresì alla richiesta di gratuito patrocinio, protestate spese e ripetibili di secondo grado;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ del 12/13 giugno 2012 dell'UE __________, RE 1 ha escusso CO 1 per l'incasso della somma capitale di fr. 50'000.–. Quale titolo di credito ha indicato: “Pensions alimentaires et allocations non payés. (Periode 2007-2012) pour mes enfants __________, et __________ et moi RE 1.” (doc. A). Interposta tempestiva opposizio-ne, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo.
B. La pretesa si fonda sulla decisione del 3 settembre 2007 (doc. B) emessa in materia di misure a protezione dell'unione coniugale dal Tribunal civil __________ e che -fra l'altro- fissava contributi alimentari mensili per l'istante e per i figli __________ (21 gennaio 2000) e __________ (6 luglio 2006). La procedente legittima poi la sua richiesta sull'ulteriore decisione datata 23 dicembre 2010 (doc. C) con cui il Tribunal civil __________ ha pronunciato il divorzio tra le parti, presentato su istanza comune con accordo completo, omologando la convenzione 26/27 maggio 2010. Completano la documentazione un estratto conto postale dell'istante riferito al periodo tra il 1° maggio 2007 e il 1° maggio 2008 (doc. D) e tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009 (doc. E), oltre alla procura legale (doc. F) e a delle dichiarazioni scritte (doc. G).
C. Il convenuto si è opposto all'istanza con osservazioni 10 luglio 2012. Egli ha obiettato di avere estinto ogni suo debito per alimenti relativo al periodo tra gennaio 2007 e dicembre 2010 con la convenzione di divorzio poi omologata (clausola n. 10), che peraltro tra marzo 2008 (quantomeno gennaio 2009) e marzo 2010 il suo obbligo alimentare era decaduto in quanto i coniugi avevano ripreso la vita in comune e che, ad ogni modo, sia i contributi alimentari fissati nell'ambito della procedura di misure a protezione dell'unione coniugale che quelli stabiliti con il divorzio erano stati da lui integralmente pagati. Il 12 luglio 2012 egli ha trasmesso un complemento alle osservazioni precisando che l'obbligo di riversare alla moglie gli assegni familiari era cessato il 1° ottobre 2010 in quanto direttamente percepiti dalla ex moglie. Il 21 agosto 2012, l'istante ha replicato producendo le sue osservazioni dove ha evidenziato che con la citata clausola nella convenzione di divorzio era stata regolata la liquidazione del regime matrimoniale nel senso che tutti i rapporti di dare e avere tra le parti erano da considerarsi liquidati. Ciò detto, i contributi arretrati per lei e per i figli non erano né acquisti (art. 197 CC) né beni propri (art. 198 CC), e pertanto non rientravano in questo punto. L'istante ha contestato il pagamento di tutti gli alimenti dovuti sulla scorta di un conteggio riassuntivo per i mesi da maggio 2007 a giugno 2012 (doc. 2/AG), quantificando in fr. 57'482.10 il saldo ancora scoperto, e negando che le parti si siano mai riconciliate. Infine, ha postulato l'assunzione di alcune prove e l'ammissione al gratuito patrocinio, allegando ulteriori documenti (doc. 1/ AG a 5/ AG). Il 14 settembre 2012, il convenuto ha trasmesso una replica [correttamente: duplica] spontanea, eccependo l'autenticità della dichiarazione scritta di cui al doc. 4/AG e producendo una serie di documenti (doc. 17 a 25) a sostegno dell'avvenuta riconciliazione fra le parti. All'udienza del 26 novembre 2012 l'istante ha contestato l'ammissibilità del memoriale 14 settembre 2012 confermando i suoi argomenti; il convenuto ha ribadito il suo punto di vista, precisando di avere riversato all'ex moglie pure gli assegni per i figli che egli aveva incassato tra il 1° maggio 2011 e il 31 marzo 2012, e che l'istante percepiva dal 1° aprile 2012 (doc. 26, 27 e 28).
D. Con decisione 3 dicembre 2012 il Pretore __________ ha respinto l'istanza. Anzitutto, ha negato l'assunzione delle prove indicate dalla procedente. Con la clausola n. 10 di cui alla convenzione di divorzio omologata con decisione 23 dicembre 2010, le parti avevano dichiarato di non avere più alcuna reciproca pretesa da far valere, all'infuori di quelle previste dalla convenzione medesima. Egli ha quindi escluso l'esistenza di debiti per alimenti a carico del convenuto e a favore dell'istante. Inoltre, dal conteggio dell'istante risultava che i contributi per i figli fissati con la decisione di divorzio, stabiliti a partire dal 1° luglio 2010 in poi, erano stati integralmente pagati.
E. Con il presente reclamo la procedente chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza. Lamenta un'errata applicazione del diritto e un accertamento inesatto dei fatti. Le due decisioni 3 settembre 2007 e 23 dicembre 2010 riconoscevano all'istante e ai due figli dei contributi alimentari mensili che, come si poteva evincere dal relativo conteggio prodotto, non erano stati integralmente versati. Le parti non si erano mai riconciliate pendente il regime di misure a protezione dell'unione coniugale, argomento questo che non era comunque di competenza del giudice del rigetto e che, peraltro, neppure era stato considerato. I contributi alimentari arretrati non erano stati estinti con il divorzio. Non era compito del giudice del rigetto interpretare le clausole di una convenzione che non accennava affatto alla rinuncia di contributi alimentari scaduti. E, con riferimento a quelli per i figli, questo nemmeno sarebbe stato possibile. A torto il Pretore aveva quindi desunto da una clausola di scioglimento del regime matrimoniale la rinuncia incondizionata a pretese di mantenimento per l'istante e per i suoi figli. Il rigetto definitivo dell'opposizione avrebbe quantomeno dovuto essere concesso per l'importo di fr. 1'000.– di contributi alimentari scoperti in virtù della sentenza di divorzio, oltre a fr. 4'400.– di assegni familiari (validi dal 1° maggio 2011 al 31 marzo 2012) mai riversatile. La reclamante ha postulato la concessione del gratuito patrocinio anche davanti a questa Camera.
L'escusso si è opposto al reclamo -e alla relativa richiesta di gratuito patrocinio- per motivi di cui, se del caso, si dirà in seguito.
F. Con parallelo reclamo, l'istante è parimenti insorta davanti a questa Camera avverso la decisione 3 dicembre 2012 con cui, per assenza di probabilità di esito favorevole e di adeguate indicazioni circa la sua situazione patrimoniale e reddituale, il Pretore __________ ha rigettato la richiesta di gratuito patrocinio proposta in primo grado, e che sarà oggetto di odierno separato giudizio.
Considerando
in diritto: 1. Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo -tra l'altro- le decisioni inappellabili di prima istanza in tema -per quanto qui d'interesse- di rigetto dell'opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Un'eventuale risposta al reclamo deve poi essere proposta entro il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). La competenza a pronunciarsi sull'impugnazione è della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Nella procedura di reclamo non sono inoltre ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).
Ciò detto, presentato il 14 dicembre 2012 avverso la decisione 3 dicembre 2012 del Pretore notificata lo stesso giorno e recapitata l'indomani (estratto “Tracciamento degli invii” del 18 dicembre 2012), il reclamo è quindi tempestivo. L'impugnazione è stata notificata all'istante il 2 gennaio 2013: presentata il 10 gennaio 2013, la risposta al reclamo ossequia senz'altro il termine di dieci giorni. Per il resto, l'estratto conto postale e il conteggio dei premi 11 giugno 2012, prodotto in sede di reclamo quale doc. C -oltre alla decisione impugnata e alla copia della relativa busta d'intimazione (doc. A e B al reclamo)- non è nuovo in quanto già agli atti quale doc. 5/AG.
Sul reclamo di RE 1
Per l'art. 80 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Una decisione civile svizzera è esecutiva se (art. 336 cpv. 1 lett. a CPC) è passata in giudicato e se il giudice non ne ha sospeso l'esecuzione (art. 325 cpv. 2 e 331 cpv. 1 lett. a CPC) oppure se (art. 336 cpv. 1 lett. b CPC) pur non essendo ancora passata in giudicato è stata dichiarata eseguibile anticipatamente (Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 7 ad art. 80). Una decisione non è comunque esecutiva prima di essere stata notificata (Staehelin, op. cit., n. 7b ad art. 80). Il giudice del rigetto deve poi accertare d'ufficio, in ogni stadio di causa, se la decisione su cui si fonda l'esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84).
La decisione 3 settembre 2007 del Tribunal Civil __________ in materia di misure a protezione dell'unione coniugale (doc. B) è stata dichiarata definitiva ed esecutiva con timbro del 18 dicembre 2009 (doc. 3/AG pag. 12). Essa stabilisce, con effetto dal 18 maggio 2007, in fr. 1'550.– il contributo alimentare mensile per l'istante (doc. B pag. 11 dispositivo n. 6) e -per quanto d'interesse nel presente caso- in fr. 900.– fino ai 10 anni di età e in fr. 1'000.– fino ai 16 anni di età (esclusi gli assegni familiari da versare in aggiunta) quelli per la figlia __________ e per il figlio __________ (doc. B, pag. 11 dispositivo n. 5).
La decisione 23 dicembre 2010, con cui il medesimo tribunale ha pronunciato il divorzio su richiesta comune con accordo completo omologando la relativa convenzione sulle conseguenze accessorie (doc. C), è stata notificata il 3 gennaio 2011 (doc. C pag. 7) e prodotta agli atti anche dal convenuto che mai ha sollevato dubbi (osservazioni 10 luglio 2012, pag. 3 seg. ad a; doc. 3) riguardo alla sua formale efficacia (Staehelin, op. cit., n. 55 in fine ad art. 80). Dalla convenzione emerge che l'istante non ha rivendicato alcun contributo alimentare per sé (doc. C pag. 6 dispositivo n. II/1) e che per ciascun figlio è stato riconosciuto -per quanto qui d'interesse- un contributo di fr. 1'000.– mensili (oltre agli assegni familiari) fino ai 16 anni di età a partire dal 1° luglio 2010 (doc. C pag. 6 dispositivo n. II/4).
Considerato che provvedimenti -fra cui contributi di mantenimento (art. 173 CC)- pronunciati quali misure a protezione dell'unione coniugale hanno efficacia pendente una causa di divorzio fino a passaggio in giudicato della decisione sul principio del divorzio che scioglie in modo definitivo il matrimonio (Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 80), rispettivamente fintanto che il giudice del divorzio non li modifica adottando nuove misure in via cautelare (DTF 137 III 614 consid. 3.2.2; 129 III 60 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_455/2012 del 5 dicembre 2012, consid. 2.1), in concreto si ha che la decisione 3 settembre 2007 si riferisce al lasso di tempo tra il 18 maggio 2007 e il 30 giugno 2010 (sotto, consid. 7), mentre la decisione 23 dicembre 2010 regge il periodo successivo dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2012 (sotto, consid. 6).
La decisione 23 dicembre 2010 costituisce in linea di massima un titolo di rigetto definitivo per l’incasso forzato dei contributi alimentari a favore dei due figli relativi al periodo dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2012 per la somma totale di fr. 49'200.– (fr. 48'000.– [dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2012: fr. 1'000.– x 2 per 24 mesi], oltre gli assegni familiari dal 1° luglio 2010 al 30 settembre 2010 -dopo di allora essendo stati percepiti dall'istante (doc. 2/AG)- di fr. 1'200.– [fr. 200.– x 2 per 3 mesi]). Sennonché nello stesso conteggio (doc. 2/AG) l'istante attesta di avere percepito tra il 1° luglio 2010 e il 30 giugno 2012 una cifra pari a fr. 49'200.– (colonna “payer par le mari”: fr. 14'200.– [1° luglio-31 dicembre 2010], fr. 23'000.– [1° gennaio-31 dicembre 2011] e fr. 12'000.– [1° gennaio-30 giugno 2012]). Di conseguenza, nessuna delle pretese alimentari riferite al periodo tra il 1° luglio 2010 e il 30 giugno 2012 è oggetto dell'esecuzione qui in esame. Nella misura in cui ha ritenuto che “non risultano scoperti per i contributi alimentari in favore dei figli decisi con la sentenza di divorzio” (decisione impugnata, pag. 4 in basso), il giudizio del Pretore è quindi corretto e merita conferma.
La reclamante tenta invero di giustificare la concessione del rigetto definitivo dell'opposizione limitatamente a fr. 1'000.– (reclamo, pag. 4 n. 6 in basso). Ma invano, giacché non considera l'importo di pari entità versato in più (rispetto a quanto dovuto) dall'escusso tra ottobre e dicembre 2010, circostanza di cui il suo stesso conteggio riassuntivo dà atto (doc. 2/AG). La critica si rivela altresì infondata laddove accenna agli assegni familiari percepiti dal convenuto tra il 1° maggio 2011 e il 31 marzo 2012 e che -a suo dire- mai le sarebbero stati riversati. In proposito basti ricordare che, sotto questo profilo, il conteggio da lei proposto non rivendica alcunché (doc. 2/AG). D'altra parte, sulla base dei documenti datati luglio 2012 (doc. 26, 27 e 28) risulta che il corrispondente importo di fr. 4'400.– incassato dal convenuto è stato bonificato in data 31 luglio 2012 sul conto postale intestato all'istante (doc. 5/AG pag. 7). E, del resto, all'udienza tenutasi il 26 novembre 2012, quest'ultima non ha contestato l'avvenuto versamento eccepito dall'escusso (verbale, pag. 2 in alto). Di modo che, sotto questo profilo, l'argomento è finanche nuovo e quindi inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC).
8.1. Il Pretore ha ritenuto che in forza della decisione 23 dicembre 2010, valida giuridicamente quanto la decisione 3 settembre 2007, le parti avevano pattuito e dichiarato in modo estremamente chiaro di non vantare più reciproche pretese all'infuori di quelle indicate nella convenzione omologata dal giudice del divorzio. Egli ha quindi considerato fondata la tesi del convenuto il quale pretendeva avere così estinto tutti i suoi obblighi -compresi quelli di mantenimento- verso l'istante antecedenti la decisione di divorzio e la convenzione (decisione impugnata, pag. 4 nel mezzo). La reclamante sostiene -come già davanti al Pretore (osservazioni 21 agosto 2012, pag. 2 ad 2a)- che la clausola cui si è riferito il primo giudice riguarda soltanto la liquidazione del regime matrimoniale vigente tra gli allora coniugi ma non questioni legate al mantenimento: in effetti la convenzione non accenna a pretese per alimenti arretrati -nel qual caso sarebbe stato precisato- fermo restando peraltro che a fronte della situazione finanziaria dell'istante il giudice del divorzio non avrebbe mai omologato un accordo di rinuncia a contributi arretrati per lei e per i figli (reclamo, pag. 4 n. 6). L'istante rimprovera il Pretore per avere analizzato e interpretato la convenzione di divorzio arrogandosi le competenze di un giudice ordinario (reclamo, pag. 4 n. 6).
8.2. La reclamante sembra con ciò voler richiamare qui la prassi del Tribunale federale laddove stabilisce che non compete al giudice chiamato a pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione rivedere o interpretare un titolo di credito (DTF 124 III 501 consid. 3a), che dandosi una decisione giudiziaria poco chiara o incompleta spetta al giudice di merito l'onere di portare necessaria chiarezza e dissipare eventuali dubbi (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3; 135 III 315 consid. 2.3; 124 III 501 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 2 settembre 2011 5A_487/2011 consid. 3.1; 13 aprile 2007 5P.514/ 206 consid. 3.1), che il giudice del rigetto non è però strettamente tenuto ad attenersi al solo dispositivo, ma può anche appoggiarsi ai motivi della decisione posta in esecuzione (DTF 134 III 656 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 2 settembre 2011 5A_487/2011 consid. 3.1; 22 febbraio 2006 5P.324/2005, pubblicata in: SZZP [Schweizerische Zeitschrift für Zivilprozessrecht] 2006 pag. 296) e che l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione può essere respinta solo se a fronte di quei motivi permangono dubbi ed incertezze (DTF 134 III 656 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 22 febbraio 2006 5P.324/2005, pubblicata in: SZZP 2006 pag. 296).
8.3. La censura è nondimeno equivoca giacché la reclamante pare così voler scorgere una parvenza di dubbio nel contenuto della clausola di cui alla convenzione di divorzio omologata con decisione 23 dicembre 2010 in base alla quale il Pretore ha considerato provata l'eccezione di estinzione sollevata dal convenuto. Ciò non è il caso nella fattispecie. Come già ricordato dal primo giudice, il tenore della controversa clausola è il seguente: “Moyennant la bonne et fidèle exécution de l'ensemble des points découlant de la présente convention, Monsieur CO 1 et Madame RE 1 déclarent n'avoir plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre.” (doc. C pag. 7 dispositivo n. II/10). E, sotto questo profilo, la frase risulta esplicita ed inequivocabile. Nemmeno il fatto che, contestualmente all'omologazione di questa clausola, il giudice del divorzio abbia precisato di prendere “acte des dispositions de la convention relatives à la liquidation du régime matrimonial, dès lors qu'aucun élément au dossier ne permet de remettre en question la solution voulue par les époux, qui relève de leur libre disposition et n'apparaît pas manifestement inéquitable” (doc. C pag. 5 n. 3.4), cambia la sostanza. Basti in effetti ricordare che secondo l'art. 205 cpv. 3 CC è appunto nell'ambito dello scioglimento del regime matrimoniale che i coniugi regolano anche e fra l'altro i reciproci debiti, di qualsiasi natura essi siano (Hausheer/Aebi-Müller, in: Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 3a ed., Basilea 2006, n. 22 ad art. 205), e l’eventuale rinuncia a far valere reciproche pretese esulanti dalla convenzione di divorzio comprende anche i crediti sorti nella procedura di protezione dell’unione coniugale (sentenza del Tribunale federale del 6 aprile 2011 5A_608/2010 consid. 3.2.1 e 3.2.2), purché, come nel caso in esame, la convenzione sia definitiva e la rinuncia inequivocabile (a contrario: sentenza del Tribunale federale del 10 maggio 2012 5A_869/2011 consid. 4.1 e 4.3, in cui però la convenzione di divorzio, appellata, prevedeva un pagamento compensatorio). Di modo che, nella misura in cui ha considerato provata l'estinzione ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF delle pretese alimentari arretrate a favore dell'istante, e in questi termini ha quindi respinto l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione, il giudizio del Pretore merita conferma.
8.4. Certo è che, in quanto riferita alle sole pretese in essere fra istante e convenuto (sopra, consid. 8.3), la citata clausola n. 10 non avrebbe efficacia in relazione ai figli, e quindi neppure a fronte di eventuali loro pretese alimentari arretrate esigibili vigente il regime di misure a protezione dell'unione coniugale. Come detto però (sopra, consid. 7), la decisione 3 settembre 2007 costituisce in linea di massima un valido titolo di rigetto per la somma complessiva di fr. 140'876.–. Di questi fr. 82'854.– sono i contributi alimentari (inclusi gli assegni familiari) per i due figli (fr. 390.–, fr. 28'800.–, fr. 5'000.–, fr. 390.–, fr. 33'300.–, fr. 174.– e fr. 14'800.–), mentre fr. 58'022.– quelli per l'istante (fr. 672.– e fr. 57'350.–). In base al suo stesso conteggio, l'istante dichiara di avere già percepito tra il 1° maggio 2007 e il 30 giugno 2010 fr. 85'017.90 (sopra, consid. 7). Pertanto, se ne deduce che i contributi alimentari arretrati per i figli maturati tra il 18 maggio 2007 e il 30 giugno 2010 sono tutti stati pagati, mentre lo scoperto che ne deriva -la differenza di fr. 55'858.10 (fr. 140'876.– ./. fr. 85'017.90)- include soltanto pretese a favore della procedente che tuttavia -per i suesposti motivi (sopra, consid. 8.3)- il convenuto ha provato essere state estinte ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF. La decisione 3 settembre 2007 non può così costituire un valido titolo per il rigetto definitivo dell'opposizione nell'ambito dell'esecuzione promossa dall'istante fino a concorrenza di un importo addirittura inferiore (fr. 50'000.–). Infondato, il reclamo va così respinto.
Sull'istanza di gratuito patrocinio
Davanti a questa Camera, la reclamante postula l'ammissione al gratuito patrocinio. Ora, giusta l'art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Le due condizioni sono cumulative. L'istante deve esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale ai sensi dell'art. 119 cpv. 2 CPC e deve rendere verosimile la sua impossibilità a sostenere il procedimento giudiziario senza intaccare il suo fabbisogno minimo e quello della famiglia (DTF 128 I 225 consid. 2.5.1, pag. 232; sentenza del Tribunale federale 5A_565/2011 del 14 febbraio 2012 consid. 3.3; Trezzini, op. cit., pag. 465 seg. ad art. 117; Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 7 ad art. 117). Il giudice statuisce sulla domanda di gratuito patrocinio in procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC) e la sua decisione di regola non ha effetto retroattivo (art. 119 cpv. 4 CPC) pur includendo gli atti processuali eseguiti contestualmente alla presentazione della relativa istanza (DTF 122 I 322 cons. 3b; Trezzini, op. cit., pag. 485 ad art. 119). L'istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta in sede di ricorso, indipendentemente dalle decisioni di prima istanza (art. 119 cpv. 5 CPC; Trezzini, op. cit., pag. 486 ad art. 119). La valutazione delle probabilità di successo si esegue con riferimento al rimedio di diritto ed è pertanto decisivo sapere se il reclamo sarà verosimilmente accolto (Rüegg, op. cit., n. 21 ad art. 117).
In concreto, in questa sede l'istante si è limitata a produrre un estratto del conto postale valido dal 1° novembre 2011 al 19 agosto 2012, oltre al conteggio 11 giugno 2012 dei premi cassa malati per lei e i figli con il relativo sussidio cantonale riconosciuto (doc. C al reclamo), documento questo che peraltro già faceva parte quale doc. 5/AG del fascicolo processuale di prima sede (sopra, consid. 1). Ma, ciò non basta per suffragare un attuale stato d'indigenza dell'interessata. Trattandosi di un presupposto che deve essere valutato in base alla situazione economica globale della richiedente al momento della presentazione della domanda (DTF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 2 consid. 2a; 120 Ia 179; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, Zurigo/Basilea /Ginevra 2011, n. 4 ad art. 117), diventa altresì inutile il generico rinvio a “documenti giustificativi relativi alle sue entrate e spese mensili già agli atti” (reclamo, pag. 5). D'altra parte, a fronte della recente giurisprudenza del Tribunale federale che ha ricordato che spetta a chi mira a vedersi riconoscere il beneficio del gratuito patrocinio farsi -per quanto ragionevolmente possibile- parte attiva e quindi allegare e dimostrare la propria indigenza, giudicando inammissibile che il richiedente “esponga e documenti la propria situazione "a spizzico", poco per volta” (sentenza del Tribunale federale 5D_114/ 2012 del 4 ottobre 2012 consid. 2.3.2; 5A_565/ 2011 del 14 febbraio 2012 consid. 4.3.1), anche la disponibilità manifestata dalla reclamante a “se del caso” aggiornare i documenti nel corso della presente procedura (reclamo, pag. 5) non merita tutela. Con ciò in effetti l'interessata nemmeno sembra considerare che la procedura di rigetto dell'opposizione è altresì retta dal rito sommario (sopra, consid. 1). E, se è vero che l'istante sostiene di non lavorare attualmente e di vivere “presso i genitori per poter procedere ad una formazione professionale per permetterle di far fronte al suo futuro e a quello dei suoi figli” e che “le uniche entrate sono quindi i contributi alimentari pagati dal convenuto in favore dei figli” (reclamo, pag. 5), è altrettanto vero che essa nemmeno si preoccupa di spendere una parola in merito alla formazione intrapresa, né prova a fornire spiegazioni riguardo alla necessità effettiva di interrompere l'attività lavorativa che almeno fino ad aprile 2011 pare avere regolarmente svolto (salario dicembre 2010, gennaio ad aprile 2011: doc. C al reclamo o 5/AG, pag. 1, 2 e 3). Oltretutto, essendo questi argomenti che già davanti al Pretore l'interessata evocava a conforto della richiesta di gratuito patrocinio in quella sede (osservazioni 21 agosto 2012, pag. 4), la quale è stata respinta anche perché non era stata comprovata la situazione reddituale e patrimoniale (sopra, consid. F), neppure si giustificherebbe un ulteriore invito da parte di questa Camera (Rüegg, op. cit., n. 3 ad art. 119) a completare la domanda. Aggiungasi peraltro che il mantenimento dei figli risulta per il resto coperto dai contributi regolarmente versati a loro favore (doc. C al reclamo o 5/AG). Il presupposto dell'indigenza dell'istante non può così considerarsi adempiuto.
In assenza di uno dei presupposti cumulativi che legittimano la concessione del gratuito patrocinio, la relativa richiesta deve essere respinta, senza che sia necessario statuire in merito alle probabilità di successo del presente reclamo.
Sugli oneri processuali
Ai fini dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) il valore litigioso determinante è di fr. 50'000.–.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 80 LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 1, 117 segg., 251 lett. a, 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, il Regolamento sulle ripetibili e la LTF,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
L'istanza di gratuito patrocinio presentata dalla reclamante è respinta.
La tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 350.–, è posta a carico della reclamante, con l'obbligo di rifondere a CO 1, __________, fr. 500.– a titolo di ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 50'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).