Incarto n. 14.2012.200
Lugano 8 gennaio 2013 B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento promossa con istanza del 17 settembre 2012 da
CO 1
contro
RE 1 rappr. da: RA 1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza del 6 dicembre 2012 (SO.2012.4010) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da venerdì 7 dicembre 2012 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata dalla società in nome collettivo RE 1 che con
reclamo del 10 dicembre 2012 ne ha chiesto
l’annullamento;
rilevato che il reclamo non è stato intimato a controparte, il suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale dell’11 dicembre 2012 al reclamo
è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto:
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 57'981.10 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di discussione nessuno è comparso.
C. Con decisione del 6 dicembre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 7 dicembre 2012 alle ore 10.00.
D. Con il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante, producendo due ricevute dell’Ufficio esecuzione di Lugano del 7 dicembre 2012 relative al versamento di fr. 60'000.- rispettivamente di fr. 3'341.20 a favore di CO 1 (doc. B). La reclamante rileva poi di avere concordato con quasi tutti i suoi creditori il pagamento parziale dei loro crediti e di avere proceduto ai rispettivi versamenti (doc. C e D). La convenuta sostiene inoltre che le sue risorse finanziarie non sono esaurite, per cui in ragione degli accordi presi con i pochi creditori rimasti, è ipotizzabile a breve il pagamento del suo intero debito residuo.
Considerando
In diritto:
1.a) La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Il reclamante ha prodotto due ricevute del 7 novembre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano, emesse alle ore 14.03 rispettivamente 14.07, relative al pagamento di fr. 60'000.-- rispettivamente di fr. 3'341.20 a saldo dell’esecuzione n. 1496456 promossa dall’istante, per cui avendo la convenuta dimostrato di avere saldato il suo debito posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF è stato adempiuto.
Per quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’UE di Lugano al 7 gennaio 2013 emerge che nei confronti della reclamante sono pendenti 31 procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 103'831.45 e che durante il 2011 sono state emesse tre comminatorie di fallimento rispettivamente durante il 2012 è stata emessa, oltre che per la procedura in oggetto, una seconda comminatoria di fallimento, mentre in un’altra procedura è stata presentata la domanda di proseguire l’esecuzione. Determinante è però che durante gli anni 2011 e 2012, a carico della reclamante, sono stati emessi 10 attestati di carenza di beni a favore dello Stato del Cantone di Ticino rispettivamente della Cassa cantonale di compensazione, per importi anche elevati, per il mancato pagamento di imposte e oneri sociali. Orbene, l’esistenza di attestati di carenza di beni non può non essere considerata quale indizio di insolvibilità (sentenza del Tribunale federale 5A_470/2012 del 19 novembre 2012 consid. 3.3 con rinvii). I parziali versamenti effettuati a creditori, con i quali la convenuta ha rilevato di avere raggiunto un accordo, riguardano ulteriori debiti per alcuni dei quali non sono state promosse esecuzioni, atteso che alcuni di questi creditori nemmeno appaiono nel citato estratto dell’UE di Lugano.
Le precedenti considerazioni portano a ritenere che la situazione finanziaria della convenuta, nonostante i pagamenti effettuati, non sta migliorando. Nel caso di specie si può affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può essere considerato reso sufficientemente verosimile.
Non risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 non può essere annullato.
2.Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).
Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da
giovedì 10 gennaio 2013 alle ore 10.00.
carico di RE 1.
__________;
__________;
Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;
Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;
Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano,
Lugano.
Comunicazione alla Pretura, sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).