Incarto n. 14.2012.140
Lugano 23 ottobre 2012 B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 13 giugno 2012 da
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 22/30 maggio 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna con decisione 7 settembre 2012 (SO.2012.518) ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
Lo scritto del 6 settembre 2012 di CO 1 è estromesso dagli atti, siccome tardivo.
Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 380.--, già anticipate dall’istante, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo 20 settembre 2012 postula l’accoglimento dell’istanza, protestate spese di prima sede così come spese e ripetibili di seconda sede;
lette le osservazioni di controparte;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 22/30 maggio 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 48'000.-- oltre interessi all’8% dal 1. marzo 2012, indicando quale titolo di credito: “Debito 50'000 CHF già versati 2'000 CHF rimanente 48'000 CHF. Prestiti in più tappe, con termine di pagamento della prima rata pari a 50'000.-- CHF entro il 29.02.2012, termine non rispettato”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. L‘istante fonda la sua pretesa su un “accordo/dichiarazione” del 23 febbraio 2012 (doc. B), in cui il convenuto ha riconosciuto un debito di fr. 500'000.-- nei suoi confronti, impegnandosi a versargli fr. 50'000.-- entro il 29 febbraio 2012. Avendo il convenuto già versato fr. 2'000.--, l’istante pretende il pagamento di fr. 48'000.-- oltre interessi all’8% dal 1. marzo 2012.
C. All’udienza di discussione l’escusso si è opposto all’istanza sostenendo di avere sottoscritto il contratto essendo stato minacciato sia lui personalmente che il suoi famigliari. Il convenuto ha poi asserito di essere stato coinvolto in un giro di usura, iniziato allorquando ha chiesto in prestito un primo importo nel 2008 all’istante, essendosi venuto a trovare in difficoltà finanziarie.
Con la replica l’istante ha negato di avere minacciato il convenuto e di avergli versato denaro in seguito a difficoltà finanziarie di quest’ultimo. In realtà l’escusso gli aveva chiesto denaro per concludere affari.
Il convenuto ha osservato che il proprio debito ammontava al massimo a fr. 30’00.-, da cui occorreva dedurre il valore del veicolo Toyota Land Cruser che l’istante gli aveva estorto nel settembre 2011.
D. Con decisione del 7 settembre 2012 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha respinto l’istanza, argomentando che in via di principio l’accordo del 23 febbraio 2012, secondo il quale l’escusso ha riconosciuto di essere debitore della somma di fr. 500'000.-- nei confronti dell’istante, impegnandosi a versargli fr. 50'000.-- entro il 29 febbraio 2012, costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Il primo giudice ha rilevato che il riferimento a precedenti pesanti minacce nei confronti di CO 1 e della sua cerchia di famigliari e amici contenuto nel testo del citato accordo, non costituisce elemento sufficiente per concludere che l’accordo sia stato stipulato a causa di nuove minacce. L’escusso, secondo il Pretore, appariva infatti consapevole delle minacce passate, ma non più condizionato da minacce al momento della conclusione dell’accordo in oggetto. Inoltre gli interessi ivi pattuiti non potevano essere considerati come usura. In prima sede è stato tuttavia ritenuto che dall’ulteriore documentazione prodotta risultava che in due precedenti circostanze, avveratisi il 4 febbraio 2009, l’istante aveva concesso al convenuto prestiti di fr. 50'000.-- rispettivamente fr. 60'000.-- ad interessi annui del 216% rispettivamente del 186.66% e che il 13 febbraio 2009 CO 1 aveva ricevuto fr. 15'000.-- (importo poi cancellato), impegnandosi a restituire fr. 17'500.-- entro il 6 marzo 2009 oltre a fr. 11'800.-- entro l’11 marzo 2009. In tali circostanze, considerato che secondo il previgente concordato intercantonale dell’8 ottobre 1957 il tasso d’interesse massimo annuo era del 18% e che secondo la Legge sul credito al consumo il tasso d’interesse massimo è attualmente del 15%, il Pretore ha ritenuto che il convenuto, con la prova documentale della pattuizione di interessi del 216% rispettivamente del 186.66% per singoli importi mutuati, ha reso sufficientemente verosimile che il contratto era da annullare rispettivamente era nullo in applicazione dell’art. 21 CO (lesione) rispettivamente poiché contrario alla legge, ossia al divieto di usura previsto dall’art. 157 CP.
E. Con il reclamo l’istante rileva che l’accordo in esame è successivo alle ricevute che si trovano agli atti e di fatto sostituisce ogni precedente accordo. Nel citato accordo, sono state riassunte tutte le sue pretese accumulatesi negli anni, le quali non includono necessariamente gli interessi ritenuti abusivi dal primo giudice. In particolare è stato riconosciuto un prestito in capitale pari a fr. 416'000.-- per prestiti concessi, non inclusivo degli interessi, a cui sono stati sommati fr. 84'000.-- corrispondenti ai guadagni effettuati dal convenuto grazie a operazioni da lui finanziate. Secondo il reclamante nulla agli atti permette di ritenere che questo importo in capitale sia stato conteggiato tenendo conto degli interessi pretesi sui precedenti prestiti. Le parti hanno d’altro canto concordato un importo forfettario di fr. 20'000.-- di interessi sull’importo di fr. 450'000.--, pagabili in due rate.
F. Con le sue osservazioni il convenuto nega di avere mai ricevuto la somma pretesa dall’istante, sostenendo di avere inizialmente ottenuto un importo di modesta entità, che il reclamante ha poi aumentato a suo piacimento ricattandolo e minacciando la sua famiglia. Il riconoscimento firmato davanti al notaio ha rappresentato l’unica sua via d’uscita dalla situazione che era venuta a crearsi, atteso che l’istante gli prospettava percosse e azioni ancora peggiori. In quel momento, prosegue il convenuto, era disposto a perdere tutto pur di allontanare la violenza dalla sua famiglia e recuperare la salute che aveva nel frattempo persa. D’altro canto i debiti di modesta entità che aveva contratto nei confronti del reclamante sono stati ampiamente saldati. L’escusso ha poi inoltrato uno scritto del 25 novembre 2011 firmato da entrambe le parti, già prodotto dall’istante quale doc. E, rilevando che secondo questo documento il suo debito in quel momento ammontava a fr. 30'000.--. La tesi del reclamante, rileva infine il convenuto, secondo il quale la somma astronomica riportata sull’accordo in oggetto non sarebbe comprensiva di interessi da usura, non può essere seriamente presa in considerazione.
Considerando
In diritto:
reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.
Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).
a. l’applicazione errata del diritto,
b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).
La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 p. 461).
Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit., in Rep 1989 p. 330).
L’ammontare della pretesa deve risultare determinato nel riconoscimento di debito oppure in un altro documento al quale il riconoscimento di debito rinvia. Nel caso in cui l’importo non risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli altri documenti, la sua determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2. ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF).
La documentazione prodotta (in particolare i conteggi e altri computi numerici) deve permettere una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le parti fino a giungere all’importo finale posto in esecuzione: una indagine approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del rigetto (Cometta, op. cit. in, p. 339).
Come ritenuto in sede pretorile, l’accordo del 23 febbraio 2012, con cui l’escusso, nell’ambito del riconoscimento di un debito complessivo di fr. 500'000.--, si è obbligato a versare all’istante una rata di fr. 50'000.-- entro il 29 febbraio 2012, costituisce, in via di principio, un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF.
L’escusso può liberarsi, se rende verosimile che il suo obbligo è viziato da timore (art. 29 CO) o da lesione (art. 21 CO) (cfr,. Staehelin, op. cit., n. 97 ad art. 82 LEF; Panchaud/Caprez, op. cit., § 33 III e V pag. 73 ss.)
Giuridicamente il convenuto ha eccepito la non validità del contratto in esame quale riconoscimento di debito in seguito a timore ai sensi dell’art. 29 CO rispettivamente a lesione ai sensi dell’art. 21 CO rispettivamente fa valere la sua nullità trattandosi di un contratto contrario alle leggi ai sensi dell’art. 20 CO.
Dal testo dell’accordo doc. B emerge quanto segue:
“Con il versamento a RE 1 di una rata pari a CHF 50'000.-- (cinquantamila) da effettuare affinché il montante sia sul conto bancario indicato ad hoc da RE 1 entro il 29 febbraio 2012__________ dichiara di accettare le seguenti condizioni di pagamento e la pretesa totale di RE 1, che a sua volta garantisce di attendere i termini di pagamento senza assilli e pesanti minacce ulteriori nei confronti di CO 1, della sua cerchia di famigliari e amici, nonché della sua sfera lavorativa, pena l’immediata denuncia penale nei suoi confronti, avvalendosi pure di tutto quanto successo e documentabile fino ad oggi. Immediatamente alla consegna del citato importo RE 1 restituisce la licenza di circolazione dell’auto Opel Astra estorta a CO 1 e cancella precedenti relativi accordi.”
Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, secondo il quale l’escusso al momento della firma dell’accordo in esame non sarebbe più stato condizionato da minacce, dagli atti non emerge alcun indizio che il timore asserito era scomparso. La consapevolezza da parte del convenuto che solo con il pagamento della prima rata e l’accettazione della pretesa totale di fr. 500'000.--, di cui non si ritiene debitore, sarebbe stato libero da “assilli” e “pesanti minacce” comporta di per sé uno stato continuato di timore, dimostrato inoltre dal fatto, che secondo l’accordo, solo a condizione della consegna del citato importo gli sarebbe stata restituita la licenza di circolazione dell’auto Opel Astra a lui estorta e sarebbero stati cancellati i precedenti accordi (cfr. DTF 84 II 621).
In sede pretorile il convenuto ha rinviato a prestiti concessigli precedentemente, di cui ai doc. F, G e H prodotti dall’istante, ossia a due prestiti ottenuti il 4 febbraio 2009 di fr. 50'000.—rispettivamente di fr. 60'000.--, che prevedevano interessi annui del 216% rispettivamente del 186.66% rispettivamente a un terzo prestito ottenuto il 13 febbraio 2009 di fr. 15'000.-- con l’impegno a restituire fr. 17'500.-- entro il 6 marzo 2009 oltre a fr. 11'800.-- entro l’11 marzo 2009, asserendo che questi interessi – chiaramente usurari - sono stati conteggiati nell’importo di fr. 500'000.--. Orbene l’istante non ha fornito un riepilogo degli importi compresi nell’accordo doc. B. Da quest’ultimo si evince tuttavia che l’importo di fr. 500'000.-- si compone di fr. 416'000.-- derivanti da“prestiti in più tappe e guadagni da operazioni diverse poi non realizzatesi entro i termini per motivi di forza maggiore” e di fr. 84'000.-- derivanti da “un’ulteriore operazione”. Il fatto che l’istante ha concesso in precedenza prestiti al convenuto e che l’importo di fr. 416'000.-- risulta essere composto anche da “prestiti in più tappe” sono indizi a favore della tesi dell’escusso, che pertanto ha reso sufficientemente verosimile che nell’importo indicato nell’accordo in esame potrebbero essere stati conteggiati pure prestiti ad interessi usurari rispettivamente gli interessi usurari stessi. Del resto, sulla specifica questione il reclamante è evasivo, limitandosi a sostenere che non necessariamente gli interessi ritenuti dal Pretore contrari alla legge sarebbero confluiti nella somma oggetto del riconoscimento di debito, senza tuttavia escludere tale scenario.
Ne consegue che l’accordo doc. B non può in questa procedura essere considerato valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, avendo il convenuto reso verosimile che è viziato da timore ai sensi dell’art. 29 CO rispettivamente da lesione ai sensi dell’art. 21 CO rispettivamente che è nullo ai sensi dell’art. 20 CO, trattandosi di un contratto contrario alle leggi ossia al divieto dell’usura previsto dall’art. 157 CP.
La tassa di giustizia e le spese processuali di ambo le sedi così come l’indennità di seconda sede (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 600.--, già anticipata dal reclamante, resta carico di RE 1, il quale rifonderà a CO 1 fr. 80.-- per ripetibili.
Notificazione a:
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 48'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).