Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.08.2012 14.2012.118

Incarto n. (14.2011.030) 14.2012.118 RINVIO TF

Lugano 20 agosto 2012 CJ/fp/mc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sulla causa a procedura ordinaria appellabile in materia di esecuzione e fallimenti promossa con petizione 25 agosto 2008 da

  1. AO 1
  2. AO 2 entrambi patrocinati dall’ PA 2

contro

  1. AP 1
  2. AP 2 entrambi patrocinati dall’ PA 1
  3. AP 3

con cui gli attori – con azione revocatoria ex art. 285 segg. LEF – hanno chiesto la revoca del contratto di compravendita con costituzione di diritti di abitazione del 16 marzo 2007, relativo alla part. n. __________ RFD __________, stipulato tra i convenuti;

preso atto che in data 9 luglio 2012 la II Corte di diritto civile del Tribunale federale (STF 5A_557/2011) ha parzialmente accolto il ricorso in materia civile presentato dai convenuti contro la decisione 28 luglio 2011 di questa Camera, annullandola nella misura in cui ha dichiarato inammissibile l’appello di AP 1, e le ha rinviato la causa per nuova decisione nel senso dei considerandi e nuova ripartizione delle tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

ritenuto

in fatto:

A. Con petizione 28 agosto 2008, AO 1 e AO 2 hanno convenuto AP 1, AP 2 e AP 3 presso la Pretura di Bellinzona. In virtù degli art. 286 e 288 LEF, gli attori hanno chiesto l’annulla­men­to del contratto di compravendita 16 marzo 2007 con cui AP 1, con l’autorizzazione del marito, aveva venduto all’avv. AP 3 il mappale part. n. __________ RFD __________ di sua proprietà, dietro assunzione del debito ipotecario e concessione ai coniugi di un diritto di abitazione gratuito e loro vita natural durante ex art. 776 CC. Contestualmente, gli attori hanno richiesto la cancellazione del diritto di proprietà di AP 3 e del diritto di abitazione, sostenendo che la loro debitrice, AP 1, aveva disposto del fondo allo scopo di sottrarlo ai suoi creditori.

B. Con sentenza 18 febbraio 2011, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto la petizione e ha di conseguenza revocato il contratto di compravendita e obbligato i convenuti a tollerare la realizzazione forzata del fondo a beneficio degli attori senza presa in considerazione dei diritti costituiti sulla base del contratto revocato, ponendo a carico dei convenuti, in solido, la tassa, le spese e un’indennità ripetibili di fr. 35'000.--.

C. Adita dalle parti convenute, questa Camera, con sentenza 28 luglio 2011 (inc. 14.11.30), ha dichiarato irricevibile l’appello di AP 1, rilevando come quale escussa le difettasse la legittimazione passiva, mentre ha respinto l’appello inoltrato dal marito (nella sua qualità di contitolare del diritto di abitazione). La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 2'500.-- relative all’appello presentato dai coniugi AP 2 sono state lasciate a loro carico, con l'obbligo solidale di rifondere agli attori, fr. 3'000.– a titolo di ripetibili. La Camera ha invece parzialmente accolto l’appello di AP 3, riformando la decisione pretorile sulla questione delle ripetibili (ridotti da fr. 35'000.-- a fr. 11'000.--), e ha posto a suo carico la tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr. 2'500.-- in ragione di fr. 2'200.--, con l’obbligo (qualificato per errore come “solidale”) di rifondere agli attori fr. 2’600.-- a titolo di ripetibili.

D. Con sentenza 9 luglio 2012 (STF 5A_557/2011), la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso in materia civile presentato dai coniugi AP 1 e da AP 3 contro la suddetta decisione, annullandola nella misura in cui ha dichiarato inammissibile l’appello di AP 1 e ha rinviato la causa all’autorità inferiore per nuova decisione nel senso dei considerandi. Il Tribunale federale, nel confermare che all’escussa difettasse la legittimazione passiva, ne ha infatti dedotto, a differenza della scrivente Camera, che l’azione nei suoi confronti sarebbe dovuta essere respinta in prima istanza e di conseguenza il suo appello accolto. La causa è quindi stata rinviata per nuova ripartizione delle tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza, nonché per riformulazione del dispositivo n. 6.2 laddove mette a carico dell’avv. AP 3 un obbligo “solidale” nei confronti degli attori.

e considerando

in diritto:

  1. Il giudizio di rinvio vincola il tribunale inferiore (Von Werdt, Bundesgerichtsgesetz (BGG), Berna 2007, n. 9 ad art. 107 LTF; Meyer, Basler Kommentar zum BGG, Basilea 2008, n. 18 ad art. 107 LTF; Corboz, Commentaire de la LTF, Berna 2009). Per costante prassi (DTF 135 III 334 cons. 2.1), i suoi motivi limitano così la cognizione dell'autorità cantonale cui la vertenza è ritornata, nel senso che quest'ultima rimane legata a quanto definitivamente deciso dal Tribunale federale (DTF 133 III 201 cons. 4.2) e alle constatazioni di fatto che non sono state impugnate (DTF 131 III 91 cons. 5.2). Ciò detto, il quadro della nuova decisione che dev'essere pronunciata dall'autorità cantonale in virtù del rinvio è quindi determinato, sotto il profilo giuridico, dalla decisione del Tribunale federale: il punto litigioso delimitato dal rinvio non può essere esteso né fondato su di una nuova base giuridica e il ricorrente, in precedenza vittorioso, non può quindi, nella nuova procedura cantonale, subire un peggioramento della sua situazione di diritto. V'è pertanto l'obbligo di riesaminare la fattispecie sulla base delle indicazioni fornite dalla massima autorità federale e delle prove acquisite agli atti, senza che sia necessario avviare una nuova istruttoria riguardante gli accertamenti chiesti dal rinvio che vanno effettuati in base al medesimo fascicolo, sulla scorta del quale era stata emanata la prima sentenza (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice 2000/ 2004, m. 29 ad art. 322; Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2000, m. 22, 23 e nota 835 ad art. 322).

  2. Nel caso concreto, con la sua decisione di rinvio, il Tribunale federale ha statuito che, accertata l’assenza di legittimazione passiva della debitrice AP 1, l’azione revocatoria nei suoi confronti andava respinta e di conseguenza l’appello da lei interposto era da accogliere, e non da dichiarare irricevibile (cfr. cons. 2.1., 2.2 e 2.3). Ha quindi annullato la sentenza 28 luglio 2011 di questa Camera e le ha rinviato la causa per nuova decisione nel senso dei considerandi, ordinandole di procedere ad una nuova ripartizione delle tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza.

2.1. Poiché l’azione revocatoria è stata inoltrata nella fattispecie prima del 1° gennaio 2011, ovvero prima dell’entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC), la fissazione e l’attribuzione della tassa di giustizia, delle spese e delle ripetibili di prima istanza sono disciplinate dall’abrogato Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI) (cfr. art. 404 cpv. 1 CPC) e dalla Legge cantonale sulla tariffa giudiziaria (vLTG, RL 3.1.1.5), nella sua versione antecedente a quella attuale del 30 novembre 2010 (cfr. art. 33 LTG attuale). È d’al­tronde applicabile il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1, in seguito “Tariffa”), siccome è entrato in vigore, il 1° gennaio 2008, prima dell’inoltro dell’azione (art. 16 cpv. 2 e 17 Tariffa).

a) La tassa di giustizia è fissata dal giudice in considerazione del valore, della natura e della complessità dell’atto o della controversia (art. 3 cpv. 1 vLTG) entro i limiti fissati dalla stessa legge. Le ripetibili, che sono spese indispensabili causate dal processo e un’adeguata indennità per gli onorari di patrocinio, sono fissate, entro i limiti della tariffa cantonale, tenendo conto della natura e del valore della lite e delle prestazioni indispensabili del patrocinatore (art. 150 CPC-TI). In linea di massima, le spese giudiziarie – in quanto indispensabili ed utili (cfr. art. 150 e 148 cpv. 3 CPC-TI) – sono poste a carico della parte soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC-TI).

b) In prima istanza, il patrocinatore dei coniugi AP 1e AP 2, PA 1, ha presentato la prima risposta di causa, così come tutti i successivi atti processuali, sotto forma di un unico allegato redatto a nome di entrambi i coniugi, che perlopiù non distingueva tra le loro rispettive posizioni, se non sulla questione della loro legittimazione passiva, in merito alla quale però egli ha fatto valere per la prima volta solo davanti al Tribunale federale, che AP 1 non fosse passivamente legittimata in quanto debitrice del credito fatto valere dagli attori. Anche le comparse sono state fatte in modo indistinto per “la parte convenuta” AP 1. Ne consegue che l’intervento dell’avv. PA 1 non sarebbe stato fondamentalmente diverso se avesse patrocinato il solo marito, il quale – è bene ricordarlo – è risultato integralmente soccombente. Inoltre, per AP 1 il valore litigioso è a ben vedere limitato all’importo delle tasse e delle ripetibili dovute dal marito, le quali, in ragione della reiezione dell’a­zio­ne diretta nei suoi confronti decisa dal Tribunale federale, non devono (più) essere poste in solido a carico di lei. In effetti, nel merito, l’esito dell’azione revocatoria avviata contro di lei le era indifferente dal punto di vista patrimoniale, perché non poteva comunque impedire l’accogli­men­to dell’azione promossa contro il marito e contro il terzo beneficiario né quindi evitare la realizzazione forzata del fondo – il quale del resto non fa più parte del suo patrimonio. Di conseguenza, poiché il valore litigioso è pari all’importo totale di fr. 39'100.-- dovuto dai tre convenuti in solido a titolo di tassa di giustizia (fr. 4'000.--), spese (fr. 100.--) e ripetibili (fr. 35'000.--), ridotto di due terzi in considerazione delle possibilità di regresso contro gli altri due convenuti, la parte della tassa di giustizia che gli attori devono a AP 1 è di fr. 500.-- (art. 17 cpv. 1 vLTG). Ritenuto poi che l’onere lavorativo del patrocinatore dedicato alla posizione specifica della moglie è quasi nullo, le ripetibili dovute a AP 1 in prima istanza possono essere stabilite in fr. 600.-- (art. 6 Tariffa).

2.2. La procedura d’appello, in quanto diretta contro una sentenza emessa dopo il 31 dicembre 2010, è disciplinata dal nuovo Codice di procedura civile federale (art. 405 cpv. 1 CPC).

a) In virtù del nuovo diritto, le spese processuali (tassa di giustizia e spese, cfr. art. 95 cpv. 2 lett. b CPC) sono fissate e ripartite d’uf­fi­cio secondo la tariffa cantonale (art. 105 cpv. 1 e 96 CPC). Anche le ripetibili (art. 95 cpv. 2 lett. c CPC) sono fissate secondo la tariffa cantonale, ma soltanto a domanda delle parti (cfr. art. 105 cpv. 2 CPC). La tassa di giustizia è stabilita in considerazione del valore, della natura e della complessità dell’atto o della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), entro i limiti fissati dalla stessa legge. Le ripetibili consistono nella partecipazione all’onorario e alle spese sopportate nell’interesse del cliente (art. 10 cpv. 1 Tariffa). Esse sono fissate, entro i limiti stabiliti dalla tariffa, secondo l’im­portan­za della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 Tariffa). In linea di massima, le spese giudiziarie – in quanto necessarie ed utili (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. a e 108 CPC) – sono poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Tali principi valgono anche per la seconda istanza (cfr. Tappy, CPC com­men­té, Basilea 2011, n. 6 ad art. 106).

b) Nella fattispecie, l’appello (come gli atti processuali di prima istanza) è stato presentato a nome di entrambi i coniugi con un unico atto che non distingueva tra le loro rispettive posizioni e non riproponeva nemmeno più l’eccezio­ne di difetto di legittimazione passiva. Per gli stessi motivi esposti in merito alle spese giudiziarie di prima istanza, il valore litigioso della causa promossa contro AP 1 è pure in appello di poco più di fr. 13'000.--, ovvero del 6,5% del valore litigioso (di fr. 200'000.--) stabilito nella sentenza del 28 luglio 2012 (cfr. cons. 11). Di conseguenza, la parte della tassa di giustizia che gli attori devono a AP 1 ammonta a fr. 160.--, mentre le ripetibili possono essere stabilite in fr. 200.--.

2.3. Come risulta implicitamente dalla sentenza del Tribunale federale, occorre sopprimere il vincolo di solidarietà dei coniugi AP 1 e di AP 3 per il pagamento delle spese giudiziarie (tassa, spese e ripetibili) di prima istanza e il vincolo di solidarietà dei coniugi AP 1 per il pagamento delle spese giudiziarie di seconda istanza. Per contro, non vanno modificate né gli importi né l’attribuzione delle spese giudiziarie decise in prima come in seconda istanza nei confronti di AP 2 e di AP 3, dal momento che sono decisioni ormai passate in giudicato, ma le tasse di giustizia e le spese riconosciute a AP 1 con la presente decisione devono essere detratte da quelle dovute dal marito e (limitatamente alla prima istanza) dal terzo, nella misura in cui erano erroneamente state “poste (parzialmente) a carico di lei” (cfr. decisione del Tribunale federale, ad cons. 7). Non si giustifica invece alcun detrazione delle ripetibili attribuite a AP 1 da quelle poste a carico degli altri due convenuti, perché né il valore litigioso delle azioni avverso questi ultimi né lo svolgimento del patrocinio degli attori nei loro confronti sono stati influenzati dalla causa diretta contro AP 1.

  1. Nella sentenza di rinvio, il Tribunale federale ha anche chiesto alla Camera di riformulare la cifra 6.2 del dispositivo in modo comprensibile, nella misura in cui non si capisce con chi AP 3 sia obbligato solidalmente a rifondere ripetibili alla parte appellata (cfr. cons. 6.5 i.f. e 7). Ora, l’aggettivo “solidale” indicato nel dispositivo n. 6.2 è il frutto di un errore redazionale manifesto. Ancorché tale inavvertenza non possa nuocere in alcun modo a AP 3 (l’unico convenuto ad averla segnalata al Tribunale federale), occorre per trasparenza riformulare il dispositivo togliendone l’aggettivo “solidale”.

  2. A scanso di equivoci, verrà riprodotto l’intero dispositivo, compresi i punti della decisione del 28 luglio 2011 che sono stati confermati dal Tribunale federale. Non vengono prelevate spese particolari per la presente decisione né attribuite ripetibili alle parti, che non sono state interpellate.

Motivi per i quali

richiamati gli art. 95 segg. CPC

pronuncia:

  1. Le procedure dipendenti dagli appelli inoltrati da AP 1, AP 2 e AP 3 sono congiunte.

  2. L’appello di AP 1 è accolto.

2.1. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 18 febbraio 2011 del Pretore del Distretto di Bellinzona sono riformati come segue:

“1. La petizione, in quanto diretta contro AP 2 e AP 3, è accolta. Di conseguenza:

1.1. Il contratto di compravendita e costituzione del diritto di abitazione relativo alla part. n. __________ RFD __________ del 16 marzo 2007 di cui al rogito n. __________ del notaio __________, stipulato tra AP 1, AP 2 e AP 3, è revocato.

1.2. AP 1, AP 2 e AP 3 dovranno tollerare che la part. n. __________ RFD __________ venga realizzata a favore di AO 2 e AO 1 senza che si tenga conto dei diritti costituiti con il suddetto contratto del 16 marzo 2007.

1.3. La tassa di giustizia di fr. 3'500.– e le spese di fr. 100.--, con saldo da anticipare dagli attori in solido, sono poste a carico dei convenuti AP 2 e AP 3 in solido, che rifonderanno alla controparte – sempre con vincolo di solidarietà – fr. 11'000.– complessivi per ripetibili.

  1. La petizione, in quanto diretta contro AP 1, è respinta.

2.1. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico degli attori in solido, che rifonderanno a AP 1 – sempre con vincolo di solidarietà – fr. 600.-- per ripetibili”.

2.2. La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr. 160.– relative all’appello presentato da AP 1 sono poste a carico di AO 1 e AO 2, con l'obbligo solidale di rifondere a AP 1 fr. 200.-- a titolo di ripetibili.

  1. L’appello di AP 2 è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr. 2'340.-- relative all’appello presentato da AP 2 restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1 e AO 2, fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili.

  3. L’istanza di gratuito patrocinio presentata da AP 1 è divenuta priva di oggetto mentre quella presentata da AP 2 è respinta.

  4. L’appello di AP 3 è parzialmente accolto.

6.1. Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della sentenza 18 febbraio 2011 del Pretore del Distretto di Bellinzona è riformato come indicato nel dispositivo 2.1 che precede, secondo la formulazione di cui al nuovo dispositivo n. 1.3 della decisione riformata.

6.2. La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr. 2'500.-- relative al presente giudizio in merito all’appello presentato da AP 3 sono poste a suo carico in ragione di fr. 2'200.--, con l'obbligo di rifondere a AO 1 e AO 2 fr. 2’600.-- a titolo di ripetibili.

  1. Notificazione:

– avv. PA 1, __________;

– avv. AP 3, __________;

– avv. PA 2, __________.

Comunicazione alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, ora di poco più di fr. 13'000.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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