5A_19/2011, 5A_230/2011, 5A_306/2010, 5A_409/2010, 5A_817/2008, + 2 weitere
Incarto n. 14.2011.165
Lugano 13 gennaio 2012 LS/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Bozzini e Epiney Colombo
vicecancelliera:
Locatelli
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di sequestro promossa davanti alla Pretura __________, con opposizione 30 dicembre 2010 (inc. EF.2010.3907) da
CO 1 (patrocinato dall' PA 2)
contro
il sequestro 13 dicembre 2010 (inc. EF.2010.3547) (n° __________) richiesto nei suoi confronti da
RE 1 (patrocinato dall' PA 1)
in cui il Pretore __________, con decisione 11 ottobre 2011, ha accolto l'opposizione e annullato di conseguenza il sequestro, tassa di giustizia, spese e ripetibili a carico di RE 1;
reclamante RE 1 con allegato 24 ottobre 2011, dove postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'opposizione e confermare il sequestro e, a titolo subordinato, di respingerla parzialmente confermando il sequestro limitatamente all'importo di fr. 1'080'840.– (EUR 812'859.–), protestate tasse, spese e ripetibili;
lette le osservazioni [recte: risposta al reclamo] del 14 novembre 2011 di CO 1 che ne propone la reiezione integrale, protestate tasse, spese e ripetibili;
richiamato il decreto presidenziale 26 ottobre 2011 con cui la contestuale istanza al reclamo volta a ottenere il conferimento dell'effetto sospensivo, è stata dichiarata irricevibile;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 10 dicembre 2010 diretta contro CO 1, RE 1 ha chiesto al Pretore __________, in base all'art. 271 cpv. 1 cifra 2 e 4 vLEF, di porre sotto sequestro:
– presso __________, tutti gli averi (titoli, crediti, numerario, ecc.) esistenti sulla relazione bancaria n° __________ intestata a __________ SA;
– presso l'AU __________ SA, __________, i 6 certificati azionari (4 da 100 azioni al portatore, 1 da 99 azioni al portatore e 1 da 1 azione al portatore) rappresentanti l'intero capitale azionario della società, depositati nella cassetta di sicurezza intestata allo Studio di consulenza e revisione __________ presso __________, come pure i titoli di proprietà della partecipata __________, detenuti da __________ SA, detenuti ancora oggi dalla società il cui patrimonio è sotto sequestro dal 2005;
il tutto sino a concorrenza del credito di fr. 3'816'791.95 oltre interessi del 5% dal 29 ottobre 2004.
B. Il sequestrante afferma di essere titolare di un credito in restituzione e risarcimento danni di complessi fr. 4'016'791.95 (EUR 3'020'876.– al tasso di cambio valido il giorno dell'istanza di sequestro), somma che aveva consegnato a CO 1, il quale poi se ne era appropriato. In particolare al procedimento penale aperto a suo carico per titolo di appropriazione indebita e denuncia mendace, risoltosi nella sentenza 4 ottobre 2010 della Corte delle assise criminali __________, in sede di dibattimento quest'ultimo aveva quantomeno ammesso di essere debitore verso di lui di EUR 812'859.– (fr. 1'080'840.60 al cambio valido il giorno dell'istanza di sequestro). Il creditore aveva già introdotto, quale parziale risarcimento per appropriazione indebita, una prima domanda di sequestro per complessivi fr. 50'000.– e per fr. 200'000.–. Pertanto, dalla pretesa quantificata in fr. 4'016'791.95, bisognava dedurre fr. 200'000.– (parte dell'importo di cui al precedente sequestro), donde un credito di fr. 3'816'791.95, cifra per cui procedeva ora. Ciò detto, la sentenza 4 ottobre 2010 della Corte delle Assise criminali aveva liberato da ogni vincolo i beni patrimoniali della società __________ SA, di cui l'opponente era unico azionista e avente diritto economico. A carico degli stessi beni era stato altresì disposto un sequestro penale a seguito della domanda di assistenza giudiziaria da parte delle autorità italiane per un procedimento penale in corso in quel paese che, tuttavia, nel frattempo sarebbe stato abbandonato. Ciò posto -a detta del sequestrante- s'imponeva pertanto di bloccare sia il conto bancario intestato a __________ SA sia il pacchetto azionario di quest'ultima. La causa del sequestro era da ricercare tanto nel pericolo di trafugamento di beni da parte di CO 1, quanto nell'esistenza di un legame sufficiente del rivendicato credito con la Svizzera visto che i fatti che ne erano all'origine si erano svolti a __________ in Svizzera, e, limitatamente a fr. 1'080'840.60 (EUR 812'859.–), nell'esistenza di un riconoscimento di debito.
C. Il 13 dicembre 2010, il Pretore __________, ha decretato il sequestro così come richiesto.
D. Il 30 dicembre 2010 CO 1 ha formulato opposizione. Il denaro consegnatogli dal sequestrante nel corso del 1996 era stato conseguito da quest'ultimo in modo illecito in Italia (reato di concussione): di fatto il procedente aveva chiesto all'opponente di occultarlo in Svizzera e provvedere quindi a che il denaro fosse riciclato. In Italia, il sequestrante era sì stato prosciolto dal reato di concussione, ma solo per intervenuta prescrizione del reato. Nell'ambito della sentenza 4 ottobre 2010 riguardante il procedimento penale svoltosi in Svizzera a carico dell'opponente inoltre, la Corte delle assise criminali aveva ritenuto nullo ai sensi dell'art. 20 CO il contratto di mandato in essere fra le parti data la provenienza illecita del denaro: ciò posto, dovendosi escludere che il relativo importo era stato affidato all'opponente in modo valido, venivano meno i presupposti di una sua condanna per titolo di appropriazione indebita. Dovendosi prosciogliere l'opponente per tale reato, la corte non aveva poi potuto confiscare il conto bancario e il pacchetto azionario di __________ SA. La sentenza 4 ottobre 2010 aveva per contro riconosciuto l'opponente colpevole di denuncia mendace, per avere fatto credere al sequestrante che il denaro era andato perso per colpa di terze persone, che erano poi state denunciate al Ministero pubblico dallo stesso sequestrante. In questo contesto, essendosi costituito parte civile, a quest'ultimo erano così state riconosciute pretese civili limitatamente a fr. 50'000.– in relazione al reato di denuncia mendace, riservato il rinvio al foro civile in caso di maggior danno. Ciò detto, il procedente non aveva alcun diritto sul denaro conseguito in modo illecito: il preteso contratto di mandato con l'opponente era anzitutto nullo ex art. 20 CO; né vi era un indebito arricchimento da ripetere (art. 66 CO); come tale poi, la pretesa perdita di quel denaro non era neppure risarcibile giusta l'art. 41 CO. Non era d'altra parte verosimile il trafugamento di beni, né vi erano indizi circa un legame sufficiente del credito con la Svizzera visto che l'opponente era stato prosciolto dal reato di appropriazione indebita. Infine, quanto dichiarato dall'opponente in sede di dibattimento penale non valeva quale riconoscimento di debito. In assenza di tutti questi presupposti, il sequestro era quindi da annullare. Il provvedimento era per contro di per sé decaduto in quanto riferito al sequestro dei certificati azionari, rivelatosi per finire infruttuoso.
E. Al contraddittorio del 19 maggio 2011, l'opponente ha ribadito il suo punto di vista. In sede di risposta, il sequestrante ha precisato che l'esistenza di un pregresso reato illecito a suo carico -da lui comunque contestato- non era mai stata accertata, il perseguimento in Italia per reato di concussione essendo stato abbandonato per intervenuta prescrizione. Dal canto suo la corte penale svizzera aveva solo ipotizzato l'eventualità che il denaro fosse di provenienza illecita. Il sequestrante non aveva potuto ricorrere contro la sentenza di assoluzione 4 ottobre 2010 per il reato di appropriazione indebita emessa a carico dell'opponente, mentre il Procuratore pubblico aveva ritirato il suo dopo che quest'ultimo aveva accettato -alfine di evitare, in parte almeno, la confisca dei beni della società __________ SA- una nuova condanna per riciclaggio. Che l'opponente fosse stato prosciolto dal reato di appropriazione indebita non influiva sulla validità del contratto di mandato e sul diritto del sequestrante di chiedere la restituzione del denaro, quantomeno per l'importo di fr. 1'080'840.– (EUR 812'859.–), visto che il rinvio al foro civile (di cui alla sentenza penale 4 ottobre 2010 appunto) concerneva tutte le pretese. Davanti alla Corte delle assise criminali poi, l'opponente si era dichiarato azionista unico e avente diritto economico di __________ SA. Inoltre, il fatto che il sequestro dei certificati azionari si era rivelato infruttuoso, non comportava certo la decadenza del provvedimento.
In replica, l'opponente ha precisato che la Corte delle assise criminali aveva accertato in via definitiva che non vi era stato affidamento di denaro pronunciando il proscioglimento dal reato di appropriazione indebita, che pertanto il contratto di mandato in essere con il sequestrante era nullo giusta l'art. 20 CO e che, a suo carico, in Svizzera restava effettiva una sua condanna per il reato di riciclaggio. In proposito, non vi era stato patteggiamento con il procuratore pubblico: semplicemente, l'opponente aveva preso atto e accettato gli addebiti a suo carico e accettato il relativo decreto di accusa emesso contro di lui. In questo contesto era stata disposta la confisca del conto bancario intestato a __________ SA, preminente rispetto ad un sequestro esecutivo (art. 44 LEF). I certificati azionari per contro gli erano stati restituiti in modo del tutto legittimo. Dal canto suo, in Italia il sequestrante non era stato condannato per il reato di concussione in quanto il suo perseguimento era prescritto: nondimeno, la commissione del reato che ne era a monte era stata accertata.
Il sequestrante ha ribadito che non vi è stato accertamento definitivo riguardo alla nullità ex art. 20 CO del contratto di mandato, che avverso la sentenza penale 4 ottobre 2010 egli non aveva possibilità di ricorso, che il credito era senz'altro verosimile, che i procedimenti penali in Italia a suo carico erano stati abbandonati, che pure le cause per il sequestro erano verosimili, che l'opponente aveva accettato la condanna per riciclaggio al solo scopo di evitare la condanna per titolo di appropriazione indebita nell'ambito del ricorso per cassazione che il procuratore pubblico aveva introdotto avverso la sentenza 4 ottobre 2010 della Corte della assise criminali, che l'art. 44 LEF aveva rilevanza solo riguardo agli art. 58 vCP e 70 CP e che, ritirato il ricorso per cassazione, il beni di cui egli postulava il sequestro erano stati liberati.
F. Con sentenza dell'11 ottobre 2011, il Pretore __________, ha accolto l'opposizione e annullato il decreto di sequestro. A detta del Pretore la tesi dell'opponente appariva più verosimile rispetto a quella del sequestrante. Giusta la sentenza 4 ottobre 2010 della Corte delle assise criminali __________, il sequestrante aveva rifiutato di dire alcunché circa la provenienza del preteso denaro consegnato all'opponente, escludendo ad ogni modo -come inizialmente preteso- che fine ultimo per “occultare quei fondi” fosse da ricondurre alla causa di separazione in atto tra lui e la moglie (doc. 2, pag. 26 e 27). In Italia poi il sequestrante era stato rinviato a giudizio per il reato di concussione, procedimento che il 26 giugno 2007 era stato abbandonato per intervenuta prescrizione e non già perché l'atto illecito come tale non era stato commesso (doc. 2, pag. 27). Non da ultimo, in Svizzera il 17 dicembre 2010 il Procuratore pubblico del Canton Ticino aveva emesso un decreto d'accusa a carico dell'opponente per titolo di riciclaggio di denaro in relazione al mandato ricevuto dal sequestrante e finalizzato all'occultamento dei fondi consegnatigli (doc. 5). E, in questo contesto, lo stesso procuratore pubblico aveva altresì disposto la confisca del conto bancario presso __________ intestato a __________ SA (doc. 5 pag. 2). Ciò detto, appariva senz'altro verosimile la tesi della provenienza illecita del denaro che il sequestrante aveva chiesto di occultare all'opponente: dovendosi ritenere nullo giusta l'art. 20 CO il contratto in essere fra loro, il procedente non poteva rivendicare alcunché a titolo di risarcimento. Tale facoltà era altresì esclusa, in applicazione dell'art. 66 CO, con riferimento al preteso indebito arricchimento dell'opponente. In assenza di un credito verosimile a favore del sequestrante, il Pretore ha annullato il sequestro soprassedendo a ogni ulteriore disamina dei restanti due presupposti richiesti dall'art. 272 cpv. 1 LEF.
G. Con reclamo 24 ottobre 2011 RE 1 chiede di respingere l'opposizione e confermare quindi il sequestro, in via subordinata quantomeno limitatamente a fr. 1'080'840.– (EUR 812'859.–). Il reclamante considera verosimile l'esistenza del credito, della causa del sequestro e dell'appartenenza dei beni al debitore sequestrato. Egli intravede un manifesto accertamento arbitrario dei fatti con riferimento all'asserito accertamento della provenienza illecita del denaro che il sequestrante aveva dato all'opponente e che, per questo, era stato ritenuto motivo di nullità per il contratto venuto in essere fra loro. Ravvisa inoltre un'errata applicazione del diritto laddove da questa premessa, il primo giudice ne ha dedotto che i presupposti di verosimiglianza del credito di risarcimento e/o restituzione non erano dati.
H. Della risposta al reclamo inviata dall'opponente il 14 novembre 2011 e con cui se ne propone integrale reiezione, si dirà, se necessario, nel seguito.
Considerando
in diritto: 1. Secondo l'art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Pertanto, a fronte di una sentenza impugnata datata 11 ottobre 2011, la procedura ricorsuale è retta dal nuovo diritto. Ciò posto, per l'art. 319 lett. a CPC, sono tra l'altro impugnabili mediante reclamo le decisioni attinenti pratiche a tenore della LEF emesse in materia di sequestro di cui agli art. 272 e 278 LEF (art. 309 lett. b n. 6 CPC). Trattandosi di un'impugnazione diretta contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) poi, il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC su rinvio dell'art. 278 cpv. 3 LEF). Eventuali osservazioni devono infine ossequiare un medesimo termine di dieci giorni (art. 322 cpv. 2 CPC). Nel caso concreto, proposto il 24 ottobre 2011 avverso la sentenza 11 ottobre 2011 intimata l'indomani e notificata il giorno 13 ottobre, il reclamo risulta senz'altro tempestivo. Dal canto suo il ricorso del sequestrante è stato intimato all'opponente in data 2 novembre 2011 e notificato il successivo giorno 3: trasmessa il 14 novembre 2011 la risposta al reclamo è altresì ammissibile.
Per contro, l'art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino a conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore si applica il previgente diritto. Di modo che, alla procedura svoltasi davanti al Pretore torna applicabile sia la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 (v. LALEF, segnatamente gli art. 19-23 vLALEF, abrogati con effetto al 1° gennaio 2011) sia -come diritto di procedura suppletivo in virtù del rinvio disposto dall'art. 25 vLALEF- le disposizioni del Codice di procedura civile ticinese allora in vigore (CPC/TI: Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 [RL 3.3.2.1]) e valido fino al 31 dicembre 2010.
Ora, la decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 44-45 ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere impugnata -come visto (sopra, consid. 1)- entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore, nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti, con il rimedio del reclamo a prescindere dal valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, nonché art. 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a CPC). L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore -e contestate dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per mantenere il provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).
Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) -art. 25 n. 2 lett. a vLEF per la procedura davanti al Pretore- in cui vigono la massima dispositiva, il principio attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (art. 55 e 58 CPC; Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pag. 213 seg. con rif.; Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, ma esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace o sia notorio (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed., Berna 2006, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).
Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85 segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 157 CPC).
Inoltre, i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano determinanti.
a) Invero, contestualmente all'entrata in vigore il 1° gennaio 2011 del nuovo Codice di diritto processuale svizzero, alcuni autori sembrano limitare il campo di applicazione di questa norma solo a fatti, prove ed eccezioni nuovi in senso proprio (“echte Noven”: Ammon/Walther, op. cit., n. 74 ad § 51; Reiser, op. cit., n. 46 ad art. 278, che nondimeno ammette la facoltà di avvalersi di “unechte Noven” ogni qualvolta è posta in gioco la nullità del sequestro o l'omissione ad avvalersene va ricondotta a un motivo “scusabile e giustificato” [op. cit., n. 47 segg. ad art. 278]; Reich in: Baker/McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Berna 2010, n. 4 ad art. 326; Sprecher, Prozessieren zum SchKG unter neuer ZPO in: SJZ 107 (2011) Nr. 12 pag. 282 ad D/III/4; Meier-Dieterle, Arrestpraxis ab 1. Januar 2011 in: AJP/PJA 10/2010 pag. 1222 n. 74). Tuttavia, se è vero che la prassi del Tribunale federale ha a più riprese ribadito la piena compatibilità degli “echte Noven” con l'art. 278 cpv. 3 LEF (Sentenza del Tribunale federale 5A_409/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 1.3; 5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3; 5P.330/2005 e 5P.296/2005 del 17 novembre 2005 consid. 4.2.1 e 5.1), al contrario non risulta che egli si sia pronunciato nel senso di escludere in modo univoco e a priori l'ammissibilità dei cosiddetti “unechte Noven” (Sentenza del Tribunale federale 5A_817/2008 del 30 giugno 2009 consid. 4.2). Ciò posto, come tale l'entrata in vigore dell'art. 326 CPC non ha in sé comportato una modifica della riserva contenuta nell'art. 278 cpv. 3 2. periodo LEF (cfr. n. 17 dell'allegato I al CPC in: RU 2010 1835 e 1849; per analogia: Sentenza del Tribunale federale 5A_230/2011 del 12 maggio 2011, consid. 3.2.1). E, anzi, sotto questo profilo traspare anche un diverso approccio che in riferimento all'opposizione al sequestro, non pare distinguere “echte” e “unechte Noven” (Freiburghaus/ Afheldt in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 5 ad art. 326) e persino ammettere in modo esplicito e generico “tout fait nouveau” (Jeandin in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 4 ad art. 326).
b) A fronte di ciò, e in mancanza di una visione univoca tanto nell'uno quanto nell'altro senso, non si intravede motivo per cui questa Camera debba scostarsi dalla prassi sviluppata -in forza di puntuali argomenti giuridici (sopra, consid. 4 ab initio)- e adottata in materia da oltre un decennio. Ciò posto, sono così di per sé ammissibili i nuovi documenti (doc. J a V al reclamo) che il sequestrante ha allegato al suo reclamo.
a. l'applicazione errata del diritto;
b. l'accertamento manifestamente errato dei fatti.
In concreto, il reclamante RE 1 lamenta anzitutto un manifesto e arbitrario accertamento dei fatti per essersi, il Pretore, dipartito dal presupposto che il denaro consegnato all'opponente era di provenienza illecita (reclamo, pag. 13 seg. n. 11). A detta dell'insorgente poi, il primo giudice aveva applicato in modo erroneo il diritto nella misura in cui da questa stessa circostanza -come si avrà modo di vedere in seguito- ne aveva per finire dedotto che l'esistenza del credito non era verosimile (reclamo, pag. 14 n. 11).
Giusta l'art. 272 cpv. 1 vLEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:
del credito;
di una causa di sequestro;
di beni appartenenti al debitore.
Il Pretore non ha ritenuto sussistere elementi sufficienti a comprova dell'esistenza del rivendicato credito (sentenza impugnata, pag. 5 seg. consid. 7a, 7b, 7c e 7d) in quanto la tesi sostenuta dall'opponente circa l'origine illecita del denaro che il sequestrante gli aveva consegnato e chiesto di occultare, appariva più verosimile rispetto a quella contraria avanzata da RE 1: ciò detto, di conseguenza, quest'ultimo non poteva rivendicare alcunché in quanto, giusta l'art. 20 CO, la pretesa relazione contrattuale esistente fra i due era da ritenere nulla, mentre, per l'art. 66 CO, era da escludere la ripetizione di ciò che fu dato intenzionalmente per uno scopo contrario alla legge o ai buoni costumi (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 7). In assenza di un credito esigibile, e quindi di uno dei presupposti che legittimano un sequestro, il Pretore aveva rinunciato a esaminare oltre l'esistenza delle altre due condizioni (causa del sequestro e beni appartenenti all'opponente) (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 8).
a) In proposito, il reclamante rileva che la citata sentenza non ha “affatto accertato la provenienza illecita del denaro, men che meno dal reato di concussione, ma lo ha solo “supposta” quale situazione di fatto più favorevole all'imputato dal punto di vista della Corte” e che il fatto di avere -nel contesto di quel procedimento penale- sottaciuto ogni e qualsiasi indicazione circa l'origine dei soldi, non permetteva certo di ritenere che si trattasse di provento da crimine o delitto (reclamo, pag. 14 n. 12). Ciò non toglie che la sentenza 4 ottobre 2010 con cui la Corte delle assise criminali ha prosciolto l'opponente dal capo d'imputazione di “ripetuta appropriazione indebita aggravata” (doc. 2 pag. 36 n. 2) -riconoscendolo nondimeno colpevole solo di “denuncia mendace” (doc. 2 pag. 36 n. 1)- rileva fra l'altro che “non fa dubbio che -come asserito da CO 1 sin dal suo secondo verbale al PP __________ - sin dalla primavera del 1996 il mandato conferitogli [all'opponente] fu quello di aiutare RE 1 a occultare all'estero (per sottrarli alle Autorità italiane), ovvero a riciclare, ingenti somme conseguite da RE 1 mediante il reato di “concussione”” (doc. 2 pag. 32 consid. 5), che “nel caso concreto, tanto RE 1 quanto CO 1 sapevano nel marzo del 1996 che il patrimonio che il primo chiedeva al secondo di trasferirgli e di gestirgli all'estero era frutto di “tangenti” che occorreva far sparire d'urgenza prima che le Autorità italiane avessero a scoprirle e a sequestrarle” (doc. 2 pag. 33 consid. 6) e che “a CO 1 e a RE 1 non poteva cioè sfuggire che, a motivo della provenienza illecita dei fondi, quello che RE 1 chiedeva a CO 1 era di aiutarlo a riciclarli all'estero (e, di fatto, gli inquirenti italiani hanno nel seguito avviato contro CO 1 un procedimento penale per riciclaggio, procedimento tuttora aperto)” (doc. 2 pag. 33 seg. consid. 6), per concludere poi che “in tali condizioni il patto fiduciario tra loro stipulato è ed era nullo [per l'art. 20 CO]” con la conseguenza che “CO 1, nel rapporto interno con RE 1, non ha mai potuto acquisire un potere giuridico valido, degno di protezione” (doc. 2 pag. 34 consid. 6), motivo per cui “gli averi di RE 1 non sono cioè mai stati “affidati” a CO 1 nel senso richiesto dall'art. 138 CP” (doc. 2 pag. 34 consid. 6). Di modo che, richiamandosi a questo documento, nella misura in cui ha ritenuto sufficientemente verosimile la tesi della provenienza illecita del denaro, il giudizio del Pretore non può essere sanzionato.
b) Il reclamante obietta invero che la vertenza penale di cui egli era stato oggetto in Italia per il reato di concussione era stata archiviata per intervenuta prescrizione con decisione del Tribunale penale __________ del 26 giugno 2007 (doc. T al reclamo), e che in quel contesto era emerso che l'ipotesi di reato era una mera congettura (reclamo, pag. 14 n. 12). Ma, a parte il fatto che di questa sentenza si è già tenuto conto nell'ambito del processo in Svizzera terminato con la decisione 4 ottobre 2010 della Corte delle assise criminali -ciò che peraltro lo stesso reclamante rileva- l'interessato omette di considerare che in quella sede il Tribunale penale __________ aveva fra l'altro premesso che la “contestata attività di induzione [da parte di RE 1] nei confronti di S__________, B__________ e Si__________, risulta provata all'esito dell'espletata istruttoria dibattimentale” (doc. T al reclamo, pag. 3), che ciò detto “per giurisprudenza costante, ad integrare gli estremi del delitto consumato di concussione, è sufficiente la semplice promessa di pagamento sotto la pressione del “metus pubblicae potestatis”, costituendo il pagamento dell'indebito un post factum che serve solo alla realizzazione dell'illecito profitto ma che è ininfluente sul già avvenuto perfezionamento del reato” (doc. T al reclamo, pag. 4), che “nel caso di specie, l'induzione risulta essersi verificata, secondo quanto concordemente riferito dal S__________, dal B__________ e dal Si__________, nel 1986 o, al più tardi, nel 1988” (doc. T al reclamo, pag. 4), motivo per cui alla luce della normativa vigente non si doveva procedere “nei confronti di RE 1 in ordine al delitto ascrittogli per essere lo stesso estinto per maturata prescrizione” (doc. T al reclamo, pag. 4). A differenza di quanto lascia intendere il reclamante invece, la pretesa qualifica di “mere congetture” riguardava le concrete modalità con cui il sequestrante avrebbe di fatto posto in atto il suo promesso intervento a quelle tre persone (doc. T al reclamo, pag. 3 in basso). Di modo che, la censura è infondata e va respinta.
c) Il reclamante soggiunge inoltre che una contestuale richiesta di risarcimento danni cui S__________ aveva avviato nei suoi confronti in Italia -in sostanza per gli stessi fatti di cui al predetto procedimento penale (sopra, consid. 7b)- era stata respinta dal Tribunale ordinario __________ Sezione civile, con decisione 27 gennaio 2001 (doc. U al reclamo), in quanto difettava “un qualsiasi elemento di prova in ordine a dazioni di denaro” (reclamo, pag. 14 n. 12). In quel medesimo giudizio si evidenziava però che “in ogni caso rimane impregiudicata l'adozione penale in corso sull'ipotesi di concussione denunciata dall'attore [ossia S__________] e ascritta al convenuto [ossia il sequestrante]” (doc. U al reclamo, pag. 3), conclusasi appunto oltre sei anni dopo con la sentenza penale di abbandono del procedimento solo per intervenuta prescrizione del reato di concussione e non già perché il reato non era stato commesso (sopra, consid. 7b). Pertanto, ancora una volta la censura non soccorre l'insorgente.
a) A detta del reclamante, l'opponente aveva patteggiato con il procuratore pubblico la condanna per riciclaggio, alfine di ottenere il ritiro del ricorso che quest'ultimo aveva interposto contro la sentenza 4 ottobre 2010 di proscioglimento dal reato di appropriazione indebita e rientrare così in possesso dei beni della società __________ SA (reclamo, pag. 14 seg. n. 12). Siffatte conclusioni sono tuttavia di parte e non hanno alcun riscontro oggettivo. Basti rammentare che nella stessa sentenza 4 ottobre 2010, la Corte delle assise criminali già rilevava che: “Una tale ipotesi, ovvero che CO 1 abbia commesso riciclaggio anche in Svizzera, non è mai stata a lui imputata. Altresì essa sarebbe oggidì in gran parte prescritta. Nondimeno, posto che CO 1 abbia realmente commesso riciclaggio per mestiere ex art. 305bis CP, gli atti costitutivi di riciclaggio da lui commessi a partire dal novembre 2000 e prima del 2003 (data della prescrizione del “reato a monte”) potrebbero non essere ancora prescritti. Non potendosi escludere che CO 1 abbia commesso anche in Svizzera riciclaggio per mestiere, dovendosi quindi considerare che il patto in re illicita negoziato tra RE 1 e CO 1 sia stato ab initio nullo e quindi tale da far venir meno il requisito dell'“affidamento” ex art. 138 CP, non si può far luogo alla condanna di CO 1 per appropriazione indebita (aggravata) così come imputatogli nell'atto d'accusa” (doc. 2 pag. 35 consid. 6). A ciò aggiungasi poi che con il decreto d'accusa del 17 dicembre 2010 a carico dell'opponente, il procuratore pubblico ha altresì disposto la confisca del conto bancario appartenente alla società __________ SA. Di modo che, anche da questo punto di vista la critica va respinta.
b) Il reclamante afferma inoltre che l'opponente era stato al centro di un procedimento penale per titolo di riciclaggio anche in Italia e che pure in quel caso il processo era stato abbandonato e, con esso, i contestuali sequestri preventivi disposti nell'ambito della relativa richiesta di assistenza giudiziaria che le autorità italiane avevano rivolto a quelle svizzere (reclamo, pag. 16 n. 12). Tuttavia, anche sotto questo profilo la censura si rivela inconsistente. In effetti il reclamante medesimo ammette che quel procedimento era per finire stato archiviato per intervenuta prescrizione (reclamo, pag. 15 n. 12), e quindi -come ritenuto dal Pretore a fronte del reato di concussione a carico del sequestrante (sopra, consid. 7)- non già perché il reato in sé non era stato commesso. Conseguentemente, ai fini della vertenza in esame, che poi le competenti autorità richiedenti abbiano proposto la revoca dei sequestri preventivi di cui alla domanda di assistenza giudiziaria da loro rivolta alle autorità svizzere (doc. K e L), non è a ben vedere di rilevanza alcuna. In proposito, il reclamo è così infondato.
Il reclamante rimprovera al Pretore di non avere distinto il contratto di mandato venuto in essere fra opponente e sequestrante e in virtù del quale il primo aveva trasferito dall'Italia in Svizzera il denaro consegnatogli dal secondo, dal mandato instauratosi fra i due a seguito dell'apertura del conto bancario su cui i pretesi soldi erano poi stati bonificati e del contestuale conferimento all'opponente della procura che lo autorizzata a gestire il relativo patrimonio (reclamo, pag. 16 n. 13): a suo dire se, per quel che ne era della prima eventualità si poteva in effetti ipotizzare una nullità ai sensi dell'art. 20 CO, ciò non era certo il caso per la gestione della relazione bancaria che era stata costituita successivamente al preteso occultamento di beni (reclamo, pag. 17 n. 13). L'argomentazione sfiora tuttavia il pretesto, giacché in tal modo l'interessato pare sottintendere che la pacifica provenienza illecita del denaro sarebbe in qualche modo stata sanata e che, per questo motivo, i relativi fondi possano ora beneficiare di una tutela giuridica. E, ciò non può seriamente essere sostenuto, quest'ultima non potendo affatto prescindere dalla prima. Di modo che, nella misura in cui dalla provenienza illecita del denaro il Pretore ha desunto che “nessuna pretesa a dipendenza di tale contratto può essere pretesa da quest'ultimo [ossia il sequestrante], ritenuto come il contratto tra loro [ovvero opponente e sequestrante] venuto in essere è un contratto nullo ex art. 20 CO”, il giudizio impugnato merita conferma.
A detta del reclamante, il Pretore ha omesso di considerare che la verosimiglianza del credito non va giudicata unicamente in funzione di una responsabilità riconducibile a obblighi contrattuali o ad un indebito arricchimento, bensì anche tenendo conto di una responsabilità dell'opponente per atto illecito ai sensi dell'art. 41 segg. CO (reclamo, pag. 17 n. 14): in particolare, l'interessato ricorda che il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che la nullità di un contratto giusta l'art. 20 CO e l'impossibilità di ripetere quanto intenzionalmente dato per uno scopo contrario alle leggi e ai buoni costumi giusta l'art. 66 CO, non esclude l'eventualità di un diritto al risarcimento per atto illecito ai sensi dell'art. 41 CO, dovendosi ritenere che tutti quelli imputabili all'opponente con effetto dal 4 maggio 1998 erano tali (reclamo, pag. 18 n. 14). Il reclamante però si limita a qualificare come tali le azioni dell'opponente in quanto finalizzate “alla realizzazione del disegno di appropriarsi del patrimonio del creditore, approfittando della procura che RE 1 gli aveva conferito contestualmente all'apertura del conto presso la banca” (reclamo, pag. 18 n. 14), ipotesi di reato questa per la quale -come già visto- la Corte delle assise criminali il 4 ottobre 2010 ha emesso una decisione di proscioglimento (sopra, consid. 7a). Ma, per il resto, egli non individua altrimenti i pretesi “atti illeciti” che rimprovera all'opponente. Di modo che, non sussistono elementi che rendano verosimile un eventuale risarcimento giusta l'art. 41 segg. CO. Pertanto, anche sotto questo profilo, l'appello va respinto.
Il Pretore ha per finire evidenziato che la tesi dell'opponente era rafforzata anche perché la relazione bancaria intestata a __________ SA -di cui il procedente chiedeva in questa sede il sequestro- era stata confiscata con decreto d'accusa 17 dicembre 2010 del procuratore pubblico a carico dell'opponente (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 7d). Il reclamante gli obietta che questo provvedimento non ostacola la pronuncia di un sequestro esecutivo, e che la questione sarebbe semmai stata risolta al momento della realizzazione dei beni in applicazione dell'art. 44 LEF (reclamo pag. 18 n. 15), dilungandosi per il resto in una serie di considerazioni intese a dimostrare che nel caso specifico la possibilità di ordinare la confisca di quel conto era oramai prescritta (reclamo, pag. 19 n. 15). La censura è però incongruente, visto che non è l'esistenza in sé della confisca ad aver indotto il Pretore a revocare il decreto di sequestro. L'ordine di confisca -peraltro preceduto dal relativo sequestro penale disposto il 6 dicembre 2010 (doc. L)- era -come già visto (sopra, consid. 8a in fine)- contenuto nel decreto d'accusa 17 dicembre 2010 emesso dal procuratore pubblico a carico dell'opponente per il reato di “riciclaggio di denaro aggravato” per avere “compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine”, in particolare “agendo nell'ambito del mandato a lui conferito da RE 1 allo scopo di occultare, ovvero riciclare, all'estero somme di denaro conseguite da RE 1 in Italia mediante il reato di concussione” (doc. 5 pag. 1 e pag. 2 n. 4, O al reclamo pag. 1 e pag. 2 n. 4). E ciò, induceva a presumere -come appunto ritenuto dal Pretore- che il denaro consegnato all'opponente dal sequestrante era di provenienza illecita, dando quindi un ulteriore riscontro a quanto già emergeva dagli altri elementi considerati (sopra, consid. 7 e 8). Anche sotto questo profilo, non risultava quindi suffragata la tesi della verosimile esistenza della pretesa risarcitoria di cui il sequestrante si pretendeva titolare. Per il resto, basti aggiungere che non è compito né del giudice del sequestro né dell'autorità di reclamo sindacare sulla legittimità di provvedimenti emessi da un'autorità inquirente nell'esercizio dei compiti che le competono. Di modo che, anche da questo punto di vista il reclamo è infondato.
Da quanto precede, il reclamo va così respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata. L'esito odierno rende inutile la disamina sui presupposti relativi all'esistenza di una causa di sequestro (art. 272 cpv. 1 cifra 2 LEF) e di beni appartenenti all'opponente (art. 272 cpv. 1 cifra 3 LEF), che il Pretore ha rinunciato ad esaminare a motivo che il credito a tutela di cui era stata introdotta istanza di sequestro non era verosimile.
Le spese giudiziarie (tassa di giustizia [art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF] e spese processuali [art. 95 cpv. 2, 105 cpv. 1 CPC]), insieme alle ripetibili (art. 95 cpv. 3, 105 cpv. 2 CPC), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).
Motivi per i quali
richiamati gli art. 271 segg. LEF e vLEF, art. 95, 105, 106, 251 lett. a, 319 segg., 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC, art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.–, già anticipata dal reclamante RE 1, __________, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a CO 1, __________, fr. 8'000.– per ripetibili.
Intimazione:
– PA 1;
– PA 2.
Comunicazione alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 3'816'791.95, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.