Incarto n. 14.2011.12
Lugano 31 marzo 2011 SL/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (EF.2010.578 della Pretura __________) promossa con opposizione 27 dicembre 2010 da
CO 1 (patrocinato dall' PA 2)
contro
il sequestro 29 ottobre 2010 (EF.2010.456) (n° __________) richiesto nei confronti dell'opponente da
RE 1 (patrocinata dall' PA 1)
in cui il Pretore __________ con decisione 4 febbraio 2011 ha accolto l'opposizione e, conseguentemente, ha annullato il sequestro;
reclamante RE 1 con allegato 8 febbraio 2011 in cui postula, previa la concessione dell'effetto sospensivo, la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'opposizione, protestate tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado;
lette le osservazioni 3 marzo 2011 con cui l'opponente chiede la reiezione del reclamo e la conferma della sentenza pretorile, con protesta di spese, tasse e ripetibili;
richiamato il decreto presidenziale 9 febbraio 2011 con cui l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 28 ottobre 2010 diretta contro CO 1, RE 1 ha chiesto al Pretore __________ in base all'art. 271 cpv. 1 n. 4 vLEF, di porre sotto sequestro “ogni avere in denaro, titoli, preziosi -eventualmente anche il contenuto di cassette di sicurezza- di cui il convenuto è titolare e/o detentore economico” presso la __________, in particolare ma non solo l'agenzia di __________. Il tutto fino a concorrenza di fr. 110'000.– oltre interessi al 5% a partire dal 28 ottobre 2010.
La sequestrante ha precisato di essere stata ammessa nell'ambito del fallimento della società __________ SA, , quale creditrice di 3a classe per l'importo di fr. 43'040.–. Su sua richiesta, con atto di cessione ex art. 260 LEF del 20 ottobre 2010, l'amministrazione del fallimento l'aveva poi formalmente autorizzata a far valere a proprio conto, rischio e pericolo, ma in nome della massa fallimentare, tutte le pretese di cui __________ SA in liquidazione era titolare, quindi verso “debitori della fallita” e “persone incaricate dell'amministrazione, della gestione e della revisione prevista agli art. 754-757 CO” (doc. C). In particolare, a detta della sequestrante, il 22 febbraio 2002 appena costituita la predetta società __________ SA di cui era proprietario e azionista unico, CO 1 aveva ordinato a F, amministratore unico della stessa, di prelevare fr. 92'000.– dal capitale azionario consegnandogli poi tale somma in contanti. E, il relativo bilancio della società allestito al 31 dicembre 2009, al passivo indicava appunto un credito correntista di fr. 96'020.50. Ciò posto, ritenuti i presumibili costi di procedura e la sua pretesa di fr. 43'040.–, in veste di unica cessionaria dei crediti della società __________ SA, ora in liquidazione (doc. C, pag. 1 in basso), la sequestrante ha quantificato in complessivi fr. 110'000.– il credito per la pronuncia del sequestro.
B. Il 29 ottobre 2010, il Pretore __________ ha decretato, a titolo di “prelievo del capitale azionario/ operazioni effettuate nell'ambito della gestione della società svizzera fallita” e per la cifra di fr. 96'020.50 oltre interessi al 5% a partire dal 28 ottobre 2010, il sequestro di “ogni avere in denaro, titoli, preziosi -eventualmente anche il contenuto di cassette di sicurezza- di cui il convenuto è titolare presso la __________, agenzia di __________”.
C. Il 27 dicembre 2010 CO 1 ha fatto opposizione, precisando che il plico contenente il decreto di sequestro era stato consegnato alla custode della palazzina dove egli abitava, che tale notifica era però irregolare, che, di fatto, la custode gli aveva trasmesso quell'invio solo 15 dicembre 2010 e che, pertanto, datata 27 dicembre 2010 l'opposizione al sequestro era da considerare tempestiva. La sequestrante poi non aveva reso verosimile l'esistenza del credito a suo favore e quella di beni appartenenti al presunto debitore. Al contraddittorio 31 gennaio 2011 egli ha inoltre contestato di essere stato proprietario, organo di fatto o avere avuto partecipazioni in seno alla società fallita e di conoscere l'amministratore unico F__________, escludendo altresì di detenere beni presso la banca indicata dalla sequestrante. In particolare, risultava inutilizzabile la dichiarazione scritta di F__________ sia per l'art. 228 CPC/TI sia poiché aveva un evidente interesse alla vertenza in esame ritenuto che figurava ancora quale amministratore unico della società fallita. La pretesa consegna di denaro in contanti non era attestata da una ricevuta, e da un contratto di mandato fiduciaro 10 gennaio 2002 risultava che fiduciante non era l'opponente ma bensì una terza persona. Inoltre, non era stata resa verosimile l'esistenza di una relazione bancaria intestata all'opponente -circostanza che certo non poteva considerarsi nota- motivo per cui l'istanza della società procedente costituiva un sequestro esplorativo, come tale vietato.
Per la sequestrante, nella misura in cui confermava che il decreto di sequestro era stato consegnato alla custode il 29 ottobre 2010 (recte: 30 novembre 2010 stando alla stessa sequestrante), l'opponente medesimo dava atto dell'intempestività dell'opposizione 27 dicembre 2010. Quantomeno fino al 31 dicembre 2010, la notifica di atti in Italia tramite invio postale era considerata conforme al diritto svizzero (RtiD 2010 II 749). L'invio doveva pervenire nella sfera di competenza del destinatario, come appunto il caso con la consegna alla custode di un palazzo di residenza, rispettivamente nella buca lettere o nella casella postale. Inoltre, la consegna alla custode era altresì prevista dal diritto italiano (art. 139 CPCit). Non era neanche verosimile poi che l'invio fosse stato consegnato all'interessato solo il 15 dicembre 2010, trascorso ben un mese e mezzo. Nel merito sostiene che, la sequestrante sapeva dell'esistenza delle relazioni bancarie presso quel preciso istituto bancario da lei indicato, presupposto quindi senz'altro verosimile. La stessa opposizione al sequestro della controparte costituiva un indizio in tal senso. Pacifica, d'altra parte l'esistenza del credito registrato a bilancio e di cui la sequestrante era unica cessionaria ex art. 260 LEF.
L'opponente ha precisato che la custode non era legittimata a ritirare raccomandate o atti giudiziari per suo conto. Il decreto di sequestro era un atto esecutivo, di modo che per la sua notifica era determinata dalla normativa LEF. L'art. 66 LEF consente l'invio per posta, qualora un trattato internazionale lo permetta. In Italia poi, la notifica per posta era regolata da precise norme. Ad ogni modo, circa il momento dell'effettiva notifica alla custode non vi era alcuna prova liquida. Di fatto poi, per il principio di territorialità, la notifica diretta in Italia di un atto esecutivo pareva dubbia, motivo per cui la stessa era da considerare addirittura nulla. Infine, che egli avesse introdotto opposizione poi, certo non suppliva alla mancanza di prove circa l'esistenza di beni del debitore: sostenere il contrario equivaleva a ritenere infondato un sequestro investigativo solo perché l'escusso vi si era opposto.
La sequestrante ha obiettato che la notifica per posta era conforme all'art. 66 cpv. 3 LEF. La raccomandata indirizzata all'opponente era stata ritirata dalla custode, e lasciava quindi presumere che fosse autorizzata ad agire in tal senso. Ciò era conforme all'art. 139 cpv. 3 CPCit. Essendo necessario stabilire l'esatto giorno della consegna alla custode -conformemente alla LALEF- diventava necessario richiamare dall'UEF la “relativa ricevuta”. Non vi era stato alcun sequestro investigativo, visto che il provvedimento era rivolto a uno specifico istituto con cui l'opponente intratteneva rapporti bancari. Data l'opposizione, l'esistenza dei beni era verosimile. L'opponente era proprietario economico e debitore correntista di __________ SA in liquidazione. L'estratto RC dove F__________ era ancora amministratore unico, non era con evidenza aggiornato: pendente il fallimento in effetti l'amministrazione era affidata all'UEF.
D. Con sentenza 4 febbraio 2011 il Pretore __________ ha accolto l'opposizione annullando il sequestro. Le autorità svizzere potevano procedere a comunicazioni di atti in Italia -come per notifiche nel territorio elvetico- direttamente per posta. Di fatto, non era contestato né che decreto e verbale di sequestro erano stati spediti il 16 novembre 2010 come risultava dalle buste d'intimazione (doc. B all'opposizione, pag. 2 e 3), né che in sua assenza gli stessi erano stati trattenuti dalla custode della palazzina dove risiedeva l'opponente, a quel momento assente e che quindi non aveva potuto prenderli subito in consegna. La custode aveva confermato per scritto, che solo al momento del rientro, ossia il 15 dicembre 2010, le era stato possibile trasmettere i due invii raccomandati all'opponente. Ora, da una parte la notifica fittizia (termine di giacenza di 7 giorni) di cui all'art. 34 LEF non era ipotizzabile in quanto il sequestro era stato emesso all'insaputa del debitore. D'altro canto, la notifica alla custode non costituiva una valida notifica sostitutiva. Ciò posto, l'opponente poteva avere saputo del sequestro solo il 15 dicembre 2005 [recte: 2010], per cui il termine di dieci giorni per fare opposizione ex art. 278 cpv. 1 vLEF è venuto a scadere -per l'art. 31 cpv. 3 LEF- il 27 dicembre 2010. L'opposizione era così tempestiva. Nel merito, il sequestro di beni appartenenti al debitore in forma generica (“ogni avere…”) era certo lecito. Però, volendo evitare il rischio di un sequestro esplorativo, bisognava rendere verosimile almeno una relazione bancaria intestata al debitore. In concreto, la sequestrante aveva sì specificato il luogo di deposito (agenzia di ) e l'identità del terzo depositario (). Ma, a fronte di specifiche contestazioni dell'opponente circa l'esistenza di beni a lui appartenenti, si era limitata a proporre mere allegazioni di parte prive di riscontro. I requisiti di verosimiglianza di cui all'art. 272 vLEF non erano così soddisfatti già per questo motivo. Diventava di conseguenza inutile esaminare anche le contestazioni sollevate riguardo alla pretesa inesistenza del credito.
E. Con il presente reclamo dell'8 febbraio 2011, RE 1 chiede la reiezione dell'opposizione e, quindi, la conseguente conferma del sequestro. L'interessata invoca la violazione degli art. 272 e 278 vLEF, 66 LEF e 34 vLEF oltre all'errata valutazione dei fatti. Il decreto di sequestro e il verbale erano stati spediti all'escusso per raccomandata il 16 novembre 2010 e notificati il successivo 30 novembre 2010, come accertato telefonicamente presso l'UEF. Seppur in mano alla custode, l'invio era sempre rimasto presso la residenza dell'escusso. Di modo che, il termine per interporre opposizione scadeva il 10 dicembre 2010. A fronte di ciò, quella dell'opponente era senz'altro tardiva. Rimprovera al Pretore di non avere richiamato, oltretutto senza nemmeno darne spiegazione, dall'UEF di __________ la “ricevuta di ritorno” contestuale a quell'invio raccomandato. Di propria iniziativa, la sequestrante ne produce una copia davanti a questa Camera (doc. H). Un invio raccomandato poteva essere ritirato solo da persona autorizzata: bisognava pertanto ritenere tale la custode del palazzo dove abitava l'escusso. Ciò era pure confermato dal fatto che, almeno fino al 31 dicembre 2010, l'Italia ammetteva l'invio per posta di atti giudiziari ed esecutivi provenienti dalla Svizzera (RtiD 2010 II 80c), e dall'art. 139 cpv. 3 e 4 CPCit. A torto il Pretore aveva inoltre rinviato a riferimenti dottrinali privi di pertinenza e comunque generici e non univoci.
La reclamante contesta la qualifica di sequestro esplorativo della sua istanza, precisando che la stessa opposizione di controparte dava atto dell'esistenza di beni di sua proprietà presso la banca indicata. Del resto poi, non era facile provare con documenti l'esistenza di una relazione bancaria. Produce una dichiarazione scritta rilasciata da L__________ e dove quest'ultimo conferma di avere accompagnato l'opponente presso la __________ per l'apertura di un conto. Verosimile infine l'esistenza del credito iscritto a bilancio e confermato da quello che era l'amministratore unico F__________. La sequestrante era per il resto unica cessionaria di pretese della società fallita.
G. Delle osservazioni dell'opponente si dirà, se necessario, nel seguito.
Considerando
in diritto: 1. Anzitutto, premesso che la decisione impugnata è datata 4 febbraio 2011 ed è quindi successiva all'entrata in vigore del Codice di diritto processuale svizzero (CPC: RS 272) -stabilita al 1° gennaio 2011- si pone la questione a sapere quali norme procedurali siano applicabili all'esame dell'istanza di opposizione al sequestro proposta dall'opponente il 27 dicembre 2010. L'art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore si applica il diritto procedurale previgente. In concreto, alla procedura svoltasi davanti al Pretore tornano quindi applicabili sia la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 (v. LALEF, segnatamente gli art. 19-23 vLALEF, abrogati con effetto al 1°gennaio 2011) sia -come diritto di procedura suppletivo in virtù dei rinvio disposto dall’art. 25 vLALEF- le diposizioni del Codice di procedura civile ticinese allora in vigore (CPC/TI: Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 [RL 3.3.2.1]) valido fino al 31 dicembre 2010.
In concreto, proposto l'8 febbraio 2011 avverso la sentenza pretorile del 4 febbraio notificata al sequestrante il successivo 7 febbraio, il reclamo è senz'altro stato inoltrato entro i dieci giorni e come tale é ammissibile. All'opponente, l'impugnazione è stata intimata il 24 febbraio 2011 e notificata il giorno successivo: di modo che, inviate il 3 marzo 2011, le relative osservazioni sono altresì tempestive ed ammissibili.
a. l'applicazione errata del diritto;
b. l'accertamento manifestamente errato dei fatti.
In concreto, il reclamante invoca la lesione degli art. 272 e 278 cpv. 1 vLEF e 66 LEF oltre che dell'art. 34 vLEF. Egli invoca pure un manifesto ed erroneo accertamento nei fatti ritenuti dal primo giudice per avere egli omesso senza addurre giustificazioni, di richiamare la “ricevuta di ritorno” dall'UEF di __________ relativa al decreto di sequestro notificato in Italia all'opponente. Invero, quest'ultima censura risulta nondimeno superata, la reclamante avendo provveduto a produrre in questa sede quale doc. H, la copia di quell'avviso di ricevimento.
Ora, la decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 44-45 ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere impugnata -come visto (sopra, consid. 2) - entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti, con il rimedio del reclamo a prescindere dal valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, nonché art. 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a CPC). L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore -e contestate dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 74 ad §51; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).
Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla procedura sommaria -art. 25 n. 2 lett. a vLEF per la procedura davanti al Pretore (cfr. per il nuovo diritto l’art. 251 lett. a CPC) - in cui vigono la massima dispositiva, il principio attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (art. 55 e 58 CPC; Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pag. 213 seg. con rif.; Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace o sia notorio (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed., Berna 2006, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).
Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (art. 272 cpv. 1 vLEF; Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85 segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 vLALEF; art. 157 CPC).
Inoltre, i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che considerano determinanti.
Sono così di per sé ammissibili tanto i tre nuovi documenti (doc. G, H e I) -e, a questo stadio, a prescindere dalle contestazioni dell'opponente riguardo produzione e valore probatorio di una dichiarazione scritta quale quella di cui al doc. G che reputa incompatibile con le nuove norme di procedura (risposta al reclamo, pag. 2 n. 1)- che la società sequestrante allega al reclamo, quanto quelli che accompagnano la relativa risposta presentata dall'opponente (doc. 6, 7 e 8).
Per il reclamante, il decreto di sequestro 29 ottobre 2010 è stato spedito all'opponente dall'UEF con invio raccomandato del 16 novembre 2010 e quindi notificato per il tramite della custode del palazzo dove abitava, la quale avendo ritirato l'invio per suo conto era da ritenersi senz'altro autorizzata, il 30 novembre 2010. La data di notifica era attestata dalla copia della cartolina di avviso di ricevimento ritornata all'UEF e prodotta in copia con il reclamo (doc. H). Ciò posto, cominciato a decorrere quel giorno, il termine di dieci giorni per formulare opposizione era scaduto il 10 dicembre 2010: datata 27 dicembre 2010, quella introdotta dall'opponente risultava di conseguenza tardiva (reclamo, pag. 3 n. 1). Dal canto suo il Pretore ha accertato che l'escusso non aveva ritirato l'invio raccomandato contenente decreto di sequestro 29 ottobre 2010 e relativo verbale poiché assente e che, in considerazione di ciò, lo stesso era stato consegnato e trattenuto dalla custode del palazzo dove egli abitava. Il primo giudice ha quindi escluso che alla fattispecie si potesse applicare la prassi vigente in materia di notifica fittizia, ritenuto che il sequestro costituiva un provvedimento urgente emesso all'insaputa dell'escusso e che la sequestrante non aveva reso verosimile che egli dovesse o potesse attendersi la pronuncia di una analoga misura. D'altra parte, la consegna alla custode non valeva quale notifica sostitutiva. Ciò posto, la presa di coscienza del sequestro da parte dell'escusso risaliva al 15 dicembre 2005 (recte: 2010), giorno in cui la custode gli aveva effettivamente consegnato l'invio. Per l'art. 31 cpv. 3 vLEF, i dieci giorni per formulare opposizione scadevano così il 27 dicembre 2010 (recte: il 5 gennaio 2011 per effetto degli art. 56 e 63 LEF). Di qui, la tempestività dell'atto (sentenza impugnata, pag. 3 n. 6 e 7).
Il termine di dieci giorni di cui all'art. 278 cpv. 1 vLEF decorre dalla notifica del decreto e del verbale di sequestro al debitore (art. 276 cpv. 2 LEF), dove di per sé non va intesa la notifica ai sensi dell'art. 64 segg. LEF (prescritta in linea di principio per precetto esecutivo e comminatoria di fallimento: Ammon/walther, op. cit., n. 11 e 12 ad §12; altri esempi: Kren Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in: BlSchK 1996 (60°) pag. 204 seg. II.B), ma la comunicazione ai sensi degli art. 34 vLEF che prevede l'invio per lettera raccomandata o per consegna contro ricevuta (art. 276 cpv. 2 LEF e art. 34 vLEF) (DTF 135 III 232; Meier-Dieterle in: Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, Basilea 2009, n. 13 ad art. 278; Reiser, op. cit., n. 30 ad art. 278; Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 276).
Invero trattandosi di un debitore domiciliato all'estero, per analogia con l'art. 66 cpv. 3 LEF, la notifica si fa per mezzo delle autorità di quel luogo o -in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notifica lo ammetta- per posta (Möckli, in: Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, Basilea 2009, n. 6 ad art. 34 con rinvii; Gilliéron, op. cit., n. 29 seg. ad art. 276). In concreto le modalità di notifica si determinano secondo la Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65 in: RS 0.274.131) -nel cui campo di applicazione rientrano anche gli atti esecutivi in generale (Kren Kostkiewicz, op. cit., pag. 223 III.B)- cui hanno aderito sia l'Italia (24 gennaio 1982) che la Svizzera (1° gennaio 1995) (Donzallaz, La notification internationale des actes de poursuite, in: Riemer/Kuhn/Vock/Gheri, Schweizerisches und internationales Zwangsvollstreckungsrecht, Zurigo 2005, pag. 57): in considerazione entrano quindi la notificazione per trasmissione ordinaria ossia tramite l'Autorità centrale dello Stato richiesto (art. 2-7 CLA65), per trasmissione sussidiaria mediante agenti diplomatici o consolari (art. 8 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CLA65) e per trasmissione sussidiaria diretta tramite posta (art. 10 lett. a e lett. b CLA 65) (Möckli, op. cit., n. 3 ad art. 4). Dal canto suo la Svizzera ha invero dichiarato di non ammettere sul suo territorio la notificazione diretta dall'estero per via postale (cfr. art. 1 cpv. 3 del decreto federale del 9 giugno 1994 in RU 1994 vol. III, pag. 2807: dichiarazione n. 5). E, in sé, per il principio di reciprocità sancito dall'art. 21 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (RS 0.111), le autorità svizzere devono astenersi dal notificare degli atti a persone all'estero tramite delle vie di trasmissione non ammesse in Svizzera. Ciò non toglie che, lo Stato di destinazione può anche rinunciare a invocare tale principio. In tal senso si sono in particolare espressi gli Stati che erano presenti alla riunione della Commissione speciale dell'Aia e che hanno dichiarato di non invocare il principio di reciprocità nei confronti di Stati che -come la Svizzera- hanno formulato riserve alla Convenzione (“Conclusions et recommandations” ottobre/novembre 2003, n. 79). E, tra essi figura appunto l'Italia (sulla possibilità di inviare atti esecutivi in Italia per posta, cfr. sentenza 5A_128/2010 del Tribunale federale del 2 settembre 2010, consid. 7.1).
Di modo che, l'autorità richiedente svizzera può così scegliere di procedere a notificazioni in Italia di atti giudiziari e extragiudiziari per via postale normale, raccomandata, raccomandata+AR (con avviso di ricevimento) o ricorrere a una società concessionaria (DHL, FEDEX, ecc.) (vedi informazioni dell'Ufficio federale di giustizia in “Direttive e promemoria” e segnatamente “Via di trasmissione giusta l'art. 10 lett. a CLA65” reperibili al sito: www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/zivil/wegleitungen; e anche “Guida all'assistenza giudiziaria”, “Indice dei paesi”, “Pagine dei paesi” in: www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/rhf/index/laenderindex). Se ne deve pertanto concludere che, come tale, la trasmissione in Italia del decreto di sequestro 29 ottobre 2010 e del relativo verbale tramite invio raccomandato con avviso di ricevimento (AR) da parte dell'UEF di __________ all'indirizzo dell'opponente -a differenza di quanto sembra lasciar sottintendere l'opponente (risposta al reclamo, pag. 5 n. 2)- risulta senz'altro conforme alla predetta Convenzione (cfr. la citata sentenza del Tribunale federale).
Ora, l'art. 149 CPCit -e non, come pare abbiano erroneamente ritenuto dalle parti (reclamo, pag. 4 n. 1; risposta al reclamo, pag. 5 n. 2), l'art. 139 CPCit che si riferisce alla notificazione eseguita direttamente ad opera dell'ufficiale giudiziario- ammette la notifica di atti a mezzo del servizio postale. In tal caso, se la consegna dell'atto è eseguita al portiere o a persona tenuta alla distribuzione della posta in base ad un rapporto di lavoro continuativo, si presume che le suddette persone abbiano tra le proprie mansioni pure quella di ricevere la posta per consegnarla al destinatario, facendo fede fino a prova contraria -onere questo a carico del destinatario- le attestazioni sull'avviso di ricevimento dell'agente postale in ordine al rapporto fra quest'ultimo e la persona alla quale l'atto è stato consegnato (Carpi/Taruffo, Commentario breve al Codice di procedura civile, 4a ed., Padova 2004, n. II/4 ad art. 149; Carpi/Taruffo, op. cit., Appendice di aggiornamento, Padova 2005, n.1 ad art. 149; Picardi, Codice di procedura civile, 3a ed., Milano 2004, n. 2 e 3 ad art. 149). La notifica a mezzo del servizio postale si perfeziona, quantomeno con riferimento al destinatario, con la consegna del relativo plico da cui risulta la data apposta sull'avviso di ricevimento, ritenuto poi che tale avviso è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita (art. 149 3° comma CPCit introdotto con decorrenza dal 1° marzo 2006 (legge 263/2005); Carpi/ Taruffo, op. cit., n. IV/2-4-8; Carpi/Taruffo, op. cit., Appendice, n. 2 ad art. 149).
In concreto, davanti a questa Camera il reclamante ha prodotto l'avviso di ricevimento che accompagnava l'invio raccomandato (sopra, consid. 6). Il relativo modulo si presenta sottoforma di cartolina ufficiale della Posta svizzera, ed è stata prodotta in fotocopia fronte/retro (doc. H). Ciò posto ancorché la parte “fronte” della stessa risulti poco chiara (doc. H in alto), giovi ricordare che l'avviso di ricevimento ufficiale sul davanti si divide in una sezione riempita dall'ufficio postale svizzero cui è affidato l'invio e una con gli estremi del mittente necessari per il rinvio della cartolina medesima una volta compiuta la consegna. Sul retro -parte questa che, a differenza di quanto preteso dall'opponente (risposta al reclamo, pag. 4 n. 2), risulta leggibile- nella sezione “da allestire dal mittente” (parte superiore), si evince che trattasi dell'invio di una lettera destinata a “CO 1, __________, __________” (doc. H, in basso). Nella sezione “da completare a destinazione” (parte inferiore), il retro dell'avviso di ricevimento specifica che “quest'avviso dev'essere firmato dal destinatario o dal suo mandatario oppure dall'agente dell'ufficio destinatario, secondo i regolamenti del paese di destinazione, poi rimandato col primo corriere direttamente al mittente”, mentre l'attestazione che “l'invio è stato debitamente recapitato” è seguita dalla data di distribuzione -ossia il “30/11/10”- dalla firma del destinatario e dal “bollo e firma dell'ufficio [postale] destinatario” (doc. H in basso). In particolare, con riferimento alla firma del destinatario la stessa corrisponde alla firma che la custode del palazzo di residenza dell'opponente ha apposto in calce alla sua dichiarazione 22 dicembre 2010 dove la stessa confermava appunto di avere “consegnato le raccomandate della posta svizzera nr. __________ e __________ il 15 dicembre 2010 in quanto CO 1 era nei giorni precedente assente”, seppur priva della specificazione del suo nome (doc. B all'istanza di opposizione, pag. 1). A questa dichiarazione l'opponente ha altresì allegato la copia delle relative buste d'intimazione contenenti i citati invii e che specificano oltre alle generalità del mittente (ossia “Ufficio di esecuzione e fallimenti, __________”) anche quelle del destinatario (ossia “CO 1, __________, __________”) come indicato appunto sull'avviso di ricevimento. Del resto, la ricezione del 30 novembre 2010 sarebbe stata accertata telefonicamente dal legale della reclamante presso l’UEF di __________ (reclamo, pag. 3, ad 1), circostanza questa non messa in dubbio dalla sequestrante nella sua risposta al reclamo (ad 2, pag. 4).
Ciò posto, considerate tali risultanze -rivelatesi invero solo in sede di reclamo alla luce della copia dell'avviso di ricevimento prodotto dalla sequestrante- la tesi secondo cui l'opponente avrebbe potuto prendere atto dell'esistenza del sequestro solo il 15 dicembre 2011 (recte: 2010) (risposta al reclamo, pag. 4 n. 2), appare a ben vedere infondata. In questo contesto, occorre anzitutto ricordare che -a fronte di specifica contestazione confortate da riscontri oggettivi- spetta al debitore l'onere di dimostrare la tempestività della sua opposizione, e non tanto al sequestrante quello di provarne la tardività. Ma, in concreto egli si limita a ribadire che la custode non era affatto abilitata a ritirare i documenti per suo conto, senza nemmeno provare a spiegare perché -se così era- la stessa aveva comunque preso in consegna l'invio raccomandato firmando il relativo avviso di ricevimento che l'accompagnava. L'interessato peraltro, neanche adduce validi argomenti atti ad inficiare -o quantomeno a far dubitare- dell'attendibilità di bollo e firma apposti dall'agente postale preposto alla consegna. E, di fatto, nulla indica -né è preteso- che quest'ultimo non abbia ossequiato i regolamenti postali vigenti in Italia. Per il resto, la copia delle buste d'invio specifica in modo chiaro l'ufficio da cui provenivano le due missive. L'opponente si duole invero anche dell'assenza della corrispondente relata di notifica prescritta dal diritto italiano e di natura imperativa (risposta al reclamo, pag. 5 n. 2), ma senza considerare che nella notificazione tramite servizio postale ai sensi dell'art. 149 CPCit l'avviso di ricevimento medesimo è parte integrante della relazione di notifica (Carpi/Taruffo, op. cit., n. IV/7 ad art. 149), che per il resto menziona solamente per mezzo di quale ufficio postale avviene l'invio (art. 149 2° comma CPCit). E, come visto (sopra, consid. 10), tali requisiti possono senz'altro ritenersi soddisfatti. Non v'è così motivo per ritenere che la notifica dell'invio raccomandato con avviso di ricevimento all'opponente, per il tramite della custode del suo palazzo di abitazione, fosse in qualche modo contraria al diritto italiano. Alla luce dell'avviso di ricevimento è altresì inconsistente l'eccepita mancanza di prova della notifica al destinatario giusta l'art. 15 CLA65 (risposta al reclamo, pag. 5 n. 2).
Per quanto appena esposto, non si intravvede alcuna valida ragione per non considerare il 30 novembre 2010 -giorno cui risale appunto la consegna dell'invio alla custode- quale data determinante per la comunicazione all'opponente del decreto di sequestro 29 ottobre 2010 e del relativo verbale. Il termine di dieci giorni per interporre opposizione scadeva così venerdì 10 dicembre 2010. Il relativo atto, datato 27 dicembre 2010, è quindi da considerare tardivo. Di qui, l'accoglimento del reclamo e la conseguente riforma del giudizio impugnato.
Motivi per i quali
richiamati gli art. 271 segg. LEF, 148 cpv. 1 CPC/TI, 105 e 106 cpv. 1, 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: I. Il reclamo è accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 1 e 2 della sentenza 4 febbraio 2011 del Pretore __________ (EF.2010.578), sono riformati come segue:
“1. L'opposizione 27 dicembre 2010 di CO 1, __________, al decreto di sequestro 29 ottobre 2010 (EF.2010.456) emesso dalla Pretura __________ su istanza di RE 1, __________, è dichiarata tardiva e quindi irricevibile. Il sequestro 29 ottobre 2010 è confermato.
II. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 650.– relative al presente giudizio, già anticipate da RE 1, __________, sono poste a carico di CO 1, __________, che rifonderà alla reclamante fr. 1'000.– per ripetibili.
III. Intimazione:
– PA 1, __________;
– PA 2, __________.
Comunicazione alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 96'020.50, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.