Incarto n. 14.2009.70
Lugano 29 settembre 2009 B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 16 marzo 2009 da
AO 1 __________ (patrocinata dall’ PA 1 __________)
contro
AP 1 __________ (patrocinata dall’ PA 2 __________)
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 15/16 dicembre 2008 dell’UE di __________;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza 8 luglio 2009 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ è respinta in via definitiva.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto
21 luglio 2009 postula la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
lette le osservazioni della parte appellata;
ritenuto
In fatto:
A. Con PE n. __________ del 15/16 dicembre 2008 dell’UE di __________ la AO 1 ha escusso la AP 1 per l’incasso di fr. 125'467.-- oltre interessi al 5% dal 12 dicembre 2008, fr. 6'998.95 e fr. 3'837.35, indicando quale titolo di credito: “1) dichiarato esecutivo, concernente il credito per fatture scoperte. Pari a Euro 80’044.00, Euro 4'465.10, Euro 2'448.10 al cambio odierno 1 Euro = fr. 1,567475 Decreto ingiuntivo del 04.06.08 del Tribunale di __________ Sezione distaccata di __________ – 2) Interessi legali maturati fino al 11.12.08 – 3) Spese procedimento in Italia”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo.
B. La procedente fonda la sua pretesa sul decreto ingiuntivo del 4 giugno 2008 emesso dal Tribunale di __________, Sezione distaccata di __________, prodotto in copia conforme all’originale, con annessa l’attestazione di esecutività del 16 ottobre 2008, la relazione di notifica dell’Ufficiale giudiziario del 13 giugno 2008, con cui è stata confermata la notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo per via raccomandata tramite il Servizio postale (doc. B), l’avviso di ricevimento del 17 giugno 2008 del ricorso per decreto ingiuntivo e del relativo decreto ingiuntivo da parte della AP 1 (doc. C), la prova del tasso di cambio (doc. F), il conteggio (doc. G), il dettagio degli interessi maturati (doc. H), il conteggio delle spese per i procedimenti in Italia (doc. I) e l’estratto RC della convenuta (doc. L).
C. All’udienza di contraddittorio del 19 giugno 2009 l’istante si è confermata nella sua istanza di rigetto.
Con la risposta la convenuta vi si è opposta sostenendo che
il decreto ingiuntivo doc. B, non essendo stato regolarmente notificato alla convenuta, non può essere sottoposto alla procedura di exequatur.
Con la replica e la duplica le parti si sono confermate nello loro allegazioni.
D. Con sentenza 8 luglio 2009 il Pretore del Distretto di __________ __________, ha accolto l’istanza argomentando che l’eccezione sollevata dalla convenuta circa l’irregolare notifica del decreto ingiuntivo, senza che abbia sostenuto di avere subito alcun pregiudizio per i suoi diritti di difesa, non poteva essere accolta.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la convenuta riconfermandosi nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
In diritto:
In concreto -come appurato dal Pretore- è pacifica l'applicabilità della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (RS.0.275.11: Convenzione di Lugano, in seguito: CL). Il titolo di rigetto invocato (doc. B) è posteriore all'entrata in vigore di questa convenzione per l'Italia (Paese di origine), avvenuta il 1° dicembre 1992, e per la Svizzera (Paese in cui è chiesto il riconoscimento), avvenuta il 1° gennaio 1992 (art. 54 cpv. 1 CL).
2.Ai sensi dell'art. 25 CL, per decisione s'intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad esempio un decreto, una sentenza, un'ordinanza o un mandato di esecuzione, nonché la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali, e riguardante l'ambito civile o commerciale (art. 1 cpv. 1 CL). Ora, il decreto ingiuntivo del diritto italiano rappresenta una decisione secondo l'art. 25 CL, se il giudizio è frutto di un procedimento rispettoso dei diritti contraddittori delle parti (cfr. CEF 6 novembre 2006 [14.2005.109], consid. 2a e b, con numerosi rinvii). Ciò è il caso allorquando al decreto ingiuntivo, validamente notificato, l'escusso non si oppone donde l'autorità di cosa giudicata del decreto stesso (Acocella, Internationale Zuständigkeit sowie Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in Zivilsachen im schweizerisch-italienischen Rechtsverkehr, tesi San Gallo 1989, pag. 184; Markus, Lugano-Übereinkommen und SchKG-Zuständigkeiten: Provisorische Rechstöffnung, Aberkennungsklage und Zahlungsbefehl, tesi Basilea 1996, pag. 116; Jametti Greiner, Der Begriff der Entscheidung im schweizerischen internationalen Zivilverfahrensrecht, tesi Basilea 1998, pag. 324), oppure formula opposizione, dando avvio a un procedimento civile ordinario con pieno potere cognitivo (Markus, loc. cit.; Jametti Greiner, loc. cit.; Picardi, Codice di procedura civile, 3a edizione, Milano 2004, n. 1 ad art. 633, pag. 2041).
In concreto, con l'ingiunzione di pagamento del 4 giugno 2008 (doc. B) il giudice italiano ha assegnato all'escussa un termine di quaranta giorni dalla notifica dell’atto “avvertendo che il debitore ha diritto di proporre opposizione avanti all’Ufficio intestato entro il termine medesimo e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata” (doc. B, pag. 4). Il 13 giugno 2008 il decreto ingiuntivo è stato notificato alla convenuta per via postale (doc. B retro foglio 1 e doc. C), che non ha formulato opposizione. Una volta cresciuto in giudicato per mancata opposizione, il decreto ingiuntivo costituisce base legale sufficiente per un rigetto definitivo dell’opposizione formulata dalla debitrice contro un precetto esecutivo emesso sulla base di un tale decreto.
4.Giusta l'art. 34 cpv. 2 CL, l'istanza di exequatur può essere respinta solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 27 e 28 CL. Questi devono essere esaminati d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, che non è però tenuto a ricercare di propria iniziativa i fatti rilevanti (Staehelin, op. cit., n. 71 ad art. 80; Gilliéron, op. cit., n. 103-105 ad art. 81; Stücheli, op. cit., pag. 278). Spetta infatti al convenuto addurre i motivi che si oppongono al riconoscimento della sentenza estera (Donzallaz, op. cit. n. 3587).
Nella fattispecie l’appellante eccepisce una lesione dell’ordine pubblico svizzero ai sensi dell’art. 27 n. 2 LC in seguito all’irregolare notificazione per via postale del decreto ingiuntivo in esame.
a) È incontestato che il decreto ingiuntivo italiano, insieme alla richiesta introduttiva dell’istante (doc. B, pag. 1-4), costituisce una “domanda giudiziale o atto equivalente” ai sensi dell’art. 27 n. 2 CL (cfr. DTF 123 III 374 consid. 3b; sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 luglio 1995 in re Hengst Import BV v/Campese [C-474/93], in: SZIER/RSDIE 1996 pag. 145 e segg.; sentenza 17 maggio 1995 del Tribunale di appello del Canton Ticino, in RSDIE 1966 pag. 106; Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, Règlement n. 44/2001 Convention de Bruxelles et de Lugano, 3. ed., Parigi 2002 n. 414, pag. 335).
b) L’art. 27 n. 2 CL stabilisce che l’atto in questione deve essere “notificato […] regolarmente ed in tempo utile” affinché il destinatario “possa presentare le proprie difese”. In concreto, le modalità di notifica si determinano secondo la Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale (CLA65 in: RS 0.274.131) cui hanno aderito sia l’Italia, dal 24 gennaio 1982, sia la Svizzera, dal 1. gennaio 1995. Al riguardo la Svizzera ha tuttavia dichiarato di non ammettere sul suo territorio la notificazione diretta dall’estero per via postale, altrimenti prevista come modalità di trasmissione sussidiaria e alternativa dall’art. 10 lett. a CLA65 (cfr. art. 1 cpv. 3 del decreto federale del 9 giugno 1994 in RU 1994 vol. III, pag. 2807: dichiarazione 5).
c) Orbene, in una recente sentenza il Tribunale federale ha osservato che “nell’ottica delle autorità svizzere, intimazioni per via postale direttamente nelle mani del destinatario da e per la Svizzera costituiscono tradizionalmente, se non previste da una Convenzione internazionale o accettate dal paese destinatario, una violazione della sovranità dello Stato destinatario e sono prive di qualsiasi efficacia. Secondo il Tribunale federale il rispetto di queste norme ha inoltre la funzione di tutelare il destinatario, rendendolo attento all’importanza dell’atto che gli viene consegnato e fornendogli una prima informazione sul suo contenuto. Peraltro, l’esigenza che l’atto introduttivo o atto equivalente (per adottare la terminologia della CLA65, art. 15) rispettivamente la domanda giudiziale o atto equivalente (secondo l’art. 27 n. 2 CL) debba avvenire nel rispetto delle norme applicabili relative all’assistenza giudiziaria, riflette uno standard minimo internazionalmente riconosciuto, che non vale invece per intimazioni successive, valendo a quel momento il convenuto come sufficientemente informato”. Il Tribunale federale ha concluso che l’intimazione postale diretta in Svizzera dell’atto introduttivo al convenuto è “in contrasto con la dottrina largamente maggioritaria e con l’inequivocabile giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Nella misura in cui essa possa prestare il fianco a malintesi”... “viola insanabilmente l’art. 27 n. 2 CL in combinazione con la riserva svizzera all’art. 10 lett. a CLA65, indipendentemente dal fatto che l’irrita notificazione abbia causato al convenuto un qualsivoglia pregiudizio concreto; sotto l’ovvia riserva della incondizionata costituzione in giudizio” (cfr. STF 5A_703/2007 del 6 aprile 2009 consid. 2.2 e 3.5 con rif. ivi). Pertanto l’intimazione per via postale diretta del decreto ingiuntivo italiano unitamente al ricorso introduttivo (doc. B), che costituiscono una “domanda giudiziale o atto equivalente”, è avvenuta irregolarmente in violazione dell’art. 27 n. 2 CL.
Di conseguenza, contrariamente a quanto deciso in prima sede, l’istanza di riconoscimento del decreto ingiuntivo 4 giugno 2008 del Tribunale di __________, Sezione distaccata di __________ e la domanda di rigetto definitivo dell’opposizione del 16 marzo 2009 vanno respinte.
5.L’appello va accolto.
Tassa di giuistizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80/81 LEF, 27 n. 2 CL e 10 lett. a CLA65
pronuncia:
I. L’appello è accolto.
Di conseguenza la sentenza 8 luglio 2009 del Pretore del Distretto di __________ (inc. EF.__________) è così riformata:
“1. L’istanza 16 marzo 2009 della AO 1, __________), è respinta.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 285.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico della AO 1, la quale rifonderà a AP 1 fr. 1'000.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione:
avv. PA 2, __________
avv. PA 1, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 136'302.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).