Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.05.2009 14.2009.41

Incarto n. 14.2009.41

Lugano 26 maggio 2009 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza di riconoscimento di fallimento estero promossa con istanza presentata il 24 aprile 2009 da

CO 1 rappr. dal curatore fallimentare dott. IS 1, a sua volta patr. dall’ RA 1

ritenuto:

in fatto:

A. Il 21 marzo 2008, il Tribunale di Modena (I) ha dichiarato il fallimento di CO 1, nominando a curatore il dott. IS 1.

B. Con l’istanza in esame, il curatore fallimentare chiede il riconoscimento del fallimento in Svizzera, facendo valere che tale giudizio gli è necessario per poter stare in giudizio nella procedura d’appello promossa dalla società V__________ SA contro la sentenza 23 dicembre 2008 (inc. OA.2006.676), con cui il Pretore di Lugano, Sezione 2, ha condannato quest’ultima a pagare all’istante la somma di fr. 16'209,45 oltre accessori.

C. Con scritto 9 aprile 2009, __________, che era liquidatore della fallita prima della sua decozione, ha dichiarato di rinunciare ad essere sentito nella presente procedura.

Considerato

in diritto:

  1. Giusta l’art. 513 cpv. 1 CPC, nel Canton Ticino competente per riconoscere i decreti di fallimento stranieri ai sensi degli art. 166 e segg. LEF è la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello. Secondo l’ art. 513 cpv. 2 CPC, la procedura è trattata nelle forme della procedura contenziosa – quindi contraddittoria – di camera di consiglio (art. 361 e segg. CPC). Per diritto federale, la procedura è retta dal principio inquisitorio (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Commentaire romand de la LP, Basilea/Gine­vra/Monaco 2005, n. 16 ad art. 167 LDIP, con rif.), ma le parti sono tenute a collaborare attivamente all’accertamento dei fatti pertinenti.

  2. Le condizioni e gli effetti del riconoscimento in Svizzera di un decreto straniero di fallimento sono regolati dagli art. 166 e segg. LDIP, fatti salvi eventuali trattati internazionali (art. 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LDIP). Tra la Svizzera e l'Italia non è stato concluso alcun trattato in materia di riconoscimento dei rispettivi decreti fallimentari. L'art. 8 del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), che regola del resto unicamente la questione molto particolare della parità di trattamento dei creditori di entrambi gli Stati nella procedura interna di collocazione dei crediti di fallimenti aperti contro cittadini dello Stato in cui essi si svolgono, non è applicabile alle procedure di fallimento secondario (cfr. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 83 ad art. 30a).

  3. Per i combinati art. 166 cpv. 1 lett. a – c, 27 e 29 LDIP, nonché 167 cpv. 1 LDIP, il riconoscimento in Svizzera di un fallimento straniero presuppone che:

  1. la decisione da delibare decreti l’apertura di un “fallimento” ai sensi dell’art. 166 LDIP;

  2. vi siano beni della massa fallimentare nel circondario del giudice adito (nel caso di specie nel Cantone Ticino);

  3. il fallimento sia stato pronunciato nello Stato di domicilio o di sede del fallito;

  4. l'istante sia abilitato a chiedere il riconoscimento;

  5. all’istanza di riconoscimento sia allegato un esemplare completo ed autenticato del decreto fallimentare straniero;

  6. detto giudizio risulti esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato;

  7. non sussistano motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 27 LDIP, ossia il riconoscimento non sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico materiale (cpv. 1) o formale (cpv. 2);

  8. lo Stato in cui è stato pronunciato il fallimento conceda la reciprocità.

3.1. Nel caso di specie, non vi sono dubbi che il “fallimento” decretato dal Tribunale di Modena sia un fallimento ai sensi dell’art. 166 LDIP.

3.2. In virtù dell’art. 167 cpv. 1 LDIP, il riconoscimento in Svizzera di un fallimento straniero presuppone in particolare che vi siano beni della massa fallimentare nel circondario del giudice adito (nel caso di specie nel Cantone Ticino). È sufficiente che l’istante renda verosimile tale presupposto (cfr. STF 5P.284/2004, c. 4.2; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 3 ad art. 167 LDIP; Dutoit, op. cit., n. 3 ad art. 167; Volken, op. cit., n. 22 art. 167; Berti, Basler Kommentar zum IPR, 2a ed., Basilea/Francoforte-sul-Meno 2007, n. 5 ad art. 167). I crediti del fallito sono considerati situati nel luogo di domicilio del suo debitore (art. 167 cpv. 3 LEF). In concreto, la società V__________ SA contro la quale l’istante fa valere il credito oggetto della contestazione in essere presso la Seconda Camera civile del Tribunale d’appello, ha la sede a __________. Questa Camera è quindi territorialmente competente per pronunciarsi sull’istanza di riconoscimento.

3.3. Risulta inoltre dagli atti prodotti dall’istante che la sentenza di cui si chiede il riconoscimento è stata emessa nello Stato in cui la società aveva la sede al momento dell’apertura del fallimento (cfr. la “visura” prodotta con l’istanza).

3.4. Il dott. IS 1 è stato regolarmente nominato curatore del fallimento ed è pertanto legittimato a chiederne il riconoscimento in Svizzera (cfr. Volken, op. cit., n. 65 ad art. 166).

3.5. La sentenza prodotta risulta essere una fotocopia dell’originale, ma la sua conformità all’originale è accertata dal timbro e dalla firma apposti il 9 aprile 2009 dal cancelliere del Tribunale di Modena. Tale autenticazione è sufficiente ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. a LDIP (applicabile per il rinvio dell’art. 167 cpv. 1 LDIP), poiché il Messaggio del Consiglio federale relativo a siffatta norma precisa che “l’autenticazione dev’essere fatta dall’autorità giudicante” (FF 1983 I 306). Non è pertanto necessario che la decisione da delibare sia munita della postilla della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri (RS 0.172.030.4).

3.6. Il carattere provvisoriamente esecutivo della sentenza di cui si chiede il riconoscimento risulta direttamente dal dispositivo della medesima, così come del resto dalla legge (art. 16 cpv. 3 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa). Contrariamente a quanto imposto dall’art. 25 lett. b LDIP per le sentenze civili, non è necessario per il riconoscimento che la sentenza fallimentare sia definitiva (cfr. art. 166 cpv. 1 lett. a LDIP; DTF 126 III 103 ss., cons. 2).

3.7. Non appaiono dati motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 27 LDIP. In particolare si evince dalla sentenza da delibare che la società è stata rappresentata da un avvocato nella procedura italiana.

3.8. È garantito il diritto di reciprocità con l'Italia (cfr. DTF 126 III 105 s., cons. 2d; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 80 ad art. 166 Berti, op. cit., n. 38 ad art. 166; con qualche riserva: Volken, op. cit., n. 103 ad art. 166; Jaques, La reconnaissance et les effets d’une faillite ouverte à l’étranger, Lugano 2006, p. 46).

  1. Essendo realizzati tutti i presupposti di legge, l’istanza va pertanto accolta. Per analogia con gli art. 169 cpv. 1 LEF e 49 cpv. 2 OTLEF, le spese relative a questa procedura, il cui importo è determinato in funzione della tariffa giudiziaria cantonale (cfr. art. 513 cpv. 2 CPC), oltre a quelle dell'ufficio dei fallimenti riferite al periodo fino all'eventuale sospensione per mancanza di attivi (art. 230 LEF) o alla pubblicazione della grida ai creditori (art. 232 LEF), sono in linea di massima a carico dell’istante, che le deve anticipare (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, n. 19 ad art. 167 LDIP).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 1 cpv. 2, 27, 29, 166, 167 LDIP; 148, 361 segg. e 513 CPC;

decreta:

  1. L’istanza di delibazione è accolta.

1.1. Di conseguenza, il fallimento decretato il 21 marzo 2008 dal Tribunale di Modena (I) nei confronti di CO 1, Carpi (Modena), è riconosciuto in Svizzera.

1.1.1. Gli atti sono trasmessi all’Ufficio __________ perché proceda alla liquidazione fallimentare in via sommaria dei beni della fallita situati in Svizzera.

1.1.2. Le ulteriori tasse e spese connesse con la liquidazione in via sommaria del fallimento secondario sono a carico e da anticipare dalla Massa fallimentare, nella misura richiesta dall’Ufficio __________.

  1. È ordinata la pubblicazione dei dispositivi n. 1, 1.1 e 1.1.1 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.

  2. La tassa di giustizia e le spese, determinate in fr. 1’000.--, sono poste a carico della IS 1di CO 1.

4.Intimazione:

– avv. RA 1, __________.

– Ufficio del registro fondiario di __________, sede;

– Ufficio del registro di commercio, Lugano;

– Ufficio __________, __________.

Terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2009.41
Entscheidungsdatum
26.05.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026