Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.04.2009 14.2009.29

Incarto n. 14.2009.29

Lugano 27 aprile 2009 CJ/fp/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza presentata il 25 marzo 2009 da

  1. IS 1

  1. IS 2

  1. IS 3

(tutti patrocinati dall’ PA 1 )

nella loro veste di Collegio commissariale straordinario di

PI 1, I-__________

tendente al riconoscimento in Svizzera della sentenza di accertamento dello stato d’insolvenza di PI 1 e del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria emanati l’8 ottobre 2003, rispettivamente il 27 novembre 2003 dal Tribunale di __________, nonché del decreto ministeriale 4 aprile 2007 con cui è stato istituito il Collegio istante;

ritenuto

in fatto:

A. Con sentenza 8 ottobre 2003 (doc. I), il Tribunale di __________ ha accertato giudizialmente lo stato d’insolvenza di PI 1, unitamente a quello di altre cinque società del cosiddetto “gruppo G__________”, nominando quali commissari giudiziali il prof. avv. __________ e i dott. __________ e __________.

B. Con decreto 27 novembre 2003 (doc. J), il medesimo tribunale ha poi ammesso la società alla procedura di amministrazione straordinaria in applicazione del "Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 247” (doc. K, in seguito “D.L. n. 270/1999”), confermando peraltro i commissari giudiziali nella loro funzione.

C. Con decreto 4 aprile 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. __________ (doc. M a p. 31), il Ministro dello Sviluppo economico ha nominato gli istanti dott. IS 1, avv. IS 2 e avv. IS 3 commissari straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo G__________ e di altri due gruppi (doc. H).

D. Il 25 marzo 2009, i commissari straordinari hanno chiesto il riconoscimento in Svizzera della suddetta sentenza 8 ottobre 2003 e dei decreti 27 novembre 2003 e 4 aprile 2007. Essi hanno giustificato il proprio interesse con riferimento alla pretesa di almeno 9 milioni di Euro che PI 1 (per brevità: “PI 1”) sta facendo valere in veste di parte civile in un procedimento penale avviato dal Ministero pubblico del Canton Ticino relativamente al dissesto del gruppo G__________.

Considerato

in diritto:

  1. Giusta l’art. 513 cpv. 1 CPC, nel Canton Ticino è competente per riconoscere i decreti di fallimento stranieri ai sensi degli art. 166 e segg. LEF, così come le decisioni di omologazione di concordato o di procedimenti analoghi (art. 175 LDIP), la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello. Secondo gli art. 513 cpv. 2 CPC, la procedura è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 e segg. CPC) (Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva, in: Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, penale amministrativa ed esecutiva, CFPG n. 20, Lugano 1999, p. 199 ad 3.1.3.1/b e 3.1.3.2/a nonché p. 230 ad 3.2.2.3/a).

  2. Visto il rinvio dell’art. 167 cpv. 1 LDIP (che vale anche in ambito concordatario, cfr. art. 175 LDIP), la parte che si oppone all’istanza di riconoscimento dev’essere sentita (art. 29 cpv. 2 LDIP). In ambito fallimentare, stante l’assenza, nel Canton Ticino, di una via di ricorso cantonale contro la decisione di riconoscimento di un decreto di fallimento estero, questa Camera ha stabilito che il debitore, rispettivamente gli organi della persona giuridica fallita, abilitati a rappresentarla prima dell’apertura del fallimento, devono essere citati a un’udienza di discussione dell’istanza (CEF 16 ottobre 2001 [14.01.78]). Ciò vale anche in materia concordataria (cfr. art. 175 LDIP; CEF 24 aprile 2007, inc. 14.06.35, cons. 1.3; CEF 16 dicembre 2008, inc 14.2008.116, cons. 3).

Nel caso concreto, con scritto 27 febbraio 2009 (doc. O), il dott. __________, che prima della nomina dei commissari giudiziali avvenuta con la sentenza dell’8 ottobre 2003 rivestiva la carica di procuratore speciale di PI 1 (cfr. doc. N, p. 8), ha rinunciato ad essere citato nella presente procedura e ha dichiarato di non aver nulla da obiettare all’istanza in esame. La Camera ha pertanto rinunciato alla convocazione e all’esperimento di un’udienza di discussione o per incombenti, come peraltro esplicitamente chiesto dagli istanti.

  1. Nella già citata sentenza del 16 dicembre 2008 (inc 14.2008.116, cons. 4), la Camera ha parimenti ritenuto che il diritto di essere sentito dei creditori giusta l’art. 175 LDIP non esige la preventiva pubblicazione dell’istanza di riconoscimento in Svizzera di decisioni estere assimilabili – come nella fattispecie – a decisioni svizzere tendenti all’apertura di una procedura di moratoria concordataria (nello stesso senso: Bopp, Sanierung im Internationalen Insolvenzrecht der Schweiz, tesi Basilea 2004, p. 239 ad 5, e Basler Kommentar zum IPR, 2a ed., Basilea 2007, n. 18 e 25 ad art. 175), motivo per il quale la Camera, nel caso in esame, vi ha rinunciato. In ogni caso, i creditori verranno comunque informati pubblicamente della procedura italiana mediante la pubblicazione della presente sentenza (infra ad cons. 6.1 e 6.2/b) e potranno impugnarla dinanzi al Tribunale federale.

  2. Le condizioni e gli effetti del riconoscimento in Svizzera di un decreto straniero di fallimento sono regolati dagli art. 166 e segg. LDIP, fatti salvi eventuali trattati internazionali (art. 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LDIP). Le stesse norme sono applicabili per analogia al riconoscimento delle decisioni di omologazione di concordato o di procedimenti analoghi (art. 175 LDIP).

Tra la Svizzera e l’Italia non è stato concluso alcun trattato in materia di riconoscimento dei rispettivi decreti fallimentari, la Convenzione di Lugano non essendo applicabile ai fallimenti, concordati ed altre procedure affini (art. 1 cpv. 2 n. 2 CL). L'art. 8 del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), che regola del resto unicamente la questione molto particolare della parità di trattamento dei creditori di entrambi gli Stati nella procedura interna di collocazione dei crediti di fallimenti aperti contro cittadini dello Stato in cui essi si svolgono, non è applicabile alle procedure di fallimento secondario (cfr. CEF 15 settembre 2004 [14.01.40/ 14.04.34], cons. 2; M. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 83 ad art. 30a).

  1. Per i combinati art. 166 cpv. 1 lett. a – c, 27 e 29 LDIP, nonché 167 cpv. 1 LDIP, il riconoscimento in Svizzera di un fallimento estero, rispettivamente di una procedura concordataria estera (cfr. art. 175 LDIP; ZR 94 (1995), 194 ss., cons. 4.1 e 4.2; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 12 ss. e 31 ad art. 166; Bopp, tesi, p. 183; D. Staehelin, Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz (art. 166 ff. IPRG), tesi Basilea 1989, p. 179 ad IV), presuppone che:
  1. la decisione da delibare decreti l’apertura di un “fallimento” ai sensi dell’art. 166 LDIP o l’omologazione di un “concordato” o di un “procedimento analogo” ai sensi dell’art. 175 LDIP;

  2. vi siano beni o pretese del debitore nel circondario del giudice adito (nel caso di specie nel Cantone Ticino);

  3. la decisione fallimentare o concordataria sia stata pronunciata nello Stato di domicilio o di sede del debitore;

  4. l'istante sia abilitato a chiedere il riconoscimento;

  5. all’istanza di riconoscimento sia allegato un esemplare completo ed autenticato del decreto fallimentare o concordatario straniero;

  6. detto giudizio risulti esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato;

  7. non sussistano motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 27 LDIP, ossia il riconoscimento non sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico materiale (cpv. 1) o formale (cpv. 2) svizzero;

  8. lo Stato in cui è stata pronunciata la decisione di cui è chiesto il riconoscimento conceda la reciprocità.

5.1. La prima questione da risolvere in concreto è quella di determinare se le decisioni di cui si chiede il riconoscimento vertono sull’apertura di un “fallimento” (art. 166 LDIP), sull’omologazione di un “concordato” o su un “procedimento analogo” ai sensi dell’art. 175 LDIP.

a) Per “fallimento” s’intende una decisione giudiziaria o amministrativa, fondata sullo stato d’insolvenza del debitore (renitente, insolvibile o sovraindebitato), che esplica gli effetti più tipici del fallimento ai sensi del diritto svizzero, in particolare il divieto per il fallito di disporre dei propri beni, e mira alla liquidazione del suo intero patrimonio – compresi i suoi beni situati all’estero – a favore di tutti i suoi creditori in una procedura (appunto generale e collettiva) posta sotto la sorveglianza di un’autorità non necessariamente giudiziaria, con lo scopo di mettere in opera la responsabilità patrimoniale del fallito (cfr. ad es. Kaufmann-Kohler/ Rigozzi, op. cit., n. 6 e segg. ad art. 166; Jaques, op. cit., p. 32 e segg. con rif.). Per “concordato” o “procedimento analogo” ai sensi dell’art. 175 LDIP s’intende altresì una procedura generale e collettiva retta dalla legge e posta sotto sorveglianza giudiziaria o amministrativa, che ha quale scopo il regolamento dei debiti di chi vi è sottoposto, ma a differenza del “fallimento” il “concordato” o i “procedimenti analoghi” tendono non alla liquidazione del patrimonio del debitore bensì al risanamento (alla conservazione) della sua ditta o della sua stessa persona nel caso di una persona giuridica (Bopp, tesi, p. 190).

b) La Camera ha già avuto modo di stabilire che la procedura italiana di amministrazione straordinaria disciplinata dal Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (doc. K) è da considerare quale “procedimento analogo a un concordato” ai sensi dell’art. 175 LDIP, poiché tende non alla liquidazione del patrimonio della società o del gruppo bensì al suo risanamento o almeno alla conservazione del suo patrimonio produttivo (CEF 16 dicembre 2008, inc 14.2008.116, cons. 6.1/b; cfr. pure Staehelin, op. cit., p. 178 nota 10; Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 12 ad art. 175). La Camera ha pure ritenuto di poter riconoscere il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria emesso non dal tribunale (come previsto dall’art. 30 D.L. n. 270/1999) bensì dal Ministro della attività produttive (in virtù della legge del 18 febbraio 2004 n. 39/2004 [doc. L] di conversione del decreto 23 dicembre 2003, n° 347 recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza). Nel caso in esame, sia la sentenza di accertamento dello stato d’insolvenza (doc. I) che il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria (doc. J), anch’esso emesso dal Tribunale di __________, sono quindi suscettibili di riconoscimento in Svizzera giusta l’art. 175 LDIP.

c) A prescindere dal suo carattere amministrativo, può – anzi deve – altresì essere riconosciuto il decreto ministeriale di nomina dei commissari straordinari (doc. H): infatti, il riconoscimento in Svizzera della procedura italiana non avrebbe senso senza il riconoscimento degli organi ufficiali abilitati in Italia a rappresentare la società. Altra è la questione di sapere se tale designazione è, in concreto, eventualmente contraria all’ordine pubblico (cfr. infra ad cons. 5.7) oppure se il collegio commissariale è autorizzato a rappresentare la società anche in Svizzera (cfr. infra ad cons. 6.2/a).

5.2. In virtù dell’art. 167 cpv. 1 LDIP, il riconoscimento in Svizzera di un fallimento straniero presuppone in particolare che vi siano beni o pretese della massa fallimentare nel circondario del giudice adito (nel caso di specie nel Cantone Ticino). È sufficiente che l’istante renda verosimile tale presupposto (STF 5P.284/2004, cons. 4.2; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 3 ad art. 167; Dutoit, Commentaire de la LDIP, 4. ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 3 ad art. 167; Volken, op. cit., n. 22 art. 167; Berti, Basler Kommentar zum IPR, Basilea/ Francoforte-sul-Meno 1996, n. 5 ad art. 167). Il medesimo principio vale in materia concordataria (ad es. Bopp, tesi, p. 233 ad 2a). Nel caso di specie, l’istante, con i documenti da B a G, ha dimostrato che PI 1 si è costituita parte civile nei procedimenti penali a carico di __________, __________ e __________ per titolo di riciclaggio di denaro in relazione al fallimento di PI 1, __________ e __________ e che uno degli imputati è già stato condannato penalmente in Italia, in particolare per distrazione di fondi spettanti a PI 1, che sono stati accreditati sul conto intestato a __________ presso la succursale luganese di __________ (doc. G, p. 127), banca la cui corresponsabilità non può essere d’acchito esclusa (cfr. doc. E). Tali indizi appaiono sufficienti per ritenere data la competenza territoriale di questa Camera.

5.3. La competenza indiretta del Tribunale di __________, rispettivamente del Ministro dello Sviluppo economico, è evidente, giacché PI 1 aveva la sede in Italia (a __________) al momento in cui è stato accertato il suo stato d’insolvenza (doc. N, p. 3).

5.4. Gli istanti sono stati regolarmente nominati amministratori (“commissari straordinari”) della procedura di amministrazione straordinaria (doc. H e M). Essi sono pertanto legittimati a chiederne il riconoscimento in Svizzera (cfr. Kaufmann-Kohler/ Schöll, op. cit., n. 13 ad art. 175, con rif.).

5.5. La sentenza e i decreti (doc. H, I e J) prodotti dagli istanti sono fotocopie, ma la loro conformità all’originale è accertata dal timbro e dalla firma apposti dal notaio __________ (e comunque è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, doc. M), rispettivamente dalla cancelliere del Tribunale di __________ (timbri del 5 e 9 settembre 2008). Tali autenticazioni sono sufficienti ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. a LDIP (applicabile per il rinvio dell’art. 167 cpv. 1 LDIP), poiché il Messaggio del Consiglio federale relativo a siffatta norma precisa che “l’autenticazione dev’essere fatta dall’autorità giudicante” (FF 1983 I 306). Non è pertanto necessario che la decisione da delibare sia munita della postilla della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri (RS 0.172.030.4).

5.6. La sentenza di accertamento dello stato d’insolvenza è immediatamente esecutiva, dal momento che un’eventuale opposizione non ne sospende l’esecuzione (art. 9 comma 3 D.L. n. 270/1999 per il rinvio dell’art. 8 Legge n. 39/2004), e ciò è pure il caso del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, giacché nemmeno i reclami hanno effetto sospensivo (art. 33 comma 1 D.L. n. 270/1999). Anche il decreto ministeriale 4 aprile 2007 di nomina dei commissari straordinari risulta essere immediatamente esecutivo, perché il decreto legislativo n. 270/1999 non prevede rimedi giuridici. Sebbene si potrebbe ipotizzare un ricorso al giudice amministrativo – in tal senso si esprime Giovanni Lo Cascio (Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 4a ed., Milano 2007, p. 1213) in merito al decreto di revoca del commissario straordinario che il Ministro dell’industria può adottare in ogni tempo giusta l’art. 43 D.L. n. 270/1999 –, la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2007 (doc. M) e la sua trascrizione nella visura storica della società del 15 settembre 2008 (doc. N, p. 5-6) non lasciano sussistere dubbi sul suo carattere esecutivo.

5.7. La decisione estera può essere riconosciuta in Svizzera solo se è compatibile con l’ordine pubblico svizzero materiale e formale (Kaufmann-Kohler/ Schöll, op. cit., n. 17 ss. ad art. 175; Bopp, tesi, p. 205 ss.), ossia con i principi procedurali e sostanziali fondamentali del diritto concordatario interno elvetico, in particolare per quanto riguarda l’informazione dei creditori e i diritti di difesa del debitore. Nel caso concreto, non vi sono elementi per ritenere, a questo stadio della procedura, che le decisioni di cui si chiede il riconoscimento siano contrarie all’ordine pubblico svizzero. In particolare, per quanto concerne il suo aspetto formale, si constata come agli ex organi della società siano note le decisioni di cui si chiede il riconoscimento (doc. O) e come il diritto italiano desse loro la facoltà di contestarli (cfr. art. 9 e 33 D.L. n. 270/1999). È invece prematuro verificare se i diritti dei creditori sono adeguatamente presi in considerazione nella procedura: ciò avverrà in un successivo stadio della procedura (cfr. infra cons. 6.2/c).

5.8. Né la giurisprudenza né la dottrina sembrano essersi chinate sulla questione di sapere se il diritto italiano offre la reciprocità in materia concordataria. Lo studio di Staehelin (op. cit., p. 87 s.) – peraltro non più attuale – si limita alle procedure fallimentari, anche se quest’autore vi rinvia poi per analogia quando tratta del riconoscimento di decisioni estere in materia concordataria (op. cit., p. 180 ad IV). È comunque sostanzialmente ammesso in Italia che anche le decisioni in materia di insolvenza transfrontaliera possano essere riconosciute alle condizioni che l’art. 64 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (recante riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) stabilisce in modo generale per le sentenze emesse in ambito privato (Angela Lupone, La convenzione comunitaria sulle procedure di insolvenza e la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in : Contratto e impresa. Europa, 1999, fasc. 1, p. 429 e segg., in particolare ad 5). Il presupposto della reciprocità può quindi considerarsi realizzato.

  1. Essendo realizzati tutti i presupposti di legge, le decisioni 8 ottobre e 27 novembre 2003 del Tribunale di __________, nonché il decreto ministeriale 4 aprile 2007 possono essere riconosciuti, con effetto sull’intero territorio svizzero (Kaufmann-Kohler/ Schöll, op. cit., n. 31 ad art. 175; Volken, op. cit., n. 22 ad art. 175; Bopp, tesi, p. 264 ad 2).

6.1. Visto il rinvio dell’art. 175 LDIP in particolare all’art. 169 LDIP, la presente decisione va pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, e deve essere comunicata all’ufficio di esecuzione e all’ufficio dei fallimenti in cui si trovano i beni delle tre società rappresentate dall’istante, stante la sospensione di eventuali sequestri o esecuzioni diretti contro le stesse (cfr. art. 297 cpv. 1 LEF per il rinvio degli art. 170 cpv. 1 e 175 LDIP; Kaufmann-Kohler/Schöll, op. cit., n. 21 ad art. 175; Bopp, tesi p. 239 s. ad 6; Cometta, op. cit., p. 234 ad d/bb).

6.2. Poiché il riconoscimento del concordato estero determina un’estensione controllata dei suoi effetti al territorio svizzero ed è vincolante, ai sensi dell’art. 310 LEF, per tutti i crediti tranne quelli privilegiati giusta l’art. 172 LDIP (Bopp, Basler Kommentar, n. 38 ad art. 175), la Camera ha stabilito, nella decisione 16 dicembre 2008 già citata più volte in precedenza (inc 14.2008.116, cons. 7.2/a-b), che non dev’essere aperto in Svizzera una procedura concordataria parallela (“mini-concordato”). Riconoscendo la necessità di garantire i diritti dei creditori privilegiati, si è ritenuto che tale protezione può essere attuata, a seconda dei casi, direttamente dal commissario estero (così pure FF 1983 I 430 ad 210.6; Kaufmann-Kohler/Schöll, op. cit., n. 34 ad art. 175; Bopp, Basler Kommentar, n. 35 ad art. 175, con rif.), sotto la sorveglianza del tribunale competente ai sensi dell’art. 167 LDIP.

a) Nel caso in esame, motivi pratici e di celerità suggeriscono, almeno in una prima fase, di soprassedere alla designazione di un commissario speciale diverso dal Collegio commissariale per la gestione degli attivi situati in Svizzera. La questione potrà sempre essere riesaminata qualora, in seguito alla pubblicazione della presente sentenza (cfr. infra ad b), creditori privilegiati ai sensi dell’art. 172 LDIP dovessero chiedere che le loro pretese vengano adeguatamente garantite giusta l’art. 306 cpv. 2 n. 2 LEF. Intanto, in base alla presente sentenza, i commissari straordinari saranno abilitati a rappresentare PI 1 in Svizzera per tutti gli atti che rientrano nelle normali competenze di un commissario svizzero ai sensi dell’art. 295 cpv. 2 LEF, con facoltà di subdelega sotto la propria responsabilità. In effetti, sebbene il debitore in linea di massima conserva il suo potere di disposizione, l’art. 298 LEF conferisce al giudice del concordato la facoltà di autorizzare il commissario a proseguire l’attività aziendale in luogo del debitore e prescrive anche che alcuni atti importanti (alienazione di elementi degli attivi fissi, costituzione di pegni, prestazione di fideiussioni e disposizioni a titolo gratuito) richiedono un’autorizzazione giudiziaria. Orbene, il diritto italiano attribuisce al commissario straordinario il diritto esclusivo di amministrare l’impresa (art. 3 comma 1 Legge n. 39/2004 e art. 40 D.L. n. 270/1999), sotto la sorveglianza del Ministero delle attività produttive e del comitato di sorveglianza (art. 5 D.L. n. 270/ 1999) e fatte salve le competenze del tribunale in caso d’impugnazione degli atti di liquidazione (art. 65 n. 270/1999). L’accoglimento dell’istanza implica quindi anche il riconoscimento del potere di rappresentanza e di gestione che le autorità e il diritto italiano conferisce al commissario straordinario. Per quanto attiene al territorio svizzero, gli istanti saranno però sottoposti alla vigilanza della Camera (art. 295 cpv. 3 LEF per il rinvio degli art. 170 cpv. 1 e 175 LDIP).

b) Come anticipato, conviene aggiungere nella pubblicazione edittale della presente sentenza (supra ad cons. 6.1) l’invito ai creditori privilegiati (giusta l’art. 172 LDIP) ad annunciare le proprie pretese alla Camera qualora chiedano di essere adeguatamente garantiti giusta l’art. 306 cpv. 2 n. 2 LEF.

c) L’art. 175 LDIP non rinvia all’art. 173 LDIP. In ambito concordatario, la verifica dell’equità e della parità di trattamento dei crediti chirografari avviene allo stadio del riconoscimento dell’omologa­zione del concordato o del piano di risanamento, dal punto di vista della sua conformità con l’ordine pubblico svizzero (art. 166 cpv. 1 lett. b per il rinvio dell’art. 175 LDIP). Prima di tale riconoscimento, il commissario estero, come il suo omologo svizzero in diritto interno, non può procedere alla ripartizione tra i creditori degli attivi situati in Svizzera (per la localizzazione dei crediti è determinante l’art. 167 LDIP). Di conseguenza, i commissari straordinari non sono autorizzati a disporre degli attivi di PI 1 situati in Svizzera prima di aver ottenuto dalla Camera il riconoscimento dello stato passivo dichiarato esecutivo (ai sensi degli art. 53 e 67 D.L. n. 270/1999 oppure dell’art. 97 Regio decreto 16 marzo 1942 n. 67 in caso di conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento giusta gli art. 69 segg. D.L. n. 270/1999), rispettivamente di un’eventuale concordato che dovesse venir omologato in Italia (cfr. art. 74 comma 1 lett. c D.L. n. 270/1999).

  1. L’istanza va pertanto accolta con i limiti precisati nel precedente considerando. Per analogia con l'art. 49 cpv. 2 OTLEF, le spese relative alla presente procedura, il cui importo è determinato in funzione della tariffa giudiziaria cantonale (cfr. art. 513 cpv. 2 CPC), sono a carico dell’istante, che le deve anticipare (cfr. Bopp, tesi, p. 242 e segg., ad 8).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 27, 29, 166 ss., 175 LDIP; 361 ss. e 513 CPC;

pronuncia:

  1. L’istanza è accolta.

1.1. Di conseguenza, è riconosciuta in Svizzera la sentenza 8 ottobre 2003 del Tribunale di __________ che accerta lo stato di insolvenza di PI 1, __________.

1.2. È pure riconosciuto il decreto 27 novembre 2003 del Tribunale di __________, con cui PI 1 è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.

1.3. È riconosciuto il decreto 4 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico con cui la dott. __________, l’avv. __________ e l’avv. __________ sono stati nominati commissari straordinari della procedura di amministrazione straordinaria.

1.4. Il Collegio commissariale è abilitato a rappresentare PI 1 in Svizzera nei limiti di cui all’art. 295 cpv. 2 LEF, con facoltà di subdelega sotto la propria responsabilità. Prima di procedere alla ripartizione del ricavato dei beni della società situati in Svizzera, i commissari straordinari chiederanno alla Camera il riconoscimento dello stato di riparto allestito nella procedura italiana.

  1. Gli eventuali titolari di crediti privilegiati nei confronti di PI 1 possono, entro 30 giorni, chiedere in forma scritta alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, via Pretorio 16, 6901 Lugano, che gli stessi vengano adeguatamente garantiti ai sensi dell’art. 306 cpv. 2 LEF.

  2. È ordinata la pubblicazione dei dispositivi n. 1 e 2 e dell’indica­zione del rimedio giuridico sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.

  3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- e le spese di pubblicazione sul FUSC e sul FUC sono poste a carico di PI 1.

  4. Intimazione:

– RA 1, __________; – Ufficio del registro fondiario di Lugano, sede; – Ufficio del registro di commercio, Lugano; – Ufficio di esecuzione di Lugano, sede; – Ufficio dei fallimenti di Lugano, Viganello.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Il presidente: Il segretario:

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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