Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.06.2009 14.2009.14

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Incarto n. 14.2009.14

Lugano 4 giugno 2009 LS/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 25 gennaio 2008 da

AP 1 (patrocinata dall' PA 2 )

Contro

AO 1

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da AO 1 al PE n. __________ del 14 novembre/14 dicembre 2007 dell'UE __________;

sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza 10 febbraio 2009 (EF.2008.229), ha così deciso:

“1. L'istanza è respinta.

  1. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 340.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a suo carico con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 2'000.– a titolo di indennità.

  2. omissis”.

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'istante che con atto 18 febbraio 2009 ne postula la riforma nel senso che, in via principale, l'istanza di rigetto dell'opposizione sia integralmente accolta e, in via subordinata, che sia accolta per la somma capitale di fr. 329'112.89 oltre interessi, protestate spese, tassa di giustizia e ripetibili di prima e di seconda sede;

preso atto che l'escusso non ha formulato osservazioni;

richiamato il decreto presidenziale del 20 febbraio 2009 con cui all'appello è stato concesso effetto sospensivo limitatamente all'obbligo di versare al convenuto fr. 2'000.– a titolo di indennità per la procedura di primo grado;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Con PE n. __________ del 14 novembre/14 dicembre 2007 dell'UE __________, AP 1 [di seguito: la banca] ha escusso AO 1 per l'incasso di complessivi fr. 334'437.35, ossia: fr. 6'300.– oltre interessi al 5% dal 30 giugno 2007, fr. 2'583.10 oltre interessi al 5% dal 30 giugno 2007, fr. 6'300.– oltre interessi al 5% dal 31 luglio 2007, fr. 300.– oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2007, fr. 6'300.– oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2007, fr. 2'741.35 oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2007, fr. 6'300.– oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 2007 e fr. 303'612.90 oltre interessi al 5% dal 12 novembre 2007, e meglio come specificato nel foglio annesso al precetto esecutivo. Quale titolo di credito ha indicato: “Linea di credito concessa al debitore in data 16.7.2007”. Interposta tempestiva opposizione, la banca ne ha chiesto il rigetto provvisorio.

B. L'istante fonda la sua pretesa sulla proposta 11 giugno 2007 sottoposta all'escusso, formalmente accettata da quest'ultimo il successivo 16 luglio, con cui proponeva di ristrutturare il saldo debitore in conto corrente in un limite di credito decrescente di fr. 329'112.89 (doc. A). Non avendo ossequiato il piano di rimborso stabilito per i mesi di giugno, luglio e settembre 2007, con scritto 12 ottobre 2007 la banca ha invitato il convenuto a bonificare sul conto corrente -entro e non oltre il 31 ottobre 2007- l'importo di fr. 24'524.46 (doc. B). Rimasta inevasa la sua richiesta, l'istante ha dato avvio all'esecuzione in esame, facendo spiccare il precetto esecutivo (doc. C).

C. All'udienza di contraddittorio del 13 marzo 2008 la procedente ha confermato la sua domanda. L'escusso ha contestato il credito rivendicato dall'istante: la linea di credito le era stata accordata il 19 gennaio 2006 dall'istituto bancario __________, suo precedente datore di lavoro, per consentirgli di pagare i contributi pensionistici in __________. L'addebito in conto corrente -ad un tasso favorevole- dell'importo di fr. 360'000.– era stato concesso per la durata di cinque anni, rimborsabili in 60 rate mensili di fr. 6'000.– ciascuna, pagabili il 25° giorno di ogni mese. Non essendo parte al contratto, l'istante non era legittimata attivamente a procedere in giudizio. Quest'ultima, d'altro canto, non considerava il fatto che almeno fr. 102'000.– erano già stati rimborsati, motivo per cui il saldo della linea di credito era semmai di fr. 258'000.–. Nondimeno, la validità dell'accordo 11 giugno 2007 dipendeva dalle condizioni generali che la banca non gli aveva mai sottoposto. Inoltre, erano state le difficoltà intervenute a seguito dell'inabilità lavorativa per malattia che lo aveva afflitto da dicembre 2007 a marzo 2008 e costretto ad avviare causa per il pagamento dello stipendio, che non gli avevano consentito di far fronte ai suoi impegni finanziari. Infine, era stato in piena buona fede che egli aveva accettato la proposta 11 giugno/16 luglio 2007, convinto della validità delle condizioni di rimborso pattuite a suo tempo con l'allora datore di lavoro e confidando nella continuazione della collaborazione lavorativa con l'istante che però, di fatto, lo aveva poi licenziato. In replica e in duplica le parti hanno confermato i rispettivi punti di vista.

D. Con sentenza del 10 febbraio 2009 -resasi necessaria in quanto una prima sentenza emanata il 27 marzo 2008 dal Segretario assessore della Pretura __________, era stata annullata il 5 agosto 2008 da questa Camera sulla base delle considerazioni illustrate dal Tribunale federale nella sentenza 4A_512/2007 del 13 maggio 2008 (inc. 14.2008.31)- il Pretore __________, ha respinto l'istanza. A detta del primo giudice, agli atti mancava un chiaro conteggio sui rapporti di dare e avere tra le parti, tale da permettere di risalire all'importo posto in esecuzione e verificare il saldo così rivendicato dalla procedente. L'istanza era in definitiva infondata già solo per questo motivo, senza necessità di entrare nel merito delle ulteriori eccezioni sollevate dall'escusso. Il Pretore ha per il resto dichiarato irricevibile il memoriale prodotto dal convenuto successivamente all'udienza di discussione.

E. Contro questa sentenza si aggrava tempestivamente la banca affermando che l'accordo 11 giugno/16 luglio 2007 venuto in essere tra le parti configura un contratto di credito bancario per una somma prestabilita. In quanto tale, costituisce valido titolo di rigetto per il rimborso del prestito così ricevuto, l'escusso non avendo contestato l'erogazione del credito antecedente la ristrutturazione operata tramite quello stesso accordo. Le parti hanno specificato trattarsi di limite di credito decrescente che l'escusso doveva ridurre tramite il pagamento di rate mensili prefissate, escludendo così a priori l'eventualità di una qualifica quale linea di credito in conto corrente. Il fatto che interessi e spese fossero contabilizzati su un conto corrente era, da questo punto di vista, del tutto irrilevante. L'escusso non aveva neppure contestato la disdetta dell'istante, e quindi l'esigibilità del credito.

A detta dell'appellante solo se il riconoscimento di debito non specifica un preciso importo diventa necessario produrre un chiaro conteggio che consenta di risalire alla somma pretesa. Ora, l'accordo 11 giugno/16 luglio 2007 fissa in fr. 329'112.89 l'importo a disposizione dell'escusso. Per il resto, la diffida di pagamento 12 ottobre 2007 attesta in fr. 328'437.35 l'utilizzo della linea di credito al 30 settembre 2007. Ciò posto, tenuto conto degli interessi nel frattempo maturati, si giungerebbe ai pretesi fr. 334'437.35. D'altra parte l'escusso non ha reso verosimili le sue eccezioni: infondate la riduzione a fr. 258'000.– del credito e la carenza di legittimazione attiva della banca, l'accordo 11 giugno/16 luglio 2007 stipulato tra l'escusso e quest'ultima essendo successivo; l'assenza delle condizioni generali poi non inficia la validità di questo patto, mentre l'esistenza di un rapporto lavorativo è priva di rilevanza ai fini della causa in esame.

Considerando

in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).

Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). Il procedente deve anche dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell'inoltro dell'esecuzione (da ultimo CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149], consid. 5 con rinvii).

  1. L'appellante contesta che il rapporto giuridico intervenuto tra le parti sulla base del doc. A sia una linea di credito in conto corrente, e lo qualifica quale contratto di credito bancario.

L'accordo 11 giugno/16 luglio 2007 intervenuto tra la banca e l'escusso parla di ristrutturazione in un limite di credito decrescente di CHF 329'112.89 dell'attuale saldo debitore in conto corrente no. __________ del medesimo importo, e prevede che il suo impegno [dell'escusso] nei nostri confronti è soggetto, sino a nuovo avviso, alle seguenti condizioni (fra cui gli interessi pagabili trimestralmente al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno e la riduzione di fr. 6'300.– mensili, la prima volta al 30 giugno 2007) integrate da quelle generali del nostro istituto (doc. A). Agli atti non figurano però né il contratto originario di concessione di quella linea di credito né quello di apertura del conto corrente né le menzionate condizioni generali. Di modo che, la qualifica giuridica del rapporto intervenuto fra le parti diventa assai ardua. Nel caso concreto pare ipotizzabile l'esistenza di un contratto di credito bancario in conto corrente. Il doc. A parla in effetti di una linea di credito su un conto corrente (Etter, Le contrat de compte courant, Zurigo 1994, pag. 31 e 118 segg.; Lombardini, Droit bancarie suisse, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 851 n. 64 segg.; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4a ed., Ginevra 2000, pag. 474) e, se è vero che il semplice utilizzo delle parole “conto corrente” non è di per sé necessariamente indicativo (Guggenheim, op. cit., pag. 476), altresì vero è che in materia bancaria l'esistenza di un contratto di conto corrente gestito dalla banca è presunta (Guggenheim, op. cit., loc. cit.; Lombardini, op. cit., pag. 412 n. 7).

  1. Ora, di per sé, il documento che attesta in un preciso importo il saldo in conto corrente a favore della banca (“bien trouvé”, “Richtigbefundsanzeige”) e che risulta firmato dal debitore costituisce riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF (DTF 132 III 482, consid. 5 a pag. 483; Etter, op. cit., pag. 212; Lombardini, op. cit., pag. 418 seg. n. 32 e 34). In concreto, questa circostanza può ritenersi adempiuta: la proposta dell'istante 11 giugno 2007 (doc. A) è indirizzata all'escusso ed è stata da lui firmata per accordo il successivo 16 luglio; egli ha così accettato e riconosciuto la ristrutturazione messa in atto dall'istante in un limite di credito decrescente di fr. 329'112.89 l'attuale saldo debitore in conto corrente no. __________ del medesimo importo, impegnandosi a ossequiare un piano di riduzione mensile prefissato e onorare il pagamento degli interessi (doc. A).

Invero, ci si potrebbe chiedere se con la diffida 12 ottobre 2007 prodotta dall'istante -dove si parla di limite di credito decrescente di attuali fr. 303'912.89 in conto corrente e di utilizzo attuale di fr. 328'437.35 (doc. B)- non costituisca un riporto a nuovo del saldo in conto corrente, circostanza questa che annullerebbe gli effetti del predetto riconoscimento di debito dell'escusso (Etter, op. cit., pag. 214 segg.). La questione può però rimanere indecisa. Come si vedrà di seguito, il rigetto dell'opposizione presuppone che il credito di cui al titolo di rigetto sia esigibile (sopra, consid. 1), presupposto che incombe alla procedente di dimostrare ma cui nel presente caso non ha adempiuto.

  1. A torto l'appellante reputa pacifico poiché non contestato dal debitore escusso (…) che il credito sarebbe stato disdetto validamente da parte di __________ a seguito di inadempimento del debitore con la conseguenza che la pretesa di rimborso è diventata esigibile (appello, pag. 4). Giova anzitutto rilevare che la procedente non ha mai preteso di avere disdetto la relazione contrattuale esistente con l'escusso. In effetti, nell'istanza introduttiva aveva semplicemente puntualizzato a conseguenza di tale inadempimento di avere provveduto a mettere in mora il debitore (act. I, pag. 1 in basso), allegazione poi confermata in sede di udienza (act. V e act. II pag. 1 e 4). Motivo per cui l'affermazione, nuova in appello, sarebbe finanche irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC per il rinvio dell'art. 25 LALEF). Sia come sia, se è vero che con lo scritto 12 ottobre 2007 l'istante ha rammentato che una delle condizioni di mantenimento del credito è il pagamento puntuale del piano di riduzione nonché del pagamento degli interessi trimestrali, è altrettanto vero che nel contempo si è limitata ad esortare l'escusso a voler bonificare entro e non oltre il 31 ottobre 2007 l'importo di fr. 24'524.46 a favore del conto corrente no. __________ -di cui fr. 19'200.– per mancato rimborso e fr. 5'324.46 per interessi- per il resto informandolo che qualora tale importo non dovesse essere versato entro il termine stabilito, ci vedremo costretti a passare la pratica al nostro Ufficio legale per la salvaguardia dei nostri interessi (doc. B). Se non che, l'accordo 11 giugno/16 luglio 2007 prevede espressamente che nel caso in cui il piano di riduzione e/o del pagamento degli interessi semestrali non fosse rispettato, sarà facoltà della banca disdire in ogni momento la facilitazione e richiederne l'immediato totale rimborso (doc. A). Ciò posto non vi è motivo alcuno per soprassedere alla notifica all'escusso di una valida disdetta da cui dipende l'esigibilità della pretesa (in materia di sequestro: CEF, 4 settembre 2008 [14.2008.74] consid. 7 con rinvii), condizione che non trova riscontro agli atti e che la diffida di pagamento 12 ottobre 2007 non soddisfa certo.

  2. Considerato che l'istanza non è suffragata da un valido titolo di rigetto, in quanto la pretesa dedotta in esecuzione non era a quel momento esigibile, non v'è motivo alcuno per esaminare oltre le censure dell'appellante (memoriale, pag. 4 segg.). L'appello deve così essere respinto, e la decisione pretorile confermata. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'istante, mentre non si assegnano indennità la controparte non avendo formulato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: 1. L'appello è respinto.

  1. La tassa di giustizia di fr. 510.–, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di AP 1, __________. Non si assegnano indennità.

  2. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 334'437.35, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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