Incarto n. 14.2008.78
Lugano 27 novembre 2008/ SL/fp/sc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 30 aprile 2008 da
AO 1 (patrocinata dall' PA 1)
contro
AP 1 (patrocinato dall' PA 2)
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 17 dicembre 2007/6 febbraio 2008 dell'UE __________;
sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza 17 luglio 2008 (EF.2008.1080), ha così deciso:
“1. L'istanza è accolta e, di conseguenza, l'opposizione interposta da AP 1, __________, al precetto esecutivo no __________ dell'Ufficio esecuzione __________ è respinta in via definitiva.
La tassa di giustizia di fr. 300.–, da anticipare dalla parte istante è posta a carico della parte convenuta con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'000.– a titolo di indennità.
omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 20 agosto 2008 ne postula la riforma nel senso di respingere l'istanza di rigetto dell'opposizione, protestate tasse, spese e ripetibili;
preso atto che l'istante con osservazioni 19 settembre 2008 propone di respingere l'appello, protestate tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado;
richiamato il decreto presidenziale del 25 agosto 2008 con cui all'appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 17 dicembre 2007/6 febbraio 2008 dell'UE __________ (doc. C), AO 1 ha escusso AP 1 per l'incasso di fr. 129'504.– oltre interessi al 10% dal 1° giugno 2007. Quale titolo di credito ha indicato: “Sentenza della Corte Superiore dello Stato __________, del 01.06.2007, inc. n° __________”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo, previa procedura di exequatur.
B. L'istante fonda la sua pretesa sulla sentenza 1° giugno 2007 della Corte Superiore dello Stato , che facendo seguito ad una richiesta di conferma del lodo arbitrale emesso il 10 maggio 2007 dall', condanna fra l'altro AP 1 a versargli USD 113'991.78 al tasso d'interesse del 10% (doc. D/D1). Produce inoltre la sentenza 27 agosto 2007 della medesima Corte, che -per quanto qui di rilievo- riconferma l'obbligo di pagamento dell'escusso nei confronti dell'istante (doc. E/E1). La documentazione si completa della dichiarazione giurata 12 ottobre 2007 (affidavit) dell'avv. __________, legale dell'istante nell'ambito della procedura portata avanti negli Stati Uniti e rilasciata in relazione all'intimazione della sentenza 1° giugno 2007 (doc. F/F1), della copia del lodo arbitrale 10 maggio 2007 (doc. G/G1) con le relative motivazioni in fatto e in diritto (doc. H/H1), della domanda di esecuzione 14 dicembre 2007 accompagnata dal tasso di conversione USD/CHF (doc. I), di un estratto di norme del Codice di procedura civile __________ (doc. L/L1), di un'ulteriore dichiarazione giurata del 23 gennaio 2008 (affidavit) dell'avv. __________ attestante l'esecutività della sentenza 1° giugno 2007 (doc. M/M1) e della conferma 22 gennaio 2008 con cui il Tribunale d'appello di Lugano ha attestato di avere notificato in via rogatoriale a AP 1 le sentenze statunitensi 1° giugno e 27 agosto 2007 (doc. N). Agli atti figura infine la dichiarazione di conformità 24 aprile 2008 relativa alla traduzione in lingua italiana dei documenti (doc. O), la procura (doc. A) e la dichiarazione giurata (affidavit) con cui __________ si propone quale ufficiale dirigente e amministratore della società istante (doc. B/B1).
C. All'udienza di contraddittorio 10 luglio 2008, la procedente ha confermato la sua domanda. L'escusso ha anzitutto evidenziato l'assenza di documenti ufficiali attestanti l'esistenza della società istante così come del potere di rappresentanza di __________. L'istante poi, aveva fondato l'esecuzione sulla sentenza 1° giugno 2007 della Corte Superiore __________, decisione non definitiva, ma senza alcun riferimento a quella del 27 agosto 2007 e alla sentenza arbitrale 10 maggio 2007, sola decisione quest'ultima a valere semmai quale titolo di credito per la pretesa posta in esecuzione. Oltretutto, le due sentenze civili non motivate e di primo acchito manipolate, gli erano state notificate la prima volta il 22 gennaio 2008. Ha quindi escluso di avere acconsentito alla procedura arbitrale, di essere stato in quel contesto patrocinato da un legale e avere ricevuto comunicazioni, citazioni ad udienze e notifiche di atti, di essersi avvalso dell'intervento della sorella residente negli Stati Uniti quale sua rappresentante ed infine di essere stato interpellato nella procedura di conferma del lodo arbitrale formulata dall'istante davanti al giudice civile, circostanze queste che la controparte non aveva documentato e per le quali le dichiarazioni giurate non costituivano prova oggettiva, nemmeno per la crescita in giudicato di una sentenza. Tribunale arbitrale e Corte Superiore __________ non erano competenti, mentre la sentenza 1° giugno 2007 risultava incompatibile giusta l'art. 27 LDIP con l'ordine pubblico svizzero: sia perché dal profilo materiale egli non aveva mai intrattenuto relazioni contrattuali con l'istante, di modo che la condanna di pagamento risultava per finire incomprensibile, sia perché da quello processuale il suo diritto di essere sentito era stato leso.
In replica, per quanto attiene la sua esistenza l'istante ha rinviato all'estratto internet, sito appartenente ad un ufficio analogo a quello -nel Canton Ticino- del Registro di commercio, alle sentenze prodotte agli atti e alla dichiarazione giurata di __________. L'escusso inoltre era intervenuto nella procedura negli Stati Uniti avvalendosi di un legale. E, comunque sia, nulla aveva intrapreso dalla notifica delle sentenze avvenuta tramite il Tribunale d'appello. Ha quindi precisato che la sentenza 27 agosto 2007 non modificava alcunché rispetto alla sentenza 1° giugno 2007, sola decisione determinante ai fini dell'esecuzione, opponendosi ad un riesame di merito della vertenza e ad un accertamento del consenso dell'escusso alla procedura arbitrale. A comprova della competenza del tribunale statunitense -di per sé risultante dalle norme di legge prodotte agli atti- come pure della crescita in giudicato della sentenza, della sua compatibilità con l'ordine pubblico svizzero, della citazione e salvaguardia dei diritti di difesa dell'escusso, vi erano poi le dichiarazione giurate della sua legale americana, elementi di prova riconosciuti nei tribunali svizzeri. Sulla base dell'art. 228 n. 2 CPC ha invece proposto di escludere la dichiarazione constatata mediante brevetto notarile della sorella dell'escusso e da lui prodotta per attestare l'estraneità della stessa al procedimento tenutosi negli Stati Uniti. Ciò posto, vista la conformità con l'ordine pubblico svizzero, nulla ostava al riconoscimento e all'esecuzione della sentenza 1° giugno 2007.
L'escusso ha infine ribadito il suo punto di vista e la legittimità della dichiarazione della sorella non essendovi stata una sua audizione quale teste, evidenziando di contestare il lodo arbitrale 10 maggio 2007, fondamento della sentenza 1° giugno 2007, e che l'istante non aveva fatto valere a sostegno della sua pretesa.
D. Con sentenza del 17 luglio 2008, il Pretore , ha accertato l'esistenza della società istante e il potere di rappresentanza di __________ sulla base dell'estratto di “” parificandolo al Registro di commercio in Ticino, delle sentenze e della dichiarazione giurata di __________. Ha quindi stabilito che titolo di credito dell'obbligo di pagamento a carico dell'escusso era la sentenza statunitense 1° giugno 2007, da riconoscere giusta gli art. 25 e segg. LDIP. Il Pretore ha quindi ritenuto che il tribunale statunitense non fosse competente per l'art. 26 lett. a LDIP, all'avvio della causa l'escusso non avendovi domicilio, ma per l'art. 26 lett. c LDIP, visto che all'atto di introduzione della causa egli si era incondizionatamente costituito in giudizio per il tramite di un avvocato come attestava la dichiarazione giurata della patrocinatrice dell'istante, quella della sorella dell'escusso dovendo essere esclusa per l'art. 228 n. 2 CPC. La costituzione in giudizio, rendeva poi nulla la censura relativa alla mancata citazione fondata sull'art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP. Le dichiarazioni giurate della legale dell'istante, davano inoltre atto della crescita in giudicato del lodo arbitrale e di quella della sentenza 1° giugno 2007 immediatamente eseguibile, circostanze che l'escusso non era riuscito a confutare. Il Pretore ha inoltre stabilito che la notifica delle sentenze 1° giugno e 27 agosto 2007 per il tramite del Tribunale d'appello era conforme alla Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 (RS 0.274.131), che l'assenza di motivazione di una sentenza contumaciale americana non era contraria all'ordine pubblico svizzero (art. 27 LDIP) all'escusso essendo stato garantito il suo diritto di essere sentito. Ha infine escluso la possibilità di un riesame di merito della vertenza (art. 27 cpv. 3 LDIP) e precisato che la condanna al pagamento di una somma di denaro per appropriazione indebita dovuta a violazione contrattuale non era incompatibile con il sentimento di giustizia svizzero. Ciò posto, riconosciuta la sentenza 1° giugno 2007, ha accolto l'istanza rigettando in via definitiva l'opposizione interposta dall'escusso al precetto esecutivo.
E. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, contestando l'esistenza della società istante e il potere di rappresentanza di __________. A suo dire, titolo di credito dell'esecuzione era poi il lodo arbitrale 10 maggio 2007 e non le sentenze 1° giugno 2007 o 27 agosto 2007, in apparenza modificate manualmente. Esclude quindi di avere acconsentito alla procedura arbitrale, di essersi costituito in giudizio per il tramite di un avvocato, che atti ufficiali e citazioni ad udienze gli siano stati notificati consentendogli una difesa adeguata, che sua sorella sia intervenuta per suo conto e in sua rappresentanza, che per il tramite di un secondo legale e prima della notifica avvenuta tramite il Tribunale d'appello egli abbia espresso l'intenzione di ricorrere contro la sentenza 1° giugno 2007, e che le due sentenze civili siano cresciute in giudicato. Tutte queste circostanze si fonderebbero sulle dichiarazioni unilaterali della patrocinatrice statunitense dell'istante, ma non avrebbero alcun riscontro oggettivo. Ciò posto, né il tribunale arbitrale né quello civile erano competenti. Mentre l'assenza di rapporti contrattuali con la controparte, di una motivazione nella sentenza 1° giugno 2007 oltre al mancato rispetto del suo diritto di essere sentito e il tasso d'interesse del 10% -quello ammesso in Svizzera essendo del 5%- rendevano incompatibile con l'ordine pubblico svizzero (art. 27 LDIP) il riconoscimento della sentenza 1° giugno 2007.
F. Con le sue osservazioni, l'istante propone di respingere l'appello con argomentazioni che, se del caso, saranno riprese nel seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nelle sue osservazioni, l'istante mette in dubbio la tempestività dell'appello, il convenuto non avendo prodotto la busta d'intimazione della sentenza impugnata. Ora, la decisione pretorile è stata intimata l'11 agosto 2008 (timbro della Pretura sul retro della medesima) per invio raccomandato e, al più presto poteva essere ritirata l'indomani presso la Posta. In tal caso, il termine di dieci giorni per proporre l'appello (art. 22 cpv. 1 LALEF) avrebbe cominciato a decorrere mercoledì 13 agosto 2008 (art. 131 cpv. 1 CPC per il rinvio dell'art. 25 LALEF) per scadere venerdì 22 agosto 2008. In concreto, l'atto d'appello -giunto in Pretura il 22 agosto 2008 (timbro esibito n. 20448)- è datato 20 agosto 2008 ed è stato consegnato alla posta quel medesimo giorno, come si evince dal timbro apposto sull'originale della busta di spedizione agli atti. Pacifica quindi, la sua tempestività.
Il Pretore ha ritenuto che l'istante avesse fornito elementi sufficienti a comprova dell'esistenza della società istante e del potere di rappresentanza di . L'appellante censura queste sue conclusioni sorrette da documenti unilaterali, non ufficiali e da una dichiarazione giurata non tradotta in lingua italiana (appello, pag. 3 n. 4). Se non che, dagli atti risulta che nella procedura di emanazione del lodo arbitrale 10 maggio 2007 la società istante ricopriva il ruolo di attrice (doc. G1, pag. 1) e, nel contesto delle sentenze civili 1° giugno 2007 e 27 agosto 2007, quello di parte civile (doc. D1, pag. 1 e E1, pag. 1). Il portale “” poi è gestito da un ufficio governativo (“__________”) della __________ accessibile in ogni tempo al pubblico -come lo è appunto il registro di commercio in Ticino- all'indirizzo __________ e, per l'elenco delle società al sito __________. Invero, l'estratto prodotto dall'istante ne attesta l'esistenza al 9 novembre 2007 (doc. B, pag. 5), ma la semplice consultazione permette di constatare che la società è ancora attualmente attiva. Questi elementi trovano riscontro nella dichiarazione giurata di __________ -la cui autenticità non è in dubbio essendo provvista della postilla conformemente alla Convenzione del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri (RS.0.172.030.4) e la cui traduzione in italiano a differenza di quanto sostiene l'appellante si trova agli atti- laddove egli afferma che la AO 1 esiste tuttora come società ed è pienamente attiva (doc. B1, pag. 2). Anche il potere di rappresentanza di , che in quella sua medesima dichiarazione attesta di essere l'unico ufficiale dirigente ed amministratore della AO 1 (doc. B1, pag. 2), trova conforto nel registro “” consultabile al citato sito governativo (doc. B, pag. 5). Peraltro, il connubio tra quel nominativo è la società istante risulta altresì dal documento “Collection Agreement” (contratto di riscossione) prodotto in bozza dal medesimo escusso (doc. 7, pag. 6).
Vero è che la procura agli atti conferita dall'istante alla sua patrocinatrice legale -pure provvista della postilla istituita dalla predetta Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961- è stata prodotta solo in lingua inglese. Ora, il Tribunale federale (STF 5P.475/2000 dell'8 febbraio 2001) ha censurato la giurisprudenza di questa Camera, riconoscendo la facoltà del giudice, qualora abbia motivo di dubitare della capacità di rappresentare e nel caso la stessa carenza possa essere sanata entro breve, di fissare un termine alla parte per produrre i documenti atti ad attestare questo presupposto processuale (CEF, 11 settembre 2006 [14.2006.3] consid. 1). In concreto, si può soprassedere alla fissazione di un termine per la produzione del testo in italiano della procura, dalla stessa potendosi facilmente e comunque evincere che è stata firmata per conto della società istante da __________, del cui potere di rappresentanza si è già detto. Dal canto suo, in merito l'appellante non ha mosso obiezioni alcuna, né in sede di udienza cui la mandataria dell'istante ha partecipato né in sede di appello.
Tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America non è stato concluso alcun trattato in materia di riconoscimento ed esecuzione delle rispettive decisioni giudiziarie, per cui le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza americana sono stabiliti dagli art. 25 e segg. LDIP. In particolare secondo l'art. 25 LDIP una sentenza straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 LDIP (lett. c). Dal concetto di decisione giudiziaria ai sensi dell'art. 25 LDIP esulano tuttavia le sentenze arbitrali il cui riconoscimento e la cui esecuzione dipendono dall'art. 194 LDIP (Berti/Däppen, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2a ed., Basilea 2007, n. 4 ad art. 25).
In concreto, la prima di queste due decisioni si presenta quale sentenza modificata (“amended judgment”) di una precedente sentenza in contumacia emessa il 21 marzo 2007 dalla Corte Superiore __________ (doc. D1, pag. 2, primo paragrafo) che in virtù di un non meglio precisato “accordo” stipulato il 20 giugno 2006 sarebbe entrata immediatamente in vigore, ma di cui nulla è dato di sapere e che non figura agli atti. Dalla sentenza 1° giugno 2007 si evince però in modo chiaro che, contestualmente ad altre richieste, l'istante ha presentato una mozione volta a confermare la sentenza arbitrale 10 maggio 2007 emessa contro l'imputato AP 1, così da permettergli di avvalersi anche presso di lui per la somma di $113'991.78 (doc. D1, pag. 2, 2° paragrafo). Il relativo lodo arbitrale in effetti, stabiliva che l'attrice AO 1 incassi dal convenuto AP 1 la somma di USD 113'991.78 oltre agli interessi su tale somma al tasso del 10% (dieci percento) per anno a far tempo dalla data di emissione del presente lodo e fino al relativo pagamento (doc. G1, pag. 2). Ciò posto, nel dispositivo della sentenza 1° giugno 2007 il giudice della Corte Superiore ha quindi ripreso il predetto ordine e autorizzato l'istante ad ottenere dall'imputato AP 1 la somma di $113'991.78 ad un tasso di interesse del dieci percento (10%) annuo, dalla data di esecuzione della presente sentenza e fino a quando la somma non sarà stata interamente risarcita, ed anche le spese legali relative all'istanza di conferma della sentenza arbitrale” (doc. D1, pag. 2 n. 3). Dal canto suo, la decisione 27 agosto 2007, che si presenta quale sentenza ulteriormente modificata (“further amended judgment”) -per quanto di rilievo ai fini della presente vertenza- non fa che confermare il dispositivo del giudizio del 1° giugno 2007 e quindi l'obbligo di pagamento dell'escusso (doc. E1, pag. 2 n. 3), le modifiche aggiunte essendo in relazione ad una richiesta di conferma di sentenza arbitrale del 25 maggio 2007 a favore di una terza creditrice (doc. E1, pag. 2 4° paragrafo).
Ora, il sistema giuridico americano riconosce a chi è parte di una procedura di arbitrato svoltasi in territorio statunitense e che a suo favore ha così ottenuto un lodo arbitrale, la possibilità di chiederne conferma -in contrapposizione ad una domanda di annullamento, modifica o rettifica- al giudice civile (“confirmation order”: Schack, Einführung in das US-amerikanische Zivilprozessrecht, 3a ed., Monaco 2003, pag. 89 con rinvio a §9 FAA [Federal Arbitration Act del 1925] in: 9 USC [United States Code]). La sentenza (“judgment”) così emessa avrà gli stessi effetti di una decisione giudiziaria ordinaria e, come tale sarà quindi registrata ed eseguita (Schack, op. cit., pag. 89 seg. con rinvio a §13 FAA [Federal Arbitration Act del 1925] in: 9 USC [United States Code]). Sostanzialmente, negli Stati Uniti il lodo arbitrale viene così soppiantato in tutto e per tutto da una sentenza civile ordinaria (Schack, op. cit., pag. 90). Si parla allora di “doctrine of merger” (“merger”= fusione, concentrazione: Il Ragazzini, Dizionario Inglese/Italiano - Italiano/Inglese, 4a ed., Zanichelli, Bologna 2008), concetto conosciuto nell'ordinamento giuridico angloamericano tramite il quale lo Stato di origine di un lodo arbitrale emesso sul suo territorio può renderlo esecutivo assimilandone il contenuto ed integrandolo poi in una sentenza esecutiva così da trasformarlo in una decisione giudiziaria vera e propria (Walter, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 4a ed., Berna/Stoccarda/Vienna, 2007, pag. 382, §8 II 2 lett. a). Lodo arbitrale e decisione giudiziaria diventano in tal modo un'entità unica (Walter, op. cit., pag. 571, §13 III 4 lett. cc).
Invero però, non è affatto chiaro se questo tipo di decisioni siano suscettibili di riconoscimento e di esecuzione in un paese estero, ossia fuori dal territorio statunitense (Schack, op. cit., pag. 90 nota 731). Una parte della dottrina tende a considerale a tutti gli effetti delle sentenze giudiziarie e come tali le reputa riconoscibili in uno stato estero (Schwab/Walter, Schiedsgerichtsbarkeit, 7a ed., Monaco 2005, pag. 261, Kap. 30 n. 15 e rinvio alla nota 31), mentre la Corte suprema federale (“Bundesgerichthof”) della Repubblica federale di Germania, in due decisioni emesse nel corso del 1984 ha riconosciuto al creditore la possibilità di scegliere liberamente fra lodo arbitrale e decisione di conferma dello Stato di origine (Schwab/Walter, op. cit., pag. 261, Kap. 30 n. 15 e rinvii alle note 31 e 33; Geimer, Internationales Zivilprozessrecht, 5a ed., Colonia 2005, pag. 1171 n. 3891 e pag. 1173 n. 3899). La dottrina più recente pare invece sostenere la tesi secondo cui in casi analoghi solo il lodo arbitrale debba essere oggetto di riconoscimento e di esecuzione in un paese estero (Schwab/ Walter, op. cit., pag. 261, Kap. 30 n. 15; Geimer, op. cit., pag. 1173 n. 3899 con rinvio). Nel medesimo senso sembra altresì andare la dottrina in Svizzera, laddove considera che il lodo arbitrale non viene cancellato allorquando viene “incorporato” in una sentenza giudiziaria, ma mantiene tutta la sua validità: in quest'ottica, è la sentenza arbitrale a dover essere riconosciuta ed eseguita e non la decisione di conferma che lo rendeva esecutivo (Walter, op. cit., pag. 571 § 13 III 4; Patocchi/Jermini, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2a ed., Basilea 2007, n. 11 ad art. 194 con riferimenti; Siehr, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a ed., Zurigo 2004, n. 2 ad art. 194; per analogia, in materia di Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (CL) che esclude però l'arbitrato dal suo campo di applicazione: Knoepfler/Schweizer, Arbitrage international, Zurigo 2003, pag. 414 segg. [SZIER/RSDIE 4/5/99 pag. 624 segg.] e in particolare le considerazioni esposte a pag. 418 n. 7).
Ciò posto, in concreto e per quanto concerne l'escusso, la decisione 1° giugno 2007 della Corte Superiore __________ assimila in sé il lodo arbitrale 10 maggio 2007 emesso dalla __________ -importante organizzazione per l'arbitrato negli Stati Uniti (Schack, op. cit., pag. 87)- limitandosi a dar atto della richiesta formulata dall'istante intesa a confermarne il contenuto, segnatamente la condanna al pagamento di USD 113'991.78 che riporta nel suo dispositivo. Per il resto, rinvia a un non meglio precisato Accordo 20 giugno 2006 e a una non meglio precisata sentenza in contumacia 21 marzo 2007 della medesima Corte, di cui però nulla è dato di sapere (sopra, consid. 4). Di modo che, per i motivi esposti (sopra, consid.
Se non che, nel caso specifico, agli atti figura soltanto la copia del lodo arbitrale e le relative conclusioni in fatto e in diritto, tradotte in lingua italiana (doc. G/G1 e H/H1). I documenti sono tuttavia sprovvisti della debita postilla che ne attesti l'autenticità e, soprattutto, manca la convenzione con cui le parti hanno deciso di sottoporre ad arbitrato la risoluzione della vertenza (cfr. doc. H1, pag. 2 n. 2), fatto questo che il convenuto contesta esplicitamente (verbale, pag. 4 in alto). A prescindere dalla richiesta di giudizio formulata con riferimento alla decisione 1° giugno e 27 agosto 2007 (act. I, pag. 12), il riconoscimento e l'esecuzione del lodo arbitrale non avrebbe potuto entrare in considerazione (Staehelin, op. cit., n. 96 ad art. 80; Patocchi/ Jermini, op. cit., n. 43 ad art. 194). Di conseguenza, anche sotto questo profilo l'istanza non avrebbe potuto essere accolta.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: 1. L'appello 20 agosto 2008 di AP 1, __________, è accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 17 luglio 2008 del Pretore __________, sono così riformati:
“1. L'istanza 30 aprile 2008 di rigetto dell'opposizione in via definitiva, con domanda di exequatur, formulata da AO 1, __________, è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 300.–, da anticipare dalla parte istante resta a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.”
La tassa di giustizia di fr. 450.–, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di AO 1, __________, obbligata a rifondere a AP 1, __________, fr. 1'500.– a titolo di indennità.
Intimazione:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 129'504.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).