Incarto n. 14.2008.109
Lugano 3 marzo 2009/LS/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Ermotti
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 26 agosto 2008 da
AP 1 (patrocinata dall' PA 1 )
contro
AO 1
(patrocinata dall' PA 2 )
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da AO 1 al PE n. __________ del 31 marzo/1° aprile 2008 dell'UEF __________;
sulla quale istanza il Pretore __________ con sentenza 24 ottobre 2008 (EF.2008.331), ha così deciso:
“1. L'istanza è parzialmente accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, è respinta in via definitiva limitatamente all'importo di frs. 3'900.–, oltre interessi al 5% dal 2 agosto 2005 su frs. 2'400.– e dal 13 settembre 2006 su frs. 1'500.–.
Le spese e la tassa di giustizia per complessivi frs. 300.–, sono poste a carico della parte istante, la quale rifonderà a controparte frs. 500.– a titolo di indennità.
omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'istante che con atto 6 novembre 2008 postula l'integrale accoglimento dell'istanza di rigetto, protestate tasse, spese e ripetibili;
rilevato che l'escussa non ha formulato osservazioni;
richiamati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 31 marzo/1° aprile 2008 dell'UEF __________, AP 1 ha escusso AO 1 per l'incasso di complessivi fr. 102'303.20, ossia la somma capitale di fr. 100'757.30 oltre interessi al 3% dal 1° gennaio 2008 (1) e di interessi capitalizzati per fr. 1'545.90 (2). Quale titolo di credito ha indicato: “1-2) Sentenza no. __________ del Tribunale __________ di data 22.06.2000 (no. __________; no. __________) cresciuta in giudicato. Sentenza 2 agosto 2005 del Pretore __________ incarto no. EF.2005.217; Sentenza 13 settembre 2006 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Inc. no. 14.2005.86.”.
Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo.
B. La procedente fonda la sua pretesa sulla sentenza 22 giugno 2000, cresciuta in giudicato, con cui il Giudice unico del Tribunale di __________ ha condannato AP 1 a pagare a __________, la somma di £it. 128'420'000 oltre interessi legali e £it 5'259.– per spese di giudizio (doc. D), e i giustificativi attestanti la notifica all'escussa per il tramite del Tribunale d'appello di Lugano (in via rogatoriale) dell'atto di citazione 8 aprile 1999 (doc. B) e della decisione medesima (doc. F). La copia autentica conforme all'originale dell'atto pubblico 29 gennaio 2001 comprensivo di verbale di assemblea e statuto sociale della neo costituita AP 1, insieme all'estratto del Registro delle Imprese (doc. H) e al relativo certificato storico (doc. I), danno inoltre atto della avvenuta modifica della ragione sociale dell'istante da Srl in SpA (doc. G).
A fondamento del credito l'istante produce altresì la sentenza 2 agosto 2005 della Pretura __________ (doc. O), confermata in appello con sentenza 13 settembre 2006 (doc. P) e, in ultima istanza, dal Tribunale federale con decisione 23 marzo 2007 (doc. Q e R).
La documentazione si completa infine dell'estratto del registro di commercio per l'escussa (doc. C), della diffida di pagamento 7 gennaio 2004 (doc. E), del precetto esecutivo (doc. L), della domanda di esecuzione 17 marzo 2008 con il relativo conteggio (doc. M), e della tabella sul saggio d'interesse legale in Italia (doc. N).
C. All'udienza di contraddittorio del 23 settembre 2008 l'escussa ha contestato l'esistenza di un valido titolo di rigetto, affermando che le pretese di cui ai titoli di credito prodotte agli atti erano estinte per novazione, in quanto sostituite dal nuovo debito capitale di fr. 81'000.– fondato sull'accordo extragiudiziale 23 aprile 2007 e pagabile in quattro rate. In via subordinata, ha osservato come sull'importo posto in esecuzione comprensivo anche degli interessi legali, l'istante rivendicasse altri interessi violando così il divieto di anatocismo sancito dall'art. 105 cpv. 3 CO. Infine, non ha ritenuto sufficiente il mero rinvio senza alcuna spiegazione, al tasso di cambio documentato con un estratto internet. In definitiva, irrilevante quindi stabilire se a titolo pregiudiziale la sentenza estera poteva essere riconosciuta.
L'istante ha definito temerarie le obiezioni dell'escussa, e chiesto che ne fosse tenuto conto con l'assegnazione delle ripetibili. L'accordo extragiudiziale specificava che il mancato pagamento di una delle quattro rate -e secondo il conteggio ne erano state versate solo due- legittimava l'istante a procedere con l'incasso forzato dell'importo originario. E questo escludeva a priori l'eventualità di una novazione. In duplica, l'escussa ha ribadito il suo punto di vista, non senza evidenziare come l'istante nulla avesse obiettato circa il preteso anatocismo e come -a differenza del codice di procedura civile ticinese- la LEF non consentisse affatto di assegnare ripetibili per lite temeraria.
D. Con sentenza 24 ottobre 2008 il Pretore __________ ha escluso che il debito posto in esecuzione fosse estinto per novazione. L'escussa non aveva contestato di avere pagato solo due delle quattro rate pattuite nell'accordo extragiudiziale, il che ne comportava l'immediata decadenza e il conseguente ripristino delle pretese originali. Ciò posto, visto che il tasso di cambio non poteva ritenersi notorio, era tuttavia obbligo dell'istante provare la conversione -valida il giorno della domanda di esecuzione- in valuta svizzera del credito rivendicato. Tuttavia, agli atti mancava il documento attestante il tasso di conversione in Euro degli importi che la sentenza italiana esprimeva in vecchie lire. A titolo abbondanziale, ha inoltre rilevato che fr. 1'545.90 di interessi capitalizzati erano stati conteggiati sulla somma capitale di fr. 63'714.–, importo già comprensivo degli interessi di mora. Di modo che, in definitiva, il primo giudice ha accolto solo parzialmente l'istanza di rigetto e meglio limitatamente alla somma capitale di fr. 3'900.– oltre interessi, cifra questa corrispondente alle spese e alle indennità riconosciute all'istante dalla sentenza pretorile 2 agosto 2005 e da quella d'appello 13 settembre 2006.
E. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1 con atto 6 novembre 2008. L'istante rileva che in sede di udienza l'escussa non ha contestato la conversione in Euro degli importi espressi in vecchie lire italiane, ma anzi confermato che il conteggio doc. M era stato allestito dipartendosi dal credito capitale di cui alla sentenza italiana 22 giugno 2000, e che semmai la contestazione era riferita al solo tasso di cambio da Euro in CHF. In ogni caso, la conversione in Euro di una somma espressa in vecchie lire dipendeva dal valore legale fissato dal Regolamento (CE) n. 2866/98 del 31 dicembre 1998, norme pubblicamente note e divulgate. In via abbondanziale, precisa infine che -a differenza di quanto ritenuto dal Pretore- l'importo di fr. 1'545.90 era calcolato sulla somma capitale di fr. 63'714.– al netto di interessi, circostanza questa comprovata dal conteggio prodotto di cui al doc. M.
F. Chiamata a esprimersi sull’appello, AO 1 è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. Per l'art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un rimedio di diritto ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 3 segg. ad art. 80; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 segg. ad art. 80; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 35 segg. e 38 segg. ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 213 segg. e 221 segg.).
La nozione di decisione ai sensi di questo articolo concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (Gilliéron, op. cit., n. 30 ad art. 80; apparentemente in questo senso: Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP). In particolare, se una convenzione internazionale o la LDIP parifica un determinato atto estero a una sentenza esecutiva (art. 50 CL o 31 LDIP), tale atto -trattandosi di una decisione di condanna al pagamento di una somma di denaro- va considerato quale titolo di rigetto definitivo ai sensi dell'art. 80 LEF (Staehelin, op. cit., n. 67 ad art. 80 con rif.; Gilliéron, op. cit., n. 72 ad art. 30a). Ciò presuppone la dichiarazione di esecutività da parte del giudice del rigetto (procedura di exequatur, art. 32 CL; DTF 125 III 386; Sentenza TF 5P.275/2002 del 20 novembre 2002).
Anche il giudice del rigetto definitivo dell'opposizione esamina d'ufficio se sono date le tre identità: identità dell'escusso e della persona indicata nel titolo di rigetto come debitrice; identità dell'escutente e della persona indicata nel titolo di rigetto come creditore; identità del credito posto in esecuzione e del credito riconosciuto nel titolo di rigetto (Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80, 13 ad art. 81). Oltre a ciò -trattandosi di decisioni estere- il giudice del rigetto definitivo deve accertare d'ufficio, in ogni stadio di causa, se la sentenza su cui l'esecuzione si fonda ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80; Stücheli, op. cit., pag. 112 ad c), così da permetterne il rigetto dell'opposizione.
In concreto, il Pretore ha accolto l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione per quanto attiene all'importo per spese e ripetibili di fr. 3'900.– oltre interessi. A fondamento di questo suo giudizio vi è agli atti la decisione 2 agosto 2005 della Pretura __________ che pone le spese e la tassa di giustizia di fr. 600.–, già anticipate dall’istante, a carico dell'escussa, cui vanno ad aggiungersi indennità per fr. 1'800.– (doc. O, pag. 7 dispositivo n. 2). Il relativo appello interposto da quest'ultima poi è stato respinto da questa Camera il 13 settembre 2006, obbligandola a rifondere all'istante ulteriori fr. 1'500.– a titolo di indennità (doc. P, pag. 11 dispositivo n. 2). Entrambe le decisioni sono pacificamente esecutive e cresciute in giudicato, la vertenza essendosi in definitiva conclusa davanti alla Seconda Corte di diritto civile del Tribunale federale, che con sentenza 23 marzo 2007 ha respinto un ricorso di diritto pubblico formulato dalla convenuta (doc. R).
Il Pretore ha tuttavia respinto l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione per quanto riguarda il credito a fondamento del quale l'escussa ha prodotto la sentenza italiana 22 giugno 2000. Egli ha spiegato che il credito oggetto dell'esecuzione era stato convertito con valuta 17 marzo 2008 e che il tasso di cambio non costituiva un fatto notorio. Ciò posto, ha appurato che agli atti mancava il giustificativo da cui risultava quello applicato per convertire in Euro gli importi che la decisione italiana esprimeva in vecchie lire (sentenza impugnata, pag. 4).
Con il suo appello l'istante, non contesta in sé il principio secondo cui il tasso di cambio non debba ritenersi un fatto notorio (appello, n. 2). Richiamandosi all'art. 184 cpv. 2 CPC, rileva però che l'escussa non ha contestato il credito espresso in vecchie lire convertito in Euro e che l'obiezione semmai era rivolta al tasso di conversione Euro/CHF (appello, n. 3). Sostiene ad ogni modo che, trattandosi del tasso di cambio di vecchie lire italiane in Euro, lo stesso debba ritenersi un fatto notorio in quanto fissato da una normativa europea (appello, n. 4 e 5).
Ciò posto -e come si dirà nel seguito- questa Camera chiamata a pronunciarsi in merito ad una problematica sorta proprio per l'assenza di prova sul tasso di cambio e di una contestazione dell'escusso, ha di recente ritenuto opportuno precisare la sua giurisprudenza al riguardo (CEF, 6 dicembre 2007 [14.2007.44].
Di fatto, nel caso specifico, l'appellante nemmeno pretende di avere provato il tasso di conversione fra la valuta in vecchie lire espressa nella sentenza italiana (doc. D, pag. 4) e la valuta espressa in Euro di cui al conteggio da lei stessa redatto (doc. M, 2° foglio). Sotto questo profilo, sapere che il conteggio doc. M è stato allestito dipartendosi dalla sentenza italiana 22 giugno 2000, o che la contestazione dell'escussa era relativa al tasso di cambio da Euro in CHF, è quindi irrilevante. Priva di fondamento la censura deve di conseguenza essere respinta.
Nel caso specifico, spettava quindi alla procedente documentare la pretesa applicazione della normativa straniera, ciò che però davanti al Pretore non ha fatto. Ciò posto, nella misura in cui per la prima volta davanti a questa Camera rinvia ad un regolamento legale straniero, l'istante formula un'allegazione nuova in appello e, come tale, inammissibile per l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC cui rinvia l'art. 25 LALEF). Anche da questo punto di vista l'appello deve essere disatteso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 430.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.
Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 96'857.30, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).