Incarto n. 14.2005.144
Lugano 24 marzo 2006 CJ/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull'istanza di riconoscimento di fallimento ("Insolvenzverfahren") presentata il 2 dicembre 2005 da
IS 1 rappr. dall¿ RA 1 D-, amministratrice del fallimento a sua volta rappr. dall¿ RA 2
nella procedura dipendente dal decreto d'insolvenza 1° dicembre 2003 emesso dall'Amtsgericht __________ nei confronti di
IS 1, D- __________ rappr. da PI 1, __________, amministratore a sua volta rappr. dall¿avv. RA 3, __________
richiamato il decreto 22 dicembre 2005 di questa Camera, con cui sono state respinte le domande cautelari presentate con l¿istanza 2 dicembre 2005;
viste le risultanze dell'udienza di contraddittorio 10 febbraio 2006;
ritenuto
in fatto:
A. Con sentenza del 1° dicembre 2003 (inc. __________, doc. C), l'Amtsgericht di __________ ha aperto una procedura d'insolvenza ("Insolvenzverfahren") a carico della società in accomandita IS 1, nominando l'avv. RA 1 quale amministratrice fallimentare ("Insolvenzverwalterin").
B. Con istanza 2 dicembre 2005, quest¿ultima ha chiesto il riconoscimento in Svizzera della sentenza dell'__________, e, in via cautelare urgente, il sequestro (blocco) di ogni avere e conto a nome di IS 1 presso __________, rispettivamente presso la sede di __________, l¿erezione di un inventario di tutti gli averi della fallita, nonché tutta una serie di provvedimenti riferiti al patrimonio di PI 1, amministratore della società e socio personalmente responsabile, e di sua moglie (blocco a registro fondiario delle particelle n° __________ e __________ RFD __________, sequestro delle cartelle ipotecarie che gravano tali fondi, apposizione di sigilli, blocco della corrispondenza, sequestro dei conti dei coniugi PI 1 presso __________).
C. Con decreto del 22 dicembre 2005, questa Camera ha respinto l¿istanza cautelare e citato l¿istante e PI 1 a comparire all¿udienza di discussione dell¿istanza. La Camera si è ritenuta incompetente territorialmente per pronunciare i provvedimenti richiesti, dal momento che l¿istante non aveva reso verosimile l¿esistenza di beni mobili (titoli) presso __________, né l¿esistenza delle asserite pretese revocatorie su fondi di Brissago.
D. All¿udienza del 10 febbraio 2005, l¿istante ha precisato che il contratto con il quale il __________ aveva concesso a PI 1 un credito dell¿importo massimo di ¿ 3'070'000.-- (doc. E) è un credito lombard, ossia concesso contro costituzione in pegno di valori mobiliari o di merci (nel caso di specie: titoli), che nel caso concreto risultano essere stati consegnati dalla società fallita. Orbene, siccome è notorio che i crediti lombard vengono concessi a concorrenza al massimo del 60% del valore dei beni costituiti in pegno, si può valutare i titoli della fallita depositati presso __________ in oltre ¿ 5'000'000.--. L¿istante ha inoltre sostenuto che __________ gode di sufficiente autonomia per essere parificato a una succursale nel senso dato a questo termine dalla giurisprudenza federale, precisando a titolo abbondanziale che anche volendo negargli tale qualifica i conto aperti presso tale istituto dovrebbero essere considerati localizzati presso la succursale __________ di __________ e non presso la sede principale di __________. Infine, l¿istante ha ricordato che secondo la giurisprudenza federale è sufficiente che l¿esistenza di beni nel circondario del giudice adito sia resa verosimile e che un interesse al riconoscimento di un fallimento estero in Svizzera può anche sussistere in casi in cui non si trovano beni del fallito sul territorio elvetico, ad esempio qualora l¿amministrazione estera intenda far revocare un atto giuridico del fallito.
In risposta, PI 1 ha rilevato che la concessione del credito da parte di __________ era ¿verosimilmente¿ avvenuta al fine di permettergli di sostenere finanziariamente la IS 1 che nel 2001 era in seria difficoltà. Per quanto attiene ai fondi di __________, ha fatto presente che tra sua moglie e l¿amministratrice fallimentare, avv. RA 1, era stato stipulato nel settembre del 2005 un accordo, in virtù del quale, pagando l¿importo di 100'000.-- franchi, la signora PI 1 otteneva da controparte la rinuncia a procedere ad un eventuale procedura in vista di revocare il trapasso di proprietà, ora nuovamente contestato. Per questi motivi, il resistente ha chiesto la reiezione dell¿istanza.
In replica, l¿istante ha ribadito i suoi argomenti, precisando che l¿utilizzo dei fondi concessi a PI 1 a favore della società non è provato e che l¿accordo tra la signora PI 1 e l¿amministratrice fallimentare nella sostanza non cambia nulla, siccome ¿non menziona il fatto di non intraprendere azioni revocatorie ma definisce solo una responsabilità nell¿ambito del fallimento della IS 1¿.
In duplica, PI 1 ha in particolare evidenziato come l¿istante non avesse prodotto seduta stante un documento attestante il dettaglio dei beni di proprietà della fallita asseritamente costituiti in pegno presso __________. Risulterebbe quindi tuttora impossibile determinare nemmeno a livello di verosimiglianza se titoli o altri beni mobili di proprietà della fallita siano in effetti depositati presso questo istituto bancario.
E. Il 14 febbraio 2006, PI 1 ha presentato istanza di assunzione di prove, chiedendo l¿ammissione di due nuovi documenti (doc. 6 e 7) a comprova dell¿avvenuto pagamento dell¿importo stabilito nell¿accordo tra l¿avv. RA 1 e la signora PI 1.
Considerato
in diritto:
Giusta l¿art. 513 cpv. 1 CPC, nel Cantone Ticino competente per riconoscere i decreti di fallimento stranieri ai sensi degli art. 166 e segg. LEF è la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello. Secondo gli art. 513 cpv. 2 CPC, la procedura è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 e segg. CPC).
Le condizioni e gli effetti del riconoscimento in Svizzera di un decreto straniero di fallimento sono regolati dagli art. 166 e segg. LDIP, fatti salvi eventuali trattati internazionali (art. 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LDIP). Tra la Svizzera e la Germania non è stato concluso alcun trattato in materia di riconoscimento dei rispettivi decreti fallimentari, la Convenzione di Lugano non essendo applicabile ai fallimenti, concordati ed altre procedure affini (art. 1 cpv. 2 n. 2 CL). D¿altronde, il circondario di Francoforte sul Meno (Land Hesse) nel quale è stata aperta la procedura d¿insolvenza in esame, non fa parte degli Stati (Corona di Württemberg, Reami di Baviera e Sassonia), oggi frazioni di Stato (Bezirk des Oberlandesgericht Stuttgart, risp. Staatsgebiet des Freistaats Bayern e [controverso] Land di Sassonia) che hanno, nella prima parte dell¿Ottocento, concluso con la maggior parte dei Cantoni svizzeri trattati considerati tuttora in vigore (cfr. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 71, 76 e 81).
Per i combinati art. 166 cpv. 1 lett. a ¿ c, 27 e 29 LDIP, nonché 167 cpv. 1 LDIP, il riconoscimento in Svizzera di un fallimento straniero presuppone che:
vi siano beni della massa fallimentare nel circondario del giudice adito (nel caso di specie nel Cantone Ticino);
il fallimento sia stato pronunciato nello Stato di domicilio o di sede del fallito;
l'istante sia abilitato a chiedere il riconoscimento;
all¿istanza di riconoscimento sia allegato un esemplare completo ed autenticato del decreto fallimentare straniero;
detto giudizio risulti esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato;
non sussistano motivi di rifiuto ai sensi dell¿art. 27 LDIP, ossia il riconoscimento non sia manifestamente incompatibile con l¿ordine pubblico materiale (cpv. 1) o formale (cpv. 2); in caso di sentenza contumaciale, all'istanza deve essere allegato un documento dal quale risulti che la parte contumace è stata citata regolarmente secondo il diritto della sua dimora abituale o della sua sede, ed in tempo congruo per presentare le proprie difese;
lo Stato in cui è stato pronunciato il fallimento conceda la reciprocità.
2.1. In virtù dell¿art. 167 cpv. 1 LDIP, il riconoscimento in Svizzera di un fallimento straniero presuppone in particolare che vi siano beni della massa fallimentare nel circondario del giudice adito (nel caso di specie nel Cantone Ticino). È sufficiente che l¿istante renda verosimile tale presupposto (cfr. STF 5P.284/2004, c. 4.2; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 3 ad art. 167; Dutoit, Commentaire de la LDIP, 4. ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 3 ad art. 167; Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 22 art. 167; Berti, Basler Kommentar zum IPR, Basilea/ Francoforte-sul-Meno 1996, n. 5 ad art. 167).
a) L¿istante fa valere a questo proposito che la fallita avrebbe depositato titoli presso __________ a garanzia di un credito concesso al socio PI 1 (cfr. il contratto di credito 6/12 dicembre 2001 di cui al doc. E). Il fatto che i beni costituiti in pegno siano mobili risulterebbe dal tipo di contratto concluso con la banca ¿ credito lombard ¿ mentre sarebbe anche notorio il fatto che il valore dei beni depositati a garanzia di un credito bancario usualmente supera l¿importo di quest¿ultimo.
b) A livello di verosimiglianza, la tesi dell¿istante è convincente. Infatti, dalle circostanze della conclusione del contratto del 6/12 dicembre 2001, e in particolare in considerazione del tipo di contratto e del fatto che esso sia stato concluso ad __________, appare credibile che la fallita abbia effettivamente, alla fine del 2001, depositato titoli suoi presso lo sportello del __________. Del resto, PI 1 non l¿ha contestato, anzi egli l¿ha indirettamente confermato all¿udienza di discussione, affermando che il prestito è ¿verosimilmente¿ stato usato per sostenere finanziariamente la IS 1, asserzione da cui si può dedurre che la banca ha realmente concesso il credito promesso e quindi che le garanzie previste sono effettivamente state consegnate. Non si può certo escludere che i titoli siano poi stati trasferiti altrove o restituiti alla fallita in seguito a un eventuale rimborso del prestito, ma spettava al convenuto ¿ PI 1 ¿ rendere verosimili fatti estintivi di questo genere (cfr. Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna 2001, n. 1187). Va inoltre evidenziato che sarebbe probabilmente stato più facile per il convenuto farsi rilasciare dalla banca una dichiarazione attestante che i beni a cui si riferisce il contratto del 6/12 dicembre 2001 non sono (più) depositati ad __________ che non per l¿istante ottenere l¿attestazione contraria, ritenuto che la banca rifiuterebbe probabilmente di considerare l¿amministratrice fallimentare quale valida rappresentante della società fallita fintanto che il fallimento germanico non sia stato riconosciuto in Svizzera. In ogni caso, gli indizi portati dall¿istante appaiono sufficienti ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. STF 5P.284/2004, c. 4.2). Non devono del resto essere poste esigenze di verosimiglianza troppo elevate: qualora infatti dovesse essere constatata nella liquidazione del fallimento secondario l¿inesistenza di beni in Svizzera, il fallimento andrebbe chiuso per mancanza di attivo, senza pregiudizio per la fallita o i suoi organi, le spese giudiziarie e d¿inventario essendo a carico dell¿amministrazione fallimentare estera.
c) Così stando le cose, risulta inutile esaminare se l¿istante ha reso sufficientemente verosimile l¿esistenza di pretese revocatorie che possano essere esercitate contro la moglie di PI 1 in relazione ai fondi di __________. È infatti sufficiente che esista almeno un bene nel circondario del tribunale adito. La moglie di PI 1 potrà se del caso far valere i propri diritti nell¿ambito della liquidazione secondaria qualora l¿ufficio fallimenti o eventuali cessionari dei diritti della massa dovessero esercitare le asserite pretese revocatorie (cfr. art. 171 LDIP). Di riflesso, l¿istanza di assunzione di prove presentata da PI 1 il 14 febbraio 2006 va respinta, in quanto le prove offerte sono senza pertinenza per la causa in esame.
2.2. Dall¿estratto del registro di commercio prodotto dall¿istante quale doc. D si evince che la società fallita aveva la sede principale in __________ al momento della dichiarazione del fallimento, e meglio a . L' era pertanto internazionalmente competente secondo l'art. 166 cpv. 1 principio LDIP per emanare la decisione da delibare (cfr. ad es. Volken, op. cit., n. 47 ss. art. 166).
2.3. L'istante è stata regolarmente nominata amministratrice del fallimento (¿Insolvenzverwalterin¿,cfr. doc. C) ed è pertanto legittimata a chiederne il riconoscimento in Svizzera (cfr. Volken, op. cit., n. 65 ad art. 166).
2.4. La sentenza prodotta (doc. C) risulta essere una fotocopia dell¿originale, ma la sua conformità all¿originale è accertata dal timbro e dalla firma apposti il 26 aprile 2005 dal funzionario competente (¿Urkundsbeamter¿) presso l'__________. Tale autenticazione è sufficiente ai sensi dell¿art. 29 cpv. 1 lett. a LDIP (applicabile per il rinvio dell¿art. 167 cpv. 1 LDIP), poiché il Messaggio del Consiglio federale relativo a siffatta norma precisa che ¿l¿autentificazione dev¿essere fatta dall¿autorità giudicante¿ (FF 1983 I 306). Non appare pertanto necessario che la decisione da delibare sia munita della postilla della Convenzione dell¿Aia del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri (RS 0.172.030.4).
2.5. L¿istante afferma che il carattere esecutivo della sentenza di cui chiede il riconoscimento risulta dal doc. C1. In realtà, tale atto attesta unicamente che la sentenza tedesca è stata notificata alla fallita. Non vi sono tuttavia motivi per dubitare dell¿esecutività di tale decisione, e ciò per tre ragioni: anzitutto, PI 1 non ha contestato l¿adempimento del presupposto in esame, anzi ha fondato la propria argomentazione in sede di discussione sul fatto che la procedura d¿insolvenza aperta nei confronti della IS 1 fosse pendente in Germania; in secondo luogo, un ricorso contro la decisione di apertura della procedura d¿insolvenza (¿sofortige Beschwerde¿, § 34 cpv. 2 InsO) non ha di regola effetto sospensivo (cfr. §§ 6 cpv. 3 e 34 cpv. 3 InsO); infine, il fallimento è stato dichiarato su domanda della stessa fallita, la quale non aveva quindi motivi per impugnare la decisione di apertura.
2.6. Non appaiono dati motivi di rifiuto ai sensi dell¿art. 27 LDIP. Né il convenuto ne allega uno.
2.7. È garantito il diritto di reciprocità con la Germania (cfr. Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 80 ad art. 166; Volken, op. cit., Ginevra 2004, n. 103 ad art. 166; Dutoit, op. cit., n. 11a ad art. 166).
Per analogia con l'art. 169 cpv. 1 LEF, le spese relative a questa procedura, oltre a quelle dell'ufficio dei fallimenti riferite al periodo fino all'eventuale sospensione per mancanza di attivi (art. 230 LEF) o alla pubblicazione della grida ai creditori (art. 232 LEF), sono in linea di massima a carico della massa fallimentare istante, che le deve anticipare (cfr. Walder, Die international konkursrechtliche Bestimmungen des neuen IPR-Gesetzes, in: Festschrift 100 Jahre SchKG, Zurigo 1989, p. 332). Poiché PI 1 si è opposto al riconoscimento ed è risultato soccombente, si giustifica però, nel caso concreto, di porre a suo carico la parte delle spese che sarebbe potuta essere evitata senza la sua opposizione, e di assegnare ripetibili a favore dell'istante (cfr. CEF 15 settembre 2004 [14.01.40/14.04.34], c. 4; per analogia: Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 10 ad art. 171).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 27, 29, 166, 167 LDIP; 361 ss. e 513 CPC;
decreta
1.1. Di conseguenza, il fallimento (Insolvenzverfahren) di IS 1, , decretato il 1° dicembre 2003 dall' è riconosciuto in Svizzera.
1.1.1. Gli atti sono trasmessi all¿Ufficio __________ perché proceda alla liquidazione fallimentare in via sommaria limitatamente ai beni della fallita situati in Svizzera.
1.1.2. Le ulteriori tasse e spese connesse con la liquidazione in via sommaria del fallimento secondario sono a carico e da anticipare dalla Massa fallimentare, nella misura richiesta dall¿Ufficio __________.
L¿istanza di assunzione di prove presentata il 14 febbraio 2006 da PI 1, __________, è respinta.
È ordinata la pubblicazione dei dispositivi n. 1, 1.1 e 1.1.1 sul FUSC e sul FUC.
La tassa di giustizia di fr. 1¿000.¿ e le spese per fr. 400.¿(in totale fr. 1'400.--), da anticipare dall¿istante, sono poste a carico della Massa fallimentare in ragione di fr. 500.--, oltre alle spese di pubblicazione sul FUSC e sul FUC, e a carico di PI 1 per altri fr. 500.--, il quale rifonderà alla Massa fallimentare fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione:
-;
UEF di __________, sede.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario