Incarto n. 14.2005.105
Lugano 6 febbraio 2006 SL/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 giugno 2005 da
AO 1 rappr. dall' RA 2
contro
AP 1 rappr. dall' RA 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla AP 1 al PE n. __________ del 8/9 giugno 2005 dell'UE di __________;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura del Distretto di __________ con sentenza del 28 settembre 2005 (EF.2005.1910), ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di __________, è respinta in via definitiva.
Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 320.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 2'000.– a titolo di indennità.
omissis.”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto del 7 ottobre 2005 postula la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere solo parzialmente l'istanza di rigetto, ossia dedotto l'importo -da lei posto in compensazione col credito di controparte- di fr. 82'620.–, ridotto in via subordinata a fr. 46'225.50, protestate spese e ripetibili di entrambe le sedi;
viste le osservazioni del 24 ottobre 2005 della parte appellata, chiedente la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
richiamato il decreto presidenziale del 12 ottobre 2005 con cui all'appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ dell'8/9 giugno 2005 dell'UE di __________, la AO 1 ha escusso la AP 1 per l'incasso dell'importo di complessivi fr. 200'020.50, composto della somma capitale di fr. 138'763.80 oltre interessi al 2.5 % dal 1° gennaio 2004, della capitalizzazione di interessi dal 10 gennaio 1996 al 31 dicembre 2003 e dall'importo di fr. 14'740.- per spese e ripetibili oltre interessi del 5% dal 1° giugno 2005. Quale titolo di credito, la procedente ha indicato la sentenza 14 marzo 2005 del Tribunale d'appello, che -in realtà- è una sentenza della Seconda Camera civile emessa nella data indicata.
Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo.
B. All'udienza di contraddittorio del 26 settembre 2005, l'istante ha riconfermato la sua domanda. Alla richiesta l'escussa ha opposto l'eccezione di compensazione per il corrispondente controvalore in franchi di € 54'000.–, ossia il “costo di 20 container di 20 piedi standard” che, diversamente da quanto stabilito nel titolo di credito, l'istante avrebbe omesso di fornirle. Quest'ultima ha contestato il diritto dell'escussa di dedurre tale importo dal suo credito, in quanto non esigibile e non documentato. In via subordinata, essa ha chiesto la rettifica dal 2.15% al 2.5% del tasso d'interesse relativo al periodo tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000, erroneamente indicato nel precetto esecutivo. La debitrice, dal canto suo, ha mantenuto il suo punto di vista.
C. Con sentenza del 28 settembre 2005, il Segretario assessore del Distretto di __________, ha accolto l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione. Il primo giudice ha anzitutto preso atto che il titolo di credito, ossia la sentenza 14 marzo 2005 della Seconda Camera civile del Tribunale d'appello (inc. 12.2003.168), recava il timbro di crescita in giudicato; ha quindi accertato l'identità fra l'importo (compreso il saldo per oneri processuali e ripetibili), la debitrice e la creditrice indicati nella sentenza e quelli indicati nel PE; ha invece respinto la richiesta della procedente di adattare il tasso d'interesse non potendo pronunciare un rigetto dell'opposizione per una somma superiore a quella chiesta con l'esecuzione. Il primo giudice ha respinto l'eccezione di compensazione sollevata dall'escussa.
D. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente la AP 1, sostenendo che, secondo il titolo di credito, la consegna di “20 containers” doveva avvenire simultaneamente – e non solo in un secondo tempo – al proprio pagamento. Sostiene che, non avendo l'istante dato seguito al suo obbligo, la compensazione del credito rivendicato dalla procedente con il valore “attuale” dei “20 containers” (€ 54'000.– o fr. 82'620.–), rispettivamente con il prezzo valido alla conclusione del contratto (Lit 58'500'000.– o € 30'212.73 o fr. 46'225.50), è da ritenere legittima.
E. Nelle sue osservazioni del 24 ottobre 2005 la AO 1 prende atto che controverso è il diritto alla compensazione e la cifra proposta dall'escussa. Obietta che le argomentazioni dell'appellante sono temerarie in quanto rimettono in discussione questioni di diritto definitivamente risolte dal titolo del rigetto. Rileva che l'interpretazione fornita dal Segretario assessore corrisponde a quanto previsto dal dispositivo della sentenza di merito e pertanto propone la riconferma del giudizio impugnato.
Considerato
in diritto: 1. a) Per l'art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è fondato su una sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un rimedio di diritto ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (cfr. Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 3 seg. ad art. 80; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 6 segg. ad art. 80; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 35 seg. e 38 seg. ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 213 seg. e 221 segg.).
b) Il giudice del rigetto deve accertare d'ufficio, in ogni stadio di causa (quindi pure in sede di appello, e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all'udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute: CEF 30 giugno 1972 in re __________, Rep. 1972, pag. 344, consid. 6; CEF 8 aprile 1974 in re __________, Rep. 1975, pag. 101), se la sentenza su cui si fonda l'esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80; Stücheli, op. cit., pag. 112 ad c), così da permettere il rigetto in via definitiva dell'opposizione.
c) Nel caso in esame è anzitutto pacifica l'esecutività della sentenza della Seconda Camera civile del Tribunale d'appello (inc. 12.2003.168) del 14 marzo 2005 (doc. A), sulla quale l'istante fonda la sua pretesa, e meglio come attesta il timbro di crescita in giudicato apposto il 15 giugno 2005 in calce all'ultima pagina (doc. A, pag. 13).
Essa costituisce in sé un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione in favore dell'istante (considerato il cambio di fr. 1.– contro € 1.53 valido al 7 giugno 2005 (doc. I) applicato dalla procedente e rimasto incontestato dall'escusso), per l'importo complessivo di fr. 200'020.50, ossia:
– fr. 138'763.80 oltre interessi al 2.5% dal 1.1.2004;
– fr. 13'490.90 (interessi al 10% dal 10.1.1996 al 31.12.1996);
– fr. 13'876.40 (interessi al 5% dal 1.1.1997 al 31.12.1998);
– fr. 5'966.85 (interessi al 2.15% dal 1.1.1999 al 31.12.2000);
– fr. 4'856.75 (interessi al 3.5% dal 1.1.2001 al 31.12.2001);
– fr. 8'325.80 (interessi al 3% dal 1.1.2002 al 31.12.2003);
– fr. 14'740.– oltre interessi al 5% dal 1.6.2005 (per spese e ripetibili di causa).
Quale prova dell'estinzione del credito per compensazione valgono soltanto documenti che siano idonei a provare l'esistenza della contropretesa, ossia una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF oppure un riconoscimento incondizionato da parte della controparte attestante una pretesa creditoria liquida e indiscutibile (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 124 III 503 consid. 3a, 115 III 100 cons. 4 con rif.). A sua difesa l'escussa può ad esempio pretendere che una determinata condizione non si è ancora realizzata o che la sua prestazione deve essere fornita contemporaneamente o solo successivamente a quella della creditrice (DTF 90 III 71; Ammon/Walther, op. cit., §19 n. 56, pag. 126).
Nella fattispecie l'escussa ripropone la compensazione del credito riconosciuto all'istante nella sentenza della Seconda Camera civile (doc. A), con “il valore attuale dei 20 contenitori, ossia di € 54'000.–” (appello, pag. 4 in mezzo). Ora, il Segretario assessore ha respinto l’eccezione, in quanto l'importo corrispondente non figurava in alcun riconoscimento di debito incondizionato sottoscritto dalla procedente o in una sentenza esecutiva (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). Né in questa sede, l'appellante pretende il contrario (appello, pag. 4). Di per sé la cifra indicata potrebbe anche corrispondere al “valore attuale dei 20 contenitori”, ritenuto per “l'acquisto di contenitori TEU 20' Box Standard” un costo unitario di € 2'500.–/2'700.– (doc. 1). Sennonché queste indicazioni sono contenute in una dichiarazione rilasciata da terzi, ossia in un documento, che non prova l'esistenza di una contropretesa che l'appellante possa validamente opporre alle richieste dell'istante. Già sotto questo profilo l'appello si rivela infondato.
A detta dell'escussa poi la consegna dei 20 containers non era affatto subordinata ad un loro prepagamento. E, in mancanza di patti contrari ai sensi dell'184 cpv. 2 CC, le due prestazioni (consegna dei 20 containers da una parte, e versamento del prezzo dall'altra) dovevano essere effettuate contempo-raneamente, come evidenziato al considerando n. 8.4 della sentenza (appello, pag. 3). L'appellante pare così sostenere che la consegna dei 20 containers da parte della procedente dovesse essere interpretata quale condizione per il pagamento degli importi fissati nel titolo del rigetto.
In concreto il dispositivo della sentenza della Seconda Camera civile (doc. A, pag. 12), si presenta come segue:
a) omissis.
b) Eur 28'921.60 oltre interessi al 10% dal 10 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, al 5% dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998, al 2.5% dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, al 3.5% dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, al 3% dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 e al 2.5% dal 1° gennaio 2004.
§ Dietro pagamento dell'importo di cui al punto 1b) AO 1 metterà a disposizione di AP 1 20 container 20' box.
Ora, quantomeno da un punto di vista strettamente grammaticale, l'appellante non pretende che l'interpretazione del dispositivo del titolo di credito da parte del primo giudice, e meglio che la “consegna dei 20 containers” era successiva al suo “obbligo di pagamento”, sia errata (appello, pag. 3 in alto). Significativo in proposito l'utilizzo di “dietro” e di “metterà”. Ma anche da un profilo strutturale la tesi del Segretario assessore si rivela corretta. Dapprima è stato fissato l'obbligo dell'appellante di pagare quanto dovuto alla procedente (n. 1a e 1b) e in un secondo tempo quello della procedente di consegnare i 20 containers all'escussa (§). Ciò non permette certo di identificare nella prestazione dell'istante la condizione per esigere l'adempimento di quella imposta all'appellante.
Di fatto la ricorrente, si limita a rimproverare al Segretario assessore di avere trascurato la portata del considerando n. 8.4 della sentenza della Seconda Camera civile (appello, pag. 3 in mezzo). Tuttavia anche volendo leggere con la dovuta attenzione il considerando in questione (doc. A, pag. 10), non si può che riconfermare come la consegna dei 20 containers da parte dell'istante presupponeva l'avvenuto pagamento di quanto dovuto (doc. A, pag. 12, n. 1a e 1b del dispositivo) da parte dell'escussa. Eloquente in proposito la parte finale del relativo paragrafo secondo cui “la convenuta è in definitiva tenuta a pagare all'attrice il prezzo di soli 20 containers, pari a Lit 56'000'000, ritenuto però -circostanza apparentemente ignorata dal Pretore- che una volta pagata quella somma essa avrà senz'altro il diritto di farsi consegnare dall'attrice quei containers” (doc. A, consid. 8.4, pag. 10, riprodotto testualmente nell'appello medesimo, pag. 3). Per il resto non spetta al giudice del rigetto esprimersi su questioni di diritto -come giustamente osserva la parte appellata (pag. 2)- concernenti le relazioni contrattuali allora in essere tra le parti e comunque, risolte definitivamente dalla sentenza del 14 marzo 2005 (doc. A). Anche al riguardo l'appello non può essere accolto.
Dovendo l'eccezione di compensazione essere respinta per i motivi appena visti (sopra, consid. 3 e 4), l'esame della richiesta avanzata dall'appellante in via subordinata si rivela superfluo.
A conferma della sentenza impugnata, l'appello 7 ottobre 2005 della AP 1, deve essere respinto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 80 cpv. 1, 81 cpv. 1 LEF; 20 cpv. 2 LALEF; 321 cpv. 1 lett. b CPC; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia 1. L'appello del 7 ottobre 2005 di AP 1 è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 480.–, già anticipati dall'appellante, rimane a suo carico, con l'obbligo di rifondere aAO 1 fr. 1000.– per ripetibili.
Intimazione a: - RA 1;
RA 2.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria