Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.10.2003 14.2003.15

Incarto n. 14.2003.15

Lugano 16 ottobre 2003 /CJ/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (__________) promossa con istanza 22 novembre 2002 da

IS 1, patrocinata dall’avv. PATR2 1,

contro

CV 1., patrocinata dall’avv. PR 1,

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno del 26 agosto 2002;

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città, con sentenza 31 gennaio 2003, ha così deciso:

"1. L’istanza è parzialmente accolta.

§ Di conseguenza l’opposizione interposta dalla CV 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Locarno è rigettata in via provvisoria per l’importo di 4'149'634.-- oltre interessi al 5% dal 1. novembre 1999 e fr. 410.-- di spese esecutive.

  1. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 2’000.--, da anticipare dalla IS 1, sono poste a carico di CV 1., la quale rifonderà all’istante fr. 20’000.-- a titolo di ripetibili.

  2. omissis";

sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 18 febbraio 2003 ha postulato la reiezione integrale dell'istanza e protestato tasse, spese e indennità di primo e secondo grado;

viste le osservazioni 27 marzo 2003 della parte appellata, che si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto:

A. Con PE n. __________ dell’UEF di Locarno (doc. O), IS 1, con sede a __________ __________ ha escusso CV 1. per l'incasso degli importi di fr. 4'149'634.--, oltre interessi al 7% dal 1. novembre 2001, e di fr. 64'868.--, oltre interessi al 5% dal 19 agosto 2002, indicando quale titolo di credito “Vereinbarung vom 31.10.2000. Teilzahlung Motoren Projekt __________; offene Lagerkosten für die Zeit vom 1.1.2001-31.7.2002”.

Interposta opposizione, l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.

Essa allega che con contratto 23 settembre 1997, CV 1 ha ordinato all’istante tre generatori di energia destinati ad un impianto di smaltimento rifiuti commissionatole dalla città austriaca di __________, al prezzo forfetario di DM 6'820'800.--. CV 1 non ha però versato il secondo acconto pari al 60% del prezzo nei 30 giorni dall’avviso 20 settembre 1999 (doc. C) con cui l’istante annunciava che i motori erano pronti per la consegna. Il termine di pagamento è stato poi prorogato, dietro accordo sul pagamento d’interessi moratori del 7% nonché dei costi di deposito dei generatori. In virtù della convenzione del 31 ottobre 2000 (doc. N), il termine di pagamento dell’acconto è stato un’ultima volta prorogato a fine novembre 2000 qualora CV 1 avesse ottenuto le autorizzazioni necessarie; nel caso contrario, essa s’impegnava comunque a versare la somma di DM 5'494'908 entro il 31 dicembre 2000 per la cessione in proprietà dei generatori.

B. All'udienza di contraddittorio del 24 gennaio 2003, la parte convenuta si è opposta all’istanza.

C. Con sentenza 31 gennaio 2003, il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha parzialmente accolto l’istanza, limitatamente al solo importo di fr. 4'149'634.--, oltre interessi al 5% (e non 7% come richiesto dall’istante) dal 1. novembre 1999.

Il primo giudice ha segnatamente ritenuto che i doc. A e A1, regolarmente controfirmati per CV 1 dal dr.PI 1, costituivano un valido titolo di rigetto provvisorio, mentre l’esigibilità dell’importo risultava dal doc. C (“Lieferbereitschaft”) e dai doc. E e F (controllo di tale disponibilità da parte dei responsabili dell’escussa). L’importo di DM 5'494'808 è stato d’altronde anche riconosciuto con lo scritto 14 dicembre 1999 (doc. H). Il giudice di prime cure ha inoltre respinto l’eccezione relativa al carente adempimento delle condizioni tecniche concernenti i generatori, siccome l’escussa non l’avrebbe resa verosimile.

Per quanto invece attiene ai costi di deposito presso l’istante dei macchinari pronti per la consegna, il Pretore ha ritenuto che non vi era agli atti alcun riconoscimento di debito, il semplice pagamento degli importi asseritamente pattuiti non essendo sotto questo profilo determinante.

D. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente CV 1, facendo valere in sostanza gli argomenti seguenti:

– il primo giudice, per ritenere l’esistenza di un titolo di rigetto, si è fondato su documenti (A, A1 e – “di transenna” H) in parte diversi da quelli (H e N) indicati dall’escutente;

– l’accordo di cui al doc. H, peraltro firmato da persona non più abilitata a rappresentare CV 1, è, secondo le stesse affermazioni dell’escutente, decaduto, mentre il doc. N è sottoscritto da persone a favore delle quali non vi è agli atti alcuna procura scritta;

– la documentazione prodotta dall’escutente attesta l’esistenza di una complessa relazione contrattuale modificatasi nel tempo e conferma un continuo evolversi della volontà delle parti, anche sulla questione dell’importo da pagare: non costituisce pertanto una manifestazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non discutibile o soggetta a interpretazione, e non spetta al giudice del rigetto stabilirne il reale significato;

– l’esigibilità del credito di cui all’accordo 13 maggio 1999 (doc. A2) non può essere determinata secondo le pattuizioni dell’accordo 16 ottobre 1997 (doc. B), al quale non rinvia;

– il pagamento del primo acconto di DM 2'046'240, puntualmente avvenuto, era sottoposto alla condizione che l’escutente fornisse una garanzia bancaria, la cui fornitura non è tuttavia stata dimostrata dall’istante;

– con un annesso al contratto sub doc. A (“Anlage A: Angebot Nr. __________”), le parti hanno fissato una serie di condizioni tecniche riguardanti i motori da fornire, per il cui adempimento, malgrado le esplicite censure dell’escussa, l’escutente non ha recato alcuna prova;

– in ogni caso le cinque condizioni – cumulative – fissate nel doc. B non sono realizzate, poiché il doc. F prodotto quale prova della seconda condizione è una dichiarazione di parte e non vi è agli atti alcuna prova per le tre ultime condizioni;

– non vi è prova che i motori sono depositati a disposizione dell’escussa, il doc. I non potendo essere considerato in quanto non risulta agli atti una procura scritta a favore di K__________;

– nessun interesse di mora è dovuto fino al 31 ottobre 2001, perché secondo le stesse affermazioni della controparte essi sono stati pagati fino a tale data;

– le spese esecutive di fr. 410.-- sono contestate;

– l’indennità di fr. 20'000.-- è arbitraria: secondo la TOA va fissata tra fr. 1'200.-- e fr. 6'000.--.

E. Delle osservazioni dell’appellato si dirà per quanto necessario ai fini del giudizio nei seguenti considerandi.

Considerato

in diritto:

  1. Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

  2. Il giudice del rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa – quindi anche in sede d'appello, e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re __________, Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re __________, Rep. 1975, p. 101) – se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 331; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 50 ad art. 84; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).

  3. La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit., p. 338 con riferimenti). Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente indagini volte a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit., p. 330).

3.1. Nel caso di specie, costituiscono un valido titolo di rigetto il contratto 23 settembre 1997 (“Vertrag über die Lieferung und Montage eines kompletten Motorensystems zur Stromerzeugung für die __________ in A__________, doc. A) unitamente all’accordo 13 maggio 1999 (doc. A2) per l’importo totale di DM 5'494'908.--, pari, ai tassi di cambio DM/€ del 1.95583 e €/CHF del 1.47774 (in data 15 agosto 2002, cfr. doc. P), all’importo posto in esecuzione di fr. 4'149'634.--. Infatti, l’escutente ha scelto di limitare la sua domanda all’importo del secondo acconto, pari al 60% del prezzo totale pattuito (cfr. § 8.2 del doc. A, applicabile anche al contratto sub doc. A2, visto il rinvio nel secondo accordo alle condizioni commerciali e tecniche del primo). Orbene, il 60 % della somma di DM 6'820,800.-- (cfr. §7 ad doc. A) e di DM 2'337'380.-- (cfr. doc. A2 a.i.) equivale a DM 5'494’908 (60% di DM 9'158'180.--).

3.2. Non corrisponde al vero che l’escutente abbia citato quale titolo di rigetto dell’opposizione soltanto i doc. H e N. Nello stesso punto 11 dell’istanza citata dall’appellante a conforto della propria affermazione, l’istante indica che l’importo richiesto rappresenta il 60% del prezzo pattuito nei doc. A e A2. Il primo giudice ha pertanto rettamente considerato questi due documenti quale valido titolo di rigetto.

3.3. I doc. A e A2 sono firmati dal dott. PI 1, all’epoca delle sottoscrizioni direttore di CV 1 con diritto di firma individuale (cfr. doc. 2). Il riconoscimento dei due debiti è chiaro e univoco. Certo, complica la fattispecie il riferimento dell’istante ai doc. H e N, in fin dei conti poi irrilevanti – se non come conferma della cifra di DM 5'494'908.-- – nella misura in cui essa stessa sostiene che tali accordi non sono stati rispettati dall’escussa. Tuttavia di due cose l’una: o CV 1 contesta il potere di rappresentanza dei firmatari dei doc. H e N, e allora si deve ritenere che gli accordi tra le parti sono tuttora retti dai doc. A e A2, oppure ammette la validità dei doc. H e N, ma la conseguenza giuridica è la medesima, visto che in questi due documenti viene ribadito che l’importo dovuto è di DM 5'494'908.-- (cfr. doc. H n. 4 e N, 3. paragrafo).

A titolo abbondanziale, occorre del resto osservare come non sia determinante il fatto che il dott. PI 1, unitamente a PINT2 1 abbia firmato il doc. H, spedito per fax apparentemente solo il 23 dicembre 1999, forse dopo la pubblicazione a registro di commercio, il 21 dicembre 1999 (cfr. doc. 2, isc. 8), della sua radiazione quale direttore di CV 1 – e pertanto ad un momento in cui egli non poteva più vincolare la società collettivamente con PINT2 1 –, perché in virtù delle regole della buona fede tale radiazione sarebbe dovuta essere stata comunicata alla controparte (cfr. DTF 106 II 351; Martin K. Eckert, Basler Kommentar zum OR, vol. II, 2. ed. Basilea/ Ginevra/Monaco 2002, n. 7 ad art. 933), e in ogni caso Thermoselect avrebbe dovuto tempestivamente contestare la validità dell’accordo e non solo in sede di rigetto.

3.4. L’appellante allega che il versamento del primo acconto di DM 2'046'240.-- era sottoposto alla condizione della consegna da parte dell’escutente di una garanzia bancaria di pari importo (§ 8.1 doc. A), la cui dazione non è stata comprovata. Si evince tuttavia dalla medesima clausola contrattuale che il pagamento del primo acconto doveva avvenire simultaneamente (“Zug um Zug”) con la consegna della garanzia bancaria. Ebbene, non è contestato che CV 1 l’abbia effettivamente versata; si può pertanto ritenere che la garanzia sia stata prestata nel contempo. In ogni caso, l’escussa non appare mai averne chiesto all’escutente la consegna e nemmeno nega esplicitamente che essa le sia stata consegnata, limitandosi a lamentare l’assenza di prova a tal riguardo (cfr. appello p. 11).

3.5. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (cfr. per tutte CEF 5 settembre 2001 [14.01.62], cons. 3.3), ritenuta non arbitraria dal Tribunale federale (STF 11 aprile 2002 [5P.36/2002]), l’escutente che chiede il rigetto provvisorio dell’opposizione deve non solo produrre un titolo di rigetto ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ma pure dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione.

a) Nel caso di specie, le condizioni d’esigibilità, originariamente stabilite al § 8.2 del contratto 23 settembre 1997 (doc. A), sono successivamente state modificate mediante aggiunta del 16 ottobre 1997 (doc. B). Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante per la prima volta in sede d'appello ma comunque da accertare d'ufficio, siffatta modifica del § 8.2 si applica anche al credito di cui al doc. A2, poiché quest’ultimo rinvia alle condizioni commerciali e tecniche stabilite nel doc. A, così come modificate, prima della sottoscrizione del doc. A2, con l’aggiunta sub doc. B, che ne è parte integrante ("integrierender Bestandteil des Vertrages Nr. __________ vom 23.9.1997").

b) Il doc. B sottopone il pagamento dell’acconto del 60% a cinque “condizioni” (recte: modalità).

La realizzazione della prima condizione (lett. a) risulta ovviamente dallo scritto 20 settembre 1999 (doc. C), con il quale la procedente conferma all’escussa di essere pronta a consegnare i moduli ordinati (“Lieferbereitschaft”) e la prega di controllare le verifiche in corso a __________, ossia di adempiere la seconda “condizione” posta nel doc. B.

Tale controllo risulta poi essere stato effettuato il 9 novembre 1999, come indicato dall’escutente nel suo scritto 10 novembre 1999 (doc. F). Si tratta sì di un documento di parte, ma la controparte non nega di averlo ricevuto né allega di averne poi contestato il contenuto, come sarebbe stato suo dovere in virtù delle regole della buona fede, qualora avesse considerato, contrariamente a quanto esplicitamente esposto dalla procedente nel doc. F, che tale visita non adempisse il requisito posto alla lettera b del doc. B.

La terza "condizione" riguarda il trapasso in forma scritta della proprietà dei macchinari a CV 1. Nella lett. c si prevede che siffatto trapasso sarebbe dovuto intervenire in un rapporto di scambio ("Zug um Zug") dopo ricezione ("nach Eingang") del secondo acconto del 60% del prezzo pattuito. Sebbene in teoria le prestazioni dovute "Zug um Zug" dovrebbero essere scambiate simultaneamente, l'accordo sub doc. B precisa che il trapasso di proprietà deve essere attuato solo dopo l'incasso del secondo acconto, ciò che conferma la lett. d (quarta "condizione"), secondo la quale detto acconto era pagabile entro 30 giorni dall'annuncio della "Lieferbereitschaft". Il credito posto in esecuzione risulta pertanto esigibile.

La quinta "condizione" è irrilevante nella procedura in esame, siccome si riferisce ad un accordo che sarebbe dovuto essere concluso dopo il pagamento del secondo acconto.

  1. L'appellante sembra (cfr. appello, p. 15) anche considerare che il pagamento del secondo acconto fosse sottoposto alla condizione (sospensiva) del deposito dei macchinari così come dell’adempimento delle condizioni tecniche fissate nell’annesso al contratto sub doc. A (“Anlage A: Angebot Nr. __________”).

Questi requisiti contrattuali non sono però condizioni nel senso tecnico degli art. 151 ss. CO, siccome le parti non hanno esplicitamente fatto dipendere l'esistenza del credito in pagamento del prezzo di vendita dal rispetto di siffatti requisiti. Come anche sostenuto dalla stessa appellante (cfr. appello, p. 14 ad 6), si tratta in realtà di un problema di esecuzione di un contratto bilaterale; essa dispone pertanto non di un'obiezione che il giudice dovrebbe esaminare d'ufficio, bensì di un'eccezione dilatoria, ossia dell'eccezione non adimpleti contractus dell'art. 82 CO, che il giudice deve prendere in considerazione solo qualora sia stata esplicitamente sollevata (cfr. DTF 76 II 299; 79 II 278 s.; SchKK LU, BlSchK 1982, 96; Rolf H. Weber, Berner Kommentar VI.4.1, Berna 1982, n. 219 ad art. 82; Marius Schraner, Zürcher Kommentar V.1e.1, 3. ed., Zurigo 1991, n. 197 e 202 ad art. 82; Urs Leu, Basler Kommentar zum OR, vol. I, Basilea/Francoforte sul Meno 1996, n. 11 ad art. 82; Ingeborg Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2a.ed., Berna 2000, n. 62.07; Staehelin, op. cit., n. 99 ad art. 82; Stücheli, op. cit., p. 341 s.).

4.1. Nell'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l'obbligo della prestazione anticipata, la scrivente Camera ha adottato in materia di rigetto dell'opposizione la prassi di Basilea-Campagna, secondo la quale il rigetto deve essere concesso a meno che l'escusso renda almeno credibile l'eccezione di inadempimento (cfr. Cometta, op. cit. in Rep. 1989 p. 348 con riferimenti; cfr. pure II CC TF del 13 ottobre 1986, in Rep. 1987, 149 ss., cons. 3; OG BL, mp 1989, 31; LGVE 1993 I 44; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, n. 84 ad § 19; Gilliéron, op. cit., n. 45 ad art. 82).

4.2. Nel caso in esame, l’appellante non ha reso verosimile le sue eccezioni, essendosi limitata a lamentare l'assenza di prova, senza peraltro esplicitamente contestare che il deposito dei macchinari fosse avvenuto e che le condizioni tecniche fossero state adempiute.

4.3. Il deposito dei motori non era d'altronde un presupposto per l'esigibilità del credito in pagamento del secondo acconto (cfr. supra cons. 3.5b) e comunque risulta dal fax 25 gennaio 2000 (doc. I) di CV 1 a IS 1 che la consegna dei motori non è avvenuta su domanda dell'escussa. Il fatto che detto fax sia stato firmato da una persona non iscritta a registro di commercio è irrilevante, siccome il fax è stato comunicato per conoscenza a due persone abilitate a rappresentare la società (cfr. la dicitura "Verteiler: PI 1 / PINT2 1 " in calce al fax e supra cons. 3.3). Inoltre, l'appellante non contesta più di aver versato degli interessi di mora per il deposito dei motori presso l'escutente fino al 28 febbraio 2001 (cfr. appello, p. 16 ad 7), ciò che dimostra che CV 1 fosse in mora nel prenderli in consegna, circostanza che si evince anche chiaramente dai doc. L, M1-M9 e N.

4.4. L'appellante, sebbene ammetta che l'eccezione di mancato o non corretto adempimento della controprestazione nei contratti sinallagmatici debba essere resa verosimile, afferma che quando la stessa sia stata sollevata in un modo che non sia insostenibile, spetterebbe al creditore provare e non solo rendere verosimile la corretta esecuzione (cfr. appello, p. 14 ad 6). L'appellante fonda siffatta affermazione, che ovviamente è in contrasto con la giurisprudenza ticinese, sul commentario basilese, senza vedere che la “Basler Rechtsöffnungspraxis” (recte: prassi di Basilea-Città) seguita da Staehelin (op. cit., n. 107 ad art. 82 e n. 49 ad art. 84) diverge da quella di Basilea-Campagna adottata da questa Camera (cfr. Staehelin, op. cit., n. 105 ad art. 82), fondandosi su una sentenza non pubblicata (se non in Rep. 1987, 149 ss., cons. 3) della II Corte civile del Tribunale federale del 13 ottobre 1986, che ha ritenuto che la prassi di Basilea-Campagna fosse "provvista di buon diritto".

4.5. Non vi è comunque necessità nella fattispecie di riesaminare la questione. Infatti, anche dal profilo della prassi di Basilea-Città, le eccezioni sollevate dall'appellante andrebbero respinte, in quanto non sono precise né circostanziate.

Infatti, l'esigenza di un'esplicita contestazione ha senso solo se essa è chiara, per permettere eventualmente al creditore di replicare. Il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost. e 2 CC) impone una specificazione dell'eccezione, anche perché – almeno per l'ipotesi del non corretto adempimento – è quasi impossibile per il creditore dimostrare l'inesistenza di difetti (prova negativa). Quest'esigenza si giustifica ugualmente dal profilo procedurale: l'assenza di contestazione oppure una confutazione generica non costituiscono una contestazione sufficiente ai sensi dell'art. 78 CPC (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 8-9 ad art. 78, n. 6 ad art. 170 e n. 2 ad art. 175; Angelo Olgiati, Le norme generali per il procedimenti civile nel Canton Ticino, tesi Zurigo 2000, p. 108), sicché l'allegazione del creditore secondo la quale la controprestazione è stata regolarmente fornita deve essere considerata ammessa (cfr. art. 170 cpv. 2 CPC per il rinvio dell'art. 25 LALEF).

  1. Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio.

5.1. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., p. 350, con rif.).

5.2. L'appellante allega che nessun interesse di mora è dovuto fino al 31 ottobre 2001, perché secondo le stesse affermazioni della controparte essi sono stati pagati fino a tale data (cfr. istanza di sequestro ad 8 e 9). Nelle sue osservazioni 27 marzo 2003 (p. 7 ad 7 e 8), la parte appellata non si è puntualmente determinata su tale censura. Dalle sue proprie allegazioni in prima sede risulta che CV 1 ha pagato fino al 31 ottobre 2001 non solo le spese di deposito dei macchinari ma pure interessi moratori del 7% sull'importo del secondo acconto. L'appello va pertanto accolto su questo punto.

  1. L'appellante contesta il riconoscimento da parte del giudice di prime cure delle spese esecutive di fr. 410.--. Essa sembra criticare solo il riconoscimento e non l'importo di dette spese; in ogni caso qualora la censura fosse intesa alla contestazione anche di questa seconda questione, sarebbe irricevibile, siccome non motivata.

La questione della determinazione, dell’anticipazione e della ripartizione delle spese di esecuzione compete esclusivamente alle autorità esecutive e, su ricorso (art. 17-19 LEF), alle autorità di vigilanza (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., n. 7 ad § 13; Franck Emmel, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 22 ad art. 68; Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 68; cfr. pure DTF 85 III 128), riservate le tasse di giustizia per l'emanazione di decisioni giudiziarie, come segnatamente quella sull'istanza di rigetto (cfr. CEF 27 gennaio 2003 [14.02.77], c. 3.5). Le spese esecutive non giudiziarie possono comunque se del caso essere contestate in un momento successivo con ricorso ex art. 17 LEF contro lo stato di riparto (cfr. Amonn/Gasser, n. 10 ad § 48). L'appello va quindi accolto anche su questa (limitata) questione.

  1. L'appellante ritiene infine che l'indennità di fr. 20'000.-- sia arbitraria: secondo la TOA andrebbe fissata tra fr. 1'200.-- e fr. 6'000.--.

7.1. Giusta i combinati art. 9 e 18 cpv. 1 TOA, l'indennità di prima sede può essere fissata tra il 0,30% (0,1 x 8%) e il 3,00% (0,5 x 15%) del valore litigioso, pari in casu a fr. 4'149'634,00, ossia tra fr. 12'448,90 e fr. 124'489,02, ritenuto però che quest'ultimo importo va ridotto a fr. 20'000.--, che costituisce il massimo consentito dalla legge.

7.2. Tuttavia, per il Tribunale federale (DTF 113 III 110 cons. 3b-c), la valutazione degli aspetti quantitativi ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 62 cpv. 1 OTLEF), di modo che nel Cantone Ticino si può far capo alla TOA solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (cfr. Flavio Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva, Collana CFPG rossa, vol. 20, Lugano 1999, p. 178, n. 2.2.9.6.b). Secondo il diritto federale, l’equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese sopportate, comprese quelle derivanti dal patrocinio di un avvocato (DTF 119 III 69, cons. 3a). Quest’ultimo è da ritenere adeguatamente indennizzato quando vengono presi in considerazione il suo dispendio in tempo, la difficoltà delle questioni giuridiche sollevate e la sua responsabilità, l’estensione della quale dipende anche dal valore litigioso (cfr. DTF 119 III 69, cons. 3b).

7.3. Riservati i casi eccezionali, il massimo fissato nella TOA (fr. 20'000.--) appare però anche rilevante dal profilo della OTLEF, siccome la responsabilità del patrocinatore è comunque molto più limitata nelle procedure sommarie rispetto a quella che gli incombe nelle cause di merito: le prime hanno in effetti conseguenze solo procedurali.

7.4. In casu, il valore litigioso, quand'anche superi abbondantemente l'importo (fr. 1'500'000.--) dell'ultimo livello della gradazione prevista nella TOA, non giustifica in sé l'applicazione del massimo della tariffa cantonale. La fattispecie, certo complessa dal profilo fattuale e complicata dalle numerose eccezioni sollevate dall'appellante, implica in termini di lavoro e conoscenze un impegno minore, ad esempio, di quello che in generale sarebbe richiesto in una procedura d'opposizione al sequestro (ex art. 278 LEF) di valore litigioso equivalente, in cui le questioni giuridiche sollevate sono di regola più numerose e difficili che in materia di rigetto dell'opposizione. Orbene, l'art. 18 TOA è applicabile ad entrambe le procedure.

D'altronde, il dispendio di tempo, seppur importante (istanza di 8 pagine, con numerosi documenti allegati redatti in tedesco, replica ad una risposta di 14 pagine), non sembra superare 20 ore, come allegato dalla stessa appellante e non espressamente contestato dalla controparte.

Sebbene la decisione d’appello in questa materia abbia carattere piuttosto cassatorio (cfr. CEF 22 gennaio 2003 [14.02.101], c. 7; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 19 ad art. 150, con rif.), l'importo di fr. 20'000.-- deciso in prima sede, che costituisce il massimo consentito dalla TOA, è pertanto arbitrario in considerazione delle circostanze concrete della fattispecie, pur con il rilievo che anche i massimi delle tariffe devono poter essere applicati quando ne sono riunite le condizioni. Un'indennità di fr. 15'000.-- appare adeguata.

Poiché l'appellante vince sulla questione degli interessi di mora, occorre tuttavia ulteriormente ridurre l'indennità di 1/10 (pari a 2 anni d'interessi al 5%), fissandola a fr. 13'500.--.

  1. L’appello va quindi parzialmente accolto.

La fissazione della tassa di giustizia e delle indennità seguono la soccombenza (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 LEF, 82, 151, 933 CO, 18 TOA, nonché 48, 49, 61 e 62 OTLEF;

pronuncia

  1. L’appello 18 febbraio 2003 di CV 1., Locarno, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, i dispositivi n. 1§ e 2 della sentenza 31 gennaio 2003 (__________) del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città, sono riformati come segue:

“§. Di conseguenza l'opposizione interposta da CV 1 al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno è rigettata in via provvisoria per l'importo di 4'149'634.-- oltre interessi al 5% dal 1. novembre 2001.

  1. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 2’000.--, da anticipare da IS 1, sono poste per 9/10 a carico di CV 1 e per 1/10 di IS 1. CV 1. rifonderà all’istante fr. 13’500.-- a titolo d'indennità ridotte."

  2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.--, già anticipata dall'appellante, rimane a suo carico per 9/10 mentre è posta a carico di IS 1 per 1/10, alla quale CV 1 rifonderà fr. 7’000.-- per parte di indennità.

  3. Intimazione a: – avv.PR 1,;

– avv.;

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2003.15
Entscheidungsdatum
16.10.2003
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026