Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.03.2010 (pubblicato) 14.2002.111

Incarto n. 14.2002.111

Lugano EC/fc/…

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 aprile 2002 da


contro


patr. dall’avv____________________

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ dell’8/9 novembre 2001 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 22 novembre 2002 ha così deciso:

“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.

  1. Non si percepiscono né tasse né spese. Non si accordano indennità.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 4 dicembre 2002 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

con osservazioni 9 gennaio 2003 la parte appellata ha postulato la reiezione del gravame con protesta di spese, tasse e ripetibili;

esaminati atti e documenti

ritenuto

in fatto

A. Con PE n. __________ dell’8/9 novembre 2001 dell’UE di Lugano la __________ (in seguito: __________) ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 77'211.20 oltre accessori, indicando quale titolo di credito:

“Risarcimento danni, art. 52 LAVS, in relazione alla ditta __________, come a decisione del 7.11.1994, sentenza TCA del 7.8.1996 e sentenza TFA del 25.11.1996. Dilazione del 13.10.1997 non rispettata”.

Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la __________ ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura di Lugano.

B. La procedente fonda la propria pretesa nei confronti di __________ sulla decisione 7 novembre 1994 (doc. B), con la quale l’escusso è stato condannato al risarcimento dell’importo di fr. 78'211.20 per contributi non pagati dalla fallita __________, sulla decisione 7 agosto 1996 (doc. C), con la quale il Tribunale Cantonale delle assicurazioni ha condannato l’escusso al versamento a favore della procedente dell’importo di fr. 78'211.20 e sulla sentenza 25 novembre 1996 del Tribunale federale delle assicurazioni (doc. D), con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso di diritto amministrativo presentato da __________ contro il pronunciato del Tribunale Cantonale delle assicurazioni.

C. All’udienza di contraddittorio del 13 giugno 2002 l’escusso si è opposto all’istanza, sollevando l’eccezione di prescrizione, atteso che sarebbero trascorsi oltre cinque anni tra la sentenza di stralcio del Tribunale federale e l’intimazione del precetto esecutivo n. __________.

D. Con sentenza 22 novembre 2002 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza, evidenziando che il credito per i contributi dedotti in esecuzione si sarebbe estinto solo il 1. gennaio 2002, atteso che per l’art. 16 cpv. 2 LAVS il credito per contributi, fissato in una decisione notificata conformemente a quanto prescritto dal cpv. 1 dello stesso articolo, si estingue dopo cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui la decisione è passata in giudicato.

E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravato __________ asseverando che la procedura esecutiva non si riferirebbe a contributi non pagati dal datore di lavoro ex art. 15 LAVS ma “al risarcimento del danno ex art. 81 OAVS, di cui è ritenuto responsabile l’appellante nella sua qualità di amministratore unico della fallita”. Per questo motivo quindi applicabile al termine di prescrizione sarebbe l’art. 82 OAVS ed allora ad essere prescritto non sarebbe solo il diritto all’incasso ma addirittura il diritto al risarcimento “giacché sono decorsi più di cinque anni dal giorno in cui si sono avverati i danni e più di cinque anni dalla sentenza di stralcio del tribunale federale”.

F. Con osservazioni 9 gennaio 2003 la __________ si è opposta la gravame con argomentazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito.

Considerato

in diritto

  1. Ex art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono segnatamente considerate sentenze esecutive, le decisioni di autorità amministrative federali concernenti il pagamento di una somma di denaro o la prestazione di garanzia e entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF), ciò che è il caso nel cantone Ticino (art. 28 LALEF).

  2. Il giudice del rigetto accerta d’ufficio, ed in ogni stadio di causa (quindi pure in sede di appello, e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute: CEF 30 giugno 1972 in re Faoro, Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re De Vittori, Rep. 1975, p. 101), l’esistenza di un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 50 ad art. 84; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22 ad art. 80; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).

  3. La procedente fonda la propria pretesa sulla decisione 7 agosto 1996 del Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. C), cresciuta in giudicato a seguito dello stralcio dai ruoli in data 25 novembre 1996 per mancato versamento dell’anticipo richiesto, del ricorso interposto contro la stessa al Tribunale federale delle assicurazioni (doc. D). Mediante siffatto pronunciato __________ è stato condannato a risarcire alla procedente l’importo di fr. 78'211.20. La decisione 7 agosto 1996 del Tribunale cantonale delle assicurazioni costituisce pertanto valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF per l’importo di fr. 77'211.20 dedotto in esecuzione.

a) Ex art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.

b) Estinzione del debito, proroga del pagamento o prescrizione devono essere intervenute dopo l'emanazione della sentenza. Se, ad esempio, l'eccezione di estinzione avrebbe potuto essere sollevata già nella procedura che ha portato alla sentenza, non può più essere avanzata in sede di rigetto (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997, n. 5 ad art. 81 LEF).

c) La prova documentale deve essere rigorosa, non è sufficiente rendere verosimile un motivo di estinzione, esso va provato tramite documenti assolutamente chiari ed univoci (cfr. DTF 115 III 100; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit. n. 3 ad art. 81 LEF).

a) In concreto l’escusso ha sollevato l’eccezione di prescrizione, atteso che sarebbero trascorsi oltre cinque anni tra la sentenza di stralcio del Tribunale federale del 25 novembre 1996 e l’intimazione del precetto esecutivo n. __________

b) Secondo l'art. 52 LAVS il datore di lavoro deve risarcire alla __________ i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni. Per danno va inteso l'importo di contributi paritetici che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare, e che sfuggono invece alla __________. Quando il datore di lavoro è una persona giuridica che non esiste più allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 cons. 5b, 122 V 66 cons. 4a, 119 V 405 cons. 2 e sentenze ivi citate; Alfred Maurer Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II, Berna 1981, p.67).

c) La procedura di risarcimento del danno era disciplinata, quando è stata presa la decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS, dalle norme particolari previste dall'art. 81 OAVS (abrogato unitamente all’art. 82 OAVS, di cui si dirà in seguito, in occasione dell’entrata in vigore della modifica dell’OAVS di data 11 settembre 2002), secondo cui se la __________ decide in merito al risarcimento dei danni causati dal datore di lavoro, deve emanare una decisione con l'indicazione dei rimedi legali, contro la quale il datore di lavoro può fare opposizione entro trenta giorni dalla notifica (cpv. 1 e 2). Se la __________ conferma la sua decisione di risarcimento dei danni, entro trenta giorni deve per il cpv. 3 promuovere azione davanti all'autorità di ricorso del Cantone in cui il datore di lavoro è domiciliato (DTF 123 V 13 cons.3, 122 V 67 cons.4a).

Per l'art. 82 cpv. 1 e 2 OAVS il diritto al risarcimento dei danni si prescrive quando la __________ non lo fa valere mediante decisione entro un anno dal momento in cui ha avuto conoscenza dei danni e, in ogni caso, decorsi cinque anni dal giorno in cui si sono avverati i danni. Se il diritto al risarcimento deriva da un atto punibile, sono applicabili i termini di prescrizione del codice penale, sempre che questi siano più lunghi.

Nell’ipotesi in cui, come in concreto, il credito per contributi sia stato fissato in una decisione formale, esso si estingue cinque anni dopo la fine dell’anno civile in cui la decisione è passata in giudicato (art. 16 cpv. 2 primo periodo LAVS; Flavio Cometta in Temi scelti di diritto societario: atti della giornata di studio del 4 giugno 2001, Collana CFPG rossa, vol. 29, 2002, p. 15, n. 3.1.3., DTF 105 V 74, confermata nelle susseguenti decisioni DTF 111 V 89 ss. e 117 V 209ss.).

Nel caso di specie la procedente fonda la propria pretesa sulla decisione 7 agosto 1996 del Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. C), cresciuta in giudicato a seguito dello stralcio dai ruoli in data 25 novembre 1996 per mancato versamento dell’anticipo richiesto, del ricorso interposto contro la stessa al Tribunale federale delle assicurazioni (doc. D). Ne consegue pertanto che sia data di emissione che alla data della notifica del precetto esecutivo n. __________ il credito in esecuzione non era ancora estinto. L’eccezione sollevata dall’escussa va di conseguenza respinta ed il pronunciato di prime cure confermato.

  1. L'appello 4 dicembre 2002 __________, è respinto.

Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80, 81 cpv. 1 LEF, 28 LALEF; 16 cpv. 2, 52 LAVS

pronuncia:

  1. L'appello 4 dicembre 2002 __________ è respinto.

La tassa di giustizia di fr. 300.--, già anticipata dall'appellante, è a carico di __________, il quale rifonderà a __________ fr. 300.-- a titolo di indennità.

  1. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

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