Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.07.2001 14.2001.00053

Incarto n. 14.2001.00047 14.2001.00053 rinvio TF

Lugano 31 luglio 2001 /LG/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 24 settembre 2000 da


contro


tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 7 settembre 1999 dell'UEF di Bellinzona;

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 25 ottobre 1999 ha così deciso:

“1. È rigettata in via provvisoria per la somma di fr. 46'620.-- oltre interessi al 7% dal 26 giugno 1999 l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________dell’UEF di Bellinzona, notificato il 13 settembre 1999.

La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 180.--, da anticipare dall’istante, sono a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 250.-- per ripetibili”.

Sentenza dedotta in appello dall’escusso che con atto 12 novembre 1999 ha postulato la reiezione dell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione, protestate spese e ripetibili;

con osservazioni 29 dicembre 1999 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto:

A. Con PE n. __________del 7/14 settembre 1999 dell’UEF di Bellinzona la __________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 46'620.-- oltre interessi al 7% dal 26 giugno 1999, indicando quale titolo di credito “vaglia cambiario di fr. 80'000.-- emesso in data 14.12.1995 dalla __________ avallato dal signor __________ e scaduto in data 25.06.1999”. Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

B. La procedente fonda la sua pretesa su un vaglia cambiario di fr. 80'000.--, emesso il 14 dicembre 1995 in bianco di scadenza dalla __________ e avallato da __________ (doc. D); il vaglia è stato successivamente completato dalla procedente, che ha indicato quale data di scadenza il 25 giugno 1999.

C. All’udienza di contraddittorio 25 ottobre 1999 l’escusso ha contestato la capacità processuale della creditrice, la mancanza del precetto esecutivo in originale, la carenza del titolo di credito, la prescrizione del vaglia cambiario, la carenza di identità tra il credito posto in esecuzione e quello derivante dal vaglia cambiario, nonché l’identità del creditore designato sul vaglia __________ e il creditore procedente __________. La procedente ha contestato la capacità di rappresentanza dell’avv. __________ha ribadito la capacità di rappresentanza dei firmatari dell’istanza e del comparente all’udienza in base ad una procura, firmata - a dire di quest’ultimo - da membri di direzione con firma collettiva a due (doc. C); ha sostenuto che il potere di firma dei firmatari della procura è fatto notorio, essendo facilmente rilevabile presso l’Ufficio dei registri; ha contestato la prescrizione o la perenzione del vaglia cambiario; ha rilevato che l’identità di tutte le parti si palesa dalla documentazione prodotta a sostegno dell’istanza; ha sostenuto che la __________ sede di __________ è legittimata a rappresentare la succursale di __________.

D. Con sentenza 25 ottobre 1999 il Segretario assessore della pretura di Bellinzona ha accolto l’istanza, ritenendo che il vaglia cambiario unito al contratto di messa in circolazione in ogni momento 14 dicembre 1995 sub doc. E e avallato dall’escusso “costituisce un titolo sufficiente per pronunciare il rigetto dell’opposizione, in quanto a norma degli art. 990 e segg. CO la natura di tale cartavalore è quella di una promessa di pagamento”.

E. Contro questa sentenza si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede. L’escutente ha nuovamente ribadito le proprie posizioni, chiedendo la reiezione del gravame.

F. Con sentenza 26/31 ottobre 2000 questa Camera ha accolto l'appello di __________, riformando la sentenza 25 ottobre 1999 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona nel senso che:

"1. L'istanza 24 settembre 1999 della __________, Lugano è dichiarata irricevibile.

  1. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 180.--, da anticipare dall'istante, sono a carico della parte istante, la quale rifonderà a __________ fr. 500.-- per ripetibili".

G. Con ricorso di diritto pubblico 30 novembre 2000 la __________ ha chiesto al Tribunale federale l'annullamento della sentenza 26/31 ottobre 2000 di questa Camera, sostenendo che essa violerebbe il diritto di essere sentito e sarebbe arbitraria. __________ ha invece postulato la reiezione del gravame, sostenendo nuovamente che gli avvocati dipendenti della __________ non sarebbero legittimati a rappresentare quest'ultima e che non spetterebbe comunque al giudice raccogliere le prove relative alla capacità processuale delle parti.

H. Con sentenza 8 febbraio 2001, comunicata alle parti il 23 maggio 2001, il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto pubblico 30 novembre 2000 della __________, considerando in particolare che la procedura orale voluta nell'ambito dell'esecuzione e fallimento non è pregiudicata dall'assegnazione di un breve termine per chiarire la capacità di rappresentanza, sia perché la questione, che non attiene al merito, va esaminata d'ufficio dal giudice in ogni stadio della causa - e quindi se del caso anche dopo la discussione orale - sia perché questo breve termine non influisce sulla speditezza del procedimento.

Considerando:

1.a. La competenza di disciplinare la rappresentanza processuale è cantonale, atteso che l’art. 27 LEF non torna applicabile avanti l’autorità giudiziaria bensì solo avanti l’autorità amministrativa (ad es.: ufficiali esecutori, funzionari preposti all’ufficio dei fallimenti, autorità di vigilanza) nella procedura esecutiva in senso stretto (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 332 con riferimenti). La rappresentanza processuale costituisce presupposto processuale ex art. 97 n. 4 CPC che il giudice deve esaminare d’ufficio in ogni stadio di causa, ritenuto che un atto di procedura cui manchi un presupposto processuale è inefficace (Cometta, op. cit., p. 332; Bruno Cocchi / Francesco Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 64).

b. In origine potevano fungere quali patrocinatori solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone o le persone che detengono una rappresentanza legale: erano quindi escluse, per precisa volontà del legislatore, persone non iscritte all’albo degli avvocati (Cometta, op. cit., p. 332 con riferimenti). Tale principio è stato attenuato con la modifica dell’art. 64 CPC (entrato in vigore il 1° gennaio 1986) che estende tale facoltà alle persone che detengono una rappresentanza legale.

c. Di conseguenza gli avvocati __________ e __________, dipendenti della procedente e non iscritti all’Albo degli Avvocati Ticinesi, non possono rappresentare la procedente quali patrocinatori. La procura loro rilasciata dal Presidente e dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione per rappresentare la _____________ nella procedura giudiziaria qui in esame non ha pertanto alcuna portata giuridica. Prova ne è che il testo della procura qualifica i tre avvocati in questione quali "mandatari" con facoltà di compiete ogni e qualsiasi atto che ritengano nell'interesse della "mandante".

d. Il principio del monopolio del patrocinio da parte degli avvocati (cfr. DTF 97 II 94) conosce un’importante eccezione nella rappresentanza legale di cui all’art. 64 CPC. Infatti, le persone giuridiche agiscono per mezzo dei loro organi, siano essi formali (quali ad esempio il consiglio di amministrazione nella società anonima) o di fatto (a motivo che partecipano in maniera determinante alla formazione della volontà sociale); in ogni caso il solo diritto di firma, individuale o collettivo, non basta a conferire al presunto rappresentante la qualità di organo; il diritto di firma collettivo del quale gode un consulente legale di una banca, non basta a qualificare l’interessato come organo dell’istituto: di conseguenza non può rappresentare da solo in giudizio la banca, ma può invece farlo assieme ad altra persona avente diritto di firma collettiva a due (cfr. I CCA 19.8.1996 in re B. c. A. lcc e Banca x.; Cocchi / Trezzini, op. cit., n. 11 ad art. 64).

e. Ex art. 20 cpv. 2 LALEF all'udienza le parti possono esporre verbalmente o per iscritto le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta, con il solo correttivo del surrogato della dichiarazione scritta di terzi e della perizia di parte, entrambi da produrre al più tardi al contraddittorio (art. 20 cpv. 3 LALEF). Il principio dell'oralità, dedotto dalla suddetta normativa di diritto procedurale cantonale, assume carattere cogente in virtù dell'art. 101 CPC, che vieta alle parti e al giudice di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge (CEF 3.1.2000 in re C.M. / C.S.; Cometta, op. cit., pag. 331; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 20 LALEF, pag. 858). Non vi potrebbe quindi essere spazio per qualsivoglia edizione o richiamo di documenti, salvo per il caso della procura __________.

f. Tale rigore procedurale - ed in particolare l'esigenza sinora richiesta da questa Camera di esigere la produzione della procura o dell'estratto del Registro di commercio entro l'udienza di discussione - è tuttavia stato criticato da Cocchi/Trezzini, op. cit., nota n. 918 al n. 4 ad art. 20 LALEF, pag. 858 s., a motivo che sarebbe troppo severo esigere, già con la presentazione dell'istanza, la produzione della procura - che non è un documento (cfr. art. 65 CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 65) - o l'estratto del registro di commercio quando al giudice, trattandosi di un presupposto processuale, è data la possibilità di far sanare il difetto entro breve termine (art. 99 cpv. 3 CPC). L'oralità e la speditezza della procedura di rigetto non ne verrebbero pregiudicate.

2.a. In casu occorre rilevare che la questione relativa alla rappresentanza processuale sarebbe potuta essere risolta con la produzione di un estratto del Registro di commercio. Dal momento che tale atto è stato prodotto dalla __________ con il suo ricorso di diritto pubblico, accolto dal Tribunale federale, non è necessario impartirle un breve termine per produrre tale documento.

b. Dalla disamina dell'estratto del Registro di commercio, datato 3 ottobre 2000, si può costatare che gli avvocati __________ __________ e __________ dispongono di un potere di "firma collettiva a due solo per la sede principale". Orbene, il vaglia cambiario qui in esame è stato emesso all'ordine della __________, ma tutta la procedura esecutiva è stata curata da __________. Sempre dall'estratto prodotto da quest'ultima si può rilevare che essa è la sede principale, mentre __________ è una succursale.

c. Nonostante il concetto di succursale non venga definito dalla legge, ma sia a più riprese menzionato (cfr. per la SA gli art. 642, 718a cpv. 2 e 935 CO), il Tribunale federale ha precisato – non senza qualche perplessità da parte della dottrina sui motivi e sui requisiti posti dalla massima istanza giudiziaria federale (cfr. Martin Eckert, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, Basilea e Francoforte sul Meno 1994, n. 2 ad art. 935) – che la succursale è un'impresa commerciale, che pur essendo una parte della sede principale e dipendendone gerarchicamente, in effetti esercita sul territorio ad essa destinato parte o tutte le attività della sede principale, disponendo di una certa autonomia economica e commerciale (DTF 117 II 87 e 108 II 124).

Sul concetto di autonomia della succursale il Tribunale federale ha rilevato che decisivo per apprezzarne la portata è il contesto generale in cui operano le due entità (DTF 89 I 413) e il grado di autonomia che viene palesato verso l'esterno (DTF 108 II 125 cons. 1). Su quest'ultima nozione il Tribunale federale insiste sul concetto di "accesso diretto al mercato", secondo il quale la succursale sarebbe legittimata – tramite gli aventi diritto iscritti a registro di commercio (art. 718a e 935 CO) – a concludere negozi giuridici per la sede principale (Martin Eckert, op. cit., n. 4 ad art. 935). L'autonomia della succursale è in concreto dimostrata dal fatto che almeno uno dei procuratori iscritto a registro di commercio è autorizzato a concludere tali atti senza il consenso di un membro della sede principale (DTF 68 I 113).

d. Per ovvie ragioni pratiche il diritto federale non si è spinto a regolare i poteri di firma e di rappresentanza per le sedi principali e le succursali (cfr. art. 642, 718a e 935 CO). Il legislatore è partito dalla constatazione pratica che le società hanno spesso al proprio interno una gerarchia correlata da istruzioni interne per quanto riguarda la rappresentanza e la firma dei propri procuratori, sia per quanto riguarda la sede principale sia per quanto riguarda le succursali (cfr. art. 718a cpv. 2 primo periodo CO, secondo il quale una limitazione dei poteri di rappresentanza é senza effetto per i terzi di buona fede). Affinché siano opponibili ai terzi, rispettivamente affinché i terzi possano prevalersene, i poteri di rappresentanza e firma vanno debitamente iscritti a registro di commercio (art. 718a cpv. 2 secondo periodo CO). Secondo quest'ultima disposizione i poteri di firma possono essere limitati alla sede o alla filiale: tale distinzione ha in pratica solo rilevanza se lo scopo sociale della filiale è ridotto rispetto a quello della sede. Per questa ragione le limitazioni di firma per la sola sede trovano unicamente una ragione nell'organizzazione interna della sede (Rolf Watter, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, Basilea e Francoforte sul Meno 1994, n. 17 ad art. 718a).

e. Nel caso in esame, come già rilevato, gli avvocati __________ e __________ detengono tutti un potere di firma collettivo a due, ma unicamente per la sede. Di conseguenza, tutti gli atti da loro compiuti sarebbero di principio nulli per la succursale di Bellinzona.

Resta pertanto unicamente da analizzare se la "procura" 14 settembre 2000 – presentata con il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale del 30 novembre 2000 – firmata dal Presidente e dal Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione di __________ (che secondo l'estratto del registro di commercio hanno firma collettiva a due senza limitazione e dunque possono validamente impegnarsi anche per la succursale di __________) può costituire valida procura per rappresentare la succursale di __________ per i tre avvocati in questione. Come detto (cfr. cons. 1.c.) la "procura" 14 settembre 2000 non conferisce agli avvocati __________ e __________ diritto alcuno a rappresentare quali avvocati patrocinatori la __________, poiché essi non sono iscritti all'Albo degli avvocati. Tuttavia, dal momento che i tre avvocati sono pure organi (iscritti a registro di commercio) della sede della __________ la procura in questione, debitamente comunicata alle parti in occasione della presentazione del ricorso di diritto pubblico estende il potere di rappresentanza e di firma di ciascuno dei tre, abilitandoli di fatto a firmare atti anche disgiuntamente della propria datrice di lavoro, che – per dovere di chiarezza – è la __________. Tale atto, dal carattere chiaramente generale, differisce con l'iscrizione a registro di commercio e si presta a creare confusione tra le parti destinatarie. In particolare l'atto non indica quali siano i poteri di rappresentanza (e firma) che i tre avvocati in questione deterrebbero per le succursali. Ma anche volendo supporre che da tale atto si potesse desumere un'implicita rappresentanza anche delle succursali per il fatto che i due sottoscrittori sono autorizzati a firmare senza limitazione di sorta per la sede e tutte le succursali, l'atto non potrebbe comunque coprire gli atti antecedenti il 14 settembre 2000, dal momento che nel testo non vi è una chiara ratifica degli stessi. Nemmeno la procura sub. doc. C dell’8 ottobre 1999 legittima i tre avvocati, atteso che i firmatari __________ e __________ risultano detenere firma collettiva a due ma solo per la sede principale. Abbondanzialmente si rileva che siffatta procura sarebbe stata comunque inidonea, potendosi conferire procura unicamente ad avvocati iscritti all’Albo (art. 64 cpv. 1 CPC).

Di conseguenza, occorre considerare che tutti gli atti precedenti il 14 settembre 2000, firmati dagli avvocati _____________ e __________ per la __________, succursale di __________ non sono validi e non esplicano effetto alcuno, e si hanno dunque per non avvenuti. Gli atti colpiti da questa sanzione sono pertanto:

istanza di rigetto dell'opposizione 24 settembre 1999;

verbale di udienza 19 ottobre 1999;

osservazioni all'appello 29 dicembre 1999;

f. Di conseguenza, occorre confermare seppure per altri motivi il precedente giudizio di questa Camera del 26 ottobre 2000 che dichiarava l'istanza di rigetto dell'opposizione del 24 settembre 1999 di nullo effetto e la dichiarava irricevibile. Va pertanto confermata, anche se per ragioni diverse dal precedente giudizio, la constatazione di nullità delle osservazioni 29 dicembre 1999 della __________.

  1. L’appello 12 novembre 1999 __________ va di conseguenza accolto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

I. L’appello 12 novembre 1999 __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 25 ottobre 1999 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona è così riformata:

“1. L’istanza 24 settembre 1999 della __________ è dichiarata irricevibile.

  1. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 180.--, da anticipare dall’istante, sono a carico della parte istante, la quale rifonderà alla controparte fr. 500.-- per ripetibili.”

II. La tassa di giustizia di fr. 270.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________, che rifonderà a __________ fr. 500.-- a titolo di indennità.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2001.00053
Entscheidungsdatum
31.07.2001
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026