Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.10.1999 14.1998.00100

Incarto n. 14.1998.00100

Lugano 29 ottobre 1999 /MR/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella causa a procedura sommaria di cui agli inc.n. __________ e n. __________ della Pretura della Giurisdizione di __________ a dipendenza dell’istanza di sequestro del 16 luglio 1998 di


contro

e dell’opposizione formulata il 31 luglio 1998 da


al decreto di sequestro 16 luglio 1998 emanato dal Segretario assessore della Pretura della Giurisdizione di __________;

opposizione respinta dal Pretore di __________, che con decisione del 3 settembre 1998 ha cosi statuito:

“1. L’opposizione 31 luglio 1998 di __________ __________ __________, è respinta.

  1. La tassa di Fr. 1’500.– e le spese, da anticipare dall’opponente __________ __________, restano a carico di quest’ultima, la quale rifonderà ad __________ __________ Fr. 3’000.– per ripetibili.

  2. omissis.”

decisione impugnata da __________ __________, __________, che con atto di ricorso (recte: appello) 17 settembre 1998 chiede sia giudicato:

“1. Il ricorso è accolto.

Di conseguenza la sentenza 3 settembre 1998 della Pretura di __________ è annullata e così riformata:.

1.1. L’opposizione 31 luglio 1998 di __________ __________, __________a, è accolta ed il sequestro decretato il 16 luglio 1998 infirmato.

1.2. La tassa di Fr. 1’500.– e le spese sono poste a carico di __________ __________ il quale rifonderà a __________ __________ Fr. 3’000.– per ripetibili.

  1. Protestate tasse, spese ed indennità di ricorso.”

Viste le osservazioni 14 ottobre 1998 di, __________;

Ritenuto

in fatto: A. , cittadino germanico, ha acquistato mediante rogito 11 settembre 1991 n. del notaio __________ per Fr. 1’054’000.– l’unità PPP n.__________ quota di comproprietà __________ del fondo base part.n.__________ RFD __________ (doc.C foglio –inc.EF.). Contemporaneamente, con rogito n. dello stesso notaio, , pure cittadina germanica e in quel momento legata sentimentalmente a , ha acquistato per Fr. 846’000.– l’unità PPP , quota di __________ di comproprietà della part. RFD __________ (doc.A e D –inc.EF.), appartamento adiacente a quello di . I relativi trapassi a Registro fondiario sono avvenuti nel dicembre 1992, dopo ottenimento dell’autorizzazione LAFE (doc.A1 e A2–inc.EF.). A partire dal 1993 sul fondo part. n. RFD __________ – sotto la direzione dell’arch. __________ – sono stati eseguiti importanti lavori di ristrutturazione, tra cui la costruzione di una piscina e di due autorimesse (doc.O, P, R inc.EF.__________).

B. Con istanza 16 luglio 1998 nei confronti di , __________ (), __________ , pure in __________ (), ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di __________ il sequestro dell’appartamento intestato alla debitrice e sito a __________ (foglio PPP __________ quota di __________ di comproprietà della part.__________ RFD __________), sulla base dell’art. 271 cpv.1 n.4 LEF e per un credito di complessivi Fr. 1’531’068.–. Quale titolo di credito __________l ha indicato “rimborso prestito acquisto appartamento, spese di miglioria, interessi e spese di manutenzione” relative all’appartamento oggetto del sequestro.

C. Con decisione 16 luglio 1998 il Segretario assessore di quella Pretura ha accolto l’istanza e ordinato il sequestro di quanto indicato nell’istanza.

D. Il 20 luglio 1998 l’UEF di __________ ha proceduto all’esecuzione del sequestro mediante richiesta di annotazione della restrizione della facoltà di disporre sul fondo all’Ufficio dei registri di __________ (sequestro n. __________).

E. Con atto 31 luglio 1998 __________ ha formulato tempestiva opposizione al sequestro, con protesta di tasse, spese e indennità, contestando che __________ abbia reso verosimile l’esistenza di un contratto di prestito, rispettivamente di un suo diritto – esigibile – alla restituzione degli importi pretesi come solo anticipati. In particolare non risulterebbe affatto verosimile che egli le abbia prestato le somme di cui soltanto ora pretenderebbe la restituzione. Al contrario la lunga relazione sentimentale tra le parti, durata 11 anni e interrotta bruscamente da circa un anno, così come il reddito modesto dell’opponente costituirebbero indizi contro la tesi del mutuo.

F. All’udienza di discussione 26 agosto 1998 __________ ha confermato l’opposizione al sequestro, chiedendo contestualmente che venisse fatto obbligo al creditore sequestrante di prestare una garanzia ex art. 273 LEF di Fr. 600’000.–. In particolare non vi sarebbe alcuna traccia probatoria circa l’esistenza di un prestito, né di una richiesta di restituzione.


da parte sua ha confermato in sostanza di aver soltanto anticipato alla controparte – a titolo di prestito – gli importi di cui si dichiara creditore, e meglio Fr. 845’000.– per l’acquisto dell’appartamento, Fr. 19’606.– per le spese notarili, Fr. 276’535.– per interessi ipotecari dal 1992 al 30 giugno 1998, nonché Fr. 67’310.– per spese di manutenzione ordinaria e Fr. 352’617.– per spese di ristruttutrazione riferite all’appartamento della __________. Egli avrebbe richiesto la restituzione di parte degli importi anticipati con scritto 18 dicembre 1997 (doc. AA); inoltre avrebbe già introdotto presso il __________ di __________ la causa di merito (a convalida del sequestro) sull’accertamento del suo credito nei confronti di __________

G. Con decisione 3 settembre 1998 il Pretore ha respinto l’oppo-sizione di __________ e confermato il sequestro 16 luglio 1998, caricando la tassa di giustizia e le spese all’opponente con l’obbligo di rifondere al creditore sequestrante Fr. 3’000.– a titolo di indennità. In sostanza il giudice di prime cure ha considerato verosimile la tesi del creditore e dunque l’esistenza di un credito – scaduto – derivante da un contratto di mutuo, da un lato non potendosi presumere che il versamento di una così ingente somma di denaro sia avvenuto a titolo di donazione e dall’altro lato risultando dagli atti che __________ ha effettivamente ricevuto una richiesta di restituzione di parte degli importi versati. Quanto alla causa di sequestro invocata, per altro non contestata dall’opponente, essa sarebbe pure data avendo la debitrice il domicilio all’estero e la circostanza che il versamento delle somme di denaro sia avvenuto in quel Paese costituendo un sufficiente legame con la Svizzera. Il primo giudice ha infine respinto – tuttavia soltanto nei considerandi senza formalizzazione nel dispositivo della sua decisione – anche la richiesta di garanzia, ritenendo che il creditore desse “sufficienti garanzie che nel caso in cui il sequestro causasse un danno all’opponente egli sarebbe in grado di risarcire tale danno”.

H. Con “ricorso” (recte: appello) 17 settembre 1998 __________ postula l’annullamento e contestuale riforma del giudizio pretorile, nel senso di ammettere la sua opposizione al sequestro 16 luglio 1998, con protesta di tasse, spese e indennità di prima e seconda sede. L’appellante contesta che __________ abbia reso anche soltanto verosimile un suo obbligo alla restituzione, ribadendo in particolare l’inesistenza di un prestito, e ciò in considerazione della durata della loro relazione sentimentale, della manifesta differenza di disponibilità finanziarie tra le parti, dei costosi regali ricevuti in precedenza rispettivamente della possibilità di attingere liberamente ai conti di __________ prima della rottura del rapporto. A sostegno dell’esistenza dell’asserito profondo legame sentimentale che la univa al creditore sequestrante l’appellante ha prodotto ex art. 278 cpv.3 LEF nuova documentazione.

I. Con osservazioni 14 ottobre 1998 __________ ha in sostanza nuovamente contestato l’esistenza di una “relazione sentimentale molto profonda e duratura”, non negando di essere stato generoso nei confronti della controparte mediante regali occasionali, di cui non chiede la restituzione, ma riaffermando il proprio diritto di chiedere il rimborso di quanto anticipatole per finanziare l’acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione dell’appartamento sequestrato, diritto per altro già fatto valere giudizialmente in __________

Considerando

in diritto: 1. 1.1. Per crediti non garantiti da pegno il creditore può chiedere il sequestro di beni del debitore, quando sia data una causa di sequestro (cfr. art. 271 cpv. 1 n.1 a 5 LEF). Nel Cantone Ticino per valori superiori a Fr. 2’000.– competente per la concessione del sequestro è il Pretore del luogo in cui si trovano i beni da sequestrare indicati dal creditore (art. 14 cpv. 1 e 16 cpv. 3 LALEF, art. 5 cpv. 1 LOG). La procedura, di natura sommaria (art. 25 n.2 lett.a LEF), è retta dall’art. 19 LALEF che non prevede il contraddittorio.

1.2. Prima di concedere il sequestro il giudice esamina, sulla base dei soli elementi addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza del credito, di una causa di sequestro nonché di beni appartenenti al debitore (art. 272 LEF). Il grado di verosimiglianza ex art. 271–272 LEF richiesto per valutare se vi è un credito, se nel circondario di sua competenza vi sono beni appartenenti al debitore e se si realizza almeno una delle cause di sequestro fatte valere dal creditore è in linea di principio nel senso che la tesi del creditore deve risultare plausibile e l’esame puntuale delle allegazioni e della documentazione prodotta dal creditore deve permettere al giudice di convincersi – sulla base di elementi oggettivi, non bastando di regola fatture o altri elementi allestiti unilateralmente dal creditore sequestrante o da suoi organi o persone ausiliarie – che in concreto le circostanze di fatto rilevanti si sono realizzate, senza per questo poter già escludere il contrario. Giova tuttavia ricordare che relativamente all’esistenza dei presupposti processuali – il cui esame avviene d’ufficio e in ogni stadio di procedura – non basta invece la sola verosimiglianza (cfr. Dominik Gasser, Das Abwehrdispositiv der Arrestbetroffenen nach revidiertem SchKG, in: ZBJV 1994, p.596 e 607s.).

1.3. Concesso il sequestro, chi è toccato nei suoi diritti può fare opposizione al giudice del sequestro entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 278 cpv.1 LEF). In tal caso il giudice, in una procedura pure sommaria retta dagli art. 20ss. LALEF, sottopone il sequestro a nuovo esame, dando agli interessati la possibilità di esprimersi (cfr. art. 278 cpv.2 LEF) rispettivamente di addurre fatti nuovi. In caso di tempestiva opposizione al sequestro, il giudice che lo ha concesso deve chinarsi dunque nuovamente sulla domanda sequestro e verificare – pur con il medesimo potere di cognizione esercitato in precedenza (cfr. Betrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p.478; Pierre–Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in BlSchK 1995, p.135) – se alla luce di quanto emerso dal contraddittorio tutte le condizioni del sequestro – contestate dall’opponente – risultano ancora sufficientemente verosimili, se cioè in relazione alle stesse è ancora soddisfatto quel grado di verosimiglianza necessario per la sua concessione (cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §51 n.71, p.420), atteso che resta onere del creditore sequestrante fornire al giudice gli elementi sufficienti (cfr. Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Gine-vra/Monaco 1998, Vol.III, n.38 ad art. 278 LEF).

1.4. La nuova decisione (sull’opposizione) – sia essa di annullamento o di conferma del sequestro – può essere a sua volta impugnata entro dieci giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv.3 primo periodo LEF) – nel Cantone Ticino alla Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio dell’appello (art. 22 LALEF e art. 14 e 22 lett.c LOG), rispettivamente, in caso di valore inferiore agli 8’000.–– franchi, alla Camera di cassazione civile con ricorso per cassazione (art. 22 LALEF e art. 5, 13 e 22 lett.b LOG). L’autorità superiore deve verificare – sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti ed eventualmente anche dei fatti nuovi di cui le stesse si possono avvalere (art. 278 cpv.3 secondo periodo LEF) – se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore – e contestate dalle parti – è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per la concessione rispettivamente il mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §51 n.74, p.421; Reeb, op.cit., p.482).

  1. Il sequestro in esame è stato chiesto sulla base dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, causa di sequestro ammessa dal Pretore dopo discussione sull’opposizione e non più contestata dalla debitrice sequestrata in sede di appello. In concreto controversa è rimasta soltanto la questione se il creditore ha reso sufficientemente verosimile l’esistenza e l’esigibilità del credito per il quale ha chiesto il sequestro (art. 272 cpv. 1 n.1 LEF), e meglio la pretesa di restituzione del denaro che egli avrebbe anticipato all’appellata a titolo di prestito per finanziare l’acquisto, la manutenzione nonché i lavori di ristrutturazione dell’appartamento sequestrato.

2.1. Il credito di complessivi Fr.1’531’068.– fatto valere da __________ è così composto (cfr. istanza di sequestro 16 luglio 1998, p.3):

Fr. 845’000.– “prestito per acquisto appartamento”

Fr. 19’606.– “pagamento avv.__________ acquisto PPP __________ ”

Fr. 246’535.– “interessi ipotecari pagati dal 1992 al 30 giugno 1998 (...) 16 ricevute sul debito acceso per acquistare l’appartamento”

Fr. 67’310.– “spese di manutenzione ordinaria della quota di PPP __________ (spese totali Fr. 147’935.–) (...)”

Fr. 352’617.– “spese di ristrutturazione dell’immobile (totale Fr. 782’398.–) (...)”

A sostegno della propria tesi il creditore ha versato agli atti in particolare copia del rogito n.__________ del notaio __________ relativo all’acquisto per Fr. 846’000.– dell’unità PPP , quota di __________ di comproprietà della part. RFD __________ (doc. A e D –inc.); copia dell’avviso di addebito 14 dicembre 1992 sul suo conto bancario per Fr. 1’800’000.– (doc. E –inc.); copia della parcella notarile 10 febbraio 1993 di complessivi Fr.19’606.70 relativa al rogito n.__________ del notaio __________ e indirizzata alla debitrice (doc. S –inc.); conteggio “costi edificazione” relativo agli interventi di ristrutturazione per complessivi Fr. 782’398.– (doc. F–inc.) e plico di oltre 180 fatture e richieste di pagamenti (plico doc. G/a–v –inc.), intestate a __________ (la maggior parte), all’arch. __________ oppure a __________ e __________ insieme (per es. fattura __________ 30 dicembre 1993, in doc. G/a; fattura __________ 28 settembre 1993 in doc.G/c; fattura 30 maggio 1995 __________ in doc. G/f; fatture __________ __________ 23 dicembre 1993 e 15 maggio 1995 in doc.G/f), con avvisi di addebito sul conto privato __________ intestato a ; un conteggio riassuntivo “interessi pagati” riferito al periodo fino al marzo 1998 per complessivi Fr. 246’535.50 ed estratti dal conto . relativo a un prestito ipotecario di Fr. 800’000.–, ridotto a Fr. 500’000.– nel marzo 1996 (in doc.H –inc.); un conteggio “spese condominiali” riferito agli anni 1993–1998 per complessivi Fr. 147’697.– (doc. L–inc.) e un plico di oltre 100 fatture e richieste di pagamenti riferite a lavori di manutenzione, a forniture di acqua, energia elettrica, ecc., a premi assicurativi (plico doc. __________ –inc.__________), intestate a __________ (la maggior parte) o all’arch. __________, con avvisi di addebito sul conto __________ intestato a __________ Gli importi per “costi edificazione” (Fr. 352’617.–) rispettivamente per “spese condominiali” (Fr. 67’310.–) richiesti dal creditore rappresentano il 44,5% circa delle relative spese complessive in considerazione della quota PPP di __________ di comproprietà di spettanza della debitrice.

In occasione del contraddittorio sull’opposizione __________ ha inoltre prodotto lo scritto 18 dicembre 1997, con il quale il suo patrocinatore –“incaricato di procedere all’incasso delle spese (...) sostenute per l’acquisto e le opere di miglioria, nonché dell’importo di Fr. 306’416 (...) pagato il 31 marzo 1996”– ha chiesto per la prima volta alla debitrice la restituzione dell’importo di Fr. 757’566.–, di cui Fr. 306’416.– per “ammortamento debito”, Fr. 429’713.– pari a __________ dei “costi di opere di miglioria”, Fr. 19’606.– per “nota onorario __________ acquisto appartamento” , Fr. 1’518.– pari a 445/1000 del “__________ ” e Fr. 263 pari a __________ della “corrente elettrica aprile–settembre 1997”, specificando che all’importo richiesto “dovranno essere aggiunti gli interessi passivi maturati dall’acquisto dell’immobile (...)“ (doc. AA –inc.). Con atto 27 luglio 1998 presso il __________ ha inoltre promosso contro __________ una causa per la condanna della convenuta al pagamento di Fr. 1’532’069.20 (doc. T–inc.).

Ora alla luce di questi elementi nonché della notifica di tassazione 1993 di __________ (doc. I–inc.__________) ben si può ammettere come verosimile che __________ nel periodo che qui interessa abbia effettivamente finanziato l’acquisto dell’appartamento intestato alla debitrice nonché pagato le fatture per lavori di ristrutturazione, gli interessi sul debito ipotecario e le “spese di manutenzione ordinaria” relative anche alla quota di comproprietà di __________.

2.2. Ammessa la verosimiglianza del finanziamento da parte di __________ a favore dell’appellante occorre esaminare se l’appellato ha reso verosimile anche l’esistenza di un titolo per pretenderne la restituzione, in particolare l’esistenza del preteso mutuo, come ritenuto dal Pretore e contestato da . Ora di fronte all’erogazione di un importo complessivo di oltre un milione e mezzo di franchi – sia pure nell’arco di qualche anno (1992–1998) – e tenuto conto della presunzione naturale secondo cui la consegna di denaro avviene a titolo oneroso, per acquisire un credito (credendi causa) o per estinguere un debito (solvendi causa), e non a titolo gratuito, la gratuità della dazione essendo da presumere solo nei rapporti tra coniugi (DTF 85 II 70; IICCA 2 marzo 1998 in re A./ P.; IICCA 19 giugno 1998 in re S./P.), circostanza quest’ultima non data nel caso concreto, ben si può ammettere che il grado (minimo) di verosimiglianza necessario ex art. 272 LEF in punto all’esistenza di un mutuo – con riserva di diversa conclusione della causa di convalida già introdotta in __________ (cfr. doc. T –inc.) – sia stato raggiunto; l’appellante si è per altro limitata a contestarne l’esistenza, senza tuttavia spiegare per quale motivo non dovrebbe essere tenuta alla restituzione di quanto ottenuto per finanziare, ristrutturare e mantenere l’appartamento di cui figura proprietaria, se non facendo riferimento alla differenza di disponibilità finanziarie tra le parti, ai costosi regali ricevuti in precedenza e alla possibilità di attingere liberamente ai conti di __________ prima della rottura del rapporto. Troppo poco per ammettere che vi sia stata dazione a titolo gratuito di somma tanto ingente tra persone non coniugate, ancorché legate sentimentalmente. Su questo punto l’appello di __________ va pertanto respinto.

2.3. L’esigibilità del credito – contestata dalla debitrice sequestrata sia in prima sede che con il gravame – va pure ritenuta sufficientemente verosimile alla luce della lettera 18 dicembre 1997 (doc. AA –inc.__________), dove risulta per la prima volta la richiesta di restituzione di (parte) dell’importo, e meglio di Fr. 757’516.–, così conteggiati:

“Höhe Schuld Fr. 306’416.–

445/1000 der Kosten für die

Verbesserungs–arbeiten (...) Fr. 429’713.–

Rechnung Notar __________ Fr. 19’606.–

445/1000 Prämie


(...) Fr. 1’518.–

445/1000 für Strom von April–

September 1997 Fr. 263.–

Fr. 757’516.–“

Con il sequestro l’appellato non si è invero limitato a chiedere la restituzione dell’importo di Fr. 306’416.– pari all’am–mortamento del marzo 1996 di Fr. 300’000.– del debito ipotecario gravante la quota intestata alla , più interessi relativi al primo quadrimestre 1996 (cfr. doc.H –inc.), bensì ha chiesto in sostanza l’intero importo anticipato per finanziare l’acquisto dell’ap–partamento __________ (in realtà Fr. 846’000.– , cfr.doc. A e D –inc.) e non Fr. 845’000.– come all’istanza di sequestro; l’importo è stato tuttavia rettificato in Fr. 846’000.– in sede di convalida, cfr. doc. T –); è stato poi aggiunto l’importo di Fr. 276’535.– relativo agli interessi ipotecari 1992–giugno 1998), cui tuttavia era stato fatto esplicito riferimento nello scritto 18 dicembre 1997; infine l’importo per generici “Verbesserungsarbeiten” di Fr. 429’713.– nell’istanza di sequestro (così come in sede di convalida) è stato parzialmente ridotto, e distinto in “spese di ristrutturazione (Fr. 352’617.–, sulla base della “distinta opere + plico fatture e pagamenti” doc. F –) e in “spese di manutenzione ordinaria” (Fr. 67’310.–, sulla base della “distinta opere + plico fatture e pagamenti” doc.L –), come per altro a suo tempo richiesto dalla stessa appellante con scritto 24 dicembre 1997 (cfr. doc. __________). Alla luce di questi elementi ben si può ammettere – a livello di verosimiglianza – lo scritto 18 dicembre 1997 quale valida interpellazione della debitrice per la restituzione dell’intero finanziamento, rispettivamente la pretesa di restituzione siccome esigibile, così come ritenuto dal Pretore. Anche su questo punto l’appello di __________ va quindi respinto.

2.4. Ammessa la verosimiglianza sia del credito che della sua esigibilità – uniche questioni riproposte in appello – la sentenza 3 settembre 1998 della Pretura di __________ va integralmente confermata così come confermato è il sequestro decretato il 16 luglio 1998.

  1. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 e 62 cpv.1 OTLEF).

Richiamati gli art. 271 ss. LEF e, per le spese, la vigente OTLEF,

pronuncia: I. L’appello del 17 settembre 1998 __________, è respinto.

II. La tassa di giustizia della presente decisione di Fr. 2'250.–, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 1’000.– per parte di indennità di appello.

III. Intimazione a:


Per la Camera di Esecuzione e Fallimenti del Tribunale di Appello

Il presidente: La segretaria:

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.1998.00100
Entscheidungsdatum
29.10.1999
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026