Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.06.1998 14.1997.21

Incarto n. 14.97.00021

Lugano 4 giugno 1998/FA/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 25 settembre 1996 da


patr. dall'avv. __________

contro


patr. dallo studio legale __________

tendente ad ottenere il rigetto.

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 3/4 settembre 1996 dell’UEF di Mendrisio;

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord con sentenza 4 febbraio 1997 ha così deciso:

“1. In parziale accoglimento dell'istanza, l'opposizione interposta al PE no. __________ di data 3.9.1996 dell'UEF di Mendrisio è rigettata in via provvisoria limitatamente all'importo di fr. 69'391.25 oltre interessi al 5% dal 3.9.1996 e spese esecutive.

  1. La tassa di giustizia e le spese di fr. 290.--, da anticiparsi dall'istante, sono poste integralmente a carico del convenuto, che rifonderà altresì alla controparte l'importo di fr. 1'400.-- a titolo di indennità.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 17 febbraio 1997 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

con osservazioni 26 marzo 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

rilevato che con decreto presidenziale 21/25 febbraio 1997 l’istanza per effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile;

ritenuto

in fatto:

A. Con PE n. __________1 del 3/4 settembre 1996 dell'UEF di Mendrisio __________ (in seguito __________ l) ha escusso __________ per l'incasso di fr. 69'569.05 oltre interessi al 5% dal 22 febbraio 1996, indicando quale titolo di credito un "contratto di litraggio" del 26 marzo 1991 ed un elenco di fatture. L'escusso ha interposto tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

B. La procedente fonda la sua pretesa sul citato "contratto di litraggio" e su svariati bollettini di consegna sottoscritti dal cliente con le relative fatture inviate a __________ (doc. A, doc. da E1 a X2.

C. All'udienza di contraddittorio l'escusso ha negato che la firma che appare sui bollettini di consegna sia la sua, la documentazione prodotta poi non è stata tradotta. Da ultimo la somma dovuta non sarebbe determinabile vista la discrepanza tra l'importo unitario previsto dal contratto e quello fatturato.

D. Con sentenza 4 febbraio 1997 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza argomentando che la somma dovuta è in casu facilmente determinabile sulla base dei bollettini e delle fatture. La discrepanza tra i prezzi di cui al contratto e quelli fatturati è da far risalire alla facoltà per __________ di modificare unilateralmente i prezzi dopo averli notificati al cliente. Tali modifiche non risultano essere state contestate, così come non lo sono stati l'effettiva fornitura di carburante e la capacità di rappresentanza del firmatario dei bollettini. La produzione della documentazione in originale poi non era necessaria visto che il convenuto non ha sostenuto che fosse contraria al vero. Nemmeno la censura relativa alla lingua può essere ammessa, i punti essenziali dei bollettini e delle fatture sono redatti in italiano.

E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ ribadendo che gran parte dei bollettini è stata sottoscritta da una terza persona. Anche le argomentazioni circa la produzione in fotocopia ed in lingua straniera sono state riproposte. La trasformazione da litri a metri cubi poi sfuggirebbe addirittura al potere di cognizione del giudice del rigetto. Da ultimo __________ avrebbe dovuto fornire la prova della comunicazione a __________ delle intervenute modifiche di prezzo.

F. Con osservazioni 26 marzo 1997 l'escutente postula la reiezione in ordine del gravame di controparte poiché esso violerebbe crassamente i presupposti formali di validità di cui all'art. 309 CPC. Non sarebbe poi determinante l'identità del firmatario dei bollettini di consegna: l'avvenuta fornitura di carburante non è mai stata contestata. Non è stata poi portata nessuna prova circa l'assenza della facoltà di __________ di rappresentare il fratello __________ La prova dell'avvenuta comunicazione della modifica dei prezzi consisterebbe invece nelle fatture stesse, mai contestate dal destinatario; nel contratto non è indicato quando tale comunicazione avrebbe dovuto avvenire, è invece previsto la fatturazione sulla base del prezzo del giorno della fornitura. __________ ravvisa nel comportamento processuale di controparte un atteggiamento temerario e abusivo di diritto, chiede l'applicazione dell'art. 152 CPC.

Considerato

in diritto

  1. Il gravame formulato quale ricorso in cassazione invece di appello va trattato quale appello. Se non viene indicata la parte appellata o se le domande non risultano con chiarezza l'atto non è nullo ex art. 309 CPC. In tutti i casi vale però la condizione che l'appellato non ne subisca un pregiudizio (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 8, 13 e 22 ad. art. 309 CPC; Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 333 con riferimenti).

In concreto l'approssimativo atto ricorsuale non ha causato un pregiudizio a controparte che ha potuto prendere regolarmente posizione, l'atto non è quindi affetto da nullità e deve essere esaminato nel merito.

2.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, op. cit. , in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).

b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).

c) Ex art. 117 cpv. 1 CPC il processo deve svolgersi in lingua italiana, ritenuto che per il cpv. 2 “gli atti processuali, i documenti e le perizie” sono trattati allo stesso modo:

La normativa di diritto processuale ticinese riprende un principio generale ben radicato nel diritto ticinese: già l’art. 39 dell’abrogato CPC del 24 giugno 1924 stabiliva che “le allegazioni e conclusioni devono essere scritte in lingua Italiana”.

Si tratta, per “radicata giurisprudenza” della II. Camera civile del Tribunale di appello (cfr. sentenza 15 luglio 1974 in Rep 1975 p. 302-303 nonché sentenza inedita in re Z. c. F. del 3 febbraio 1965 della CCA), di “un prescritto di ordine pubblico che nel nostro Cantone non richiede alcuna giustificazione per cui l’osservanza di questa fondamentale forma non può essere lasciata all’arbitrio delle parti né all’inerzia del giudice”. Il Tribunale federale ha dal canto suo stabilito che il riconoscimento delle quattro lingue nazionali e delle tre lingue ufficiali vale solo nei rapporti con le autorità federali per cui il diritto processuale cantonale può prescrivere, tra l’altro, l’uso esclusivo della lingua ufficiale del Cantone per la stesura degli atti processuali (cfr. DTF 83 III 58, giurisprudenza che ha trovato ulteriore conferma in DTF 102 Ia 35-38; Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).

d) L’applicazione della norma sotto il vecchio regime (qui ancora valido, mentre dal 6 giugno 1997 il nuovo art. 21 LALEF disciplina in termini univoci l’uso della lingua nel processo sommario in tema di esecuzione e fallimento) ha in sostanza subito attenuazioni nel senso che documenti in francese e tedesco, se non contestati, venivano ammessi siccome ricevibili mentre documenti in altre lingue erano considerati come non prodotti.

e) Documenti prodotti in fotocopia e sostanzialmente non contestati siccome contrari al vero sono suscettibili di principio, ove ne ricorrano i presupposti ex art. 82 LEF, di costituire titolo idoneo al rigetto provvisorio dell'opposizione (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338)

f) In concreto gli elementi essenziali delle fatture e dei bollettini sono redatti in italiano, le restanti indicazioni sono poi ad ogni modo di immediata comprensione. L'eccezione relativa alla lingua non può quindi trovare accoglimento.

In sede di udienza l'appellante ha sostenuto che "non riconosce la firma come sua sui bulletin de livraison/Lieferschein", con il gravame __________ ha indicato di contestare la veridicità dei documenti e di averlo pure fatto all'udienza negando di aver firmato i bollettini. Ritenuto che gli esemplari con la firma in originale sono rimasti verosimilmente al firmatario, nelle mani di __________ vi sono comunque gli esemplari compilati tramite carta carbone le cui fotocopie sono state prodotte in causa. L'escusso aveva il diritto in udienza, dopo aver negato di aver sottoscritto i presunti riconoscimenti di debito, di visionare i documenti originali di cui disponeva controparte. I bollettini in fotocopia, la cui conformità all'originale è stata contestata, non possono quindi essere considerati validi titoli di rigetto. Il "contratto di litraggio" 26 marzo 1991(doc. A), da solo, non vale quale riconoscimento di debito.

3.a) A titolo abbondanziale giova comunque rilevare che il riconoscimento di debito firmato da un rappresentante dell'escusso vincola quest'ultimo solo se vi è alternativamente procura scritta, ammissione esplicita in documenti oppure all'udienza. Atti concludenti non sono sufficienti (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 340 e riferimenti citati; Panchaud/ Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, §5 n. 2 e 16, vedi però n. 1 e 17).

b) In concreto quasi tutti i bollettini di consegna non sembrano essere stati sottoscritti dall'escusso. Dagli atti non risulta che il firmatario dei bollettini (probabilmente __________) potesse rappresentare l'escusso, non vi è infatti né procura scritta né ammissione in questo senso. Essi non rappresenterebbero quindi in ogni modo un valido riconoscimento di debito.

  1. L'appello 17 febbraio 1997 di __________ va di conseguenza accolto .

Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 82 LEF

pronuncia

I. L’appello 17 febbraio 1997 __________, è accolto.

Di conseguenza la sentenza 4 febbraio 1997 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio Nord è così riformata:

"1. L'istanza 27 settembre 1996 __________ è respinta.

  1. La tassa di giustizia e le spese in fr. 290.--, da anticipare dall'istante, rimangono a suo carico. __________ verserà a __________ la somma di fr. 1'000.-- a titolo di indennità."

  2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________ che rifonderà a controparte fr. 600.-- a titolo di indennità.

  3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura di Mendrisio Nord

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria:

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