Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.11.1997 14.1997.115

Incarto n. 14.97.00115

Lugano 17 novembre 1997 B/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 luglio 1997 da


patr. dall'avv. __________

contro


patr. dall'avv. __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 26/27 giugno 1997 dell‘UEF di Bellinzona;

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 10/11 settembre 1997 ha così deciso:

“1. È rigettata in via provvisoria per la somma di Fr. 23’000.-- oltre interessi al 5% dal 15 agosto 1997 l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________dell’UEF di Bellinzona, notificato il 27 giugno 1997.

  1. La tassa di giustizia e le spese di complessivi Fr. 160.--, da anticipare dall’istante, sono a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte Fr. 300.-- per ripetibili.”

Sentenza dedotta in appello dall’escusso che con atto 14 ottobre 1997 ne postula l’annullamento, con protesta di spese e ripetibili di seconda istanza, subordinatamente l’accoglimento parziale dell’istanza, protestate spese e ripetibili, di prima istanza in rapporto al grado di soccombenza;

con osservazioni 29 ottobre 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili,

ritenuto in fatto e considerando in diritto

  • che la sentenza 10 settembre 1997 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona è stata intimata l’11 settembre 1997;

  • che l’atto di appello datato 14 ottobre 1997 è pervenuto alla Pretura di Bellinzona il 16 ottobre 1997;

  • che l’appellante ha dichiarato di essere stato assente all’estero dal 5 settembre al 6 ottobre 1997, ma di avere dato disposizioni alle PTT di trattenere la corrispondenza ed in particolare le raccomandate a lui indirizzate, per cui l’appello secondo l'escusso è tempestivo, la sentenza in oggetto essendo stata ritirata l’8 ottobre 1997;

  • che nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni (art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC);

  • che per prassi federale costante gli atti spediti per raccomandata si reputano notificati al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è stato recapitato al domicilio, né viene ritirato alla posta entro il termine di giacenza, si reputa notificato il settimo ed ultimo giorno di deposito presso l’ufficio postale in conformità all’art. 169 cpv. 1 lett. d) ed e) dell’Ordinanza (1) della Legge federale sul servizio delle poste [OSP (1) in: RS 783.01], sempre che un avviso di ritiro ai sensi dell’art. 157 OSP (1) sia stato lasciato nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario (DTF 97 III 10; 100 III 3; 116 III 58; Hans Fritzsche/ Hans Ulrich Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I Zurigo 1984 §13 N. 99 p.156) e che il destinatario doveva aspettarsi l’invio di una raccomandata in quel periodo (Pierre Roberto Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 102);

  • che la giurisprudenza federale ha pure stabilito che chi si allontana dal proprio recapito mentre è pendente una procedura in cui è coinvolto deve prendere le misure appropriate affinché le comunicazioni dell’autorità gli possano essere notificate, sia designando un rappresentante, sia indicando il nuovo recapito, sia convenendo con l’autorità che la stessa non proceda all’intimazione di atti durante il periodo di assenza;

  • che tale obbligo di diligenza sussiste tuttavia soltanto quando il destinatario deve aspettarsi con una certa verosimiglianza un’intimazione durante il periodo di assenza (DTF 97 III 10; 101 Ia 7; 107 V 189; 115 Ia 14; 116 Ia 92), mentre non costituisce invece una misura adeguata nel senso citato l’ordine all’ufficio postale di trattenere la corrispondenza (DTF 107 V 190), misura che pertanto non comporta una deroga al citato principio secondo cui un invio raccomandato è ritenuto notificato l’ultimo dei sette giorni di giacenza di cui all’art. 169 cpv. 1 lett. d) ed e) OSP (1) (DTF 99 II 352; 107 V 187; 113 Ib 90; confermata ancora in DTF [I Corte di diritto pubblico] 2 settembre 1994 in re S.; CEF 11 dicembre 1996 su reclamo G.F.);

  • che il fatto che l’appellante abbia dato ordine all’Ufficio postale di trattenere la sua posta è ininfluente sull’ossequio dei termini per presentare appello, dovendo __________ predisporsi convenientemente alla tutela dei suoi diritti, essendo egli stato a conoscenza della procedura pendente davanti alla Pretura di Bellinzona, l’istanza di rigetto dell’opposizione datata 14 luglio 1997 con la relativa citazione per l’udienza di contraddittorio essendogli infatti stata spedita con invio raccomandato n. __________il 15 luglio 1997, essendone egli stato avvisato per il ritiro il 16 luglio 1997 e la citata raccomandata essendogli stata distribuita il 24 luglio 1997 (cfr. ricerca postale 20 ottobre 1997);

  • che nella concreta fattispecie la sentenza 10 settembre 1997 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona, intimata l’11 settembre 1997, non potendo essere recapitata per le disposizioni date dall’appellante all’Ufficio postale, va considerata notificata il settimo ed ultimo giorno di deposito, ossia il 18 settembre 1997;

  • che il termine di dieci giorni per presentare appello ha pertanto iniziato a decorrere il 19 settembre 1997, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 18 settembre 1997, giorno presunto della ricezione della sentenza da parte dell’appellante, per giungere a scadenza il 29 settembre 1997, donde l’irrimediabile tardività dell’atto di appello datato 14 ottobre 1997 e pervenuto alla Pretura di Bellinzona il 16 ottobre 1997;

per questi motivi,

richiamati gli art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC, 169 cpv. 1 lett. d) e e) dell’Ordinanza (1) della Legge federale sul servizio delle poste

pronuncia

  1. L'appello 14 ottobre 1997 di __________, è inammissibile siccome tardivo.

.

  1. La tassa di giustizia di Fr. 250.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, il quale rifonderà a __________ Fr. 300.-- a titolo di indennità.

  2. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura di Bellinzona

Per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La segretaria

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