Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.06.1998 14.1997.00064

Incarto n. 14.97.00064

Lugano 19 giugno 1998 /MR/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella causa a procedura sommaria di cui all'inc. n. __________ della Pretura del Distretto di __________ a dipendenza dell'istanza di sequestro 17 febbraio 1997 di


contro

__________,

e dell’opposizione formulata il 10 marzo 1997 da


al decreto di sequestro 18 febbraio 1997 emanato dal Pretore del Distretto di


ed eseguito il 20 febbraio 1997 dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ (sequestro n. __________);

opposizione respinta dal Pretore che con decisione del 23 aprile 1997 ha così statuito:

“1. L’opposizione è respinta.

  1. La tassa di giustizia globale di fr. 250.-- è posta a carico della convenuta, la quale rifonderà all’istante la somma di fr. 800.-- a titolo di indennità.

  2. omissis.”

decisione impugnata da __________, che con atto di ricorso (recte: appello) 5 maggio 1997 chiede sia giudicato:

“1. Il ricorso è accolto.

Di conseguenza la decisione impugnata è così riformata:

  1. L’opposizione di __________ è accolta.

Di conseguenza è annullato il decreto di sequestro n. __________ del 20 febbraio 1997 con comunicazione all’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ per l’annullamento del verbale di sequestro.

  1. La tassa di giustizia globale di fr. 250.-- è posta a carico dell’istante, la quale rifonderà alla resistente la somma di fr. 800.-- a titolo di indennità.”

  2. Con vittoria di tasse, spese ed indennità di patrocinio.”

Viste le osservazioni 5 giugno 1997 della __________;

ritenuto

in fatto:

A. Con istanza 17 febbraio 1997 contro __________) ha chiesto il sequestro “della merce depositata presso il __________) tramite __________ scaricata da 6 containers indicati nelle polizze di carico (...) contenenti magliette e __________ in cotone (ogni collo contiene 300 pezzi )” sulla base dell’art. 271 cpv.1 n. LEF e per un credito complessivo di fr. 498’884.60 oltre accessori.

B. Con decreto 18 febbraio 1997 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto l’istanza ordinando il sequestro di

“ nr. __________ colli depositati presso il __________ e scaricata da 6 containers indicati nelle polizze di carico (doc A dell’inc. no. __________ di questa Pretura), contenenti magliette e T-Shirts in cotone (un collo contiene trecento pezzi di T-Shirts per un totale di 598’200 pezzi)”.

Quale titolo di credito sul decreto pretorile è indicato:

“risarcimento danni, costi per deposito e gestione di merce”

C. Il 20 febbraio 1997 l’UEF __________ ha proceduto al sequestro (n.__________) presso la __________ dei sei __________, contenenti ciascuno 1994 colli (un collo contiene trecento pezzi di T-Shirts), per un totale di 598’200 pezzi e un valore complessivo stimato in fr. 598’200.--. Il relativo verbale di sequestro è stato spedito alle parti il 27 febbraio 1997.

D. Con atto 10 marzo 1997 __________ ha formulato tempestiva opposizione al decreto di sequestro 18 febbraio 1997, con protesta di tasse, spese e indennità di patrocinio, contestando in sostanza che l’istante del sequestro abbia reso verosimile “natura, esistenza, consistenza ed esigibilità del proprio credito, nonché un sufficiente legame con la Svizzera”, riservandosi di indicare dettagliatamente i motivi dell’opposizione in sede di contraddittorio e di chiedere adeguate garanzie prima ed il risarcimento di tutti i danni illecitamente causati poi”.

E. Con osservazioni 18 marzo 1997 __________ ha ribadito la fondatezza della propria domanda di sequestro, rilevando in particolare che:

  • la creditrice sequestrante è una società di diritto svizzero (...) e pertanto il “legame sufficiente” con il territorio svizzero sarebbe palese;

sulla qualità della merce fornita sarebbero sorte contestazioni, in particolare parte della merce sarebbe risultata invendibile, motivo per il quale la creditrice fa valere un danno;

la creditrice avrebbe pagato anche per conto della debitrice fr. 144’535.-- di spese di magazzinaggio, ecc. alla __________ ;

il credito si qualificherebbe quindi da una parte come “richiesta di rimborso spese” e dall’altra quale “indennità per minor valore della merce”;

l’esistenza del credito sarebbe resa verosimile dalle “fatture pagate per il magazzinaggio” e dalla “presentazione di merce palesemente difettata”;

la consistenza del credito risulterebbe da “tutti i calcoli esposti in dettaglio che portano all’ammontare del credito vantato”;

l’esigibilità dello stesso risulterebbe dal fatto che da un lato “le spese di magazzinaggio vanno pagate mensilmente” e dall’altro “la merce difettosa è già stata pagata per cui il risarcimento è da tempo dovuto”.

F. All’udienza di discussione 9 aprile 1997 __________ ha confermato la propria istanza di sequestro nonché quanto esposto nelle osservazioni 18 marzo 1997.

Da parte sua la debitrice __________ ha mantenuto la propria opposizione al sequestro, producendo un memoriale scritto nel quale asserisce in sostanza che:

  • nell’istanza 17 febbraio 1997 oltre il richiamo all’art. __________ cpv.1 n.4 __________ “non vi sarebbe alcuna indicazione in merito ai motivi del sequestro” e “non si sa se il presunto credito derivi da fatture per noli marittimi anticipati per magazzinaggio o da altro”;

  • in relazione all’importo di fr. 38’350 per “noli marittimi anticipati per magazzinaggio” il sequestro sarebbe stato chiesto ed ottenuto “in un momento in cui la merce era già colpita da un precedente sequestro” e “in base ad identico presunto credito”:

  • inoltre, per quanto riguarda la richiesta di rimborso delle spese di magazzinaggio, la creditrice non avrebbe reso verosimile né “di aver provveduto al pagamento di fatture riguardanti trasporto e deposito di merce di proprietà della sequestrata”, né “di aver formulato in seguito richiesta di rimborso nei confronti di quest’ultima”, per cui tale pretesa non sarebbe neppure esigibile;

quanto alle pretese relative all’asserito minor valore della merce fornita, la creditrice non avrebbe reso verosimile né l’avvenuto pagamento della merce fornita, né l’esistenza di difetti della merce, né la loro tempestiva notifica alla controparte, né l’avvenuta restituzione di parte della stessa alla debitrice, né l’ammontare dell’asserito minor valore, né il tasso di cambio applicato, né la richiesta alla controparte di una riduzione del prezzo rispettivamente della restituzione del minor valore; a questo proposito la debitrice fa inoltre riferimento a una decisione del Tribunale federale in “analoga vertenza tra le medesime parti” con la quale su ricorso di diritto pubblico ha annullato un precedente sequestro non ritenendo reso verosimile il credito di fr. 300’000.-- addotto a sostegno del sequestro.

G. Con atto 15 aprile 1997 la creditrice sequestrante ha preso posizione su quanto affermato dalla controparte nel memoriale prodotto all’udienza 9 aprile 1997.

H. Con decisione 23 aprile 1997 il Pretore ha respinto l’opposizione di __________ ritenendo dati i presupposti del sequestro. Dopo aver preliminarmente rilevato di non poter tenere conto - in quanto irrite - delle osservazioni 15 aprile 1997 della __________ e dei relativi documenti con esse prodotti, il primo giudice ha ritenuto verosimili sia un sufficiente legame con la Svizzera che l’esistenza dei crediti vantanti. In particolare dalla documentazione agli atti e da quella richiamata dall’inc. n. __________ risulterebbe sia la fornitura di merce da parte di __________ per un valore di US$ 460’802.40 (fatture __________), sia il pagamento da parte __________ (“assieme alle fatture della merce difettata sono state allegate le fotocopie delle __________ emesse per il trasporto della merce da __________ ”(...) ciò che dimostrerebbe “che l’istante ha versato il prezzo pattuito, altrimenti non avrebbe potuto entrare in possesso di tali documenti e ritirare la merce”, cfr. p.2, cons.2), sia l’avviso alla __________ dell’esistenza dei difetti, per cui sarebbe stata resa verosimile l’esistenza del credito per minor valore della merce fornita. Quanto alla pretesa di rimborso per anticipo spese di magazzinaggio, dalla documentazione risulterebbe che la __________ ”è debitrice nei confronti della __________ di fr. 105’655.64 per magazzinaggio e gestione dei containers per il periodo dal loro arrivo fino al 29 marzo 1996” e che l’importo ulteriore di fr. 38’880.-- reclamato dalla __________ deriverebbe dal fatto “che la merce è rimasta depositata per altri nove mesi a fr. 480.-- mensili per container”, mentre non riguarderebbe i costi relativi al nolo marittimo per i quali è stato decretato precedente sequestro, per la convalida del quale è già pendente una causa. Per quanto riguarda infine la censura __________ secondo cui la merce oggetto del sequestro sarebbe già stata colpita da un precedente sequestro del 18 giugno 1996 per lo stesso titolo e per lo stesso credito, il primo giudice ha rilevato che quel sequestro non essendo stato tempestivamente convalidato, esso sarebbe per legge decaduto per cui più non sussisteva al momento della presentazione della nuova domanda di sequestro.

I. Con ricorso (recte: appello) 5 maggio 1997 __________ chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di ammettere la propria opposizione e conseguentemente annullare il sequestro. Egli ripropone in sostanza le censure sollevate in prima istanza, salvo quella riferita al legame della fattispecie con la Svizzera, e dunque in sintesi l’assenza nell’istanza di sequestro di una chiara indicazione della causa o titolo del credito, in particolare con riferimento alle pretese “in qualche modo riconducibili a rapporti di compravendita intercorsi tra le parti “, nonché l’assenza della verosimiglianza delle pretese fatte valere dalla controparte.

L. Delle osservazioni della __________ si dirà se del caso in seguito.

Considerando

in diritto:

  1. Il nuovo disciplinamento della procedura di sequestro, in particolare l’introduzione della possibilità di formulare opposizione contro la decisione che accorda il sequestro e il ricorso a una seconda istanza cantonale contro la decisione sull’opposizione, costituisce una delle innovazioni principali della recente revisione parziale della __________, adottate nell’intento di meglio proteggere gli interessi del debitore e di eventuali terzi toccati dal sequestro, senza tuttavia modificarne la natura e la funzione essenziale di misura conservativa, urgente e provvisoria destinata a tutelare i diritti minacciati del creditore (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
  2. ed., Berna 1997, §51 n.2 p.406; Walter Stoffel, Le séquestre, in: Iynedjan/Rieben (éd.), La LP révisée, Losanna 1997, p.250s.). In quest’ottica è stato codificato all’art. 272 LEF l’obbligo del creditore di rendere verosimile oltre che l’esistenza del credito e della causa di sequestro anche l’esistenza - nel circondario del giudice del sequestro - di beni appartenenti al debitore (cfr. art. 272 n.3 LEF; DTF 107 III 35); inoltre si sono volute rendere più restrittive le condizioni per ottenere un sequestro motivato dalla circostanza che il debitore non dimora in Svizzera (impropriamente detto anche “Ausländerarrest”), esigendo alternativamente che il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera rispettivamente che si fondi su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF (cfr. art. 271 cpv.1 n.4 LEF).

a) Per crediti non garantiti da pegno il creditore può chiedere il sequestro di beni del debitore, quando sia data una causa di sequestro (cfr. art. 271 cpv.1 n.1 a 5 LEF). Nel Cantone Ticino competente per la concessione del sequestro è il Pretore (art. 14 cpv.1 e 16 cpv.3 LALEF), rispettivamente, per valori non superiori a fr. 2’000.--, il Giudice di pace (art. 14 cpv.1 LALEF e art. 5 cpv.1 LOG), del luogo in cui si trovano i beni da sequestrare indicati dal creditore. La procedura, di natura sommaria (art. 25 n.2 lett.a LEF), è retta dall’art. 19 LALEF che non prevede il contraddittorio.

Prima di concedere il sequestro il giudice esamina, sulla base dei soli elementi addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza del credito, di una causa di sequestro nonché di beni appartenenti al debitore (art. 272 LEF). Il grado di verosimiglianza ex art. __________ LEF richiesto per valutare se vi è un credito, se nel circondario di sua competenza vi sono beni appartenenti al debitore e se si realizza almeno una delle cause di sequestro fatte valere dal creditore è in linea di principio nel senso che la tesi del creditore deve risultare plausibile e l’esame puntuale delle allegazioni e della documentazione prodotta dal creditore deve permettere al giudice di convincersi - sulla base di elementi oggettivi, non bastando di regola fatture a altri elementi allestiti unilateralmente dal creditore sequestrante o da suoi organi o persone ausiliarie - che in concreto le circostanze di fatto rilevanti si sono realizzate, senza per questo poter già escludere il contrario (cfr. Stoffel, op.cit., p.280 s.; Pierre-Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP Révisée, in: BlSchK 1995, p.132 e rif., Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p.466; Amonn/Gasser, op.cit., §51 n.2, p. 414; Rudolf Ottomann, Der Arrest, in: ZSR 1996/I, p.253, n.32).

b) Concesso il sequestro, chi è toccato nei suoi diritti può fare opposizione al giudice del sequestro entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 278 cpv.1 LEF). In tal caso il giudice, in una procedura pure sommaria retta dagli art. __________. LALEF, sottopone il sequestro a nuovo esame, dando agli interessati la possibilità di esprimersi (cfr. art. 278 cpv.2 LEF) rispettivamente di addurre fatti nuovi (cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §51 n.71, p.420). In caso di tempestiva opposizione al sequestro, il giudice che lo ha concesso deve chinarsi dunque nuovamente sulla domanda sequestro e verificare - pur con il medesimo potere di cognizione esercitato in precedenza (cfr. Gilliéron, op.cit., p.135)

  • se alla luce di quanto emerso dal contraddittorio tutte le condizioni del sequestro - contestate dall’opponente - risultano ancora sufficientemente verosimili, se cioè in relazione alle stesse è ancora soddisfatto quel grado di verosimiglianza necessario per la sua concessione.

c) La nuova decisione (sull’opposizione) - sia essa di annullamento o di conferma del sequestro - può essere a sua volta impugnata entro dieci giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv.3 primo periodo LEF) - nel Cantone Ticino alla Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio dell’appello (art. 22 LALEF e art. 14 e 22 lett.c LOG), rispettivamente, in caso di valore inferiore agli 8’000.-- franchi, alla Camera di cassazione civile con ricorso per cassazione (art. 22 LALEF e art. 5, 13 e 22 lett.b LOG). L’autorità superiore deve verificare - sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti ed eventualmente anche dei fatti nuovi di cui le stesse si possono avvalere (art. 278 cpv.3 secondo periodo LEF) - se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore - e contestate dalle parti - è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per la concessione rispettivamente il mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie.

  1. In concreto controversa è la questione se il creditore ha reso sufficientemente verosimile l’esistenza e l’esigibilità del credito per il quale ha chiesto il sequestro, le altre condizioni (esistenza di beni appartenenti al debitore rispettivamente esistenza della causa di sequestro ex art. 271 cpv.1 n.4 LEF), ammesse dal primo giudice, non essendo state messe in discussione con l’appello.

La sequestrante __________ fa derivare il credito per il quale ha chiesto e ottenuto il sequestro in sostanza da una pretesa “transazione” conclusa con la controparte nell’ottica di liquidare in via bonale i rapporti di dare e avere relativi a diverse forniture di magliette, transazione i cui termini sarebbero contenuti nello scritto 17 aprile 1996 (__________). A suo parere da quello scritto deriverebbe un obbligo della __________ a risarcirle un preteso minor valore per merce precedentemente fornita e asserita difettata rispettivamente un obbligo al rimborso di spese per magazzinaggio per la merce spedita in Svizzera e non ancora ritirata da __________ (cfr. in particolare osservazioni all’appello 5 giugno 1997, punti 7 e 8).

a) Preliminarmente va precisato che ex art. 117 CPC - applicabile anche alle procedure sommarie in tema di esecuzione e fallimento ex art. __________. vCPC qui ancora in vigore (cfr. fra tante sentenza CEF 23 settembre 1997 in re B.P. c. Y.K.; Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep. 1989 p.331) - il processo deve svolgersi in lingua __________, ritenuto che “gli atti processuali, i documenti e le perizie” sono trattati allo stesso modo. La normativa di diritto processuale riprende un principio generale ben radicato nel diritto ticinese: già l’art. 39 dell’abrogato CPC del 24 giugno stabiliva che “le allegazioni e conclusioni devono essere scritte in lingua italiana”. Si tratta, per “radicata giurisprudenza” della seconda Camera civile del Tribunale d’appello (cfr. sentenza IICA 15 luglio 1974 in: Rep. 1975 p.302s.; sentenza inedita __________ 3 febbraio 1965 in re Z.c.F.), di “un prescritto di ordine pubblico che nel nostro Cantone non richiede alcuna giustificazione per cui l’osservanza di questa fondamentale forma non può essere lasciata all’arbitrio delle parti né all’inerzia del giudice”. Il Tribunale federale ha dal canto suo stabilito che il riconoscimento delle quattro lingue nazionali e delle tre lingue ufficiali vale solo nei rapporti con le autorità federali per cui il diritto processuale cantonale può prescrivere, tra l’altro, l’uso esclusivo della lingua ufficiale del Cantone per la stesura degli atti processuali (cfr. DTF 83 III 58; 102 Ia 35s.; Cometta, op.cit., p.331). L’applicazione della norma sotto il regime in vigore fino al 5 giugno 1997 ha in sostanza subito soltanto un’attenuazione nel senso che documenti in francese e tedesco, se non contestati, vengono ammessi siccome ricevibili, fermo restando che documenti in altre lingue sono considerati come non prodotti. Tale orientamento giurisprudenziale è ora codificato all’art. 21 __________, in vigore dal 6 giugno 1997, che disciplina in termini univoci l’uso della lingua nel processo sommario in tema di esecuzione e fallimento. Ne consegue che nel caso in esame la documentazione prodotta in lingua inglese - in assenza di traduzione in lingua italiana - non potrà a priori essere considerata.

b) Come sopra accennato quale documento topico per la verosimiglianza delle sue pretese è indicato dalla sequestrante lo scritto 17 aprile 1996 __________ (doc.G -inc.n.13’029, erroneamente denominato nell’istanza di sequestro doc.6), redatto interamente in lingua inglese ma del quale __________ nell’istanza di sequestro ha riportato in italiano il passaggio ritenuto determinante (cfr. istanza 17 febbraio 1997, punto 19, p.5 e 6). Si tratta in particolare della risposta dei legali della __________ a precedente lettera del legale della __________, del tenore seguente:

“Ci riferiamo alla sua lettera del 15.4.96 e siamo stati informati che il nostro cliente (__________.) è disposto a transare la disputa nei seguenti termini:

a) il nostro cliente riprende i seguenti lotti di merce:

fatt. __________ -

Quale segno di buona volontà il nostro cliente è disposto a pagare per spese di trasporto e magazzinaggio per i suddetti lotti la somma di US$ 40’582.90.

b) il nostro cliente accetta che voi rimandiate al nostro cliente i seguenti lotti di merce:

__________ -

soggetti alle seguenti condizioni:

  1. La merce non è danneggiata ed il suo cliente indennizzerà il nostro cliente per tutte le partite e tutti i danni che la merce o una qualsiasi parte della merce fosse danneggiata.

Il suo cliente invierà immediatamente e direttamente al nostro cliente i dettagli relativi ai quantitativi ed in particolare alla merce di cui alle __________ dei “godown warrants” e di tutti i documenti rilevanti”.

  1. Il suo cliente è responsabile per tutte le spese di trasporto e le spese di magazzinaggio.

c) per quanto riguarda il resto della merce, per es. fatture

__________ -

il suo cliente dovrà pagare immediatamente la somma di US$ 65’886.90 al nostro cliente per detta merce.”

Ora dall’istanza di sequestro - a dir poco confusa - e dai conteggi in essa contenuti si evince che tra le parti vi è disputa in sostanza su due differenti forniture di merce, la prima relativa alle fatture __________ (tutte incluse nel plico doc.S - inc.n.__________), e per le quali la sequestrante dichiara di aver pagato US$ 380’136.80 (cfr. timbro apposto sulle medesime fatture, e punti10 e 20 dell’istanza di sequestro), la seconda relativa alle fatture __________ (seconda fattura nel ),per complessivi US$ 786’330.--, merce quest’ultima tuttora depositata a __________ e parzialmente (quella relativa alle fatture di cui al plico doc.T - cfr. verbale di sequestro 20 febbraio 1997 allegato all’opposizione 10 marzo 1997 e conteggio doc.V- inc.n.) oggetto del sequestro.

A mente della __________ la merce di cui alla prima fornitura presenterebbe dei difetti tali da rendere la stessa totalmente (fatture __________ - cfr. istanza di sequestro, punto 11) rispettivamente parzialmente (__________, cfr. istanza di sequestro, punto 13) invendibile, ciò che giustificherebbe una pretesa di risarcimento di complessivi US$ 341’713.40, di cui US$ 229’713.40 per la merce completamente invendibile (istanza di sequestro, punto 12) e US$ 112’000.-- per quella solo parzialmente invendibile (“vendibile, ma non al prezzo fatturato”, cfr. istanza di sequestro, punti 13 e 14). Sempre secondo la __________ della seconda fornitura sarebbero stati restituiti mediante riconsegna al punto franco di __________ tre containers relativi alla merce di cui alle fatture __________ per un valore complessivo di US$ 299’724.--, merce che __________ si sarebbe dichiarata d’accordo di riprendere secondo la lettera 17 aprile 1996 citata.

Relativamente a questi tre containers, più i sei containers di merce __________ ) oggetto del sequestro, __________ fa inoltre valere una pretesa di rimborso delle spese di magazzinaggio di fr.480.-- al mese per container, per complessivi fr.144’535.64 (istanza di sequestro, punti 4, 6,7 e 25).

Sulla scorta di tali elementi la __________ ha quindi quantificato la sua pretesa in sostanza come segue:

“__________.)

(cfr. istanza di sequestro, punti 9 e 20) US$ 786’330.00

deduzione “valore merce che __________, il 17.06.96,

restituì a __________ ”

(cfr. istanza di sequestro, punto 9) US$ 299’724.00

Saldo a favore di __________ US$ 486’606.00

deduzione asseriti pagamenti di __________

(cfr. istanza di sequestro, punti 9 e 10) US$ 380’136.80

Saldo a favore __________ US$ 106’469.80

compensazione con pretesa di rimborso valore merce

già pagata e “integralmente invendibile” (di cui alle fatture


(cfr. istanza di sequestro, punti 11 e 12) US$ 229’713.40

compensazione con pretesa per minor valore per merce

“vendibile, ma non al prezzo fatturato” (di cui alle fatture

__________)

(cfr. istanza di sequestro, punti 13 e 14) US$ 112’000.00

Saldo a favore _________ US$ 235’244.20

Al cambio di Sfr.1.35/1US$ pari a Sfr. 317’579.67

addizione “spese per magazzinaggio, manipolazioni,

assicurazioni, costi fissi di gestione e int.passivi”

(cfr. istanza di sequestro, punti 7 e 16) Sfr. 181’884.60

Totale a favore ____________________ Sfr. 498’884.60

Ora a prescindere dalla generale imprecisione e poca chiarezza dell’esposto nonché dal fatto che gli elementi su cui __________ ha basato il proprio calcolo sono in gran parte contestati, già il conteggio indicato dalla sequestrante non sembra giustificarsi, in quanto - senza alcuna comprensibile spiegazione - considera più volte il preteso minor valore della merce ritenuta difettosa, ponendo una prima volta in deduzione dell’importo di US$ 486’606.-- (relativo a parte delle fatture di cui alla fornitura di merce più recente, importo non ancora pagato) l’importo di US$ 380’136.80 (pari cioè a quanto asserito come pagato per tutta la merce di cui alla - precedente -fornitura) e ponendo poi ancora in compensazione al saldo rimanente di US$ 106’469.20 l’importo complessivo di US$ 341’713.40 (pari al preteso minor valore della medesima merce della precedente fornitura). Nell’ipotesi - contestata da __________ - in cui parte della merce precedentemente fornita (e asserita come pagata per US$ 380’136.80) sia effettivamente difettata, o __________ pur accettandola fa valere una corrispondente pretesa per minor valore (quantificata dalla stessa __________), oppure la rifiuta (e restituisce alla __________) e fa valere l’intero importo pagato (US$ 380’136.80 appunto). Relativamente alla medesima merce non può invece sia chiedere il rimborso di quanto afferma aver pagato che far valere una pretesa per minor valore, e porre poi entrambi gli importi in compensazione a pretese riferite ad altra merce (quella relativa alla più recente fornitura).

Ora nella prima delle due ipotesi si otterrebbe il seguente conteggio:

  • fatture emesse per la più recente fornitura

(__________)

US$ 786’330.00

deduzione valore merce che __________ afferma

aver restituito a __________

US$ 299’724.00

Saldo a favore di __________ US$ 486’606.00

compensazione con pretesa di rimborso valore merce

già pagata e “integralmente invendibile” __________)

US$ 229’713.40

compensazione con pretesa per minor valore per merce

“vendibile, ma non al prezzo fatturato” (__________

__________)

US$ 112’000.00

Saldo a favore di __________ US$ 144’892.60

Al cambio di Sfr.1.35/1US$ pari a Sfr. 195’605.00

Nella seconda ipotesi (restituzione merce asserita difettata alla __________ __________) si otterrebbe invece il seguente conteggio:

  • fatture emesse per la più recente fornitura

(__________)

US$ 786’330.00

deduzione valore merce che __________ afferma

aver restituito a (__________)

US$ 299’724.00

Saldo a favore di __________ US$ 486’606.00

deduzione asseriti pagamenti di __________

US$ 380’136.80

Saldo a favore di __________ US$ 106’469.80

(Al cambio di Sfr.1.35/1US$ pari a Sfr.144’798.92)

Sia nell’una che nell’altra ipotesi relativamente alle pretese per merce difettosa si otterrebbe quindi - seguendo la tesi della stessa __________ - un saldo positivo a favore della __________. Un credito di __________ nei confronti della __________ potrebbe derivare soltanto considerando anche eventuali (contro)pretese per rimborso spese per magazzinaggio.

c) Relativamente a quest’ultima (contro-)pretesa, in particolare all’obbligo della __________ di assumersi le spese di magazzinaggio relative ai containers di merce rimasti in giacenza a __________ (di cui sei sono oggetto del presente sequestro e tre invece sono relativi alla merce di cui alle fatture ) la sequestrante fa esplicito riferimento - tuttavia soltanto nelle osservazioni all’appello (cfr. punto 8, p.2) - alla lettera 17 aprile 1996 dei legali della controparte (doc.G -inc.). A mente della __________ con quella dichiarazione __________ “avrebbe riconosciuto il principio del suo obbligo al pagamento delle spese di magazzinaggio per la merce spedita in Svizzera e non ancora ritirata da __________.”. A torto. In assenza di altri elementi concreti quella dichiarazione, non può che essere intesa così come è presentata, ossia “quale segno di buona volontà” e al massimo quale disponibilità a pagare l’importo di US$ 40’582.90 per spese di trasporto e magazzinaggio riferite alle merci di cui alle fatture __________: in siffatte circostanze interpretare quella dichiarazione quale riconoscimento di un obbligo generale al pagamento non solo dell’importo precisato, ma tout court di tutte le spese per magazzinaggio e trasporto riferite a più mesi e a merce differente da quella esplicitamente indicata sfugge manifestamente al potere di cognizione del giudice del sequestro, il quale deve limitarsi a un esame della verosimiglianza della pretesa (rispettivamente della contropretesa) che qui può al massimo essere considerata raggiunta nei limiti dell’importo di US$ 40’582.90 indicato da __________.

d) Ne consegue che pur seguendo la tesi della stessa sequestrante e anche considerando siccome verosimile una sua (contro-)pretesa di US$ 40’582.90 nei confronti di __________ __________ per spese di magazzinaggio, per quanto esposto ai considerandi precedenti a favore della ________ non risulta essere reso verosimile alcun credito nei confronti di , che a un esame di verosimiglianza appare anzi essere lei stessa creditrice di ____________________ [di US$ 104’309.70 (144’892.60 - 40’582.90) nella prima ipotesi, rispettivamente di US$ 65’884.90 (106’469.80 - 40’582.90) nella seconda ipotesi, che corrisponde del resto alla proposta di liquidazione della __________ __________ di cui allo scritto 17 aprile 1996]. In tali circostanze, in relazione all’esistenza del credito, non è stata quindi raggiunta la verosimiglianza richiesta dall’art. 272 cpv.1 n. : il sequestro non può pertanto che essere annullato e in questo senso l’appello __________ __________ va accolto

  1. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv.1 e 62 OTLEF).

richiamati gli art. 271 ss. LEF e, per le spese, la vigente __________,

pronuncia:

I. L’appello 5 maggio 1997 __________, è accolto.

Di conseguenza la sentenza del 23 aprile1997 del Pretore del Distretto di__________ è così riformata:

“1. L’opposizione 10 marzo 1997 , è ammessa e di conseguenza il sequestro n. di cui al decreto 18 febbraio 1997 della Pretura__________ è annullato.

  1. La tassa di giustizia di fr. 250.-- è posta a carico __________, la quale rifonderà a __________, la somma di fr. 800.-- a titolo di indennità.”

II. La tassa di giustizia della presente decisione di fr. 400.--, già anticipata dall’appellante, è a carico __________, la quale rifonderà a __________, fr. 1’200.-- per parte di indennità di appello.

III. Intimazione a:

  • avv__________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il Presidente: La segretaria:

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