Incarto n. 14.95.00197
Lugano 22 agosto 1996/B/fc/bsn
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 26 settembre 1995 da
contro
patr. da: avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 1. settembre 1995 dell’UEF di Bellinzona;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 10/13 novembre 1995 ha così deciso:
“1. È rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell’UEF di Bellinzona per la somma di Fr. 9’438.45 oltre interessi al 5% dal 19.2.95 e spese.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 16 novembre 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________del 1. settembre 1995 dell’UEF di Bellinzona la __________ ha escusso la __________ per l’incasso di Fr. 9’438.45 oltre interessi all’8% dal 19 febbraio 1995, indicando quale titolo di credito: “Fattura no. __________del 18.01.1995.”
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa sull’offerta 5 gennaio 1995 per la fornitura di materiale diverso (doc. B), il bollettino di consegna 17 gennaio 1995 (doc. C), la fattura 18 gennaio 1995 per l’importo di Fr. 9’438.45 (doc. D) e diversi richiami di pagamento (doc. E).
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa non é comparsa.
D. Con sentenza 10 novembre 1995 il Segretario assessore della pretura di Bellinzona ha accolto parzialmente l’istanza argomentando che la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. Gli interessi di mora sono stati tuttavia riconosciuti solo al tasso legale del 5%, non avendo la procedente fornito prova alcuna in merito al tasso dell’8% posto in esecuzione.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa negando la sua legittimazione passiva, la documentazione prodotta essendo stata indirizzata alla __________ e agli atti mancando qualsivoglia documento da lei firmato.
Considerato
in diritto
1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello é esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.
Tuttavia il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) Il riconoscimento di debito giustifica il rigetto dell’opposizione contro chi é designato nel titolo quale debitore (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 20 p. 45).
d) Dall’esame della documentazione agli atti risulta che l’offerta doc. B è stata indirizzata alla “__________ ”, mentre il bollettino di consegna doc. C, la fattura doc. D, gli estratti conto 9 marzo 1995 risp. 22 agosto 1995, così come la diffida di pagamento 26 luglio 1995 (doc. E) indicano quale destinataria la “__________ documenti ed in particolare il bollettino di consegna doc. C, unico documento controfirmato, non designano quale destinataria la qui escussa __________ che di conseguenza non può essere ritenuta quale debitrice della pretesa posta in esecuzione. D’altro canto dalla documentazione agli atti emerge che la creditrice stessa, sulla domanda di esecuzione 23 agosto 1995, ha indicato quale debitrice la __________ Non figurando agli atti nei confronti della __________ valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione della __________ va respinta. Il rigetto dell’opposizione è infatti retto dalle rigide esigenze della procedura sommaria, che permette al creditore di evitare la procedura ordinaria e di ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione solo qualora egli disponga di un riconoscimento di debito scritto (cfr. DTF 106 III 100).
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
I. L’appello 16 novembre 1995 __________, è accolto.
Di conseguenza la sentenza 10/13 novembre 1995 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona è così riformata:
“1. L’istanza 26 settembre 1995 della __________, è respinta.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________, che rifonderà alla __________ Fr. 200.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura di Bellinzona
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria