Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.09.1997 14.1995.183

Incarto n. 14.95.00183

Lugano 23 settembre 1997 B/fc/cs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini, Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 luglio 1995 da

__________ patr. da: avv. __________

contro


patr. da: avv. __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 12/16 giugno 1995 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 17 ottobre 1995 ha così deciso:

“1. L’istanza é respinta.

  1. La tassa di giustizia in Fr. 1’000.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 2’500.-- a titolo di ripetibili.”.

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 30 ottobre 1995 ha postulato l’accoglimento dell’istanza per l’importo di Fr. 1’250’000.-- oltre interessi al 5% dal 3 marzo 1995, con protesta di spese e ripetibili;

con osservazioni 24 novembre 1995 la parte appellata si é opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto

A. Con PE n. __________7 del 12/16 giugno 1995 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 24’343’750.-- oltre interessi al 5% dal 3 marzo 1995, indicando quale titolo di credito: “Risarcimento dei danni, rivendicazione di pagamento o restituzione dei titoli non pagati, torto morale o commerciale, punitive e exemplary damages, nonché spese occasionate a seguito dell’apertura dei conti N. __________ E e __________.”

Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

B. La procedente fonda la sua pretesa su tre domande di aperture di conti (doc. A, B e C) sottoscritte dall’escusso il 13 risp. il 24 ottobre 1994 ed il 21 dicembre 1994 sui quali ha fatto confluire titoli di società americane per importi rilevanti nel corso di 8 transazioni, con l’assicurazione che i titoli sarebbero interamente pagati dall’escusso ai rispettivi venditori. La creditrice ha poi prodotto una dichiarazione di garanzia (doc. D), sottoscritta dal debitore il 3 marzo 1995, sostenendo che la dichiarazione contenuta nel punto I. costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, le affermazioni e le convenzioni formulate dall’escusso in merito alle suddette quote societarie essendosi rivelate inveritiere. La procedente pretende poi il risarcimento dei danni causatigli dall’escusso, ammontante per il momento a USD 19’475’000.--.

C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha in sostanza contestato l’esistenza di un riconoscimento di debito e di qualsivoglia prova atta a suffragare la pretesa di risarcimento dei danni fatta valere dalla creditrice.

D. Con sentenza 17 ottobre 1995 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza argomentando che dalla copiosa documentazione prodotta dalla procedente non emerge un riconoscimento di debito atto a dimostrare, nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione la pretesa di risarcimento dei danni posta in esecuzione. In merito alla somma di Fr. 1’250’000.-- fatta valere a titolo di pena convenzionale la prima giudice ha ritenuto che il doc. D non costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, trattandosi di dichiarazione condizionata, il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto non permettendo di verificare l’avverarsi delle condizioni a cui soggiace.

E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente postulando l’accoglimento dell’istanza di rigetto limitatamente all’importo di Fr. 1’000’000.-- oltre interessi al 5% dal 3 marzo 1995. L’appellante ha ribadito che la dichiarazione contenuta nel doc. D al punto I costituisce valido riconoscimento di debito, l’escusso essendosi irrevocabilmente obbligato a pagare la somma di US$ 1’000’000.-- qualora, come si è avverato, le sue assicurazioni si fossero rivelate inveritiere o inesatte.

F. Con osservazioni 24 novembre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.

Considerato

in diritto

  1. a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).

b) Per giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell’opposizione solo se il creditore ne dimostra l’avvenuto debito adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione di una condizione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va respinta (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338).

c) Ex art. 117 cpv. 1 CPC il processo deve svolgersi in lingua italiana, ritenuto che per il cpv. 2 “gli atti processuali, i documenti e le perizie” sono trattati allo stesso modo:

La normativa di diritto processuale ticinese riprende un principio generale ben radicato nel diritto ticinese: già l’art. 39 dell’abrogato CPC del 24 giugno 1924 stabiliva che “le allegazioni e conclusioni devono essere scritte in lingua Italiana”.

Si tratta, per “radicata giurisprudenza” della II. Camera civile del Tribunale di appello (cfr. sentenza 15 luglio 1974 in Rep 1975 p. 302-303 nonchè sentenza inedita in re Z. c. F. del 3 febbraio 1965 della CCA), di “un prescritto di ordine pubblico che nel nostro Cantone non richiede alcuna giustificazione per cui l’osservanza di questa fondamentale forma non può essere lasciata all’arbitrio delle parti né all’inerzia del giudice”. Il Tribunale federale ha dal canto suo stabilito che il riconoscimento delle quattro lingue nazionali e delle tre lingue ufficiali vale solo nei rapporti con le autorità federali per cui il diritto processuale cantonale può prescrivere, tra l’altro, l’uso esclusivo della lingua ufficiale del Cantone per la stesura degli atti processuali (cfr. DTF 83 III 58, giurisprudenza che ha trovato ulteriore conferma in DTF 102 Ia 35-38; Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).

d) L’applicazione della norma sotto il vecchio regime (qui ancora valido, mentre dal 6 giugno 1997 il nuovo art. 21 LAFEF disciplina in termini univoci l’uso della lingua nel processo sommario in tema di esecuzione e fallimento) ha in sostanza subito attenuazioni nel senso che documenti in francese e tedesco, se non contestati, venivano ammessi siccome ricevibili mentre documenti in altre lingue erano considerati come non prodotti.

e) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, in Rep 1989 p. 331).

f) Dal tenore del doc. D punto I, di cui la procedente ha prodotto in prima sede la seguente traduzione in lingua italiana:

“Se le mie dichiarazioni e convenzioni dovessero risultare false od incorrette, pagherò alla banca, rinunciando qui ed ora ad ogni possibile obiezione, la somma di USD 1’000’000.-- a titolo di pena convenzionale”

emerge che si tratta di un riconoscimento di debito condizionato.

A dimostrazione dell’avverarsi delle condizioni a cui soggiace la predetta dichiarazione, la procedente ha prodotto i doc. E, F, G, H, I, O e Q, redatti in lingua inglese. Ora, ritenuto che la questione a sapere se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito va accertata d’ufficio, in mancanza della traduzione dall’inglese in lingua italiana dei suddetti documenti in inglese, in sede di procedura di rigetto dell’opposizione non può essere verificato se le dichiarazioni dell’escusso in merito ai titoli societari depositati presso la procedente si siano effettivamente rivelate incorrette o false. Pertanto, non potendosi accertare se le condizioni previste al punto I del doc. D si siano realizzate, il doc. D non può costituire valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. Abbondanzialmente va rilevato che le argomentazioni dell’appellante (cfr. in particolare il punto 5) dimostrano che il verificarsi delle condizioni presuppone un esame di merito che sfugge in tutta evidenza al limitato potere di cognizione del giudice del rigetto. La precettante va pertanto rinviata alla procedura di merito davanti al giudice del rito ordinario: in tale sede la creditrice potrà far capo alla gamma completa dei mezzi di prova che il processo ordinario, a differenza di quello sommario, consente.

  1. L’appello 30 ottobre 1995 della __________ va quindi respinto.

Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia

  1. L’appello 30 ottobre 1995 della __________ é respinto.

  2. La tassa di giustizia di Fr. 1’500.--, già anticipata dall’appellante, é a carico della __________ A, che rifonderà a __________ Fr. 2’500.-- a titolo di indennità.

  3. Intimazione :


Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5

per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria:

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