Incarto n. 14.95.00082
Lugano 20 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 luglio 1994 da
patr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 3/9 dicembre 1993 dell’UEF di Mendrisio;
sulla quale istanza la Pretore di Mendrisio Nord con sentenza 4/5 luglio 1994 ha così pronunciato:
“1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l'opposizione al PE n. __________ di data 3.12.1993 dell’UEF di Mendrisio è respinta in via provvisoria.
Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 18 luglio 1994 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
mentre con osservazioni 8 agosto 1994 l’appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti,
posti i seguenti
punti di giudizio
Deve essere accolta l’appellazione 18 luglio 1994 __________?
Tassa di giustizia e indennità.
Ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 3/ 9 dicembre 1993 dell’UEF di Mendrisio __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 299’061.40 oltre interessi all’8.50 % dal 1. ottobre 1993, indicando quale titolo di credito: “Concessione fido”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al pretore, limitatamente all’importo di Fr. 297’401.95 oltre interessi all’8.5 % dal 1.1.1994.
B. La procedente fonda la sua pretesa su due contratti di concessione di un limite di credito in conto corrente del 25 aprile 1989 rispett. del 18 settembre 1990 fino a concorrenza di Fr. 2’000’000.-- rispett. Fr. 1’900’000.-- (doc. D e E), stipulati dall’escussa e dalla ____________________ che ha poi ceduto con effetto dal 30 giugno 1993 il credito vantato contro __________ (doc. A).
La procedente produce pure vari estratti conto, ordini di bonifico e avvisi di addebito relativi ai movimenti contabili avvenuti sul conto corrente in questione nonché uno scritto 21 dicembre 1992 dell’escussa nel quale essa propone un piano di rimborso della linea di credito (doc. M). La serie di estratti conto prodotti dalla Banca copre il periodo dall’8 maggio 1989 (saldo a suo favore Fr. 766’677.--) al 30 giugno 1993 (saldo a suo favore Fr. 300’749.--). Nessun estratto conto risulta espressamente riconosciuto da __________.
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha postulato la reiezione dell’istanza asseverando che tra le società del gruppo __________ e varie banche loro creditrici è stata stipulata una convenzione di moratoria datata 27 aprile 1994, secondo la quale le banche firmatarie “hanno accettato di dilazionare l’esigibilità di ogni loro credito, compresi gli interessi crescenti, fino a fine ottobre 1994 allo scopo di ridare fiato alla ditta permettendole di ritrovare una situazione di stabilità”.
D. Con sentenza 4/5 luglio 1994 la Pretore di Mendrisio Nord ha accolto l’istanza sulla base dei doc. D e E, asseverando che le obiezioni sollevate dalla convenuta all’udienza non concernono la “procedura esecutiva in oggetto, per cui le stesse non possono essere tenute in considerazione in questa sede”.
E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa argomentando che “la concessione di un limite di credito non vuole dire riconoscimento di debito ai sensi degli art. 82 s. LEF in quanto il limite di credito può rimanere inutilizzato oppure essere rimborsato”. Sebbene la __________ abbia fatto una certa utilizzazione dei limiti di credito ottenuti l’utilizzazione “è confusa, non scaturisce da un riconoscimento scritto di debito e deve semmai essere fatta valere in un procedimento di merito”.
A mente della recorrente il doc. M da essa redatto, non costituisce valido titolo di rigetto: esso prevede infatti che al 30 giugno 1993 sarebbe stato saldato il debito verso l’intimata ma nel periodo di sei mesi trascorso sino all’intimazione del PE mai l’appellata ha contestato il rimborso previsto nel doc. M. “Inoltre persino il precetto non si rapporta a qualcuna delle cifre menzionate sul doc. M”.
F. Con osservazioni 8 agosto 1994 la procedente ha postulato la reiezione del gravame adducendo che la debitrice non contesta il credito della banca per quanto concerne l’importo. Per l’appellata “la conferma della linea di credito di cui al doc. D e E costituisce in ogni caso valido titolo, così come la proposta di rimborso di cui al doc. M”. Proponendo il piano di rimborso di cui al doc. M la debitrice ha ammesso incontestabilmente di dovere l’importo posto in esecuzione, ritenuto che il doc. M si riferisce nel suo insieme ad un importo complessivo ben superiore a quello posto in esecuzione.
Considerato
in diritto
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l’ossequio delle peculiarità del caso di specie.
b) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
c) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 331 con riferimenti).
d) Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione. La volontà di obbligarsi può risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 337 con riferimenti).
Come risulta dallo scritto 17 giugno 1993 (doc. A) la __________ ha ceduto, con effetto dal 30 giugno 1993, il credito vantato contro __________ al __________ che pertanto è in principio legittimata a chiedere il rigetto dell’opposizione interposta al PE in esame.
a) Dai contratti del 25 aprile 1989 e del 18 settembre 1990 (doc. D e E) si evince che la __________ ha concesso all’escussa un limite di credito in conto corrente di Fr. 2’000’000.-- poi ridotto a Fr. 1’900’000.--. Il credito poteva essere disdetto da ambo le parti in qualsiasi momento, previo preavviso di sei settimane.
La questione che si pone in concreto è quella a sapere se un contratto di concessione di un limite di credito in conto corrente, firmato dalla debitrice, possa costituire, unitamente a degli estratti conto non firmati, un valido riconoscimento di debito per il saldo passivo del conto.
L’approvazione tacita di una serie di estratti di conto corrente, anche se combinata con i contratti di concessione di un limite di credito sottoscritti dalla debitrice, non costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per il saldo passivo del conto (DTF 106 III 97-100).
Infatti unici documenti firmati dal debitore sono i contratti di concessione di un limite di credito (doc. D e E) da cui l’ammontare del debito posto in esecuzione non è determinabile: è di tutta evidenza che il saldo del conto corrente (Fr. 300’749.-- al 30 giugno 1993, stando a quanto afferma la Banca) non era determinabile al momento della stipulazione dei contratti di concessione di un limite di credito. Di conseguenza i doc. D, E, F e G non costituiscono per la Banca un riconoscimento di debito firmato dal debitore, sulla base del quale sia possibile determinare la somma di denaro dovuta in connessione al rapporto di conto corrente (cfr. DTF 106 III 100).
Dallo scritto doc. M emerge che __________ si è riconosciuta, con una dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non discutibile, debitrice nei confronti della procedente dell’importo di Fr. 518’000.--.
La dichiarazione 21 dicembre 1992 vista anche nel contesto dei doc. A, D, E, G e H, costituisce dunque un riconoscimento di debito dell’escussa nel senso inteso al considerando 1 per l’importo di Fr. 297'401.95 oltre accessori, importo sensibilmente inferiore a quanto riconosciuto con il doc. M, tenuto altresì conto della decurtazione del quantum operata dalla creditrice nell'istanza di rigetto e di cui la Pretore non si è avveduta.
Di conseguenza va rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta __________ al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio del 3/9 dicembre 1993 limitatamente però a Fr. 297’401.95 oltre interessi all’8.5 % (doc. E) dal 1. gennaio 1994, così come richiesto dalla procedente nell’istanza di rigetto dell’opposizione. In questo senso va pertanto riformata la sentenza del Pretore, a prescindere dalle censure dell'escussa, avuto riguardo al principio dell'indagine d'ufficio sulla qualitâ di riconoscimento di debito.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 TarLEF) pressochè totale dell'escussa.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 82 cpv. 1 LEF
PRONUNCIA
L'appello 18 luglio 1994 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 4/5 luglio 1994 della Pretore di Mendrisio Nord è così riformata:
“1. L’istanza 5 aprile 1994 __________ è accolta e, di conseguenza, l'opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 3/9 dicembre 1993 dell’UEF di Mendrisio è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 297’401.95 oltre interessi all’8.5 % dal 1. gennaio 1994.
La tassa di giustizia di Fr. 80.-- e le spese, da anticipare dalla parte istante, sono a carico della convenuta che rifonderà alla controparte fr. 1'000.-- a titolo di indenità".
La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, è a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 1’000.- d’indennità."
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria