Incarto n. 14.95.00057
Lugano 6 settembre 1995/C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 3 novembre 1994 dalla
Contro
e
__________ entrambi patr. dall’avv__________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai PE n. __________del 25 agosto/3 settembre 1994 dall’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Campagna con sentenza 21 febbraio 1995 ha così deciso:
“1. Le opposizioni interposte ai PE n. __________e __________dell’UEF di Locarno, del 25.8/3.9.1994, sono rigettate in via provvisoria.
Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso __________ che con atto 6 marzo 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza in quanto diretta contro di lui, con protesta di spese e ripetibili;
mentre con osservazioni 30 marzo 1995 la parte appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ risp. __________ del 25 agosto/3 settembre 1994 dell’UEF di Locarno la __________ (in seguito: __________) ha escusso __________ e __________ quali condebitori solidali per Fr. 45’380.-- oltre accessori, indicando quale titolo di credito: ”saldo conto corrente n. __________: nostra disdetta del 30.6.94 (vedi contratto di credito del 4.2.1994).”
Interposte tempestive opposizioni dagli escussi, la procedente ne chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa sul contratto di credito in conto corrente del 4 febbraio 1994 con il quale ha concesso a __________o e __________ “un credito in conto corrente fino al controvalore di Fr. 43’239.35” (doc. C).
versa agli atti pure lo scritto 30 giugno 1994 con il quale ha disdetto il credito in conto corrente per il 15 agosto 1994 (doc. F) e la lettera 8 agosto 1994 con la quale l’escusso, in risposta ad una lettera 5.8.1994 in cui la procedente notificava ai debitori che il saldo di chiusura al 15 agosto 1994 sarebbe stato di Fr. 45’380.--, comunicava alla Banca di non essere in grado di versare l’importo richiesto entro tale data, impegnandosi a saldare quanto dovuto con versamenti rateali.
C. All’udienza di contraddittorio gli escussi hanno asseverato che “debitrice nei confronti della __________ al 12.5.1993 per un importo di Fr. 39’045.25 era __________ ”. Visto che la debitrice non versava gli interessi pattuiti, l’istante l’avrebbe convocata unitamente al figlio __________ “insistendo affinché quest’ultimo si assumesse in qualche modo il debito della madre o si costituisse garante per lo stesso”. In tale occasione le parti hanno “allestito e sottoscritto il contratto doc. C”, che non sarebbe comunque vincolante per __________ atteso che egli l’avrebbe sottoscritto “unicamente affinché la banca potesse disporre di un debitore solidale, ovvero di un fideiussore”. In concreto sarebbero “state raggirate le norme che regolano la fideiussione e che impongono il rispetto per le persone fisiche della forma pubblica”, ritenuto che “il figlio non ha avuto alcun vantaggio, né ha potuto disporre in nessun modo personalmente dell’importo messo a disposizione da parte dell’istante alla convenuta, che a quel tempo consisteva già in un puro e semplice scoperto nei confronti della banca”.
D. Con sentenza 21 febbraio 1995 il Pretore di Locarno-Campagna ha accolto l’istanza argomentando che il contratto di credito in conto corrente 4 febbraio 1994 costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
A mente del Giudice di prime cure il contratto doc. C “parla chiaramente di concessione di un credito ai due escussi, con la loro responsabilità solidale nei confronti della banca”.
E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravato __________, asseverando che “in seguito alla vendita della proprietà immobiliare della signora __________ nel giugno 1992, sul conto corrente n. __________ a lei intestato presso la __________ rimaneva uno scoperto di Fr. 39’045.25”, poi salito a Fr. 43’239.35 il 30 dicembre 1993. Il contratto doc. C “apparentemente relativo alla concessione di un nuovo prestito, in realtà corrispondeva all’importo di Fr. 43’239.35 di cui al saldo negativo al 30 dicembre 1993 del precedente conto __________ intestato alla sola signora __________ ”.
A mente dell’appellante il contratto doc. C “non può essere considerato un puro e semplice contratto con il quale l’istituto bancario ha concesso un prestito ai signori __________ perché “a quel momento esisteva un debito da parte della signora __________ verso la __________ di un ammontare esattamente identico a quello figurante sullo stesso doc. C”. Inoltre “l’appellante non ha certo sottoscritto tale contratto in quanto mosso da un proprio interesse, ma semplicemente per evitare a quel momento una procedura esecutiva nei confronti di sua madre, garantendo in tal modo la restituzione della somma che la signora __________ stessa aveva già percepito in precedenza”. In tali circostanze quindi l’appellante “va ritenuto fideiussore a favore di sua madre nei confronti dell’istituto bancario”.
F. Delle osservazioni 30 marzo 1995 dell’appellata si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330).
d) Una delle condizioni per il rigetto provvisorio dell’opposizione è l’identità fra il titolo di credito indicato nel PE e quello prodotto agli atti sul quale è basata la domanda di rigetto dell’opposizione; l’esame di tale identità va fatto d’ufficio anche in sede d’appello (cfr. CEF 22 maggio 1989 in re B.C.C. SA/W. cons. 1 e 1c, 7 giugno 1991 in re I.SA/I.; Rep 1984 p. 171/173 e rif. ivi). Un documento vale comunque quale titolo di rigetto anche se non è indicato nel PE, atteso che sia chiaramente deducibile che si riferisca al credito posto in esecuzione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 25 n. 3 e 6 con riferimenti ivi).
a) Ex art. 143 CO vi è solidarietà tra più debitori quando essi dichiarano di obbligarsi verso il creditore ciascuno singolarmente all’adempimento dell’intera obbligazione. Senza tale dichiarazione di volontà non sorge solidarietà che nei casi determinati dalla legge. Nel primo caso essa deve essere provata dal creditore non essendovi una presunzione legale della sua esistenza: è comunque sufficiente che la volontà di impegnarsi in comune risulti dall’atto stipulato oppure in modo inequivocabile dalle circostanze. Non è tuttavia necessario che le parti facciano uso della parola “solidale”. La costituzione di un rapporto solidale è pure possibile tramite una dichiarazione tacita (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 340; Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol II, 5. ed, n. 3827 p. 319). Ex art. 144 cpv. 1 CO il creditore può a sua scelta esigere da tutti i debitori solidali o da uno di essi tutto il debito od una parte soltanto.
b) L’escusso ha argomentato di essere semplice fideiussore e non debitore solidale nei confronti della __________.
Dal contratto di credito in conto corrente doc. C firmato da __________ e __________ risulta che la __________ ha loro concesso “un credito in conto corrente fino al controvalore di Fr. 42’239.35”. Ora dalla lettura di questo contratto emerge, senza necessità di interpretazione alcuna, la volontà dichiarata e precisa di __________ di assumersi in solido insieme con __________ il debito nei confronti della __________ (cfr. doc. C pto 6: “in caso di pluralità di debitori, questi rispondono solidalmente nei confronti della Banca”).
Per contro le allegazioni di __________ in merito alla sua pretesa assunzione di un’obbligazione accessoria al debito principale di __________ configurante una fideiussione, non appaiono sufficientemente liquide. L’indagine volta a stabile quale sia il reale significato della dichiarazione dell’escusso contenuta nel doc. C, non rientra tuttavia nel limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario. Dalla documentazione agli atti non emerge d’altronde nessun indizio atto a suffragare le argomentazioni dell’escusso in merito all’esistenza di un rapporto di fideiussione.
La questione che si pone in concreto è quella a sapere se un contratto di concessione di un limite di credito in conto corrente, firmato dal debitore, possa costituire un valido riconoscimento di debito per il saldo passivo del conto.
Dal contratto di concessione di un limite di credito in conto corrente (doc. C) non è determinabile l’ammontare del debito posto in esecuzione: è infatti di tutta evidenza che il saldo del conto corrente (Fr. 45’380.-- al 15 agosto 1994, stando a quanto afferma la Banca) non era determinabile al momento della stipulazione del contratto di concessione di un limite di credito. Di conseguenza il doc. C non costituisce per la Banca un riconoscimento di debito firmato dal debitore, sulla base del quale sia possibile determinare la somma di denaro dovuta in connessione al rapporto di conto corrente (cfr. DTF 106 III 100).
Dallo scritto doc. G emerge che __________ si è riconosciuto, con una dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non discutibile, debitore nei confronti della procedente dell’importo di Fr. 45’380.--.
Il doc. G costituisce dunque, unitamente allo scritto 5 agosto 1994 (doc. E) necessario per la sua interpretazione, un riconoscimento di debito (autonomo dal contratto di credito in conto corrente) da parte dell’escusso nel senso dei precedenti considerandi per il versamento dell’importo di Fr. 45’380.-- oltre interessi.
Di conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________dell’UEF di Locarno va rigettata in via provvisoria.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 82 LEF; 143 e144 cpv. 1 CO
PRONUNCIA
L'appello 6 marzo 1995 __________ è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 375.--, già anticipata dall'appellante, è a carico di __________ che rifonderà alla __________ e __________ Fr. 500.-- d’indennità."
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria