Incarto n. 16.2010.74
Lugano 21 dicembre 2010/rs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 27 agosto 2010 presentato da
RI 1 (patrocinata dall')
contro la sentenza emessa il 30 luglio 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa DI.2009.1426 (contratto di lavoro) promossa con istanza 5 ottobre 2009 da
CO 1 (rappresentata dall');
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. L'8 settembre 2008 AO 1 è stata assunta da AP 1 in qualità di agente di call center con un salario mensile lordo di fr. 1500.–. Fin dai primi mesi d'attività la datrice di lavoro è risultata in ritardo con il versamento del salario ai dipendenti, tant'è che il Sindacato __________ e il Sindacato della __________, agenti congiuntamente a nome dei lavoratori, sono intervenuti a più riprese nei suoi confronti con solleciti e minacce di messa in mora. Il 25 maggio 2009 i medesimi sindacati hanno intimato alla RI 1 di pagare il saldo del salario di aprile e la quota di tredicesima per i mesi di gennaio e febbraio entro le ore 12.00 del 5 giugno successivo precisando che “se tale termine non dovesse essere mantenuto, i dipendenti saranno liberi da ogni impegno contrattuale verso l'azienda, quindi si asterranno dal lavoro con effetto immediato”. Preso atto come le sue spettanze salariali non erano state pagate e ciò nemmeno dopo lo sciopero proclamato lo stesso 5 giugno, il 15 giugno 2009 CO 1 ha notificato la disdetta del contratto di lavoro con effetto immediato.
B. Il 5 ottobre 2009 CO 1 ha convenuto la RI 1 – la quale in pendenza di procedura ha modificato la sua ragione sociale in RI 1 – davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr. 2418.60 netti oltre interessi del 5 % dal 1° agosto 2009, corrispondenti al salario maturato nel periodo di preavviso, oltre al rigetto, limitatamente a quest'importo, dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano. All'udienza del 27 ottobre 2009, indetta per la discussione, la convenuta ha postulato la reiezione dell'istanza ritenendo la disdetta con effetto immediato ingiustificata, la lavoratrice avendo reagito tardivamente a una situazione di mora a lei nota da tempo. In via subordinata essa ha chiesto che all'istante venisse imputato quanto da questa guadagnato o risparmiato a seguito del mancato impiego. Esperita l'istruttoria, nelle sue conclusioni finali del 24 febbraio 2010 l'istante ha ridotto la sua pretesa a fr. 819.75 oltre interessi e accessori.
C. Statuendo il 30 luglio 2010 il Pretore, accertato che la situazione economica della datrice di lavoro e in particolare il suo stato di insolvenza era tale da costituire una causa grave atta a giustificare la rescissione con effetto immediato del contratto ai sensi dell'art. 337 CO, ha ritenuto la reazione della lavoratrice tempestiva alla luce delle circostanze del caso concreto, e ha quindi parzialmente accolto l'istanza obbligando la convenuta a versare all'istante fr. 819.75 oltre interessi del 5% dal 1°agosto 2009 oltre a fr. 70.– di spese esecutive, rigettando per tale importo l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo.
D. Con ricorso per cassazione del 27 agosto 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale ritenendo che il suo stato di mora, costante e quasi normale, costituisse un motivo grave tale da giustificare la disdetta con effetto immediato del contratto, disdetta in ogni caso ingiustificata in quanto notificata tardivamente.
Nelle sue osservazioni del 17 settembre 2010 l'istante conclude per il rigetto del ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).
a) I presupposti per un'immediata disdetta del contratto di lavoro sono già stati riassunti dal primo giudice (cfr. sentenza pag. 3). Al riguardo basti rammentare che determinante è che il fatto invocato a sostegno del licenziamento in tronco abbia causato la rottura del rapporto di fiducia, elemento fondamentale di ogni rapporto di lavoro (Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, n. 191; Decurtins, Die fristlose Entlassung, pag. 27).
b) Ora, l'onere della prova sulle circostanze invocate a fondamento del licenziamento in tronco compete alla parte che se ne prevale, mentre spetta al giudice esaminare, secondo il suo libero apprezzamento e tenendo conto della singola fattispecie, se queste circostanze costituiscono una causa grave ai sensi dell'art. 337 CO (art. 337 cpv. 3 CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ª edizione, n. 1 ad art. 337 CO). Il giudice non deve prendere in considerazione il lato soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto, bensì la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in BJM 1978, pag. 171 e segg.) ed esaminare se fosse o no impensabile esigere da colui che recede dal contratto la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8ª edizione, pag. 464).
c) Considerato l'ampio ampio potere di apprezzamento del Pretore nel valutare se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità in considerazione delle circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e di equità (DTF 127 III 313, consid. 3), le possibilità d'intervento di questa Camera sono limitate, a meno che – evidentemente – la conclusione del primo giudice sia manifestamente in contrasto con le risultanze dell'istruttoria considerate nel loro complesso e configuri quindi gli estremi dell'arbitrio.
a) Ora, il mancato pagamento del salario, specialmente se prolungato e ripetuto (Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 3 ad art. 337a CO; sentenze del tribunale federale 4A_199/2008 del 2 luglio 2008 in: JAR 2009 pag. 296 e 4A_192/2008 del 9 ottobre 2008 in: JAR 2009 pag. 404; v. anche Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail annoté, 2ª edizione, n. 1.39 ad art. 337 CO), può rappresentare un giusto motivo per la risoluzione immediata del contratto di lavoro da parte del lavoratore dopo che quest'ultimo ha messo in mora il datore di lavoro (Streiff/Von Känel, op. cit., n. 9 ad art. 337 CO; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 10 ad art. 337 CO; Staehelin/Vischer, Zürcher Kommentar, n. 27 ad art. 337 CO; Rehbinder/Portmann, Basler Kommentar, 3ª edizione, n. 31 ad art. 337 CO; Aubert, Commentaire romand, n. 6 ad art. 337a CO; JAR 2009 pag. 696, 1996 pag. 227, 1994 pag. 220, 1987 pag. 96, 1985 pag. 146; SJZ 1994 pag. 387,1993 pag. 309; II CCA inc. 12.2004.28 del 7 ottobre 2004), sempre che, oggettivamente, anche in una fattispecie del genere non si possa più pretendere dal lavoratore di attendere, secondo i principi della buona fede, il termine del periodo di disdetta contrattuale per porre fine al rapporto contrattuale (JAR 1999 pag. 228).
b) In concreto, la ricorrente non nega che la sua mora fosse reiterata e che ciò avesse indotto l'istante a intervenire a più riprese nei suoi confronti con solleciti e messe in mora. Essa ritiene piuttosto che la persistenza della situazione, che costituiva una “normalità” ormai tollerata nei rapporti tra le parti, imponesse di non considerare la stessa quale grave motivo tale da giustificare la disdetta immediata, non avendo compromesso il rapporto di fiducia tra le parti. Sennonché, così argomentando la convenuta non sostanzia una censura d'arbitrio tanto più che essa disconosce la gravità della violazione contrattuale da lei commessa, il pagamento della lavoratrice costituendo la sua prestazione principale (ZR 2002 pag. 236; JAR 1985 pag. 146; SJZ 1993 pag. 309). Il fatto che l'istante sia stata costretta, per il tramite dell'organizzazione sindacale, a intervenire a più riprese nei suoi confronti con solleciti e messe in mora esclude inequivocabilmente che la lavoratrice ritenesse il mancato pagamento un fatto “normale” o persino tollerabile. Certo, ella non ha immediatamente provveduto a disdire il contratto di lavoro quando, alla fine del 2008 o all'inizio del 2009, si è verificata la prima mora della convenuta. Ciò è però dovuto al fatto che quest'ultima, sia pure con ritardo e dopo i solleciti, ha poi provveduto a regolarizzare la sua situazione (cfr. pure JAR 1987 pag. 96). Ciò posto, senza incorrere in arbitrio, il Pretore poteva ritenere che nelle particolari circostanze l'ulteriore mancato pagamento del salario, oltretutto dopo la scadenza infruttuosa del termine ultimativo assegnato, fosse oggettivamente tale da compromettere il rapporto di fiducia tra le parti. La sentenza impugnata, che trova per altro conforto nella dottrina e giurisprudenza, non è quindi arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile.
Secondo la giurisprudenza, al datore di lavoro che intende porre fine “immediatamente” al contratto, bastano di regola due o tre giorni dal momento in cui ha acquisito conoscenza certa della causa grave di licenziamento, per maturare la sua decisione e riunire le informazioni giuridiche necessarie (DTF 130 III 34 consid. 4.4 con rinvii). Un'ulteriore attesa, comunque limitata a qualche giorno, è ammissibile solo quando lo esigono circostanze particolari, ad esempio quando il datore di lavoro è una persona giuridica, il cui processo decisionale è più complesso (sentenze del Tribunale federale 4A_95/2009 del 2 novembre 2009 consid. 4.2; 4A_454/2007 del 5 febbraio 2008 consid. 2.4 e 4C.282/1994 del 21 giugno 1995 consid. 3 in JAR 1997 pag. 208). Ciò è il caso, quando vi è la necessità di discutere del prospettato licenziamento con una rappresentanza dei lavoratori o con un avvocato, oppure se occorre chiarire le circostanze che potrebbero dar luogo alla disdetta immediata (sentenze del Tribunale federale 4C.291/2005 del 3 dicembre 2005 consid. 3.2; 4C.348/2003 del 24 agosto 2004 consid. 4.4 con riferimenti; Wyler, op. cit., pag. 502; Rehbinder, op. cit., n. 16c ad art. 337 CO; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.51 ad art. 337 CO; Humbert/Volken, Fristlose Entlassung (Art. 337 OR), in: AJP 2004 pag. 574).
b) In concreto, è pacifico che il licenziamento immediato sia stato significato dall'istante lunedì 15 giugno 2009 (doc. F), mentre il termine assegnato alla datrice di lavoro il precedente 25 maggio (doc. D) era scaduto venerdì 5 giugno 2009. In realtà il periodo di riflessione addebitabile all'istante non è stato di 10 giorni, ma al massimo di 5 giorni giacché nel computo non sono considerati i fine settimana e i giorni festivi (DTF 93 II 18; sentenza del Tribunale federale 4C.178/2002 del 13 settembre 2002 consid. 2.1) quale, nella fattispecie, il Corpus Domini (cfr. art. 1 del decreto legislativo concernente i giorni festivi nel Cantone, nel frattempo abrogato). Ciò premesso, senza incorrere in arbitrio il Pretore poteva ritenere che oltre ai 2 o 3 giorni lavorativi usuali si giustificava di ammettere ulteriori giorni se solo si pensa al fatto che il caso coinvolgeva molti altri dipendenti rappresentati dallo stesso sindacato, ciò che ha imposto a quest'ultimo di verificare il pagamento degli arretrati, prendere contatto con i singoli dipendenti per decidere il proseguimento della pratica e preparare le lettere di disdetta. Per di più, alla convenuta in quei giorni era pur sempre stata implicitamente concessa la possibilità di ovviare (ancora) alla sua mora, ritenuto che in tale evenienza la disdetta non sarebbe evidentemente stata notificata (cfr. anche JAR 1985 pag. 146, 1987 pag. 96). Ciò posto, la conclusione del primo giudice che ha ritenuto tempestiva la disdetta notificata dall'istante, non può essere considerata arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile. Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'art. 327 lett. g CPC, deve essere respinto.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.
Non si prelevano tasse o spese. La ricorrente verserà alla controparte un'indennità di fr. 50.–
Intimazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.