Incarto n. 16.2010.54
Lugano 30 agosto 2010/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 7 giugno 2010 presentato da
RI 1 RI 1 RI 2 RI 3 RI 3
membri della comunione ereditaria fu __________
(patrocinate dall’PA 1, )
contro il decreto emesso il 27 maggio 2010 dal Pretore del Distretto di Riviera, nella causa IU.2010.18 (ricorso contro decisione Commissione di misurazione) promossa con istanza 11 febbraio/20 maggio 2010 nei confronti di
CO 2“ della particella n.__________ MU di __________ (rappresentati dalla , );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito della procedura volta alla demarcazione dei confini e alla misurazione particellare ufficiale nel Comune di __________, i coniugi RI 1 e __________ hanno inoltrato il 20 ottobre 2008 tempestiva opposizione contro i piani di demarcazione dei confini e i registri nel Comune di __________, rivendicando l'attribuzione in proprietà, in favore degli eredi di __________ __________ __________ (ovvero la medesima RI 1, RI 3 e RI 2), della particella n. __________ MU __________. Secondo gli opponenti detto fondo, inizialmente attribuito a __________ e da questa dichiarato non essere di sua proprietà, sarebbe stato erroneamente attribuito a proprietari rimasti sconosciuti. Con decisione dell'11 gennaio 2010 la Commissione cantonale di misurazione, designata dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 3186 del 17 giugno 2008, ha respinto l'opposizione di RI 1 e __________ e ha deciso di intestare la particella __________ MU __________ a “proprietari sconosciuti”.
B. L'11 febbraio 2010 RI 1 e __________ si sono rivolti al Pretore del Distretto di Riviera contestando la decisione della Commissione cantonale di misurazione. Il giorno successivo il Pretore ha assegnato agli istanti un termine di trenta giorni per “riformulare le vostre richieste in dovuta forma”. Con istanza del 20 maggio 2010 RI 1, RI 3 e RI 2, membri della comunione ereditaria fu __________, hanno chiesto che la decisione della Commissione cantonale di misurazione fosse completata nel senso di assegnare loro la proprietà del fondo n. __________ MU __________.
C. Con “decreto” del 27 maggio 2010 il Pretore ha dichiarato l'azione inammissibile difettando alle istanti la legittimazione ad agire in giudizio, la parte istante (RI 1, RI 3 e RI 2) essendo diversa da quella che aveva inoltrato opposizione davanti alla Commissione cantonale di misurazione (RI 1 e __________) e RI 1 non rappresentando validamente gli altri membri della comunione ereditaria fu __________. Egli ha così ritenuto che in mancanza di una tempestiva opposizione contro i piani di demarcazione dei confini e i registri nel Comune di __________ alla competente Commissione, l'azione giudiziaria doveva considerarsi tardiva.
D. Contro la decisione appena citata RI 1, RI 3 e RI 2 sono insorte con un ricorso per cassazione del 7 giugno 2010 per ottenerne l'annullamento e il rinvio degli atti al primo giudice affinché decida il merito della lite. Le ricorrenti, richiamandosi al titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, si dolgono della lesione del loro diritto di essere sentite, il primo giudice avendo respinto la loro azione senza aver dato loro la possibilità di esprimersi sul presupposto processuale, peraltro nemmeno evidenziato al momento in cui egli aveva assegnato un termine per riproporre l'istanza nelle debite forme. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 327 CPC permette di impugnare con ricorso per cassazione le sentenze dei giudici di pace e dei Pretori come istanza unica, ossia solo decisioni formali che pongono fine alla lite quali le sentenze o i decreti di stralcio (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 327). Ora, sui presupposti e le eccezioni processuali il giudice statuisce mediante decreto (art. 100 cpv. 1 CPC). In realtà egli statuisce con “decreto” qualora accerti il presupposto processuale o respinga l'eccezione. Qualora ravvisi la mancanza del presupposto processuale o accolga l'eccezione, come nella fattispecie, egli respinge l'azione in ordine e il suo pronunciato costituisce pertanto una “sentenza” (v. Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 315 nota 378; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Cantone Ticino, pag. 391). Ciò premesso il ricorso per cassazione è ricevibile.
Il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, compresa la capacità delle parti o dei loro rappresentanti (art. 97 n. 4 CPC). La qualità per agire pertiene alle condizioni sostanziali della pretesa ed è un presupposto di merito poiché deve essere verificata d'ufficio ad ogni stadio di causa (RtiD II-2008 pag. 657 consid. 2; I-2008 pag. 1092 consid. 5a). Non sussistendo motivo per trattare diversamente i presupposti di merito da quelli processuali, se un presupposto sembra dubbio, il giudice ne ordina l'accertamento (art. 99 cpv. 1 CPC). Ora, che il giudice non debba necessariamente attendere l'udienza di discussione – come prevede l'art. 99 cpv. 1 CPC – per ordinare l'accertamento di un presupposto dubbio è vero (Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 315 nota 377). Resta il fatto però ch'egli deve rispettare il diritto di essere sentito delle parti. A tal fine è sufficiente che segua, per analogia, la procedura degli incidenti processuali (art. 98 CPC): egli ordina perciò l'accertamento del presupposto da chiarire e indice un'udienza (art. 93 cpv. 1 CPC). Se mai, ravvisandosi particolari difficoltà, il giudice può ordinare che la discussione della domanda processuale “sia preceduta da un unico scambio di atti scritti” (art. 93 cpv. 2 prima frase CPC), ma ciò non lo esonera dal convocare poi le parti.
Nella fattispecie non consta nulla del genere. Esaminata l'istanza il Pretore l'ha dichiarata inammissibile senza seguire procedura alcuna. Ciò offende non solo le regole più elementari di un equo processo, ma viola apertamente il diritto di esprimersi delle parti (art. 84 CPC), e soprattutto della parte istante la quale si è vista respingere l'azione in ordine senza aver potuto prendere posizione sull'esistenza del presupposto di merito. Ora, un atto di procedura diretto contro una parte che non è stata messa in condizione di rispondere è nullo (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC) e la nullità va rilevata d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC). Ciò vale non solo per gli atti di procedura, ma anche per le sentenze, ove siano impugnate (art. 146 CPC). È vero che una violazione del diritto d'essere sentito può considerarsi sanata qualora la parte abbia avuto modo di esprimersi davanti a un'autorità di ricorso munita di piena cognizione in fatto e in diritto (DTF 129 I 135 consid. 2.2.3, 364 consid. 2.1, 127 V 438 consid. 3d/aa, 126 I 72 in alto, 126 V 132 consid. 2), ma tale sanatoria costituisce l'eccezione, non la regola, e comunque non giova nell'ambito di un ricorso per cassazione. Ne segue che la sentenza del Pretore va dichiarata nulla per inosservanza del contraddittorio.
4.Per quanto attiene poi al fatto per le istanti di aver convenuto in giudizio dei “proprietari sconosciuti”, va rilevato che scopo della presente azione è quello di accertare il loro diritto di proprietà sulla particella n. __________ MU __________, della quale sono ignoti i proprietari. Nell'ambito della procedura di demarcazione dei confini nel Comune di __________, la Commissione cantonale di misurazione ha inizialmente interpellato __________, alla quale il fondo controverso era stato assegnato. Siccome quest’ultima ha dichiarato che la particella n. __________ non era di sua proprietà e gli opponenti non hanno “adempiuto al dovere probatorio che loro incombeva, nemmeno con un grado di verosimiglianza accettabile” (cfr. decisione 11 gennaio 2010, pag. 3 punto 4), la Commissione ha deciso di intestare la particella n. __________ MU __________ a proprietari sconosciuti. In simile evenienza non può essere negata alle istanti la possibilità di introdurre un'azione giudiziaria volta a determinare il loro eventuale diritto di proprietà sul menzionato fondo che figurerebbe nel registro fondiario come appartenente a proprietario sconosciuto (cfr. DTF 114 II 32 circa un caso analogo di un fondo intestato a proprietario sconosciuto e amministrato dalla Delegazione tutoria comunale).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata.
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
, ; .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF..