Incarto n. 16.2010.23
Lugano 12 agosto 2010/rs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, vicepresidente, Lardelli e Walser
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso in materia di assistenza giudiziaria 1° marzo 2010 presentato da
RI 1 (patrocinata dall' PA 1)
contro la decisione del 9 febbraio 2010 con cui il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente nell'ambito delle cause IU.2010.9-10 (azione di disconoscimento del debito) promosse con istanze 8 febbraio 2010 nei confronti di
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 16 maggio 2005 RI 1 ha sottoscritto con __________, alla quale è poi subentrata a seguito di fusione CO 1, un contratto di leasing finanziario avente per oggetto l'acquisto di un autocarro con rimorchio per un valore di fr. 338 390.–, che RI 1 si è impegnata a pagare mediante rate di fr. 5434.90 mensili;
che il 25 aprile 2008 l'autocarro, assicurato alla __________ di __________, è andato distrutto nel corso di un incendio;
che da quel momento RI 1 ha sospeso i pagamenti delle rate di leasing;
che CO 1 ha avviato due procedure esecutive volte all'incasso delle rate e degli interessi moratori relativi al mese di agosto 2009 (PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona per fr. 7554.45) e novembre 2009 (PE n. __________ del medesimo UEF per fr. 5434.90), alle quali RI 1 ha interposto opposizione;
che in esito a due istanze di CO 1 con separate sentenze del 13 gennaio 2010 (EF.2009.__________ e EF.2009.__________ il Pretore del Distretto di Bellinzona, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nel contratto di leasing e respinta l'eccezione di estinzione del debito sollevata dall'escussa con riferimento alla distruzione dell'autocarro, ha rigettato in via provvisoria le opposizioni da questa interposte ai menzionati precetti esecutivi;
che con separate istanze dell'8 febbraio 2010 RI 1 ha chiesto al medesimo Pretore il disconoscimento dei menzionati debiti, ha denunciato la lite a __________ e ha chiesto l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che con un'unica decisione (“decreto”) del 9 febbraio 2010 il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, la richiedente essendo una persona giuridica;
che con ricorso del 1° marzo 2010 RI 1 è insorta contro il diniego dell'assistenza giudiziaria;
che per sua natura il ricorso non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria può essere impugnato con ricorso entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), cioè all'autorità gerarchicamente superiore (cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine);
che trattandosi di una procedura davanti al Pretore come istanza unica, il ricorso in materia di assistenza giudiziaria va presentato alla Camera di cassazione civile;
che il Pretore ha negato all'istante il beneficio richiesto poiché la richiedente “è una persona giuridica”;
che per la ricorrente il diritto all'assistenza giudiziaria a determinate condizioni può essere concesso anche a una persona giuridica;
che l'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone (art. 3 cpv. 1 Lag);
che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale le persone giuridiche non hanno di principio diritto all'assistenza giudiziaria (DTF 131 II 326 consid. 5.2, 119 Ia 337, 116 II 651, 88 II 387);
che, invero, se la lite verte sul solo attivo di una persona giuridica e le persone fisiche aventi diritto economico della medesima sono senza risorse, non è esclusa la possibilità di accordare l'assistenza giudiziaria anche alla persona giuridica (DTF 131 II 306 consid. 5.2.2);
che nondimeno il Tribunale federale ha unicamente riservato tale possibilità e, interpretando restrittivamente tali condizioni, non ha mai accordato il beneficio richiesto a una persona giuridica (sentenza del Tribunale federale 4A_517/2007 del 14 gennaio 2008);
che, in ogni caso, il diritto all'assistenza giudiziaria è in primo luogo disciplinato dal diritto procedurale cantonale (cfr. sentenza del Tribunale federale 7B.247/2004 del 22 dicembre 2004);
che nella fattispecie la chiara formulazione dell'art. 3 Lag “l'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente”, non costituisce una lacuna legislativa ma piuttosto un silenzio qualificato, il legislatore avendo espressamente voluto limitare il beneficio alle sole persone fisiche, “anche per contenere gli oneri derivanti allo Stato a dipendenza del suo obbligo – peraltro indiscusso e pacifico – di permettere alle persone indigenti di far valere in modo appropriato i loro diritti “ (cfr. Messaggio n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 3 Lag);
che ciò premesso la decisione dal Pretore merita tutela e il ricorso, infondato, deve essere respinto;
che la procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita salvo ipotesi di temerarietà, non date in concreto (art. 4 cpv. 2 Lag), mentre non si pone problema di ripetibili alla convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato;
che la richiesta di assistenza giudiziaria in cassazione non può essere accolta, il ricorso mancando sin dall'inizio di ogni possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
La richiesta di assistenza giudiziaria in cassazione è respinta.
Intimazione a:
–,; –,.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.